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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/04/2025, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
n. 739/2024 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 03.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
28.4.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1 n. 739/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 739/2024
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Parte_1
dell'avv. Domenico Visone
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
il patrocinio dell'avv. Emilio Ranieri
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note conclusionali e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 03.4.2025.
2 n. 739/2024 R.G.A.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che otteneva il decreto ingiuntivo n. 44/2024 emesso in Controparte_1
data 10.01.2024 dall'intestato Tribunale, nei confronti di dell'importo di € Parte_1
21.000,00, oltre interessi e spese, con accessori di legge, a titolo di corrispettivo del subappalto eseguito nell'ambito dei lavori edili commissionati alla (quale General Contractor) da Parte_1
. Controparte_2
L'ingiunta proponeva tempestiva opposizione a decreto ingiuntivo, eccependo, preliminarmente,
l'improcedibilità della domanda di pagamento per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione dinanzi alla Camera di Commercio di Napoli, come previsto dall'art. 10 del contratto di subappalto stipulato inter partes.
Si costituiva in giudizio l'opposta, che insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Denegata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva rinviata, senza necessità di istruttoria, per precisazione delle conclusioni sulla questione potenzialmente assorbente dell'improcedibilità della domanda, all'udienza del 03.4.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
Va, anzitutto, dichiarata la tempestività dell'opposizione e la sua procedibilità, essendosi l'opponente costituita nei termini.
In via del tutto assorbente, va accolta l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'opponente.
Ed invero, ai sensi dell'articolo 10 del contratto di subappalto stipulato tra le parti in data 20.12.2021, rubricato “Foro competente”, “In tutti i casi di controversia derivante dal presente contratto le parti si impegnano ad esperire previamente il tentativo di conciliazione presso la Camera di commercio di Napoli”.
La clausola in esame, specificamente approvata per iscritto con apposita sottoscrizione (sia pure con un'errata indicazione del numero della clausola, ma pur tuttavia chiaramente identificabile per il richiamo alla rubrica “Foro competente”: cfr. pag. 9 del contratto oggetto di causa), prevede, quindi, come obbligatorio, antecedentemente all'instaurazione dinanzi all'autorità giudiziaria di qualsivoglia
3 n. 739/2024 R.G.A.C.
controversia derivante dal contratto de quo, il previo esperimento del tentativo di conciliazione dinanzi alla Camera di Commercio di Napoli.
Ebbene, il contenuto della clausola, come sopra testualmente riportato, induce a ritenere che indubbiamente la clausola suddetta non coincida con l'ipotesi di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5
d.lgs. n. 28/2010. Ciò, tuttavia, comporta -diversamente da quanto richiesto dall'opposta- che alla fattispecie in esame non possa applicarsi il disposto dell'art. 5, co. 2, del citato d.lgs., secondo cui “(…) Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale”.
Trattandosi, dunque, di istituto del tutto distinto dalla mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 d.lgs. n.
28/2010 (non fosse altro che per la sua volontaria imposizione ad opera delle parti medesime, che ne esprime la facoltatività, anziché l'obbligatorietà di quello previsto ex lege), non è consentito ricorrere all'intervento giudiziale volto a rimediare alla commessa omissione.
Non essendovi prova, dunque, del previo esperimento del tentativo di conciliazione dinanzi alla Camera di Commercio di Napoli, cui le parti si sono volontariamente vincolate in base al contratto sottoscritto, la domanda monitoria proposta deve essere dichiarata improcedibile e il decreto ingiuntivo opposto va, quindi, revocato.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
La pronuncia in rito e la controvertibilità della questione affrontata integrano gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Dichiara improcedibile la domanda proposta da nei confronti Controparte_1
di con il ricorso monitorio e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto;
4 2. Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso il 28.4.2025
5
n. 739/2024 R.G.A.C.
Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 03.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
28.4.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1 n. 739/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 739/2024
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Parte_1
dell'avv. Domenico Visone
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
il patrocinio dell'avv. Emilio Ranieri
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note conclusionali e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 03.4.2025.
2 n. 739/2024 R.G.A.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che otteneva il decreto ingiuntivo n. 44/2024 emesso in Controparte_1
data 10.01.2024 dall'intestato Tribunale, nei confronti di dell'importo di € Parte_1
21.000,00, oltre interessi e spese, con accessori di legge, a titolo di corrispettivo del subappalto eseguito nell'ambito dei lavori edili commissionati alla (quale General Contractor) da Parte_1
. Controparte_2
L'ingiunta proponeva tempestiva opposizione a decreto ingiuntivo, eccependo, preliminarmente,
l'improcedibilità della domanda di pagamento per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione dinanzi alla Camera di Commercio di Napoli, come previsto dall'art. 10 del contratto di subappalto stipulato inter partes.
Si costituiva in giudizio l'opposta, che insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Denegata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva rinviata, senza necessità di istruttoria, per precisazione delle conclusioni sulla questione potenzialmente assorbente dell'improcedibilità della domanda, all'udienza del 03.4.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
Va, anzitutto, dichiarata la tempestività dell'opposizione e la sua procedibilità, essendosi l'opponente costituita nei termini.
In via del tutto assorbente, va accolta l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'opponente.
Ed invero, ai sensi dell'articolo 10 del contratto di subappalto stipulato tra le parti in data 20.12.2021, rubricato “Foro competente”, “In tutti i casi di controversia derivante dal presente contratto le parti si impegnano ad esperire previamente il tentativo di conciliazione presso la Camera di commercio di Napoli”.
La clausola in esame, specificamente approvata per iscritto con apposita sottoscrizione (sia pure con un'errata indicazione del numero della clausola, ma pur tuttavia chiaramente identificabile per il richiamo alla rubrica “Foro competente”: cfr. pag. 9 del contratto oggetto di causa), prevede, quindi, come obbligatorio, antecedentemente all'instaurazione dinanzi all'autorità giudiziaria di qualsivoglia
3 n. 739/2024 R.G.A.C.
controversia derivante dal contratto de quo, il previo esperimento del tentativo di conciliazione dinanzi alla Camera di Commercio di Napoli.
Ebbene, il contenuto della clausola, come sopra testualmente riportato, induce a ritenere che indubbiamente la clausola suddetta non coincida con l'ipotesi di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5
d.lgs. n. 28/2010. Ciò, tuttavia, comporta -diversamente da quanto richiesto dall'opposta- che alla fattispecie in esame non possa applicarsi il disposto dell'art. 5, co. 2, del citato d.lgs., secondo cui “(…) Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale”.
Trattandosi, dunque, di istituto del tutto distinto dalla mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 d.lgs. n.
28/2010 (non fosse altro che per la sua volontaria imposizione ad opera delle parti medesime, che ne esprime la facoltatività, anziché l'obbligatorietà di quello previsto ex lege), non è consentito ricorrere all'intervento giudiziale volto a rimediare alla commessa omissione.
Non essendovi prova, dunque, del previo esperimento del tentativo di conciliazione dinanzi alla Camera di Commercio di Napoli, cui le parti si sono volontariamente vincolate in base al contratto sottoscritto, la domanda monitoria proposta deve essere dichiarata improcedibile e il decreto ingiuntivo opposto va, quindi, revocato.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
La pronuncia in rito e la controvertibilità della questione affrontata integrano gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Dichiara improcedibile la domanda proposta da nei confronti Controparte_1
di con il ricorso monitorio e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto;
4 2. Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso il 28.4.2025
5
n. 739/2024 R.G.A.C.
Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita