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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/10/2025, n. 1755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1755 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.1333 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
residente in [...], C.F._1
cittadinanza italiana, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to Maria Rita Ielasi, C.F. , presso il cui CodiceFiscale_2
studio in Messina, Via Piemonte n. 30, ha eletto domicilio, la quale ha dichiarato di essere disponibile a ricevere eventuali comunicazioni al numero di fax 090-9702593 o all'indirizzo di posta elettronica certificata:
PARTE RICORRENTE Email_1
E
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Regina Elena, n. 57, sc F, cod. fisc.: , CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliata in Messina via T. Cannizzaro n. 262 (tel./fax:
090.9433959; PEC: , nello studio Email_2
dell'avv. Giuliana Trombetta (cod. fisc.: ), che la CodiceFiscale_4
rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
1 con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso innanzi a questo Tribunale ex artt. 473 bis .12 c.p.c., 473 bis .29 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 05.04.2025, chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio, con Parte_1
particolare riferimento alla riduzione dell'assegno di mantenimento da lui dovuto all'ex coniuge per il mantenimento delle figlie Controparte_2
minori nata a [...] il [...], ed , nata a [...] il Per_1 Per_2
20.12.2011. Il ricorrente rappresentava che, a seguito della sentenza n.
1073/2023 del Tribunale di Messina, confermata in parte dalla Corte
d'Appello di Messina con sentenza n. 35/2024, pubblicata il 15.01.2024, era stato posto a suo carico l'obbligo di corrispondere alla ex coniuge,
la somma mensile di € 700,00, oltre il 50% delle Controparte_2
spese straordinarie, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, ed . Deduceva che, successivamente alla definizione del Per_1 Per_2
giudizio di divorzio, la propria situazione personale, lavorativa e reddituale aveva subito un radicale peggioramento, determinato da un grave evento morboso occorso in data 8 gennaio 2024 (ictus ischemico con conseguente invalidità riconosciuta al 75% e riduzione della capacità lavorativa), che aveva comportato la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ed una significativa riduzione della retribuzione mensile, ora pari a circa € 980,00/1.000,00 lordi, oltre ad una pensione di invalidità di circa € 400,00, entrambe rivedibili a giugno 2025. Il ricorrente, inoltre, documentava l'esistenza di esposizioni debitorie e la necessità di sostenere spese sanitarie non coperte dal SSN. Evidenziava, infine, che, a causa delle proprie condizioni di salute, non era stato in grado di garantire la piena attuazione del regime di frequentazione con le figlie, pur avendo ripreso, nei limiti del possibile, la cura della relazione genitoriale. In diritto, il
2 ricorrente richiamava i principi giurisprudenziali secondo cui la sopravvenuta contrazione della capacità reddituale dell'obbligato, specie se conseguente a eventi patologici gravi e non prevedibili, costituisce giustificato motivo per la revisione in diminuzione dell'assegno di mantenimento. Sulla base di tali circostanze, il hiedeva che Pt_1
fosse accertato il peggioramento delle proprie condizioni reddituali e, per l'effetto, disposta la riduzione dell'assegno mensile di mantenimento per le figlie ad un importo non superiore ad € 400,00 complessivi, ovvero nella misura ritenuta di giustizia.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 14/15.04.2025.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta, tardivamente depositata il 13.08.2025, la resistente Controparte_2
contestava integralmente la fondatezza delle domande proposte dal ricorrente deducendo l'insussistenza dei presupposti Parte_1
per la richiesta riduzione dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie minori. La resistente evidenziava come il ricorrente, già in epoca successiva alla separazione e alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non avesse ottemperato regolarmente agli obblighi di contribuzione, rendendo necessario il ricorso alla distrazione coattiva dell'assegno dalla busta paga. Sottolineava che le condizioni patrimoniali e reddituali del già oggetto di valutazione da parte del Pt_1
