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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/05/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2661/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 2661 del R.G.A.C. dell'anno 2023, discussa all'udienza del 25.5.2025, con riserva di deposito della sentenza nei successivi trenta giorni ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: ), e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. ALESSANDRO MUNNO;
C.F._2
ATTORI-OPPONENTI E
(C.F.: ) e, per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 (partita IVA , rappresentata e difesa dall'Avv.to ELIO LUDINI;
[...] P.IVA_2
CONVENUTA-OPPOSTA Oggetto: opposizione all'esecuzione ex artt. 615 comma 2 e 616 c.p.c.; Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 04.08.2023, i Sigg. e hanno Parte_1 Parte_2 introdotto il giudizio di merito relativo all'opposizione spiegata nella procedura esecutiva immobiliare n. 27/2022 RGEsImm. convenendo in giudizio la spiegando che l'esecuzione Controparte_1 immobiliare de quo è stata eseguita in forza del contratto di mutuo fondiario nr. rep. 34656 – nr. racc.
12485, rogato a ministero del Notaio in Bisignano, Dott. in data 08.09.2006, con il Persona_1 quale concedeva agli odierni opponenti Sigg. e la Controparte_3 Pt_1 Pt_2 somma di € 29.628,00; che, con atto di pignoramento immobiliare, la Controparte_1 dichiaratasi cessionaria di un presunto credito pari ad € 94.855,14, oltre interessi convenzionali di mora successivi dal 17.04.2014 e sino al soddisfo, ha sottoposto a pignoramento immobiliare gli immobili concessi in ipoteca;
che, quindi, con ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. presentato dinanzi al G.E. gli odierni opponenti hanno chiesto la sospensione della procedura e, all'esito del procedimento, con Ordinanza emessa in data 27.06.2023 dal Tribunale di Cosenza, il G.E. ha rigettato la loro istanza di sospensione della procedura esecutiva, (n. 27/2022 R.G.E.), omettendo di pronunciarsi e argomentare sulla censura mossa dagli odierni opponenti nell'atto di opposizione, con la quale essi hanno eccepito l'intervenuta estinzione del mutuo stipulato l'8.9.2006, essendo tale atto l'unico titolo azionato dal pagina 1 di 10 “creditore procedente”; che, avverso la suddetta Ordinanza, i Sigg. e hanno presentato Pt_1 Pt_2 reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. (n. 70014/2023 R.G.). Gli opponenti quindi hanno eccepito preliminarmente l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, nonché l'estinzione del credito azionato per intervenuto pagamento delle somme effettivamente erogate con il mutuo posto a base dell'esecuzione, pari ad € 29.628,00, oltre interessi, ed hanno ribadito in proposito che l'esecuzione immobiliare è stata incardinata solo ed esclusivamente sulla scorta del contratto di mutuo fondiario suddetto, oramai estinto poiché integralmente corrisposto dagli odierni opponenti;
che gli ulteriori e successivi atti pubblici di erogazione e quietanza ex art. 474 c.p.c., richiamati solo nella comparsa di costituzione dalla Banca, non sono stati posti a base dell'atto di precetto e non sono stati azionati esecutivamente e, conseguentemente, non sono oggetto di opposizione;
che, inoltre, dall'atto di precetto risulta pacificamente come non vi siano riferimenti ad eventuali e ulteriori atti di erogazione, atti pubblici notarili, quali titoli esecutivi, ai sensi dell'art. 474 c.p.c. Hanno poi eccepito l'indeterminatezza del tasso pattuito e l'illegittima capitalizzazione degli interessi e la nullità ex artt. 1346 e1418, comma 2, c.c. della clausola determinativa degli interessi, e ciò in ragione della indeterminatezza del relativo tasso;
hanno eccepito, ancora, la violazione della forma scritta, prevista ad substantiam dall' art.117, comma 4, TUB, per gli interessi ultra-legali, spiegando che il contratto di mutuo in esame prevedeva il rimborso del capitale mutuato di € 29.628,00 mediante piano di ammortamento elaborato dalla (360 rate mensili), al tasso iniziale d'interesse che, per CP_4 gli interessi corrispettivi, era fisso per il primo anno al 3,50% mentre dal secondo anno (ottobre 2007) prevedeva un ammortamento a tasso variabile Euribor 6 mesi più uno spread del 2,10 % nella misura pari al 6,85 % (4,75+2,10), pertanto, superiore al tasso soglia pari a settembre 2006 al 6,63%; che la metodologia di calcolo in base alla quale è stato sviluppato il piano di ammortamento del prestito – e quindi l'importo delle rate - si fonda sul regime di capitalizzazione c.d. “dell'interesse composto”, che comporta di fatto sia anatocismo che innalzamento del tasso effettivo annuo rispetto a quello-nominale annuo-indicato in contratto;
che, inoltre, il piano di ammortamento originario, del tipo di ammortamento c.d. “alla francese”, è stato elaborato secondo un regime di interesse composto, con la conseguenza di una indebita “capitalizzazione degli interessi” dovuti su ciascuna rata, quindi, con la conseguenza di produzione di “interessi su interessi”, concretizzandosi in tal modo il c.d. “fenomeno anatocistico”, vietato dalla normativa vigente, e con la conseguenza di una cospicua differenza tra il totale degli interessi passivi, calcolati secondo l'originario piano di ammortamento, (redatto in regime di interesse composto pari ad € 29.628,00), ed il totale degli interessi passivi dovuti secondo il piano di ammortamento redatto in regime di interesse semplice, (pari invece a soli € 17.130,60); che, pertanto, nel contratto di mutuo de quo non solo vi è una discrasia tra TAN e TAE, ma ancora non è indicato il criterio di calcolo dell'importo delle rate e il regime finanziario utilizzato (composto o semplice), con conseguente violazione normativa sulla trasparenza a causa della “indeterminatezza” delle condizioni contrattuali. Gli opponenti hanno, come detto, eccepito l'usurarietà del tasso di interesse corrispettivo concordato nel contratto di finanziamento in contestazione pari (a partire dal secondo anno) al 6,85%, ed hanno chiesto dichiararsi, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c., la nullità della clausola di pattuizione degli interessi corrispettivi e la gratuità del finanziamento, non essendo dovuto alcun interesse, e, conseguentemente, dichiararsi la nullità della clausola relativa agli interessi moratori, in quanto vessatoria.
pagina 2 di 10 Hanno infine specificato che, al fine di verificare il superamento del tasso soglia, bisognerebbe conteggiare anche la commissione di estinzione anticipata, così come prevista all'art. 3 del mutuo, rilevando l'onerosità della facoltà di estinzione anticipata e dovendo quindi prestarsi attenzione alla soglia usuraria. Hanno concluso chiedendo di: “In via preliminare e principale: - dichiarare fondata l'opposizione al pignoramento e insussistente il diritto di procedere ad esecuzione forzata in virtu' dell'estinzione del credito azionato per tutto quanto rappresentato;
- dichiarare fondata l'opposizione al pignoramento, alla luce di tutte le contestazioni e le eccezioni sollevate dall'opponente e/o rilevabili d'ufficio e comunque ai sensi dell'art. 1815, co. 2, c.c., la nullità della clausola di pattuizione degli interessi corrispettivi e la gratuità del finanziamento, non essendo dovuto alcun interesse e per l'effetto il diritto dell'opponente alla ripetizione degli interessi indebitamente versati e non dovuti, oltre agli interessi legali sino al soddisfo;
- dichiarare fondata l'opposizione al pignoramento sulla scorta di un contratto di mutuo fondiario di cui va dichiarata la nullità delle clausole per indeterminatezza del tasso pattuito
e illegittima capitalizzazione degli interessi, per violazione della forma scritta prevista ad substantiam dall' 117, co. 4, TUB per gli interessi ultra-legali, con ogni annessa conseguenza. In via meramente subordinata: accertare l'effettivo dare/avere tra le parti, alla luce di tutte le contestazioni e le eccezioni sollevate dall' opponente e/o rilevabili d'ufficio; riconoscere il diritto dell'opponente al risarcimento del danno pari a euro 12.497,40 ovvero da determinarsi anche via equitativa per compensare il pregiudizio patito dall'opponente per la scorrettezza dell'operato della banca e per la violazione delle varie norme bancarie così come argomentate, qualora nella denegata ipotesi risulterebbe non applicabile alle suddette violazioni e situazioni quanto disposto dall'art. 117 T.U.B. In via istruttoria:
Con riserva, comunque, di ulteriormente argomentare, dedurre e produrre, si chiede di ammettere consulenza tecnica contabile al fine di verificare l'applicazione degli interessi usurai superiori al tasso soglia e/o di interessi anatocistici, determinando l'esatto dare-avere tra le parti. Con vittoria delle spese e competenze della fase cautelare e dell'attuale di merito, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA da distrarsi in favore del procurato costituito ex art. 93 c.p.c.”. La causa è stata iscritta al n. 2661/2023 R.G.
