Ordinanza collegiale 8 ottobre 2025
Ordinanza collegiale 15 dicembre 2025
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00472/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01725/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1725 del 2025, proposto da
LU AN, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 135/2024 del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, del 13.06.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 il dott. AU TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Collegio deve prescindere dallo scrutinio del ricorso, avendo l’istante dichiarato di aver ricevuto il pagamento delle somme oggetto del presente giudizio, successivamente alla sua proposizione, dovendosi conseguentemente darsi atto della sua improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse.
La domanda di condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali va invece respinta, in conseguenza della condotta processuale della ricorrente, le cui omissioni documentali hanno dato luogo alla pronuncia di due ordinanza istruttorie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
HA OS, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
AU TT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AU TT | HA OS |
IL SEGRETARIO