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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/12/2025, n. 4529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4529 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
R.G. 5658 - 2024
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - in persona del Giudice
Unico dott. Giuseppe Carmelo Lombardo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5658 - 2024 del R.G.A.C. avente ad oggetto: “Comunione e impugnazione di delibera assembleare “. Parte_1
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
elettivamente domiciliata in Caivano (Na) al C.so Umberto C.F._1
I n.409, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Pagnano e dell'avv. Michela Angelino, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
(C.F.: ) sito in Controparte_1 P.IVA_1
CA (NA), alla Via Bonavolontà n.14, in persona del suo amministratore e legale rappresentante p.t., dott. ; Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 3.10.2025, la parte precisava le conclusioni, giusta verbale di udienza, qui richiamato per relationem.
Il G.I., ritenuta la causa matura la tratteneva in decisione.
MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., si procederà ad una concisa esposizione degli elementi di fatto e di diritto ai fini del decidere. Con atto di citazione, iscritto a ruolo in data 04.07.2024 l'avv. Parte_2
citava in giudizio il sito in CA
[...] Controparte_1
(NA), alla Via Bonavolontà n.14, in persona dell'amministratore p.t. e chiedeva:
- in via preliminare, ai sensi del secondo e quarto comma dell'art. 1137
c.c., disporre la sospensione dell'efficacia dell'impugnata delibera, limitatamente al punto 3 all'ordine del giorno.
Nel merito:
- dichiarare nulla e/o annullare, a tutti i sensi ed effetti di legge, la delibera adottata dal sito in CA (NA), alla Controparte_1 via Bonavolontà n.143, in persona dell'amministratore p.t., in data 18.04.2024, limitatamente al punto terzo all'ordine del giorno, per tutti i motivi di cui in citazione;
- condannare il sito in CA (NA) in Controparte_1 persona dell'amministratore p.t., alla refusione delle spese di giudizio, con attribuzione.
§§§ §§ §§§
All'esito della udienza di prima comparizione delle parti, tenutasi il giorno
29/01/2025, il giudice rilevato che il decreto di conferma dell'udienza ex art. 171 bis c.p.c. per un “errore fatale” “verificatosi nel sistema informatico” che non lo ha reso visibile”, non aveva consentito alla cancelleria di comunicarlo alle parti, fissava la udienza del 9.05.2025 con i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Con provvedimento reso a scioglimento della riserva assunta in data
9.05.2025, il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, senza lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria, rinviava all'udienza del 3.10.2025 per remissione in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
All'udienza del 3.10.2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c. il
Giudice riservava la causa in decisione
§§§ §§ §§§
In limine litis va dichiarata la contumacia del Controparte_3 sito in CA (NA), alla Via Bonavolontà n.14, in persona
[...] dell'amministratore p.t. dott. . Controparte_2 In ordine alle doglienze di parte attrice, relative alla domanda di annullamento del punto n. 3) della delibera condominiale del 18.04.2024, la domanda va dichiarata improcedibile, atteso il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, ai sensi del D. Lgs. 28/2010.
Rileva il Tribunale, che si sensi dell'art. 5 coma 1 – bis del d. lgs. 28/2010:
"Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni
Osserva il Tribunale che, sebbene la domanda di mediazione vada redatta in modo informale deve, al contempo, rispettare i requisiti minimi di cui all'art. 4 D.Lgs. 28/2010, tra i quali contenere una chiara e precisa indicazione dell'oggetto della pretesa e delle ragioni della domanda.
Vi deve essere cioè simmetria, e quindi sovrapponibilità tra l'istanza di mediazione e la pretesa portata innanzi al Tribunale, il quale potrà accertare che il chiamato in mediazione - seppur non comparso o non avendo raggiunto l'accordo - sia stato messo nelle condizioni di poter conoscere il contenuto della domanda di conciliazione (sia rispettato il principio del contraddittorio e del chiesto e pronunciato) e dunque la procedura di mediazione sia stata esperita nelle forme e nei termini di legge, soddisfacendo la condizione di procedibilità.