§§§
e, per essa, quale mandataria, (giusta procura del 04/04/2023 a rogito Notaio Controparte_1
di Pordenone N. 312886 di rep. N. 42566 di racc.), la Persona_2 Controparte_2 costituitasi in data 06.10.2023, ha preliminarmente impugnato e contestato tutto quanto chiesto ed eccepito perché infondato in fatto e in diritto, spiegando che le domande proposte dalla difesa attorea risultano del tutto inammissibili, in quanto già trattate nel giudizio di merito di opposizione a precetto attivato dagli odierni opponenti (n.79/2020 R.G.) che si è concluso con Sentenza, (appellata dagli odierni opponenti), del 30.04.2022, pubblicata il 2.5.2022, emessa dal Tribunale di Cosenza, in persona del Giudice, Dott.ssa Marzia Maffei, con la quale è stata rigetta l'opposizione proposta dai Sigg.
[...] e , specificando che: “Nel caso di specie le somme mutuate appaiono, infatti, totalmente Pt_1 Pt_2 erogate dalla banca (le somme sono state versate in 4 erogazioni attraverso degli “atti di versamento rateale in ammortamento” depositati in atti anche questi con apposta formula esecutiva)”e, ancora:
“Totalmente generica è invece l'eccezione di usurarietà, rimasta apoditticamente formulata”. Sull'eccezione di insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, la società opposta ha dedotto che, sul punto, il G.E. nella propria Ordinanza ha così statuito: “rilevato che, in merito al primo motivo di opposizione (insussistenza del diritto di procedere a esecuzione forzata), contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti, la banca mutuante ha totalmente erogato la somma di € 100.000,00,
pagina 3 di 10 versandola in quattro erogazioni, attraverso degli “atti di versamento rateale in ammortamento, depositati in atti con apposita formula esecutiva, per come, del resto, già evidenziato nella sentenza di rigetto del giudizio di opposizione a precetto”; che, quindi, è accertato che la ha totalmente CP_4 erogato la somma di € 100.000,00, (e non di € 29.628,00), a garanzia della quale veniva iscritta, in data 11.09.2006, ipoteca sino a concorrenza della somma di € 200.000,00, sull'immobile di proprietà esclusiva del Sig. sito nel Comune di Acri, Contrada Croce di Baffi, censito al Parte_2
Catasto Fabbricati del Comune di Acri al foglio 124, particella 599, sub 2 e sub 4; che, dalla lettura del contratto di mutuo fondiario, è evidente che la Banca mutuante ha posto nella disponibilità dei mutuatari la somma totale di € 100.000,00 limitando l'utilizzo in “massimo 4 erogazioni”. Sulle ulteriori eccezioni proposte dagli opponenti, la società opposta ha specificato che le stesse sono state trattate nel giudizio di opposizione a precetto, (n. 79/2020 R.G.), come da atto di opposizione al precetto e relativa sentenza che ha allegato, e sono quindi inammissibili;
che totalmente infondata è l'eccezione di applicazione di interessi usurari, avendo sempre applicato la originaria titolare CP_4 del credito, tassi di interesse passivi ben al di sotto dei tassi soglia pro tempore vigenti, nel rispetto di tutte le prescrizioni previste sia dall'art. 117 del TUB sia dall'art. 1284 c.c. e sia delle Direttive della Banca d'Italia; che le clausole del contratto di mutuo relative alle modalità di calcolo degli interessi sono del tutto legittime e per nulla equivoche, non risultando, quindi, affette da alcuna forma di nullità/annullabilità e che le relative eccezioni sono parimenti improponibili/inammissibili, in quanto oggetto di altro giudizio di merito, ora pendente in appello;
che, sul tema, il G.E. nella propria Ordinanza ha così statuito: “rilevato, altresì, che le condizioni contrattuali afferenti ai tassi applicati risultano definite e la pattuita variabilità del tasso di interessi del mutuo appare ancorata a criteri del tutto determinati e trasparenti;
rilevato, inoltre, che la previsione di un piano di ammortamento alla francese non determina alcuna indeterminatezza dell'oggetto contrattuale”. Ha allegato, fra l'altro, la sentenza datata 30.4.2022 nella causa iscritta al n. 79/2020R.G. di rigetto dell'opposizione proposta in quella sede a seguito della notifica dell'atto di precetto, nonché l'ordinanza del Tribunale di Cosenza con la quale è stato rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento del G.E. di rigetto dell'istanza di sospensione dela procedura esecutiva immobiliare. Ha concluso chiedendo: “Preliminarmente, dichiarare inammissibile / improcedibile l'azione svolta da parte attrice in quanto le eccezioni sollevate sono già oggetto di altro giudizio, ora pendente dinanzi la
Corte di Appello;
- nel merito ed in via principale, rigettare l'atto di citazione avversario, per tutti i motivi e le argomentazioni in fatto ed in diritto della presente comparsa di costituzione, poiché manifestamente inammissibile o infondato nei motivi. - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa citazione, dichiarare gli odierni attori comunque tenuti al pagamento della somma che verrà, eventualmente, accertata in corso di giudizio, in favore dell'odierna convenuta. Ci si oppone sin d'ora alla richiesta di CTU contabile per i motivi di cui in premessa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
§§§ Confermata ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c. la prima udienza di comparizione del 19.12.2023, la sola parte opponente ha usufruito dei termini previsti all'art. 171 ter c.p.c., depositando memoria ex art. 171-ter c.p.c., n. 2, con la quale gli opponenti, nel ribadire tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito nell'atto introduttivo, hanno allegato relazione contabile di parte ed hanno chiesto ammettersi, in via istruttoria, consulenza tecnica contabile. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.12.2023, ritenuto non necessario alcun approfondimento istruttorio, essendo la causa matura per la decisione, questo giudice ha disatteso la pagina 4 di 10 richiesta istruttoria di parte opponente ed ha fissato l'udienza di rimessione a sé della causa in decisione per il giorno 18.03.2025, con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c. I soli opponenti hanno depositato note di precisazione delle conclusioni e comparsa conclusionale. All'udienza del 18.03.2025, il giudice ha disposto acquisirsi il fascicolo dell' n. Parte_3
27/2022 R.G.E. e rinviato per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 25.03.2025. All'udienza del 25.03.2025, dato atto dell'acquisizione del fascicolo dell'esecuzione, all'esito della discussione orale questo giudice ha riservato il deposito della Sentenza nei successivi 30 giorni.
********************************* La causa ha ad oggetto l'opposizione ad esecuzione forzata e, più nello specifico, a pignoramento immobiliare iscritto al n. 27/2022 RGEs. Imm. per il credito che trae origine da contratto di mutuo fondiario, (nr. Rep. 34656 – nr. Racc. 12485), concesso da ai Sigg. Controparte_3 [...]
