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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/03/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6178/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6178/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 5 marzo 2025 ad ore 12.00 innanzi alla dott.ssa Zelinda Lisai, sono comparsi:
- L'avv. Marcello Medici, procuratore dell'attore , oggi presente, il quale richiama Parte_1
tutte le difese e domande di cui all'atto introduttivo nonché la propria memoria integrativa del
13/02/2025 e chiede dichiararsi la cessazione degli effetti del contratto di locazione o la sua risoluzione e ordinare l'immediato rilascio dell'immobile, nonché la condanna della convenuta al pagamento delle spese del procedimento;
- nessuno è comparso per la convenuta;
Il Giudice
- verificata la regolarità della notifica;
- vista la mancata costituzione della convenuta, ne dichiara la contumacia.
Alle ore 12.15 autorizza parte attrice ad allontanarsi dall'aula d'udienza - la quale dà il consenso alla lettura della sentenza in sua assenza - e si ritira in Camera di consiglio per la decisione della causa.
Alle ore 14.35 all'esito della Camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso alle ore 14.45.
Il Giudice
dott.ssa Zelinda Lisai
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Zelinda Lisai, oggi 5 marzo 2025, ha pronunciato ex
art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6178/2024 promossa da:
, ( ), rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Medici in Parte_1 C.F._1
forza di procura resa in calce al presente atto e domiciliato presso il suo studio legale sito in Cagliari,
via Scano n. 45;
ATTORE
contro
, nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2
residente in [...];
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
in via principale
pagina 2 di 6 accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di locazione per effetto della disdetta legittimamente
esercitata e condannare , come sopra generalizzata, al rilascio dell'immobile Controparte_1
ad uso abitativo sito in Quartu Sant'Elena, via Cecoslovacchia n. 57, piano terzo, composto di 3,5 vani
catastali e posto auto scoperto, identificato nel NCEU al Foglio 33, particella 2837, subalterno 13,
nonché al pagamento dei canoni insoluti fino all'effettivo rilascio;
in via subordinata
accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento della
conduttrice e condannare , come sopra generalizzata, al rilascio dell'immobile Controparte_1
ad uso abitativo sito in Quartu Sant'Elena, via Cecoslovacchia n. 57, piano terzo, composto di 3,5 vani
catastali e posto auto scoperto, identificato nel NCEU al Foglio 33, particella 2837, subalterno 13,
nonché al pagamento dei canoni insoluti fino all'effettivo rilascio;
in ogni caso
condannare la resistente alla refusione delle spese ed onorari del presente procedimento e alle spese e
onorari del procedimento di mediazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con contratto in data 2.12.2019, registrato a Cagliari in data 03/12/2019 al n. 6140-serie 3/T e codice identificativo , ha concesso in locazione ad CodiceFiscale_3 Parte_1 Controparte_1
l'appartamento sito in Quartu Sant'Elena, via Cecoslovacchia n. 57, piano terzo, composta di 3,5 vani catastali e posto auto scoperto, identificato nel NCEU al Foglio 33, particella 2837, subalterno 13,
categoria cat. A/3, classe 3, superficie catastale 63 mq, rendita euro 253,06 (appartamento e posto auto)
ad uso abitativo.
Le parti hanno convenuto in quattro anni il termine di durata del contratto, con decorrenza dal
03/12/2019 al 02/12/2023, rinnovabili come per legge.
pagina 3 di 6 Sei mesi prima della scadenza contrattuale, , - a mezzo lettera del 11-12/01/2023 Parte_1
(raccomandata a mani e raccomandata via posta a.r.), - ha espresso il diniego di rinnovo del contratto alla prima scadenza ai sensi dell'art. 3 della L.431/98, motivando il diniego con necessità di vendere l'immobile a terzi e chiedendone il rilascio alla sua scadenza del 02.12.2023.
Con la predetta missiva, il locatore consentiva alla conduttrice l'esercizio del diritto di prelazione come per legge.
Con atto di intimazione di sfratto per finita locazione il signor ha citato la signora Pt_1 CP_1
per sentire convalidare lo sfratto.
[...]
All'udienza del 6 novembre 2024 questo giudice, con ordinanza di pari data, ha disposto il mutamento del rito, così come previsto dall'art. 30 della L.392/78, con termine per la mediazione;
è stata fissata udienza per la prosecuzione del giudizio, previa integrazione degli atti ad opera delle parti.
È stato esperito senza esito il previo procedimento di mediazione.
All'odierna udienza è stata dichiarata la contumacia della convenuta.
*****
La causa, istruita con le sole produzioni documentali di parte attrice, è stata decisa all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
*****
La domanda di parte attrice è fondata e deve pertanto essere accolta.