Dal rispetto della simmetria deriva la questione di effettività di svolgimento della procedura “per rendere effettiva la mediazione la parte chiamata deve essere messa in condizione di conoscere (qualora la mediazione sia avviata precedentemente al giudizio) tutte le questioni costitutive della pretesa dell'altra parte” (cfr. Tribunale di Roma, sentenza n. 20160 del 29.12.2021). Pertanto, quello che deve essere indicato nella domanda di mediazione è il nucleo più significativo e rilevante della vertenza;
la domanda di mediazione infatti non è un atto processale strictu sensu inteso e comunque la procedura di giustizia consensuale è caratterizzata da una connaturale informalità degli atti e della sua procedura, l'art. 4 pretende, infatti, l'indicazione delle “ragioni della pretesa”, con ciò potendosi solo intendere – in un procedimento deformalizzato - come fatti l'allegazione di una situazione latamente ingiusta per la quale si prospetti una futura, possibile azione di merito, non risultando necessario inquadrare giuridicamente il fatto, ciò in quanto, come già detto,
l'istanza di mediazione non richiede anche l'indicazione di elementi di diritto, come invece avviene per la citazione ex art. 163 c.p.c., e per il ricorso, ex art. 414 c.p.c. (Tribunale di Roma, Sez. V, 11 gennaio 2022, n. 259).
È quindi nella prassi utile e opportuno tratteggiare la domanda di mediazione descrivendo in modo schematico gli elementi fattuali da cui trae origine la vicenda contenziosa, contenendoli nei moduli predisposti dagli organismi o in una breve memoria da allegare. Va ricordato, come suggerisce il
Tribunale di Roma, che “l'istanza di mediazione deve ricalcare la futura domanda di merito, includendo tutti, e gli stessi, elementi fattuali che saranno introdotti nel futuro giudizio” (sent. n. 259/2022).
Non serve, come già detto, alcuna indicazione delle ragioni in diritto della pretesa.
In sintesi, la previsione dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 28/2010, di dover includere nell'istanza di mediazione “l'oggetto e le ragioni della pretesa” va riferita al nucleo più significativo e rilevante della controversia e non alle domande accessorie poi emerse in giudizio;
il difetto della condizione di procedibilità, conseguente alla difformità tra l'oggetto e titolo dell'istanza di mediazione e quelli della successiva causa, sussistesse solo qualora la domanda giudiziale abbia un petitum più ampio di quello della domanda di mediazione, si fonda su fatti costitutivi ulteriori rispetto a quelli dedotti nella fase stragiudiziale ovvero si basa su differenti pretese;
non occorre una perfetta simmetria tra istanza di mediazione e domanda giudiziale, essendo sufficiente che i fatti posti a fondamento della successiva domanda giudiziale siano stati enucleati nella domanda di mediazione, a nulla rilevando l'esatta qualificazione giuridica della vicenda (cfr. Cass. civ., n. 29333/2019).
§§§ §§ §§§
Nel caso di specie e alla luce della documentazione versata in atti, l'attrice ha tempestivamente attivato la procedura di mediazione innanzi all'organismo con sede operativa in Caivano (NA) ma Controparte_4
l'istanza, depositata agli atti, risulta priva dell'indicazione dell'oggetto e ragioni della pretesa, inoltre non vengono neppure sommariamente, esposti i motivi di doglianza della presunta illegittimità, nullità o invalidità della delibera del
18/04/2024, ed ancora è mancante della sottoscrizione delle parti.
Appare sufficiente già solo quanto sopra precisato per evidenziare che l'istanza è carente di petitum e causa petendi non avendo esposto alcun fatto ai fini della promossa domanda di mediazione – e che conseguentemente non può ritenersi assolto il tentativo obbligatorio di mediazione in una materia, quella condominiale, per la quale la mediazione è prescritta ai fini della procedibilità della (successiva) domanda giudiziale.
Per tali motivi, non risulta essere stata esperita la mediazione obbligatoria per i motivi esposti e la domanda di parte attrice va dichiarata improcedibile.
§§§ §§ §§§
Tenuto conto della contumacia del convenuto il Tribunale CP_1 ritiene, conforme a giustizia, nulla disporre in ordine alle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico dott. Giuseppe C. Lombardo, definitivamente pronunciando nella causa
R.G. n. 5658 - 2024 proposta da , nata a [...] il Parte_2
30.09.1977 (C.F.: contro C.F._2 Controparte_1
(C.F.: ) sito in CA (NA), in persona del suo
[...] P.IVA_1 amministratore e legale rappresentante p.t., dott. ogni Controparte_2 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara improcedibile la domanda di parte attrice così come in parte motiva;
- nulla dispone per le spese del giudizio.