Tribunale e della Corte d'Appello in sede di determinazione dell'assegno, non avevano subito un peggioramento tale da giustificare la revisione richiesta. In particolare, la resistente contestava la sussistenza di un effettivo e rilevante calo reddituale, osservando che la riduzione della retribuzione da lavoro dipendente era stata compensata dall'erogazione di una pensione di invalidità, con conseguente mantenimento di un livello reddituale complessivo non inferiore a quello già valutato in sede
3 giudiziale. Inoltre, evidenziava che la modifica del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time sembrava frutto di una scelta familiare strumentale, non imposta dalle condizioni di salute del ricorrente, come emergeva anche dalla documentazione medica prodotta, da cui risultava che lo stesso presentava una “Lieve disartria. Stazione eretta nella norma. Andatura lievemente paretica a sinistra. Lieve ipoestesia emisoma sinistro. Emiparesi facio-brachio-crurale sinistra”. La resistente, altresì, rilevava che il ricorrente aveva omesso di rappresentare la vendita in data 26.05.2023 di un immobile di proprietà, dalla quale aveva ricavato una somma significativa, pari a € 90.000,00, nonché la titolarità di ulteriori rapporti bancari, e lamentava la mancata produzione di documentazione reddituale completa, elementi che deponevano per una situazione patrimoniale più favorevole rispetto a quanto dedotto in ricorso. La , infine, CP_2
sottolineava che le esigenze delle figlie, ormai adolescenti, erano aumentate rispetto all'epoca della determinazione dell'assegno, anche in ragione della ridotta frequentazione paterna, circostanza che gravava ulteriormente sulla madre. Concludeva, quindi, per il rigetto integrale del ricorso, ritenendo congruo, se non addirittura insufficiente, l'attuale assegno di mantenimento, che, peraltro, non risultava aggiornato secondo la variazione
ISTAT, riservandosi ogni azione per il recupero delle differenze maturate.
Con memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c., depositata il 05.09.2025, replicava alle deduzioni della resistente, contestando la Parte_1
ricostruzione dei fatti e delle condizioni personali, lavorative e patrimoniali operata da Ribadiva che la propria situazione Controparte_2
sanitaria, a seguito dell'ictus ischemico occorso nel gennaio 2024, era gravemente compromessa, come documentato dagli atti medici e dal verbale di collocamento mirato, che attestavano una capacità lavorativa minima e una condizione di invalidità al 75%, con effetti permanenti e non suscettibili di miglioramento, nonostante il percorso riabilitativo in atto. Il
4 ricorrente sottolineava che la riduzione dell'orario di lavoro da tempo pieno a part time era stata determinata esclusivamente dalle condizioni sanitarie,
e non da scelte strumentali, come invece sostenuto dalla resistente.
Evidenziava che la retribuzione mensile si era ridotta a circa € 980,00 lordi, cui si aggiungeva una pensione di invalidità di € 400,00, per un totale che non consentiva il mantenimento di un dignitoso tenore di vita, soprattutto in considerazione delle spese fisse e delle rate di finanziamenti contratti in epoca antecedente all'insorgenza della patologia. Il inoltre, Pt_1
chiariva che la vendita dell'immobile di proprietà, avvenuta nel maggio
2023, era stata interamente documentata e che il relativo ricavato era stato destinato al soddisfacimento di debiti pregressi e spese ordinarie, come risultava dagli estratti conto prodotti, sicché non poteva essere considerata quale elemento idoneo a dimostrare una situazione patrimoniale favorevole.
Contestava, altresì, le accuse di inadempimento agli obblighi di mantenimento, precisando che le difficoltà erano insorte solo a seguito della pandemia e del successivo aggravamento delle condizioni di salute, e che ogni debito pregresso era stato saldato con l'intervento del padre. In merito alla frequentazione delle figlie, il ricorrente rappresentava che la ridotta presenza era dipesa sia dalle proprie condizioni sanitarie sia dalla volontà delle minori, che avevano manifestato preferenza per la permanenza con la madre o con altri familiari, circostanza che non poteva essere imputata a colpa del padre. Sottolineava, infine, che, sebbene le esigenze delle figlie potessero aumentare con l'età, la valutazione dell'assegno di mantenimento non poteva prescindere dalla effettiva e documentata situazione sanitaria e reddituale dell'obbligato. Alla luce di quanto esposto, il nsisteva per l'accoglimento della domanda Pt_1
di riduzione dell'assegno di mantenimento, ritenendo documentalmente provato il peggioramento delle proprie condizioni economiche e lavorative,
e chiedeva il rigetto delle domande avverse, con vittoria di spese.
