Sentenza 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/01/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G.4943/2024
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Giudice, dott.SA Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata ex art
281 terdecies e 281 sexies cpc all'udienza del 21/1/2025 nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G.4943/2024
tra
(C.F. , nato il [...] a [...] ed ivi residente Parte_1 CodiceFiscale_1
alla via San Nicola da Tolentino n. 51, nonché ivi elettivamente domiciliato alla via Duomo n. 296
presso lo studio dell'avv. Giovanni Mascia (C.F. che lo rappresenta e CodiceFiscale_2
difende giusta procura alle liti in atti Attore
e
in NAPOLI, (C.F in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'Amministratore pro tempore Dott.SA , rappresentato e difeso, giusta Controparte_2
procura in calce, conferita su foglio separato (doc. B), dall'Avv. Remo Signoriello (c.f.
[...]
), il quale dichiara di voler ricevere comunicazioni e avvisi al seguente numero di fax: C.F._3
e/o indirizzo pec: ed elettivamente P.IVA_2 Email_1
Convenuto
oggetto: impugnativa delibera condominiale del 21/9/2023 e consegna documenti conclusioni per le parti costituite: come da rispettivi atti e come da verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 281 decies cpc del 7/3/2024, ha dedotto di essere Parte_1
proprietario di un immobile all'interno del fabbricato in Napoli alla via San Nicola da Tolentino n.
51 ed in questa sede ha impugnato la delibera condominiale del 21/9/2023 nella parte in cui l'assemblea, a cui era presente, ha approvato i consuntivi dei lavori eseguiti sui terrazzi nonostante che i relativi riparti contenessero numerosi errori illustrati nel ricorso ed inoltre in questa sede chiede la condanna del in persona dell'amministratore, alla consegna del CP_1
piano di sicurezza e della documentazione comprovante la regolarità urbanistica dei lavori eseguiti
sulle facciate del fabbricato;
costituendosi tempestivamente il ha eccepito la CP_1
decadenza e dedotto l'infondatezza di tutte le domande.
Premesso che la titolarità attiva non è contestata ( cfr sent Cass SU n. 2951/2016) e comprovata dalla copia del contratto di compravendita del 18/12/2015 in atti, con riferimento ai motivi di invalidità delle delibere condominiali vanno richiamati i principi espressi dalla S.C. con sentenza a
S.U. n. 9839/2021:”In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere
assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15
della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile
nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità
dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto
assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine
pubblico" o al "buon costume"….” e n 4806/2005 “In tema di condominio negli edifici, debbono
qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le
delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui
diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le
delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le
delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza
inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi
formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento
di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel
procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in
relazione all'oggetto” ; non solo, ma la steSA sentenza n. 9839/2021 ha chiarito che “sono nulle le
deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione
delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia
che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono
meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini
delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri
generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte
nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel
termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c..” .
Nella fattispecie in esame tutte le doglianze sollevate dal alla luce delle citate Parte_1
pronunce della S.C. costituiscono solo motivi di annullamento e non di nullità e pertanto va esaminata l'eccezione di decadenza sollevata tempestivamente dal condominio e tale eccezione è
fondata.
Infatti la delibera risale al 21/9/2023 e all'adunanza ha partecipato il ricorrente il quale ha proposto la mediazione con comunicazione dell'istanza pervenuta al condominio nel mese di
novembre 2023, circostanza pacifica e dimostrata da tutti gli atti prodotti da entrambe le parti , e cioè oltre 30 gg dopo la delibera ( data di decorrenza del termine), in tal modo maturandosi la decadenza di cui all'art 1137 cc , tenuto conto che il secondo comma del nuovo art. 8 del decreto legislativo 28/2010 recita:“
2. Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della
domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte puo' a tal fine
comunicare all'altra parte la domanda di mediazione gia' presentata all'organismo di
mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1” .
Quanto alla domanda di condanna dell'amministratore del condominio alla consegna del piano di
sicurezza e della documentazione comprovante la regolarità urbanistica dei lavori eseguiti sulle
facciate del fabbricato, avanzata in base al disposto di cui agli artt 1129 e 1130 cc, ferma una eventuale responsabilità dell'amministratore in proprio se provata, la domanda non può essere accolta in quanto presuppone la prova del possesso, da parte dell'amministratore, della documentazione richiesta ed in questa sede il resistente ha depositato al copia del contratto di appalto ( dei lavori sui terrazzi e lastrico) e la fattura con bonifico, ma ha anche dedotto quanto segue: “ha provveduto a rivolgere tale richiesta al Direttore dei lavori, Ing. , il quale ha CP_3
precisato che la CILA non era neceSAria, trattandosi di “opere di edilizia libera ai sensi e per il
disposto dell'art. 6 Testo Unico Edilizia ovvero opere di manutenzione ordinaria come da
art.
3.comma 1 nonché opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni”, mentre il piano
sicurezza, una volta terminati i lavori, “è stato ritirato dalla ditta e mandato al macero, come
prevede la legge” (cfr. scambio di e-mail del 17-22/11/2023 doc. 7).
Non potendosi emettere una pronuncia di condanna alla consegna di copie di documenti non in possesso di parte convenuta, anche tale domanda va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in base al DM 55/2014, scaglione fino ad € 26.000,00 valore medio ridotto per l'esiguità dell'istruttoria ma stante la pronuncia in rito vanno compensate per la metà.
P.Q.M
.
Il Giudice, pronunziando nella causa promoSA come in narrativa, così provvede :
Rigetta le domande attoree. Compensa per ½ le spese di lite e per il resto condanna al pagamento , in Parte_1
favore del condominio, di €1.270,00 per compenso oltre IVA e CPA se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso.
Napoli 24/1/2025 Il Giudice