e , odierni opponenti. Pt_1 Pt_2
1. L'eccezione di inammissibilità dell'opposizione. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di parte opposta di inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione proposta, eccezione formulata sulla deduzione che l'opposizione sarebbe stata già trattata nel giudizio di merito dell'opposizione al precetto introdotto dagli odierni opponenti (n. 79/2020 R.G.) innanzi questo medesimo Tribunale. Va premesso quanto evidenziato dalla Corte di Cassazione Sez. 3^ (26285/2019) : “… le ipotesi in cui, ricorrendo il presupposto dell'identità del petitum e della causa petendi, è possibile dichiarare la litispendenza sono molto circoscritte. Infatti, gli istituti della litispendenza e della continenza operano soltanto fra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, secondo quanto reso evidente dal dato testuale dell'art. 39 cod. proc. civ. Pertanto, se le cause identiche o connesse pendono dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, trovano applicazione - piuttosto - gli artt. 273 e 274 cod. proc. civ., che consentono e prescrivono la riunione;
ovvero, quando ragioni di ordine processuale impediscano la riunione ed una causa sia pregiudiziale rispetto all'altra o sia già giunta a sentenza, gli istituti della sospensione, di cui agli artt. 295 e 337 cod. proc. civ. (ex plurimis: Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21761 del
23/09/2013, Rv. 627815; Sez. 3, Ordinanza n. 9510 del 21/04/2010, Rv. 612512; Sez. 3, Sentenza n. 11357 del 16/05/2006, Rv. 590538)”. Invero, nel caso in esame non ricorre piena coincidenza di petitum e di causa petendi fra la causa di opposizione al precetto, ora pendente dinanzi la Corte di Appello di Catanzaro, in cui si contestava, fra l'altro, la mancata apposizione sul titolo della formula esecutiva e la titolarità del credito in capo alla motivi di opposizione qui non reiterati. CP_1
Come è noto, la litispendenza consiste in quella situazione processuale caratterizzata dalla proposizione della stessa domanda in due distinti processi. Essa appartiene al novero degli strumenti, disciplinato specificatamente dall'art. 39, comma 1, c.p.c., che il processo civile destina alla realizzazione del coordinamento delle decisioni ed è volto a evitare il contrasto pratico di giudicati. Nella specie, l'opposto ha chiesto a questo giudice di “dichiarare inammissibile/improcedibile l'azione svolta da parte attrice in quanto le eccezioni sollevate sono già oggetto di altro giudizio, ora pendente dinanzi la Corte di Appello”. Sul tema si è più volte affermata la Suprema Corte, stabilendo che: “la litispendenza può essere dichiarata solo quando le cause proposte davanti a giudici diversi siano "identiche", cioè, caratterizzate da identità di parti, di petitum e di causa petendi”, (Cass. n. 10195/2002; Cass., n. 1302/2004; Cass. n. 3529/2004), di talché codesto giudicante deve rilevare la non configurabilità della litispendenza fra il giudizio di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. e il giudizio di opposizione pagina 5 di 10 all'esecuzione forzata ex art. 616 c.p.c. e ciò, sia in considerazione del fatto che, pur potendosi individuare piena identicità del fatto costitutivo da cui genera il diritto azionato, (ovverosia il contratto di mutuo), non ricorre fra le due cause piena coincidenza di petitum e di causa petendi sia in considerazione del fatto che essendo stata già definita con sentenza la causa iscritta al n. 79/2020 R.G. e pendendo l'appello avverso la sentenza emessa in quel giudizio, non ricorre rapporto di pregiudizialità fra le due cause e non ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art. 295 c.p.c. L'eccezione di inammissibilità, pertanto, non può essere accolta.
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Ciò premesso, e rilevato che nel presente giudizio non vi è contestazione circa la titolarità del credito in capo all'opposta e circa la legittimazione attiva di detta parte, l'opposizione proposta, qualificata ai sensi dell'art. 615 comma 2 c.p.c., è infondata e deve essere rigettata, per i motivi di seguito esposti.
2. Il titolo esecutivo e l'eccezione di estinzione dell'obbligazione Nel giudizio di opposizione all'esecuzione spetta all'opponente che intende contestare il credito l'onere di fornire la prova di quei fatti impeditivi, estintivi o modificativi che si siano verificati successivamente alla formazione del titolo esecutivo e che, nei limiti legalmente consentiti, siano idonei a paralizzare l'efficacia del titolo esecutivo stesso.
Dalla disamina della documentazione versata in atti risulta che il credito per cui è causa trae origine da contratto di mutuo fondiario, (stipulato in data 08.09.2006, rep. 34656, racc. 12485, rogato a ministero del notaio in Bisignano Sergio Cappelli), il cui articolo 1 afferma: “L'Istituto, come sopra rappresentato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e seguenti del d. lgs. 01.09.1993, n. 385 – Testo
Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, concede, con Delibera del Consiglio di amministrazione del 04 agosto 2006, a titolo di mutuo, alla parte mutuataria, che accetta la somma di euro 100.000,00, (centomila virgola zero zero), destinata a rifiniture di un fabbricato per civile abitazione” e, ancora, al medesimo articolo: “Tale somma verrà versata in più soluzioni ad insindacabile giudizio dell'Istituto mediante stipulazione di atti pubblici di erogazione e quietanza. In data odierna l'Istituto concede a titolo di prima erogazione del mutuo alla parte mutuataria che a detto titolo accetta la somma di euro 29.628,00, (ventinovemilaseicentoventotto virgola zero zero), che la parte mutuataria dichiara di ricevere, rilasciando all'Istituto, con il presente atto, ampia e liberatoria quietanza dell'importo stesso”. E', quindi, evidente che, a mezzo del suddetto contratto di mutuo, la si è impegnata ad erogare, a favore degli odierni opponenti, la complessiva somma di CP_4
€ 100.000,00, garantita mediante costituzione di ipoteca di primo grado su porzione di fabbricato in corso di costruzione di proprietà del Sig. , e, ancora, che l'Istituto ha provveduto ad Parte_2 erogare suddetta somma in 5 distinte tranches, la prima in sede di mutuo e le altre quattro mediante appositi “atti di versamento rateale in ammortamento”, allegati da parte opposta. Giova rilevare che con riguardo ad un contratto di mutuo a stati di avanzamento, quale quello in esame, la Corte di Cassazione (n. N. 34116 del 2023) ha rilevato che “Come condivisibilmente affermato dal Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte, con argomenti che il Collegio ritiene di fare propri a sostegno della decisione: «Il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altra cosa fungibile) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario, la quale può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in modo tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo (Cass. Sez. I, 7116/1998; 6686/1994; 11116/1992; 2076/1969). Nel caso di specie la disponibilità delle somme in capo al mutuatario
pagina 6 di 10 ricorrente, a fronte di un contratto stipulato il 9.8.2011, si è verificata nelle date 16.9.2011, 29.8.2012,
28.2.2013 e 20.9.2013, in cui sono avvenute concretamente le erogazioni. Tutte precedenti la notificazione dell'atto di precetto. Nessuna norma, però, impone un lasso di tempo insuperabile, rispetto alla stipulazione del mutuo, per l'avveramento del requisito della realità del contratto;
di talché ben può affermarsi che il titolo esecutivo posto a base del precetto opposto è venuto in essere nella ultima delle date suddette, consacrata in atto pubblico di quietanza del 20.9.2013, in relazione ai diversi importi complessivamente erogati, evidentemente in attuazione di un piano rateale previsto nel medesimo contratto. Né rileva il fatto che fossero stabilite contrattualmente condizioni per l'erogazione delle somme mutuate, una volta che tali condizioni si sono avverate e le somme mutuate sono state, concretamente, erogate. Anzi, l'immediatezza dell'erogazione, elemento naturale ma non imprescindibile, del contratto di mutuo (Cass. Sez. III, 6174/2020), nel caso non rileva, essendo l'erogazione ancorata al verificarsi di determinate condizioni oggettive, pattiziamente previste all'art. 1 del contratto stesso, in presenza delle quali il mutuante aveva l'obbligo di trasferire le somme mutuate al mutuatario. Il che esclude che il contratto in questione possa essere qualificato come mera apertura di credito bancario (Cass. Sez. I, 1539/1969; 74/1968).».
Nel caso in esame parte opposta ha prodotto gli atti pubblici relativi alle successive erogazioni del finanziamento in base agli stati di avanzamento, come da atto di secondo versamento rateale in ammortamento in AR , del 30.102006 rep. 34920 e Racc. 12709, da atto di terzo Persona_1 versamento rateale in ammortamento in AR , del 19.1.2007 rep. 35257 e Racc. Persona_1
13002, da atto di quarto versamento rateale in ammortamento in AR , del 29.3.2007 Persona_1 rep. 35545 e Racc. 13249, atto di quinto versamento rateale in ammortamento in AR , Persona_1 del 7.7.2007 rep. 36160 e Racc. 13799, tutti antecedenti alla notifica dell'atto di precetto, cosicché è stata fornita prova della effettiva e concreta attuazione del piano rateale previsto nel contratto di mutuo fornito, essendosi avverato il requisito della realità del contratto, con la conseguenza che alcun dubbio può sussistere circa la ricorrenza di valido titolo esecutivo, individuato nel contratto di mutuo. Alla luce di ciò, è da considerarsi priva di pregio l'eccezione relativa all'estinzione del credito azionato per intervenuto pagamento dello stesso, atteso che il credito, nel caso che ci occupa, non risulta essere pari ad € 29.628,00, (che corrisponde, piuttosto, alla prima rata del mutuo erogata dall'Istituto bancario), bensì pari ad € 100.000,00. E, si ribadisce, per giurisprudenza di legittimità oramai consolidata, il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro, (o di altre cose fungibili), ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario, (si veda Cass., n. 37654/2021), e, ancora, che, al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c.: “occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge”, (Cass., n. 17194/2015), requisiti, questi, assolutamente sussistenti nel caso che ci occupa.