5 All'udienza del 25.09.2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c., il Giudice delegato, preso atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza della resistente, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Va, in via preliminare, osservato che l'art. 473 bis .29 c.p.c. prevede che i provvedimenti a tutela dei minori ed in materia di contributi economici possono essere in ogni tempo modificati “qualora sopravvengano giustificati motivi”. Il legislatore ha, in tal modo, chiarito che anche i provvedimenti concernenti il mantenimento della prole sono soggetti alla clausola implicita del rebus sic stantibus. Invero, l'art. 337 quinquies c.c. stabilisce che la revisione delle statuizioni concernenti la prole è ammessa “in ogni tempo”, ma già nel vigore della disciplina vigente prima della riforma “Cartabia” la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che tale disposizione non incideva sui presupposti della revisione e che l'esistenza di circostanze nuove costituiva in ogni caso, anche con riferimento ai provvedimenti concernenti la prole minorenne, condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti
(Cass. civ. 08.05.2013 n. 10720). Quanto alla individuazione dei
“giustificati motivi”, si è osservato che con tale espressione si attribuisce rilevanza a fatti sopravvenuti alla precedente pronuncia, idonei a giustificare una revisione dell'assetto di interessi da questa definito. I
“motivi sopravvenuti” possono consistere in mutamenti delle condizioni patrimoniali di entrambi i genitori o anche di uno solo, in quanto idonei a variare i termini della situazione di fatto e ad alterare l'equilibrio economico preesistente o anche in mutamenti nelle esigenze della prole o
6 nella sua collocazione. In ogni caso, in sede di giudizio di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio in precedenza raggiunto ed ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (Cass. civ. 20/06/2014 n. 1414; Cass. Civ.
7.03.1990 n. 1800;
Cass. Civ. 14.11.1992 n. 12235).
Va, infine, osservato che l'accertamento della novità o meno delle circostanze fattuali, addotte dalla parte a fondamento della chiesta modificazione - rispetto alla situazione presa in considerazione agli effetti della precedente determinazione giudiziale - costituisce il proprium del giudizio di revisione, per cui il riferimento alla condizione economica pregressa delle parti non entra come effetto della intermediazione del precedente giudicato, ma costituisce viceversa componente necessaria e diretta dell'indagine demandata ex novo al giudice della revisione (Cass. civ., Sez. I, 07.09.1995, n. 9415). Ciò significa che tale accertamento deve essere effettuato dal giudice della revisione senza che la parte abbia l'onere di invocare il giudicato esterno ed il termine di paragone è costituito dalla situazione presa in considerazione agli effetti della precedente determinazione giudiziale, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile (25/08/2005 n. 1732).
Orbene, nel caso in esame, il ricorrente ha allegato che alla fine del mese di gennaio 2024 era stato colpito da un “major stroke” ischemico derivante dalla dissezione della carotide interna destra, era stato sottoposto
7 ad intervento chirurgico di “trombectomia e posizionamento stent carotide interna di destra” ed era, quindi, guarito con postumi invalidanti consistenti in “Lieve disartria. Stazione eretta nella norma. Andatura lievemente paretica a sinistra. Lieve ipoestesia emisoma sinistro. Emiparesi facio- brachio-crurale sinistra”. Il ricorrente ha quindi, sottolineato che i suddetti postumi avevano ridotto la sua capacità lavorativa, tanto che gli era stata riconosciuta una invalidità pari al 75 %, per la quale percepiva una piccola pensione, ed era stato costretto a modificare l'orario di lavoro, che non era più a tempo pieno, ma a tempo parziale, con conseguente riduzione della retribuzione.
La resistente non ha contestato che il osse stato colpito Pt_1
da grave patologia, ma ha evidenziato che questa non aveva inciso in materia apprezzabile sulle sue risorse economiche.