È infatti pacifico in giurisprudenza che in tema di locazioni di immobili adibiti ad uso abitativo,
affinché il locatore possa legittimamente denegare il rinnovo del contratto alla prima scadenza, secondo quanto previsto dall'art. 3 legge 431 del 1998, è sufficiente che ricorra una delle circostanze elencate nella norma stessa.
pagina 4 di 6 Nel caso di specie ricorre l'ipotesi di cui alla lettera g) del citato art.3 della L. 431/98 che prevede la facoltà di diniego del rinnovo del contratto: “(…) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi
e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a
propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le
modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392”.
La sussistenza delle circostanze di cui alla citata disposizione di legge sono state sufficientemente documentate dall'odierno attore.
Peraltro, al momento della disdetta non deve essere effettuata alcuna indagine sulla effettività
dell'esigenza indicata al momento della dichiarazione.
Solo dopo la scadenza dei dodici mesi è possibile valutare un eventuale abuso della disdetta, se la destinazione indicata nella dichiarazione di cui trattasi non sia stata attuata (V. Sent. Cass. Civ., sez III,
del 16 luglio 2019, n.18947).
Deve essere quindi dichiarato che il contratto di locazione per cui è causa, in forza del diniego di rinnovo esercitato dal locatore , con raccomandata A/R del 12.01.2023, ha cessato di Parte_1
produrre i suoi effetti a decorrere dal 03.12.2023, con la conseguenza che da allora la convenuta detiene sine titulo l'immobile.
Deve, pertanto, disporsi il rilascio dell'immobile stesso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Per Questi Motivi
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) dichiara che in data 03.12.2023 sono cessati gli effetti del contratto di locazione stipulato in data
2.12.2019 tra e Parte_1 Controparte_1
pagina 5 di 6 2) condanna, pertanto, la convenuta signora al rilascio, in favore dell'attore Controparte_1 [...]
, dell'immobile ad uso abitativo sito in Quartu Sant'Elena, via Cecoslovacchia n. 57, piano Pt_1
terzo, e del posto auto scoperto, identificato nel NCEU al Foglio 33, particella 2837, subalterno 13,
fissando a tale scopo la data del 5 aprile 2025;
3) condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese del Controparte_1 Parte_1
giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.634,43, di cui €.2.040,00 per compenso al difensore ed euro 594,43 per spese, oltre spese generali 15%, cpa ed iva, dovuti come per legge.
Cagliari, 5 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Zelinda Lisai
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6178/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 5 marzo 2025 ad ore 12.00 innanzi alla dott.ssa Zelinda Lisai, sono comparsi:
- L'avv. Marcello Medici, procuratore dell'attore , oggi presente, il quale richiama Parte_1
tutte le difese e domande di cui all'atto introduttivo nonché la propria memoria integrativa del
13/02/2025 e chiede dichiararsi la cessazione degli effetti del contratto di locazione o la sua risoluzione e ordinare l'immediato rilascio dell'immobile, nonché la condanna della convenuta al pagamento delle spese del procedimento;
- nessuno è comparso per la convenuta;
Il Giudice
- verificata la regolarità della notifica;
- vista la mancata costituzione della convenuta, ne dichiara la contumacia.
Alle ore 12.15 autorizza parte attrice ad allontanarsi dall'aula d'udienza - la quale dà il consenso alla lettura della sentenza in sua assenza - e si ritira in Camera di consiglio per la decisione della causa.
Alle ore 14.35 all'esito della Camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso alle ore 14.45.
Il Giudice
dott.ssa Zelinda Lisai
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Zelinda Lisai, oggi 5 marzo 2025, ha pronunciato ex
art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6178/2024 promossa da:
, ( ), rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Medici in Parte_1 C.F._1
forza di procura resa in calce al presente atto e domiciliato presso il suo studio legale sito in Cagliari,
via Scano n. 45;
ATTORE
contro
, nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2
residente in [...];
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
in via principale
pagina 2 di 6 accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di locazione per effetto della disdetta legittimamente
esercitata e condannare , come sopra generalizzata, al rilascio dell'immobile Controparte_1
ad uso abitativo sito in Quartu Sant'Elena, via Cecoslovacchia n. 57, piano terzo, composto di 3,5 vani
catastali e posto auto scoperto, identificato nel NCEU al Foglio 33, particella 2837, subalterno 13,
nonché al pagamento dei canoni insoluti fino all'effettivo rilascio;
in via subordinata
accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento della
conduttrice e condannare , come sopra generalizzata, al rilascio dell'immobile Controparte_1
ad uso abitativo sito in Quartu Sant'Elena, via Cecoslovacchia n. 57, piano terzo, composto di 3,5 vani
catastali e posto auto scoperto, identificato nel NCEU al Foglio 33, particella 2837, subalterno 13,
nonché al pagamento dei canoni insoluti fino all'effettivo rilascio;
in ogni caso
condannare la resistente alla refusione delle spese ed onorari del presente procedimento e alle spese e
onorari del procedimento di mediazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con contratto in data 2.12.2019, registrato a Cagliari in data 03/12/2019 al n. 6140-serie 3/T e codice identificativo , ha concesso in locazione ad CodiceFiscale_3 Parte_1 Controparte_1
l'appartamento sito in Quartu Sant'Elena, via Cecoslovacchia n. 57, piano terzo, composta di 3,5 vani catastali e posto auto scoperto, identificato nel NCEU al Foglio 33, particella 2837, subalterno 13,
categoria cat. A/3, classe 3, superficie catastale 63 mq, rendita euro 253,06 (appartamento e posto auto)
ad uso abitativo.
