Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 04/06/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 106/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunito in camera di consiglio nelle persone di:
Dr. Gian RE Morbelli Presidente
Dr.ssa Sara Pozzetti Giudice relatore
Dr.ssa Giulia Paola Elena Bertolino Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. R.G. 106/2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale
Proposta da:
nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'Avv. APPIANO Parte_1
STEFANO come da procura allegata;
- ricorrente
CONTRO nato in data [...] a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
PONZIO ROBERTO come da procura allegata;
- resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti congiuntamente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Asti,
1) dichiarare la separazione personale dei signor nata a [...] l'[...] Controparte_1
(c.f.: ) e nata ad [...] il [...] (c.f.: C.F._1 Parte_1
) autorizzandoli a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto, C.F._2
2) la casa coniugale sita in Monticello d'Alba, fraz. Casà n. 60 viene assegnata alla Sig.ra Pt_1
che vi dimorerà con i figli i quali manterranno quindi l'attuale residenza;
[...]
3) il Signor provvederà entro il 30 giugno a lasciare la casa coniugale portando con sé i CP_1 propri effetti personali;
la sig.r si farà carico della volturazione delle utenze ad eccezione Pt_1 del riscaldamento di cui continuerà ad occuparsi il sig provvedendo all'accensione e alla CP_1 fornitura della legna necessaria per una spesa di € 1.000 all'anno da porre a carico della sig.ra con rate di € 500 da corrispondere entro il 15 ottobre ed entro il 15 marzo di ogni anno;
Pt_1
4) i figli minori e vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i Per_1 PEona_2 genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in merito alle questioni di ordinaria amministrazione;
5) con riguardo alle modalità di visita e frequentazione tra entrambi i genitori e i figli si conviene quanto segue: PE a) e RE verranno collocati presso il padre dal lunedì al venerdì nella settimana in cui quest'ultimo svolgerà il turno lavorativo dalle ore 6:00 alle ore 14:00; in tale settimana la madre PE terrà con sé e RE dal mercoledì all'uscita da scuola sino al giovedì mattina al rientro a scuola e il weekend dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì al rientro da scuola;
b) i figli verranno collocati presso la madre dal lunedì al venerdì nella settimana in cui il padre svolgerà il turno lavorativo dalle ore 14:00 alle ore 22:00 e in tale settimana il weekend (da intendersi dal sabato mattina alle ore 9:00 al lunedì al rientro da scuola) sarà di pertinenza del padre;
c) durante le vacanze estive a favore di entrambi i genitori, due settimane, anche non consecutive, da individuarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
d) durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 24 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
nel 2025 i minori staranno con il padre la settimana dal 24 al 31 dicembre;
e) la metà del periodo delle vacanze pasquali (tale intendendosi il periodo di chiusura della scuola), mediante alternanza annuale fra i genitori del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; nel 2026
i minori staranno con la madre il giorno di Pasqua e con il padre il Lunedì dell'Angelo;
f) in alternanza tra madre e padre durante le giornate festive infra-annuali (25 apr.,1° mag., 2 giu., etc. escluso il Ferragosto) in modo che, nel corso dell'anno, i figli trascorrano una festività con la madre e la successiva con il padre e via dicendo;
h) in alternanza fra i genitori, il giorno del compleanno dei minori;
7) ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento ordinario dei minori per il tempo di collocazione dei medesimi presso di sé;
8) il c.d. Assegno Unico Universale corrisposto dall'INPS sarà devoluto al 100% alla signor;
Pt_1 PE
9) le spese straordinarie, comprensive delle spese inerenti la mensa scolastica, a favore d ed RE saranno sostenute dai genitori in ragione della metà ciascuno;
quanto all'individuazione delle spese, all'onere di concertazione, di documentazione etc., i genitori faranno riferimento, salvo quanto specificato in tema di mensa scolastica, al Protocollo di Asti siglato in data 7.7.2017 dal
Presidente ff del Tribunale di Asti, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Asti e dai Referenti della Commissione Famiglia di Asti;
10) Ciascun genitore s'impegna ad informare prontamente l'altro circa eventuale cambio di residenza o domicilio;
11) I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi e si impegneranno, inoltre, a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
12) le parti si rilasciano reciprocamente il consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità
e/o validi per l'espatrio per sé e per i minori.
Spese di lite compensate”.
Per il P.M.:
“Parere favorevole”.
---
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I sig.ri e contraevano matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
Monticello d'Alba il 20.5.2017, matrimonio trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 2, Parte II, Serie A, Anno 2017, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione nascevano i figli (Alba, 20.11.2016) e PEona_3 PEona_4
(Alba, 11.9.2019)
Con ricorso depositato il 21.1.2025, la sig.ra chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito di colpa al marito, affidamento congiunto dei figli minori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, assegnazione della casa coniugale in suo favore e di porre a carico del padre la corresponsione di un contributo al mantenimento dei figli minori pari a euro 600,00 mensili (euro 300,00 per ciascun figlio), oltre al 60% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio la parte resistente, aderendo alla domanda di separazione e contestando in fatto e in diritto le restanti allegazioni di controparte.