Le argomentazioni difensive della resistente appaiono, invero, condivisibili. Nella sentenza n. 35/2024, emessa dalla Corte d'Appello di
Messina e pubblicata il 15.01.2024, con la quale è stata determinata la misura dell'assegno dovuta dal ricorrente a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, si legge che il aveva dichiarato, Pt_1
con riferimento all'anno 2021 un reddito lordo di euro 20.540,00 ed aveva, comunque, affermato che il suo attuale reddito disponibile era pari a €
1.300,00, reddito che il giudice dell'impugnazione aveva ritenuto compatibile con la misura dell'assegno prevista nella sentenza di divorzio.
Nel presente giudizio, il ha allegato di percepire un Pt_1
reddito lordo pari a circa € 980,00 / 1.000,00 al mese (dal quale andava detratta la somma stabilita quale assegno per le figlie, stante il disposto pagamento diretto) cui andava aggiunta la pensione di invalidità pari a circa
€ 400,00 al mese, sicché già solo in base alle deduzioni svolte dallo stesso ricorrente non è dato apprezzare alcuna riduzione del reddito complessivo.
8 Guardando, poi, più in particolare, alla documentazione reddituale prodotta emerge che nella certificazione Unica 2024, (quella relativa all'anno in cui venne assunta la decisione della Corte di Appello di
Messina) era stato indicato che il ercepiva un reddito lordo Pt_1
annuo di € 20.433,57 con ritenute IRPEF pari a € 2.205,81 (sicché
l'importo netto mensile su 12 mensilità risultava pari a € 1.518,98), mentre dalle buste paga prodotte risulta che lo stesso attualmente (e comunque dopo la patologia che lo ha colpito) guadagna poco più di € 1.000,00 al mese. Infatti, pur essendo la somma netta a lui attualmente corrisposta (già detratto l'importo dell'assegno pari a € 700,00 mensili) ed indicata in busta paga, variabile, è agevole osservare che alla retribuzione mensile di importo pari a poco meno di € 1.000,00 va aggiunta la somma versata a titolo di “tredicesima” (nel mese di dicembre 2024 la retribuzione netta - vale a dire detratto l'assegno per il mantenimento dei figli di € 700,00 - è stata pari a € 1.468,00). Va, poi, osservato che al è stata Pt_1
liquidata una pensione di invalidità di circa € 430,00 su dodici mensilità
(anche in tal caso, ripartendo la tredicesima sugli altri mesi), sicché il reddito complessivo mensile, sommando alla retribuzione da lavoro dipendente l'emolumento percepito a titolo di pensione, risulta pari a circa
€ 1.500,00, sostanzialmente analogo a quello del quale godeva all'epoca della sentenza della Corte di Appello. Peraltro, va rilevato che dall'esame degli estratti conto prodotti emerge che nell'anno 2024 sono stati effettuati sul conto del ei versamenti in contanti mediante lo sportello Parte_1
automatico ATM, che si aggiungono ai bonifici effettuati per il pagamento dello stipendio mensile, e ciò fa presumere che lo stesso possa beneficiare di altre piccole entrate “in contanti”, come prospettato dalla resistente.
Alla stregua delle superiori considerazioni, ritiene il collegio che il ricorrente non abbia adeguatamente dimostrato che sia intervenuta dopo la sentenza n. 35/2024 emessa dalla Corte di Appello di Messina un
9 apprezzabile peggioramento delle sue condizioni economiche, come conseguenza del peggioramento delle sue condizioni di salute e la domanda di riduzione dell'assegno stabilito per il mantenimento delle figlie va, pertanto, rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico di parte ricorrente. Le stesse, avuto riguardo alla natura ed entità della causa ed alla complessità delle questioni trattate, possono liquidarsi, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come modificati dal D.M. 147/2022 in complessivi € 2.540,00 per compensi, di cui € 460,00 per fase studio, € 389,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria, ed € 851,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a..
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis .29 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in cancelleria il 05.04.2025 da nei confronti di sentiti i Parte_1 Controparte_2
procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
Acquisito il parere del Pubblico Ministero, rigetta le domande proposte dal ricorrente e condanna al pagamento in favore di Parte_1
delle spese processuali, che liquida in complessivi € Controparte_2
2.540,00 per compensi, di cui € 460,00 per fase studio, € 389,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria, ed € 851,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a..