Le parti hanno convenuto in quattro anni il termine di durata del contratto, con decorrenza dal
03/12/2019 al 02/12/2023, rinnovabili come per legge.
pagina 3 di 6 Sei mesi prima della scadenza contrattuale, , - a mezzo lettera del 11-12/01/2023 Parte_1
(raccomandata a mani e raccomandata via posta a.r.), - ha espresso il diniego di rinnovo del contratto alla prima scadenza ai sensi dell'art. 3 della L.431/98, motivando il diniego con necessità di vendere l'immobile a terzi e chiedendone il rilascio alla sua scadenza del 02.12.2023.
Con la predetta missiva, il locatore consentiva alla conduttrice l'esercizio del diritto di prelazione come per legge.
Con atto di intimazione di sfratto per finita locazione il signor ha citato la signora Pt_1 CP_1
per sentire convalidare lo sfratto.
[...]
All'udienza del 6 novembre 2024 questo giudice, con ordinanza di pari data, ha disposto il mutamento del rito, così come previsto dall'art. 30 della L.392/78, con termine per la mediazione;
è stata fissata udienza per la prosecuzione del giudizio, previa integrazione degli atti ad opera delle parti.
È stato esperito senza esito il previo procedimento di mediazione.
All'odierna udienza è stata dichiarata la contumacia della convenuta.
*****
La causa, istruita con le sole produzioni documentali di parte attrice, è stata decisa all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
*****
La domanda di parte attrice è fondata e deve pertanto essere accolta.
È infatti pacifico in giurisprudenza che in tema di locazioni di immobili adibiti ad uso abitativo,
affinché il locatore possa legittimamente denegare il rinnovo del contratto alla prima scadenza, secondo quanto previsto dall'art. 3 legge 431 del 1998, è sufficiente che ricorra una delle circostanze elencate nella norma stessa.
pagina 4 di 6 Nel caso di specie ricorre l'ipotesi di cui alla lettera g) del citato art.3 della L. 431/98 che prevede la facoltà di diniego del rinnovo del contratto: “(…) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi
e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a
propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le
modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392”.
La sussistenza delle circostanze di cui alla citata disposizione di legge sono state sufficientemente documentate dall'odierno attore.
Peraltro, al momento della disdetta non deve essere effettuata alcuna indagine sulla effettività
dell'esigenza indicata al momento della dichiarazione.
Solo dopo la scadenza dei dodici mesi è possibile valutare un eventuale abuso della disdetta, se la destinazione indicata nella dichiarazione di cui trattasi non sia stata attuata (V. Sent. Cass. Civ., sez III,
del 16 luglio 2019, n.18947).
Deve essere quindi dichiarato che il contratto di locazione per cui è causa, in forza del diniego di rinnovo esercitato dal locatore , con raccomandata A/R del 12.01.2023, ha cessato di Parte_1
produrre i suoi effetti a decorrere dal 03.12.2023, con la conseguenza che da allora la convenuta detiene sine titulo l'immobile.
Deve, pertanto, disporsi il rilascio dell'immobile stesso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Per Questi Motivi
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) dichiara che in data 03.12.2023 sono cessati gli effetti del contratto di locazione stipulato in data
2.12.2019 tra e Parte_1 Controparte_1
pagina 5 di 6 2) condanna, pertanto, la convenuta signora al rilascio, in favore dell'attore Controparte_1 [...]
, dell'immobile ad uso abitativo sito in Quartu Sant'Elena, via Cecoslovacchia n. 57, piano Pt_1
terzo, e del posto auto scoperto, identificato nel NCEU al Foglio 33, particella 2837, subalterno 13,
fissando a tale scopo la data del 5 aprile 2025;
3) condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese del Controparte_1 Parte_1
giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.634,43, di cui €.2.040,00 per compenso al difensore ed euro 594,43 per spese, oltre spese generali 15%, cpa ed iva, dovuti come per legge.
Cagliari, 5 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Zelinda Lisai
pagina 6 di 6