Alla luce di tali considerazioni, è evidente che il contratto di mutuo posto a base del precetto e dell'atto di pignoramento immobiliare che oggi si è ad opporre, e in forza del quale l'istituto di credito opposto ha agito in executivis per il recupero delle somme indicate in precetto, debba essere annoverato nella categoria dei titoli esecutivi di cui all'art. 474 c.p.c. e sia titolo idoneo a fondare l'esecuzione forzata.
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3. La contestazione circa l'indeterminatezza del tasso pattuito e l'illegittima capitalizzazione degli interessi composti nel mutuo con ammortamento alla francese Parimenti infondata è l'eccezione di indeterminatezza del tasso pattuito ed illegittima capitalizzazione degli interessi nel suddetto contratto di mutuo, il cui art. 3, infatti, stabilisce: “il presente mutuo, ed il periodo di ammortamento, sono concessi all'interesse annuo fisso mensilmente al 3,50 % per il primo anno e dal secondo anno in poi ammortamento a tasso variabile così determinato: EURIBOR a sei mesi più uno spread del 2,10 punti, arrotondato ai 5 centesimi superiori”. Inoltre, a fronte della osservazione (vedasi la perizia allegata da parte opponente con la seconda memoria istruttoria) circa la mancata indicazione dell'indice euribor se a base 360 giorni o a base 365 giorni, si rileva che nel documento di sintesi, allegato al contratto di mutuo e sottoscritto dalle parti, è specificato il tasso euribor sei mesi /365. L'eccezione formulata da parte opponente appare viziata da assoluta genericità, soprattutto in relazione alla illegittima capitalizzazione degli interessi, dedotta in via meramente ipotetica e del tutto priva di alcun riscontro numerico. Il mutuo è corredato da piano di ammortamento sviluppato secondo la tipologia “alla francese” che prevede rate costanti con il rimborso crescente della quota capitale e decrescente di quella degli interessi, cosicché poiché gli interessi dovuti sull'intero finanziamento vengono ripartiti nel numero delle rate previste e la quota di interessi in ciascuna rata è calcolata sul capitale ancora da rimborsare, deve escludersi la ricorrenza di interessi anatocistici.
Si aggiunga che nei vari atti di secondo, terzo, quarto e quinto versamento rateale risulta allegato piano di ammortamento aggiornato. Quanto alla contestazione circa l'anatocismo e l'illegittima capitalizzazione degli interessi composti, inoltre, di recente la Corte di Cassazione, che già si era pronunciata escludendo ricorrere anatocismo nei contratti di mutuo a tasso fisso (Cass. 15130/2024) con ammortamento del tipo “alla francese”, ha ribadito tale conclusione anche con riguardo all'ipotesi di mutuo a tasso variabile: “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire” (Cass. 7382/2025). E priva di pregio è anche la dedotta violazione della forma scritta prevista ad substantiam dall'art. 117, comma 4, TUB, attesa l'indicazione, nel contratto sottoscritto, del tasso d'interesse, posto che “Il requisito della forma scritta per la determinazione degli interessi extralegali (art. 1284, ultimo comma,
c.c.) non postula necessariamente che la corrispondente convenzione contenga una puntuale indicazione in cifre del tasso pattuito, ben potendo detta indicazione essere soddisfatta attraverso il richiamo, per iscritto, anche "per relationem", a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci al
pagina 8 di 10 documento negoziale, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del relativo saggio, la quale, pur nella previsione di variazioni nel tempo e lungo la durata del rapporto, risulti capace di venire assicurata con certezza, al di fuori di ogni margine di discrezionalità” (Cass. 20555/2020).
4. La contestazione di usurarietà del mutuo. Infondata è infine l'eccezione di usurarietà del mutuo. Parte opponente ha rilevato, come da perizia di parte da essa allegata alla seconda memoria istruttoria, che il contratto di mutuo prevede un piano di ammortamento in 360 rate mensili (scadenza I rata 8 ottobre 2006, ndr) in cui gli interessi corrispettivi sono stabiliti ad un tasso di interesse, per il primo anno, fisso e pari ad euro 3,50% e, dal secondo anno, variabile e pari al tasso Euribor a 6 mesi più uno spread del 2,10 %, quindi, nella misura (euribor ottobre 2007) pari al 4,75%+2,10 (6,85 %) ed ha evidenziato come tale tasso sia superiore al tasso soglia previsto per i mutui a tasso variabile per il settembre 2006: “per gli interessi corrispettivi risulta fisso per il primo anno al 3,50% e dal secondo anno (ottobre 2007) in poi ammortamento a tasso variabile Euribor 6 mesi piú uno spread del 2,10 % nella misura pari al 6,85 % (4,75+2,10), pertanto, superiore al tasso soglia pari al 6,63% (settembre 2006)”. Tale affermazione non coglie nel segno. Ed invero, i piani di ammortamento/rientro del mutuo allegati all'atto di mutuo ed ai successivi quattro atti di versamento rateale in ammortamento -l'ultimo del quali datato 7.9.2007- indicano, nella vigenza del tasso fisso stabilito per il primo anno, il tasso di interesse corrispettivo pari al 3,50000%, e giova qui ricordare come nei mutui a tasso variabile, quale il mutuo in oggetto a partire dal secondo anno, il piano di ammortamento ha valore meramente indicativo “….recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire…..” (Cass. 7382/2025). Precisato che i decreti ministeriali di rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, necessari alla individuazione dei tassi soglia, atteso il rinvio ad essi operato dall'art. 2 l. n. 108 del 1996, hanno natura di atti amministrativi di carattere generale ed astratto, e, quindi normativo, che il giudice è tenuto a conoscere in applicazione del principio "iura novit curia" (Cass. 35102/2022; 21427/2024, 21407/2022), occorre rilevare che per il 4^ trimestre dell'anno 2007, nella vigenza per il mutuo in oggetto, a partire dal secondo anno, del tasso variabile, il TEGM di cui al D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19.9.2007 per i mutui a tasso variabile era pari a 5,71% ed il tasso soglia era quindi pari all'8,565, superiore pertanto al tasso stabilito in contratto alla detta decorrenza. Quanto alla previsione di una commissione in caso di estinzione anticipata del mutuo, la stessa non incide sulla verifica del rispetto del tasso soglia.
Trattasi infatti di clausola di applicazione meramente eventuale, che viene in rilievo solo in caso di anticipato recesso da parte del mutuatario;
si rileva in proposito che: “la commissione di estinzione anticipata non rappresenta una remunerazione in favore della banca, ma costituisce un corrispettivo in caso di recesso: essa in sostanza è pattuita per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dall'impegno, per i più diversi motivi di convenienza e compensare, allo stesso tempo, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto accordando il prestito. Proprio tale natura comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà del contratto”, (Corte d'Appello di Palermo, n. 1691/2023), ed ancora “ai fini del superamento del «tasso soglia» previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da
pagina 9 di 10 parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi”. (Cass. 34116/2023; conf. Cass. N. 664250/2022). Deve escludersi pertanto che ricorra usura nel mutuo in oggetto.
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Alla luce di tanto, non risulta necessario approfondimento istruttorio.