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 30/09/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.1333 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
residente in [...], C.F._1
cittadinanza italiana, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to Maria Rita Ielasi, C.F. , presso il cui CodiceFiscale_2
studio in Messina, Via Piemonte n. 30, ha eletto domicilio, la quale ha dichiarato di essere disponibile a ricevere eventuali comunicazioni al numero di fax 090-9702593 o all'indirizzo di posta elettronica certificata:
PARTE RICORRENTE Email_1
E
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Regina Elena, n. 57, sc F, cod. fisc.: , CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliata in Messina via T. Cannizzaro n. 262 (tel./fax:
090.9433959; PEC: , nello studio Email_2
dell'avv. Giuliana Trombetta (cod. fisc.: ), che la CodiceFiscale_4
rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
1 con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso innanzi a questo Tribunale ex artt. 473 bis .12 c.p.c., 473 bis .29 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 05.04.2025, chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio, con Parte_1
particolare riferimento alla riduzione dell'assegno di mantenimento da lui dovuto all'ex coniuge per il mantenimento delle figlie Controparte_2
minori nata a [...] il [...], ed , nata a [...] il Per_1 Per_2
20.12.2011. Il ricorrente rappresentava che, a seguito della sentenza n.
1073/2023 del Tribunale di Messina, confermata in parte dalla Corte
d'Appello di Messina con sentenza n. 35/2024, pubblicata il 15.01.2024, era stato posto a suo carico l'obbligo di corrispondere alla ex coniuge,
la somma mensile di € 700,00, oltre il 50% delle Controparte_2
spese straordinarie, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, ed . Deduceva che, successivamente alla definizione del Per_1 Per_2
giudizio di divorzio, la propria situazione personale, lavorativa e reddituale aveva subito un radicale peggioramento, determinato da un grave evento morboso occorso in data 8 gennaio 2024 (ictus ischemico con conseguente invalidità riconosciuta al 75% e riduzione della capacità lavorativa), che aveva comportato la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ed una significativa riduzione della retribuzione mensile, ora pari a circa € 980,00/1.000,00 lordi, oltre ad una pensione di invalidità di circa € 400,00, entrambe rivedibili a giugno 2025. Il ricorrente, inoltre, documentava l'esistenza di esposizioni debitorie e la necessità di sostenere spese sanitarie non coperte dal SSN. Evidenziava, infine, che, a causa delle proprie condizioni di salute, non era stato in grado di garantire la piena attuazione del regime di frequentazione con le figlie, pur avendo ripreso, nei limiti del possibile, la cura della relazione genitoriale. In diritto, il
2 ricorrente richiamava i principi giurisprudenziali secondo cui la sopravvenuta contrazione della capacità reddituale dell'obbligato, specie se conseguente a eventi patologici gravi e non prevedibili, costituisce giustificato motivo per la revisione in diminuzione dell'assegno di mantenimento. Sulla base di tali circostanze, il hiedeva che Pt_1
fosse accertato il peggioramento delle proprie condizioni reddituali e, per l'effetto, disposta la riduzione dell'assegno mensile di mantenimento per le figlie ad un importo non superiore ad € 400,00 complessivi, ovvero nella misura ritenuta di giustizia.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 14/15.04.2025.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta, tardivamente depositata il 13.08.2025, la resistente Controparte_2
contestava integralmente la fondatezza delle domande proposte dal ricorrente deducendo l'insussistenza dei presupposti Parte_1
per la richiesta riduzione dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie minori. La resistente evidenziava come il ricorrente, già in epoca successiva alla separazione e alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non avesse ottemperato regolarmente agli obblighi di contribuzione, rendendo necessario il ricorso alla distrazione coattiva dell'assegno dalla busta paga. Sottolineava che le condizioni patrimoniali e reddituali del già oggetto di valutazione da parte del Pt_1