Il G.I. nominato fissava udienza al 12.5.2025 e nelle more le parti integravano le rispettive difese ai sensi dell'art. 473bis.17 e ss. c.p.c. All'udienza di comparizione, vanamente esperito il tentativo di conciliazione, le parti raggiungevano un accordo sulle condizioni di separazione, precisavano conclusioni congiunte come trascritte in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 comma 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza. I coniugi, infatti, vivono separati di fatto da tempo e dal comportamento processuale e dalle conclusioni formulate, si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile. Le congiunte conclusioni formulate in sede di comparizione, debbono essere in questa sede accolte e richiamate, traducendosi in pattuizioni congrue e conformi all'interesse dei minori.
In considerazione della non ravvisabilità di una piena soccombenza, ricorrono i presupposti per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, respingendo ogni diversa domanda,
1) pronuncia, la separazione personale dei signori nata a [...] l'[...] Controparte_1
(c.f.: ) e nata ad [...] il [...] (c.f.: C.F._1 Parte_1
) autorizzandoli a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto. C.F._2
Dispone:
2) la casa coniugale sita in Monticello d'Alba, fraz. Casà n. 60 viene assegnata alla Sig.ra Pt_1
che vi dimorerà con i figli i quali vi manterranno la residenza;
[...]
3) il Signor provvederà entro il 30 giugno a lasciare la casa coniugale, portando con sé i CP_1 propri effetti personali;
la sig.ra si farà carico della volturazione delle utenze ad eccezione Pt_1 del riscaldamento di cui continuerà ad occuparsi il sig. provvedendo all'accensione e alla CP_1 fornitura della legna necessaria per una spesa di € 1.000 all'anno da porre a carico della sig.ra con rate di € 500 da corrispondere entro il 15 ottobre ed entro il 15 marzo di ogni anno;
Pt_1
4) i figli minori e vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i Per_1 PEona_2 genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in merito alle questioni di ordinaria amministrazione;
5) i genitori potranno vedere e tenere con sè i figli secondo le seguenti modalità: PE a) e RE verranno collocati presso il padre dal lunedì al venerdì nella settimana in cui quest'ultimo svolgerà il turno lavorativo dalle ore 6:00 alle ore 14:00; in tale settimana la madre PE terrà con sé e RE dal mercoledì all'uscita da scuola sino al giovedì mattina al rientro a scuola e il week end dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì al rientro da scuola;
b) i figli verranno collocati presso la madre dal lunedì al venerdì nella settimana in cui il padre svolgerà il turno lavorativo dalle ore 14:00 alle ore 22:00 e in tale settimana il week end (da intendersi dal sabato mattina alle ore 9:00 al lunedì al rientro da scuola) sarà di pertinenza del padre;
c) durante le vacanze estive a favore di entrambi i genitori, due settimane, anche non consecutive, da individuarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
d) durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 24 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
nel 2025 i minori staranno con il padre la settimana dal 24 al 31 dicembre;
e) la metà del periodo delle vacanze pasquali (tale intendendosi il periodo di chiusura della scuola), mediante alternanza annuale fra i genitori del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; nel 2026
i minori staranno con la madre il giorno di Pasqua e con il padre il Lunedì dell'Angelo;
f) in alternanza tra madre e padre durante le giornate festive infra-annuali (25 apr.,1° mag., 2 giu., etc. escluso il Ferragosto) in modo che, nel corso dell'anno, i figli trascorrano una festività con la madre e la successiva con il padre e via dicendo;
h) in alternanza fra i genitori, il giorno del compleanno dei minori;
7) ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento ordinario dei minori per il tempo di collocazione dei medesimi presso di sé;
8) il c.d. Assegno Unico Universale corrisposto dall'INPS sarà devoluto al 100% alla signora;
Pt_1 PE
9) le spese straordinarie, comprensive delle spese inerenti la mensa scolastica, a favore di ed
RE saranno sostenute dai genitori in ragione della metà ciascuno;
quanto all'individuazione delle spese, all'onere di concertazione, di documentazione etc., i genitori faranno riferimento, salvo quanto specificato in tema di mensa scolastica, al Protocollo di Asti siglato in data 7.7.2017 dal
Presidente ff del Tribunale di Asti, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Asti e dai Referenti della Commissione Famiglia di Asti;
prende atto che:
10) Ciascun genitore s'impegna ad informare prontamente l'altro circa eventuale cambio di residenza o domicilio;
11) I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi e si impegneranno, inoltre, a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
12) le parti si rilasciano reciprocamente il consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità
e/o validi per l'espatrio per sé e per i minori.
Dichiara le spese di lite compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monticello d'Alba di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge. Così deciso in Asti, in data 28 maggio 2025.
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Pozzetti
Il Presidente
Dr. Gian RE Morbelli