Articolo 14 della Legge 4 marzo 1952, n. 137
Articolo 13Articolo 15
Versione
8 aprile 1952
Art. 14.
Per essere ammessi al trattamento assistenziale previsto dalla presente legge, i profughi in stato di bisogno dovranno presentare, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge o dal giorno del rimpatrio per quelli che rimpatrieranno dopo la entrata in vigore della presente legge, domanda in carta libera agli uffici provinciali dell'assistenza post-bellica.
Alla domanda dovra' essere unito il certificato di residenza rilasciato dal Comune nel cui registro della popolazione residente il profugo e' iscritto.
Entrata in vigore il 8 aprile 1952