Tribunale e della Corte d'Appello in sede di determinazione dell'assegno, non avevano subito un peggioramento tale da giustificare la revisione richiesta. In particolare, la resistente contestava la sussistenza di un effettivo e rilevante calo reddituale, osservando che la riduzione della retribuzione da lavoro dipendente era stata compensata dall'erogazione di una pensione di invalidità, con conseguente mantenimento di un livello reddituale complessivo non inferiore a quello già valutato in sede
3 giudiziale. Inoltre, evidenziava che la modifica del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time sembrava frutto di una scelta familiare strumentale, non imposta dalle condizioni di salute del ricorrente, come emergeva anche dalla documentazione medica prodotta, da cui risultava che lo stesso presentava una “Lieve disartria. Stazione eretta nella norma. Andatura lievemente paretica a sinistra. Lieve ipoestesia emisoma sinistro. Emiparesi facio-brachio-crurale sinistra”. La resistente, altresì, rilevava che il ricorrente aveva omesso di rappresentare la vendita in data 26.05.2023 di un immobile di proprietà, dalla quale aveva ricavato una somma significativa, pari a € 90.000,00, nonché la titolarità di ulteriori rapporti bancari, e lamentava la mancata produzione di documentazione reddituale completa, elementi che deponevano per una situazione patrimoniale più favorevole rispetto a quanto dedotto in ricorso. La , infine, CP_2
sottolineava che le esigenze delle figlie, ormai adolescenti, erano aumentate rispetto all'epoca della determinazione dell'assegno, anche in ragione della ridotta frequentazione paterna, circostanza che gravava ulteriormente sulla madre. Concludeva, quindi, per il rigetto integrale del ricorso, ritenendo congruo, se non addirittura insufficiente, l'attuale assegno di mantenimento, che, peraltro, non risultava aggiornato secondo la variazione
ISTAT, riservandosi ogni azione per il recupero delle differenze maturate.
Con memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c., depositata il 05.09.2025, replicava alle deduzioni della resistente, contestando la Parte_1
ricostruzione dei fatti e delle condizioni personali, lavorative e patrimoniali operata da Ribadiva che la propria situazione Controparte_2
sanitaria, a seguito dell'ictus ischemico occorso nel gennaio 2024, era gravemente compromessa, come documentato dagli atti medici e dal verbale di collocamento mirato, che attestavano una capacità lavorativa minima e una condizione di invalidità al 75%, con effetti permanenti e non suscettibili di miglioramento, nonostante il percorso riabilitativo in atto. Il
4 ricorrente sottolineava che la riduzione dell'orario di lavoro da tempo pieno a part time era stata determinata esclusivamente dalle condizioni sanitarie,
e non da scelte strumentali, come invece sostenuto dalla resistente.
Evidenziava che la retribuzione mensile si era ridotta a circa € 980,00 lordi, cui si aggiungeva una pensione di invalidità di € 400,00, per un totale che non consentiva il mantenimento di un dignitoso tenore di vita, soprattutto in considerazione delle spese fisse e delle rate di finanziamenti contratti in epoca antecedente all'insorgenza della patologia. Il inoltre, Pt_1
chiariva che la vendita dell'immobile di proprietà, avvenuta nel maggio
2023, era stata interamente documentata e che il relativo ricavato era stato destinato al soddisfacimento di debiti pregressi e spese ordinarie, come risultava dagli estratti conto prodotti, sicché non poteva essere considerata quale elemento idoneo a dimostrare una situazione patrimoniale favorevole.
Contestava, altresì, le accuse di inadempimento agli obblighi di mantenimento, precisando che le difficoltà erano insorte solo a seguito della pandemia e del successivo aggravamento delle condizioni di salute, e che ogni debito pregresso era stato saldato con l'intervento del padre. In merito alla frequentazione delle figlie, il ricorrente rappresentava che la ridotta presenza era dipesa sia dalle proprie condizioni sanitarie sia dalla volontà delle minori, che avevano manifestato preferenza per la permanenza con la madre o con altri familiari, circostanza che non poteva essere imputata a colpa del padre. Sottolineava, infine, che, sebbene le esigenze delle figlie potessero aumentare con l'età, la valutazione dell'assegno di mantenimento non poteva prescindere dalla effettiva e documentata situazione sanitaria e reddituale dell'obbligato. Alla luce di quanto esposto, il nsisteva per l'accoglimento della domanda Pt_1
di riduzione dell'assegno di mantenimento, ritenendo documentalmente provato il peggioramento delle proprie condizioni economiche e lavorative,
e chiedeva il rigetto delle domande avverse, con vittoria di spese.