Per i motivi esposti, deve concludersi per l'infondatezza e per il rigetto dell'opposizione proposta dai
Sig.ri e e delle domande tutte dagli stessi formulate. Parte_2 Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano come in dispositivo, in base al valore della causa (scaglione € 52.001-260.000,00), per le fasi studio, introduttiva e decisionale, applicando la tariffa nei valori minimi attesa l'assenza di prove costituende.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
-rigetta, per quanto in motivazione, l'opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. proposta dai Sig.ri Pt_2
e e le domande tutte formulate da essi opponenti;
[...] Parte_1
-condanna parte opponente alla refusione in favore della parte opposta delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.217,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CAP e IVA. Cosenza, 10 maggio 2025
Il giudice dott.ssa Lucia Angela Marletta
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 2661 del R.G.A.C. dell'anno 2023, discussa all'udienza del 25.5.2025, con riserva di deposito della sentenza nei successivi trenta giorni ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: ), e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. ALESSANDRO MUNNO;
C.F._2
ATTORI-OPPONENTI E
(C.F.: ) e, per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 (partita IVA , rappresentata e difesa dall'Avv.to ELIO LUDINI;
[...] P.IVA_2
CONVENUTA-OPPOSTA Oggetto: opposizione all'esecuzione ex artt. 615 comma 2 e 616 c.p.c.; Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 04.08.2023, i Sigg. e hanno Parte_1 Parte_2 introdotto il giudizio di merito relativo all'opposizione spiegata nella procedura esecutiva immobiliare n. 27/2022 RGEsImm. convenendo in giudizio la spiegando che l'esecuzione Controparte_1 immobiliare de quo è stata eseguita in forza del contratto di mutuo fondiario nr. rep. 34656 – nr. racc.
12485, rogato a ministero del Notaio in Bisignano, Dott. in data 08.09.2006, con il Persona_1 quale concedeva agli odierni opponenti Sigg. e la Controparte_3 Pt_1 Pt_2 somma di € 29.628,00; che, con atto di pignoramento immobiliare, la Controparte_1 dichiaratasi cessionaria di un presunto credito pari ad € 94.855,14, oltre interessi convenzionali di mora successivi dal 17.04.2014 e sino al soddisfo, ha sottoposto a pignoramento immobiliare gli immobili concessi in ipoteca;
che, quindi, con ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. presentato dinanzi al G.E. gli odierni opponenti hanno chiesto la sospensione della procedura e, all'esito del procedimento, con Ordinanza emessa in data 27.06.2023 dal Tribunale di Cosenza, il G.E. ha rigettato la loro istanza di sospensione della procedura esecutiva, (n. 27/2022 R.G.E.), omettendo di pronunciarsi e argomentare sulla censura mossa dagli odierni opponenti nell'atto di opposizione, con la quale essi hanno eccepito l'intervenuta estinzione del mutuo stipulato l'8.9.2006, essendo tale atto l'unico titolo azionato dal pagina 1 di 10 “creditore procedente”; che, avverso la suddetta Ordinanza, i Sigg. e hanno presentato Pt_1 Pt_2 reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. (n. 70014/2023 R.G.). Gli opponenti quindi hanno eccepito preliminarmente l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, nonché l'estinzione del credito azionato per intervenuto pagamento delle somme effettivamente erogate con il mutuo posto a base dell'esecuzione, pari ad € 29.628,00, oltre interessi, ed hanno ribadito in proposito che l'esecuzione immobiliare è stata incardinata solo ed esclusivamente sulla scorta del contratto di mutuo fondiario suddetto, oramai estinto poiché integralmente corrisposto dagli odierni opponenti;
che gli ulteriori e successivi atti pubblici di erogazione e quietanza ex art. 474 c.p.c., richiamati solo nella comparsa di costituzione dalla Banca, non sono stati posti a base dell'atto di precetto e non sono stati azionati esecutivamente e, conseguentemente, non sono oggetto di opposizione;
che, inoltre, dall'atto di precetto risulta pacificamente come non vi siano riferimenti ad eventuali e ulteriori atti di erogazione, atti pubblici notarili, quali titoli esecutivi, ai sensi dell'art. 474 c.p.c. Hanno poi eccepito l'indeterminatezza del tasso pattuito e l'illegittima capitalizzazione degli interessi e la nullità ex artt. 1346 e1418, comma 2, c.c. della clausola determinativa degli interessi, e ciò in ragione della indeterminatezza del relativo tasso;
hanno eccepito, ancora, la violazione della forma scritta, prevista ad substantiam dall' art.117, comma 4, TUB, per gli interessi ultra-legali, spiegando che il contratto di mutuo in esame prevedeva il rimborso del capitale mutuato di € 29.628,00 mediante piano di ammortamento elaborato dalla (360 rate mensili), al tasso iniziale d'interesse che, per CP_4 gli interessi corrispettivi, era fisso per il primo anno al 3,50% mentre dal secondo anno (ottobre 2007) prevedeva un ammortamento a tasso variabile Euribor 6 mesi più uno spread del 2,10 % nella misura pari al 6,85 % (4,75+2,10), pertanto, superiore al tasso soglia pari a settembre 2006 al 6,63%; che la metodologia di calcolo in base alla quale è stato sviluppato il piano di ammortamento del prestito – e quindi l'importo delle rate - si fonda sul regime di capitalizzazione c.d. “dell'interesse composto”, che comporta di fatto sia anatocismo che innalzamento del tasso effettivo annuo rispetto a quello-nominale annuo-indicato in contratto;
che, inoltre, il piano di ammortamento originario, del tipo di ammortamento c.d. “alla francese”, è stato elaborato secondo un regime di interesse composto, con la conseguenza di una indebita “capitalizzazione degli interessi” dovuti su ciascuna rata, quindi, con la conseguenza di produzione di “interessi su interessi”, concretizzandosi in tal modo il c.d. “fenomeno anatocistico”, vietato dalla normativa vigente, e con la conseguenza di una cospicua differenza tra il totale degli interessi passivi, calcolati secondo l'originario piano di ammortamento, (redatto in regime di interesse composto pari ad € 29.628,00), ed il totale degli interessi passivi dovuti secondo il piano di ammortamento redatto in regime di interesse semplice, (pari invece a soli € 17.130,60); che, pertanto, nel contratto di mutuo de quo non solo vi è una discrasia tra TAN e TAE, ma ancora non è indicato il criterio di calcolo dell'importo delle rate e il regime finanziario utilizzato (composto o semplice), con conseguente violazione normativa sulla trasparenza a causa della “indeterminatezza” delle condizioni contrattuali. Gli opponenti hanno, come detto, eccepito l'usurarietà del tasso di interesse corrispettivo concordato nel contratto di finanziamento in contestazione pari (a partire dal secondo anno) al 6,85%, ed hanno chiesto dichiararsi, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c., la nullità della clausola di pattuizione degli interessi corrispettivi e la gratuità del finanziamento, non essendo dovuto alcun interesse, e, conseguentemente, dichiararsi la nullità della clausola relativa agli interessi moratori, in quanto vessatoria.
pagina 2 di 10 Hanno infine specificato che, al fine di verificare il superamento del tasso soglia, bisognerebbe conteggiare anche la commissione di estinzione anticipata, così come prevista all'art. 3 del mutuo, rilevando l'onerosità della facoltà di estinzione anticipata e dovendo quindi prestarsi attenzione alla soglia usuraria. Hanno concluso chiedendo di: “In via preliminare e principale: - dichiarare fondata l'opposizione al pignoramento e insussistente il diritto di procedere ad esecuzione forzata in virtu' dell'estinzione del credito azionato per tutto quanto rappresentato;
- dichiarare fondata l'opposizione al pignoramento, alla luce di tutte le contestazioni e le eccezioni sollevate dall'opponente e/o rilevabili d'ufficio e comunque ai sensi dell'art. 1815, co. 2, c.c., la nullità della clausola di pattuizione degli interessi corrispettivi e la gratuità del finanziamento, non essendo dovuto alcun interesse e per l'effetto il diritto dell'opponente alla ripetizione degli interessi indebitamente versati e non dovuti, oltre agli interessi legali sino al soddisfo;
- dichiarare fondata l'opposizione al pignoramento sulla scorta di un contratto di mutuo fondiario di cui va dichiarata la nullità delle clausole per indeterminatezza del tasso pattuito
e illegittima capitalizzazione degli interessi, per violazione della forma scritta prevista ad substantiam dall' 117, co. 4, TUB per gli interessi ultra-legali, con ogni annessa conseguenza. In via meramente subordinata: accertare l'effettivo dare/avere tra le parti, alla luce di tutte le contestazioni e le eccezioni sollevate dall' opponente e/o rilevabili d'ufficio; riconoscere il diritto dell'opponente al risarcimento del danno pari a euro 12.497,40 ovvero da determinarsi anche via equitativa per compensare il pregiudizio patito dall'opponente per la scorrettezza dell'operato della banca e per la violazione delle varie norme bancarie così come argomentate, qualora nella denegata ipotesi risulterebbe non applicabile alle suddette violazioni e situazioni quanto disposto dall'art. 117 T.U.B. In via istruttoria:
Con riserva, comunque, di ulteriormente argomentare, dedurre e produrre, si chiede di ammettere consulenza tecnica contabile al fine di verificare l'applicazione degli interessi usurai superiori al tasso soglia e/o di interessi anatocistici, determinando l'esatto dare-avere tra le parti. Con vittoria delle spese e competenze della fase cautelare e dell'attuale di merito, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA da distrarsi in favore del procurato costituito ex art. 93 c.p.c.”. La causa è stata iscritta al n. 2661/2023 R.G.