5 All'udienza del 25.09.2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c., il Giudice delegato, preso atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza della resistente, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Va, in via preliminare, osservato che l'art. 473 bis .29 c.p.c. prevede che i provvedimenti a tutela dei minori ed in materia di contributi economici possono essere in ogni tempo modificati “qualora sopravvengano giustificati motivi”. Il legislatore ha, in tal modo, chiarito che anche i provvedimenti concernenti il mantenimento della prole sono soggetti alla clausola implicita del rebus sic stantibus. Invero, l'art. 337 quinquies c.c. stabilisce che la revisione delle statuizioni concernenti la prole è ammessa “in ogni tempo”, ma già nel vigore della disciplina vigente prima della riforma “Cartabia” la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che tale disposizione non incideva sui presupposti della revisione e che l'esistenza di circostanze nuove costituiva in ogni caso, anche con riferimento ai provvedimenti concernenti la prole minorenne, condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti
(Cass. civ. 08.05.2013 n. 10720). Quanto alla individuazione dei
“giustificati motivi”, si è osservato che con tale espressione si attribuisce rilevanza a fatti sopravvenuti alla precedente pronuncia, idonei a giustificare una revisione dell'assetto di interessi da questa definito. I
“motivi sopravvenuti” possono consistere in mutamenti delle condizioni patrimoniali di entrambi i genitori o anche di uno solo, in quanto idonei a variare i termini della situazione di fatto e ad alterare l'equilibrio economico preesistente o anche in mutamenti nelle esigenze della prole o
6 nella sua collocazione. In ogni caso, in sede di giudizio di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio in precedenza raggiunto ed ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (Cass. civ. 20/06/2014 n. 1414; Cass. Civ.
7.03.1990 n. 1800;
Cass. Civ. 14.11.1992 n. 12235).
Va, infine, osservato che l'accertamento della novità o meno delle circostanze fattuali, addotte dalla parte a fondamento della chiesta modificazione - rispetto alla situazione presa in considerazione agli effetti della precedente determinazione giudiziale - costituisce il proprium del giudizio di revisione, per cui il riferimento alla condizione economica pregressa delle parti non entra come effetto della intermediazione del precedente giudicato, ma costituisce viceversa componente necessaria e diretta dell'indagine demandata ex novo al giudice della revisione (Cass. civ., Sez. I, 07.09.1995, n. 9415). Ciò significa che tale accertamento deve essere effettuato dal giudice della revisione senza che la parte abbia l'onere di invocare il giudicato esterno ed il termine di paragone è costituito dalla situazione presa in considerazione agli effetti della precedente determinazione giudiziale, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile (25/08/2005 n. 1732).
Orbene, nel caso in esame, il ricorrente ha allegato che alla fine del mese di gennaio 2024 era stato colpito da un “major stroke” ischemico derivante dalla dissezione della carotide interna destra, era stato sottoposto
7 ad intervento chirurgico di “trombectomia e posizionamento stent carotide interna di destra” ed era, quindi, guarito con postumi invalidanti consistenti in “Lieve disartria. Stazione eretta nella norma. Andatura lievemente paretica a sinistra. Lieve ipoestesia emisoma sinistro. Emiparesi facio- brachio-crurale sinistra”. Il ricorrente ha quindi, sottolineato che i suddetti postumi avevano ridotto la sua capacità lavorativa, tanto che gli era stata riconosciuta una invalidità pari al 75 %, per la quale percepiva una piccola pensione, ed era stato costretto a modificare l'orario di lavoro, che non era più a tempo pieno, ma a tempo parziale, con conseguente riduzione della retribuzione.
La resistente non ha contestato che il osse stato colpito Pt_1
da grave patologia, ma ha evidenziato che questa non aveva inciso in materia apprezzabile sulle sue risorse economiche.
Le argomentazioni difensive della resistente appaiono, invero, condivisibili. Nella sentenza n. 35/2024, emessa dalla Corte d'Appello di
Messina e pubblicata il 15.01.2024, con la quale è stata determinata la misura dell'assegno dovuta dal ricorrente a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, si legge che il aveva dichiarato, Pt_1
con riferimento all'anno 2021 un reddito lordo di euro 20.540,00 ed aveva, comunque, affermato che il suo attuale reddito disponibile era pari a €
1.300,00, reddito che il giudice dell'impugnazione aveva ritenuto compatibile con la misura dell'assegno prevista nella sentenza di divorzio.
Nel presente giudizio, il ha allegato di percepire un Pt_1
reddito lordo pari a circa € 980,00 / 1.000,00 al mese (dal quale andava detratta la somma stabilita quale assegno per le figlie, stante il disposto pagamento diretto) cui andava aggiunta la pensione di invalidità pari a circa
€ 400,00 al mese, sicché già solo in base alle deduzioni svolte dallo stesso ricorrente non è dato apprezzare alcuna riduzione del reddito complessivo.
8 Guardando, poi, più in particolare, alla documentazione reddituale prodotta emerge che nella certificazione Unica 2024, (quella relativa all'anno in cui venne assunta la decisione della Corte di Appello di
Messina) era stato indicato che il ercepiva un reddito lordo Pt_1
annuo di € 20.433,57 con ritenute IRPEF pari a € 2.205,81 (sicché
l'importo netto mensile su 12 mensilità risultava pari a € 1.518,98), mentre dalle buste paga prodotte risulta che lo stesso attualmente (e comunque dopo la patologia che lo ha colpito) guadagna poco più di € 1.000,00 al mese. Infatti, pur essendo la somma netta a lui attualmente corrisposta (già detratto l'importo dell'assegno pari a € 700,00 mensili) ed indicata in busta paga, variabile, è agevole osservare che alla retribuzione mensile di importo pari a poco meno di € 1.000,00 va aggiunta la somma versata a titolo di “tredicesima” (nel mese di dicembre 2024 la retribuzione netta - vale a dire detratto l'assegno per il mantenimento dei figli di € 700,00 - è stata pari a € 1.468,00). Va, poi, osservato che al è stata Pt_1
liquidata una pensione di invalidità di circa € 430,00 su dodici mensilità
(anche in tal caso, ripartendo la tredicesima sugli altri mesi), sicché il reddito complessivo mensile, sommando alla retribuzione da lavoro dipendente l'emolumento percepito a titolo di pensione, risulta pari a circa
€ 1.500,00, sostanzialmente analogo a quello del quale godeva all'epoca della sentenza della Corte di Appello. Peraltro, va rilevato che dall'esame degli estratti conto prodotti emerge che nell'anno 2024 sono stati effettuati sul conto del ei versamenti in contanti mediante lo sportello Parte_1
automatico ATM, che si aggiungono ai bonifici effettuati per il pagamento dello stipendio mensile, e ciò fa presumere che lo stesso possa beneficiare di altre piccole entrate “in contanti”, come prospettato dalla resistente.
Alla stregua delle superiori considerazioni, ritiene il collegio che il ricorrente non abbia adeguatamente dimostrato che sia intervenuta dopo la sentenza n. 35/2024 emessa dalla Corte di Appello di Messina un
9 apprezzabile peggioramento delle sue condizioni economiche, come conseguenza del peggioramento delle sue condizioni di salute e la domanda di riduzione dell'assegno stabilito per il mantenimento delle figlie va, pertanto, rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico di parte ricorrente. Le stesse, avuto riguardo alla natura ed entità della causa ed alla complessità delle questioni trattate, possono liquidarsi, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come modificati dal D.M. 147/2022 in complessivi € 2.540,00 per compensi, di cui € 460,00 per fase studio, € 389,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria, ed € 851,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a..
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis .29 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in cancelleria il 05.04.2025 da nei confronti di sentiti i Parte_1 Controparte_2
procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
Acquisito il parere del Pubblico Ministero, rigetta le domande proposte dal ricorrente e condanna al pagamento in favore di Parte_1
delle spese processuali, che liquida in complessivi € Controparte_2
2.540,00 per compensi, di cui € 460,00 per fase studio, € 389,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria, ed € 851,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a..
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 30/09/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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