§§§
e, per essa, quale mandataria, (giusta procura del 04/04/2023 a rogito Notaio Controparte_1
di Pordenone N. 312886 di rep. N. 42566 di racc.), la Persona_2 Controparte_2 costituitasi in data 06.10.2023, ha preliminarmente impugnato e contestato tutto quanto chiesto ed eccepito perché infondato in fatto e in diritto, spiegando che le domande proposte dalla difesa attorea risultano del tutto inammissibili, in quanto già trattate nel giudizio di merito di opposizione a precetto attivato dagli odierni opponenti (n.79/2020 R.G.) che si è concluso con Sentenza, (appellata dagli odierni opponenti), del 30.04.2022, pubblicata il 2.5.2022, emessa dal Tribunale di Cosenza, in persona del Giudice, Dott.ssa Marzia Maffei, con la quale è stata rigetta l'opposizione proposta dai Sigg.
[...] e , specificando che: “Nel caso di specie le somme mutuate appaiono, infatti, totalmente Pt_1 Pt_2 erogate dalla banca (le somme sono state versate in 4 erogazioni attraverso degli “atti di versamento rateale in ammortamento” depositati in atti anche questi con apposta formula esecutiva)”e, ancora:
“Totalmente generica è invece l'eccezione di usurarietà, rimasta apoditticamente formulata”. Sull'eccezione di insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, la società opposta ha dedotto che, sul punto, il G.E. nella propria Ordinanza ha così statuito: “rilevato che, in merito al primo motivo di opposizione (insussistenza del diritto di procedere a esecuzione forzata), contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti, la banca mutuante ha totalmente erogato la somma di € 100.000,00,
pagina 3 di 10 versandola in quattro erogazioni, attraverso degli “atti di versamento rateale in ammortamento, depositati in atti con apposita formula esecutiva, per come, del resto, già evidenziato nella sentenza di rigetto del giudizio di opposizione a precetto”; che, quindi, è accertato che la ha totalmente CP_4 erogato la somma di € 100.000,00, (e non di € 29.628,00), a garanzia della quale veniva iscritta, in data 11.09.2006, ipoteca sino a concorrenza della somma di € 200.000,00, sull'immobile di proprietà esclusiva del Sig. sito nel Comune di Acri, Contrada Croce di Baffi, censito al Parte_2
Catasto Fabbricati del Comune di Acri al foglio 124, particella 599, sub 2 e sub 4; che, dalla lettura del contratto di mutuo fondiario, è evidente che la Banca mutuante ha posto nella disponibilità dei mutuatari la somma totale di € 100.000,00 limitando l'utilizzo in “massimo 4 erogazioni”. Sulle ulteriori eccezioni proposte dagli opponenti, la società opposta ha specificato che le stesse sono state trattate nel giudizio di opposizione a precetto, (n. 79/2020 R.G.), come da atto di opposizione al precetto e relativa sentenza che ha allegato, e sono quindi inammissibili;
che totalmente infondata è l'eccezione di applicazione di interessi usurari, avendo sempre applicato la originaria titolare CP_4 del credito, tassi di interesse passivi ben al di sotto dei tassi soglia pro tempore vigenti, nel rispetto di tutte le prescrizioni previste sia dall'art. 117 del TUB sia dall'art. 1284 c.c. e sia delle Direttive della Banca d'Italia; che le clausole del contratto di mutuo relative alle modalità di calcolo degli interessi sono del tutto legittime e per nulla equivoche, non risultando, quindi, affette da alcuna forma di nullità/annullabilità e che le relative eccezioni sono parimenti improponibili/inammissibili, in quanto oggetto di altro giudizio di merito, ora pendente in appello;
che, sul tema, il G.E. nella propria Ordinanza ha così statuito: “rilevato, altresì, che le condizioni contrattuali afferenti ai tassi applicati risultano definite e la pattuita variabilità del tasso di interessi del mutuo appare ancorata a criteri del tutto determinati e trasparenti;
rilevato, inoltre, che la previsione di un piano di ammortamento alla francese non determina alcuna indeterminatezza dell'oggetto contrattuale”. Ha allegato, fra l'altro, la sentenza datata 30.4.2022 nella causa iscritta al n. 79/2020R.G. di rigetto dell'opposizione proposta in quella sede a seguito della notifica dell'atto di precetto, nonché l'ordinanza del Tribunale di Cosenza con la quale è stato rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento del G.E. di rigetto dell'istanza di sospensione dela procedura esecutiva immobiliare. Ha concluso chiedendo: “Preliminarmente, dichiarare inammissibile / improcedibile l'azione svolta da parte attrice in quanto le eccezioni sollevate sono già oggetto di altro giudizio, ora pendente dinanzi la
Corte di Appello;
- nel merito ed in via principale, rigettare l'atto di citazione avversario, per tutti i motivi e le argomentazioni in fatto ed in diritto della presente comparsa di costituzione, poiché manifestamente inammissibile o infondato nei motivi. - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa citazione, dichiarare gli odierni attori comunque tenuti al pagamento della somma che verrà, eventualmente, accertata in corso di giudizio, in favore dell'odierna convenuta. Ci si oppone sin d'ora alla richiesta di CTU contabile per i motivi di cui in premessa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
§§§ Confermata ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c. la prima udienza di comparizione del 19.12.2023, la sola parte opponente ha usufruito dei termini previsti all'art. 171 ter c.p.c., depositando memoria ex art. 171-ter c.p.c., n. 2, con la quale gli opponenti, nel ribadire tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito nell'atto introduttivo, hanno allegato relazione contabile di parte ed hanno chiesto ammettersi, in via istruttoria, consulenza tecnica contabile. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.12.2023, ritenuto non necessario alcun approfondimento istruttorio, essendo la causa matura per la decisione, questo giudice ha disatteso la pagina 4 di 10 richiesta istruttoria di parte opponente ed ha fissato l'udienza di rimessione a sé della causa in decisione per il giorno 18.03.2025, con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c. I soli opponenti hanno depositato note di precisazione delle conclusioni e comparsa conclusionale. All'udienza del 18.03.2025, il giudice ha disposto acquisirsi il fascicolo dell' n. Parte_3
27/2022 R.G.E. e rinviato per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 25.03.2025. All'udienza del 25.03.2025, dato atto dell'acquisizione del fascicolo dell'esecuzione, all'esito della discussione orale questo giudice ha riservato il deposito della Sentenza nei successivi 30 giorni.
********************************* La causa ha ad oggetto l'opposizione ad esecuzione forzata e, più nello specifico, a pignoramento immobiliare iscritto al n. 27/2022 RGEs. Imm. per il credito che trae origine da contratto di mutuo fondiario, (nr. Rep. 34656 – nr. Racc. 12485), concesso da ai Sigg. Controparte_3 [...]
e , odierni opponenti. Pt_1 Pt_2
1. L'eccezione di inammissibilità dell'opposizione. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di parte opposta di inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione proposta, eccezione formulata sulla deduzione che l'opposizione sarebbe stata già trattata nel giudizio di merito dell'opposizione al precetto introdotto dagli odierni opponenti (n. 79/2020 R.G.) innanzi questo medesimo Tribunale. Va premesso quanto evidenziato dalla Corte di Cassazione Sez. 3^ (26285/2019) : “… le ipotesi in cui, ricorrendo il presupposto dell'identità del petitum e della causa petendi, è possibile dichiarare la litispendenza sono molto circoscritte. Infatti, gli istituti della litispendenza e della continenza operano soltanto fra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, secondo quanto reso evidente dal dato testuale dell'art. 39 cod. proc. civ. Pertanto, se le cause identiche o connesse pendono dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, trovano applicazione - piuttosto - gli artt. 273 e 274 cod. proc. civ., che consentono e prescrivono la riunione;
ovvero, quando ragioni di ordine processuale impediscano la riunione ed una causa sia pregiudiziale rispetto all'altra o sia già giunta a sentenza, gli istituti della sospensione, di cui agli artt. 295 e 337 cod. proc. civ. (ex plurimis: Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21761 del
23/09/2013, Rv. 627815; Sez. 3, Ordinanza n. 9510 del 21/04/2010, Rv. 612512; Sez. 3, Sentenza n. 11357 del 16/05/2006, Rv. 590538)”. Invero, nel caso in esame non ricorre piena coincidenza di petitum e di causa petendi fra la causa di opposizione al precetto, ora pendente dinanzi la Corte di Appello di Catanzaro, in cui si contestava, fra l'altro, la mancata apposizione sul titolo della formula esecutiva e la titolarità del credito in capo alla motivi di opposizione qui non reiterati. CP_1
Come è noto, la litispendenza consiste in quella situazione processuale caratterizzata dalla proposizione della stessa domanda in due distinti processi. Essa appartiene al novero degli strumenti, disciplinato specificatamente dall'art. 39, comma 1, c.p.c., che il processo civile destina alla realizzazione del coordinamento delle decisioni ed è volto a evitare il contrasto pratico di giudicati. Nella specie, l'opposto ha chiesto a questo giudice di “dichiarare inammissibile/improcedibile l'azione svolta da parte attrice in quanto le eccezioni sollevate sono già oggetto di altro giudizio, ora pendente dinanzi la Corte di Appello”. Sul tema si è più volte affermata la Suprema Corte, stabilendo che: “la litispendenza può essere dichiarata solo quando le cause proposte davanti a giudici diversi siano "identiche", cioè, caratterizzate da identità di parti, di petitum e di causa petendi”, (Cass. n. 10195/2002; Cass., n. 1302/2004; Cass. n. 3529/2004), di talché codesto giudicante deve rilevare la non configurabilità della litispendenza fra il giudizio di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. e il giudizio di opposizione pagina 5 di 10 all'esecuzione forzata ex art. 616 c.p.c. e ciò, sia in considerazione del fatto che, pur potendosi individuare piena identicità del fatto costitutivo da cui genera il diritto azionato, (ovverosia il contratto di mutuo), non ricorre fra le due cause piena coincidenza di petitum e di causa petendi sia in considerazione del fatto che essendo stata già definita con sentenza la causa iscritta al n. 79/2020 R.G. e pendendo l'appello avverso la sentenza emessa in quel giudizio, non ricorre rapporto di pregiudizialità fra le due cause e non ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art. 295 c.p.c. L'eccezione di inammissibilità, pertanto, non può essere accolta.
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Ciò premesso, e rilevato che nel presente giudizio non vi è contestazione circa la titolarità del credito in capo all'opposta e circa la legittimazione attiva di detta parte, l'opposizione proposta, qualificata ai sensi dell'art. 615 comma 2 c.p.c., è infondata e deve essere rigettata, per i motivi di seguito esposti.
2. Il titolo esecutivo e l'eccezione di estinzione dell'obbligazione Nel giudizio di opposizione all'esecuzione spetta all'opponente che intende contestare il credito l'onere di fornire la prova di quei fatti impeditivi, estintivi o modificativi che si siano verificati successivamente alla formazione del titolo esecutivo e che, nei limiti legalmente consentiti, siano idonei a paralizzare l'efficacia del titolo esecutivo stesso.
Dalla disamina della documentazione versata in atti risulta che il credito per cui è causa trae origine da contratto di mutuo fondiario, (stipulato in data 08.09.2006, rep. 34656, racc. 12485, rogato a ministero del notaio in Bisignano Sergio Cappelli), il cui articolo 1 afferma: “L'Istituto, come sopra rappresentato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e seguenti del d. lgs. 01.09.1993, n. 385 – Testo
Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, concede, con Delibera del Consiglio di amministrazione del 04 agosto 2006, a titolo di mutuo, alla parte mutuataria, che accetta la somma di euro 100.000,00, (centomila virgola zero zero), destinata a rifiniture di un fabbricato per civile abitazione” e, ancora, al medesimo articolo: “Tale somma verrà versata in più soluzioni ad insindacabile giudizio dell'Istituto mediante stipulazione di atti pubblici di erogazione e quietanza. In data odierna l'Istituto concede a titolo di prima erogazione del mutuo alla parte mutuataria che a detto titolo accetta la somma di euro 29.628,00, (ventinovemilaseicentoventotto virgola zero zero), che la parte mutuataria dichiara di ricevere, rilasciando all'Istituto, con il presente atto, ampia e liberatoria quietanza dell'importo stesso”. E', quindi, evidente che, a mezzo del suddetto contratto di mutuo, la si è impegnata ad erogare, a favore degli odierni opponenti, la complessiva somma di CP_4
€ 100.000,00, garantita mediante costituzione di ipoteca di primo grado su porzione di fabbricato in corso di costruzione di proprietà del Sig. , e, ancora, che l'Istituto ha provveduto ad Parte_2 erogare suddetta somma in 5 distinte tranches, la prima in sede di mutuo e le altre quattro mediante appositi “atti di versamento rateale in ammortamento”, allegati da parte opposta. Giova rilevare che con riguardo ad un contratto di mutuo a stati di avanzamento, quale quello in esame, la Corte di Cassazione (n. N. 34116 del 2023) ha rilevato che “Come condivisibilmente affermato dal Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte, con argomenti che il Collegio ritiene di fare propri a sostegno della decisione: «Il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altra cosa fungibile) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario, la quale può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in modo tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo (Cass. Sez. I, 7116/1998; 6686/1994; 11116/1992; 2076/1969). Nel caso di specie la disponibilità delle somme in capo al mutuatario
pagina 6 di 10 ricorrente, a fronte di un contratto stipulato il 9.8.2011, si è verificata nelle date 16.9.2011, 29.8.2012,
28.2.2013 e 20.9.2013, in cui sono avvenute concretamente le erogazioni. Tutte precedenti la notificazione dell'atto di precetto. Nessuna norma, però, impone un lasso di tempo insuperabile, rispetto alla stipulazione del mutuo, per l'avveramento del requisito della realità del contratto;
di talché ben può affermarsi che il titolo esecutivo posto a base del precetto opposto è venuto in essere nella ultima delle date suddette, consacrata in atto pubblico di quietanza del 20.9.2013, in relazione ai diversi importi complessivamente erogati, evidentemente in attuazione di un piano rateale previsto nel medesimo contratto. Né rileva il fatto che fossero stabilite contrattualmente condizioni per l'erogazione delle somme mutuate, una volta che tali condizioni si sono avverate e le somme mutuate sono state, concretamente, erogate. Anzi, l'immediatezza dell'erogazione, elemento naturale ma non imprescindibile, del contratto di mutuo (Cass. Sez. III, 6174/2020), nel caso non rileva, essendo l'erogazione ancorata al verificarsi di determinate condizioni oggettive, pattiziamente previste all'art. 1 del contratto stesso, in presenza delle quali il mutuante aveva l'obbligo di trasferire le somme mutuate al mutuatario. Il che esclude che il contratto in questione possa essere qualificato come mera apertura di credito bancario (Cass. Sez. I, 1539/1969; 74/1968).».
Nel caso in esame parte opposta ha prodotto gli atti pubblici relativi alle successive erogazioni del finanziamento in base agli stati di avanzamento, come da atto di secondo versamento rateale in ammortamento in AR , del 30.102006 rep. 34920 e Racc. 12709, da atto di terzo Persona_1 versamento rateale in ammortamento in AR , del 19.1.2007 rep. 35257 e Racc. Persona_1
13002, da atto di quarto versamento rateale in ammortamento in AR , del 29.3.2007 Persona_1 rep. 35545 e Racc. 13249, atto di quinto versamento rateale in ammortamento in AR , Persona_1 del 7.7.2007 rep. 36160 e Racc. 13799, tutti antecedenti alla notifica dell'atto di precetto, cosicché è stata fornita prova della effettiva e concreta attuazione del piano rateale previsto nel contratto di mutuo fornito, essendosi avverato il requisito della realità del contratto, con la conseguenza che alcun dubbio può sussistere circa la ricorrenza di valido titolo esecutivo, individuato nel contratto di mutuo. Alla luce di ciò, è da considerarsi priva di pregio l'eccezione relativa all'estinzione del credito azionato per intervenuto pagamento dello stesso, atteso che il credito, nel caso che ci occupa, non risulta essere pari ad € 29.628,00, (che corrisponde, piuttosto, alla prima rata del mutuo erogata dall'Istituto bancario), bensì pari ad € 100.000,00. E, si ribadisce, per giurisprudenza di legittimità oramai consolidata, il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro, (o di altre cose fungibili), ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario, (si veda Cass., n. 37654/2021), e, ancora, che, al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c.: “occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge”, (Cass., n. 17194/2015), requisiti, questi, assolutamente sussistenti nel caso che ci occupa.
Alla luce di tali considerazioni, è evidente che il contratto di mutuo posto a base del precetto e dell'atto di pignoramento immobiliare che oggi si è ad opporre, e in forza del quale l'istituto di credito opposto ha agito in executivis per il recupero delle somme indicate in precetto, debba essere annoverato nella categoria dei titoli esecutivi di cui all'art. 474 c.p.c. e sia titolo idoneo a fondare l'esecuzione forzata.
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3. La contestazione circa l'indeterminatezza del tasso pattuito e l'illegittima capitalizzazione degli interessi composti nel mutuo con ammortamento alla francese Parimenti infondata è l'eccezione di indeterminatezza del tasso pattuito ed illegittima capitalizzazione degli interessi nel suddetto contratto di mutuo, il cui art. 3, infatti, stabilisce: “il presente mutuo, ed il periodo di ammortamento, sono concessi all'interesse annuo fisso mensilmente al 3,50 % per il primo anno e dal secondo anno in poi ammortamento a tasso variabile così determinato: EURIBOR a sei mesi più uno spread del 2,10 punti, arrotondato ai 5 centesimi superiori”. Inoltre, a fronte della osservazione (vedasi la perizia allegata da parte opponente con la seconda memoria istruttoria) circa la mancata indicazione dell'indice euribor se a base 360 giorni o a base 365 giorni, si rileva che nel documento di sintesi, allegato al contratto di mutuo e sottoscritto dalle parti, è specificato il tasso euribor sei mesi /365. L'eccezione formulata da parte opponente appare viziata da assoluta genericità, soprattutto in relazione alla illegittima capitalizzazione degli interessi, dedotta in via meramente ipotetica e del tutto priva di alcun riscontro numerico. Il mutuo è corredato da piano di ammortamento sviluppato secondo la tipologia “alla francese” che prevede rate costanti con il rimborso crescente della quota capitale e decrescente di quella degli interessi, cosicché poiché gli interessi dovuti sull'intero finanziamento vengono ripartiti nel numero delle rate previste e la quota di interessi in ciascuna rata è calcolata sul capitale ancora da rimborsare, deve escludersi la ricorrenza di interessi anatocistici.
Si aggiunga che nei vari atti di secondo, terzo, quarto e quinto versamento rateale risulta allegato piano di ammortamento aggiornato. Quanto alla contestazione circa l'anatocismo e l'illegittima capitalizzazione degli interessi composti, inoltre, di recente la Corte di Cassazione, che già si era pronunciata escludendo ricorrere anatocismo nei contratti di mutuo a tasso fisso (Cass. 15130/2024) con ammortamento del tipo “alla francese”, ha ribadito tale conclusione anche con riguardo all'ipotesi di mutuo a tasso variabile: “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire” (Cass. 7382/2025). E priva di pregio è anche la dedotta violazione della forma scritta prevista ad substantiam dall'art. 117, comma 4, TUB, attesa l'indicazione, nel contratto sottoscritto, del tasso d'interesse, posto che “Il requisito della forma scritta per la determinazione degli interessi extralegali (art. 1284, ultimo comma,
c.c.) non postula necessariamente che la corrispondente convenzione contenga una puntuale indicazione in cifre del tasso pattuito, ben potendo detta indicazione essere soddisfatta attraverso il richiamo, per iscritto, anche "per relationem", a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci al
pagina 8 di 10 documento negoziale, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del relativo saggio, la quale, pur nella previsione di variazioni nel tempo e lungo la durata del rapporto, risulti capace di venire assicurata con certezza, al di fuori di ogni margine di discrezionalità” (Cass. 20555/2020).
4. La contestazione di usurarietà del mutuo. Infondata è infine l'eccezione di usurarietà del mutuo. Parte opponente ha rilevato, come da perizia di parte da essa allegata alla seconda memoria istruttoria, che il contratto di mutuo prevede un piano di ammortamento in 360 rate mensili (scadenza I rata 8 ottobre 2006, ndr) in cui gli interessi corrispettivi sono stabiliti ad un tasso di interesse, per il primo anno, fisso e pari ad euro 3,50% e, dal secondo anno, variabile e pari al tasso Euribor a 6 mesi più uno spread del 2,10 %, quindi, nella misura (euribor ottobre 2007) pari al 4,75%+2,10 (6,85 %) ed ha evidenziato come tale tasso sia superiore al tasso soglia previsto per i mutui a tasso variabile per il settembre 2006: “per gli interessi corrispettivi risulta fisso per il primo anno al 3,50% e dal secondo anno (ottobre 2007) in poi ammortamento a tasso variabile Euribor 6 mesi piú uno spread del 2,10 % nella misura pari al 6,85 % (4,75+2,10), pertanto, superiore al tasso soglia pari al 6,63% (settembre 2006)”. Tale affermazione non coglie nel segno. Ed invero, i piani di ammortamento/rientro del mutuo allegati all'atto di mutuo ed ai successivi quattro atti di versamento rateale in ammortamento -l'ultimo del quali datato 7.9.2007- indicano, nella vigenza del tasso fisso stabilito per il primo anno, il tasso di interesse corrispettivo pari al 3,50000%, e giova qui ricordare come nei mutui a tasso variabile, quale il mutuo in oggetto a partire dal secondo anno, il piano di ammortamento ha valore meramente indicativo “….recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire…..” (Cass. 7382/2025). Precisato che i decreti ministeriali di rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, necessari alla individuazione dei tassi soglia, atteso il rinvio ad essi operato dall'art. 2 l. n. 108 del 1996, hanno natura di atti amministrativi di carattere generale ed astratto, e, quindi normativo, che il giudice è tenuto a conoscere in applicazione del principio "iura novit curia" (Cass. 35102/2022; 21427/2024, 21407/2022), occorre rilevare che per il 4^ trimestre dell'anno 2007, nella vigenza per il mutuo in oggetto, a partire dal secondo anno, del tasso variabile, il TEGM di cui al D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19.9.2007 per i mutui a tasso variabile era pari a 5,71% ed il tasso soglia era quindi pari all'8,565, superiore pertanto al tasso stabilito in contratto alla detta decorrenza. Quanto alla previsione di una commissione in caso di estinzione anticipata del mutuo, la stessa non incide sulla verifica del rispetto del tasso soglia.
Trattasi infatti di clausola di applicazione meramente eventuale, che viene in rilievo solo in caso di anticipato recesso da parte del mutuatario;
si rileva in proposito che: “la commissione di estinzione anticipata non rappresenta una remunerazione in favore della banca, ma costituisce un corrispettivo in caso di recesso: essa in sostanza è pattuita per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dall'impegno, per i più diversi motivi di convenienza e compensare, allo stesso tempo, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto accordando il prestito. Proprio tale natura comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà del contratto”, (Corte d'Appello di Palermo, n. 1691/2023), ed ancora “ai fini del superamento del «tasso soglia» previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da
pagina 9 di 10 parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi”. (Cass. 34116/2023; conf. Cass. N. 664250/2022). Deve escludersi pertanto che ricorra usura nel mutuo in oggetto.
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Alla luce di tanto, non risulta necessario approfondimento istruttorio.
Per i motivi esposti, deve concludersi per l'infondatezza e per il rigetto dell'opposizione proposta dai
Sig.ri e e delle domande tutte dagli stessi formulate. Parte_2 Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano come in dispositivo, in base al valore della causa (scaglione € 52.001-260.000,00), per le fasi studio, introduttiva e decisionale, applicando la tariffa nei valori minimi attesa l'assenza di prove costituende.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
-rigetta, per quanto in motivazione, l'opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. proposta dai Sig.ri Pt_2
e e le domande tutte formulate da essi opponenti;
[...] Parte_1
-condanna parte opponente alla refusione in favore della parte opposta delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.217,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CAP e IVA. Cosenza, 10 maggio 2025
Il giudice dott.ssa Lucia Angela Marletta
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