- assorbita ogni altra domanda.
Sentenza esecutiva ex lege.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in Aversa, lì 20.11. 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe C. Lombardo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
R.G. 5658 - 2024
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - in persona del Giudice
Unico dott. Giuseppe Carmelo Lombardo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5658 - 2024 del R.G.A.C. avente ad oggetto: “Comunione e impugnazione di delibera assembleare “. Parte_1
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
elettivamente domiciliata in Caivano (Na) al C.so Umberto C.F._1
I n.409, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Pagnano e dell'avv. Michela Angelino, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
(C.F.: ) sito in Controparte_1 P.IVA_1
CA (NA), alla Via Bonavolontà n.14, in persona del suo amministratore e legale rappresentante p.t., dott. ; Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 3.10.2025, la parte precisava le conclusioni, giusta verbale di udienza, qui richiamato per relationem.
Il G.I., ritenuta la causa matura la tratteneva in decisione.
MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., si procederà ad una concisa esposizione degli elementi di fatto e di diritto ai fini del decidere. Con atto di citazione, iscritto a ruolo in data 04.07.2024 l'avv. Parte_2
citava in giudizio il sito in CA
[...] Controparte_1
(NA), alla Via Bonavolontà n.14, in persona dell'amministratore p.t. e chiedeva:
- in via preliminare, ai sensi del secondo e quarto comma dell'art. 1137
c.c., disporre la sospensione dell'efficacia dell'impugnata delibera, limitatamente al punto 3 all'ordine del giorno.
Nel merito:
- dichiarare nulla e/o annullare, a tutti i sensi ed effetti di legge, la delibera adottata dal sito in CA (NA), alla Controparte_1 via Bonavolontà n.143, in persona dell'amministratore p.t., in data 18.04.2024, limitatamente al punto terzo all'ordine del giorno, per tutti i motivi di cui in citazione;
- condannare il sito in CA (NA) in Controparte_1 persona dell'amministratore p.t., alla refusione delle spese di giudizio, con attribuzione.
§§§ §§ §§§
All'esito della udienza di prima comparizione delle parti, tenutasi il giorno
29/01/2025, il giudice rilevato che il decreto di conferma dell'udienza ex art. 171 bis c.p.c. per un “errore fatale” “verificatosi nel sistema informatico” che non lo ha reso visibile”, non aveva consentito alla cancelleria di comunicarlo alle parti, fissava la udienza del 9.05.2025 con i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Con provvedimento reso a scioglimento della riserva assunta in data
9.05.2025, il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, senza lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria, rinviava all'udienza del 3.10.2025 per remissione in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
All'udienza del 3.10.2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c. il
Giudice riservava la causa in decisione
§§§ §§ §§§
In limine litis va dichiarata la contumacia del Controparte_3 sito in CA (NA), alla Via Bonavolontà n.14, in persona
[...] dell'amministratore p.t. dott. . Controparte_2 In ordine alle doglienze di parte attrice, relative alla domanda di annullamento del punto n. 3) della delibera condominiale del 18.04.2024, la domanda va dichiarata improcedibile, atteso il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, ai sensi del D. Lgs. 28/2010.
Rileva il Tribunale, che si sensi dell'art. 5 coma 1 – bis del d. lgs. 28/2010:
"Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni
Osserva il Tribunale che, sebbene la domanda di mediazione vada redatta in modo informale deve, al contempo, rispettare i requisiti minimi di cui all'art. 4 D.Lgs. 28/2010, tra i quali contenere una chiara e precisa indicazione dell'oggetto della pretesa e delle ragioni della domanda.
Vi deve essere cioè simmetria, e quindi sovrapponibilità tra l'istanza di mediazione e la pretesa portata innanzi al Tribunale, il quale potrà accertare che il chiamato in mediazione - seppur non comparso o non avendo raggiunto l'accordo - sia stato messo nelle condizioni di poter conoscere il contenuto della domanda di conciliazione (sia rispettato il principio del contraddittorio e del chiesto e pronunciato) e dunque la procedura di mediazione sia stata esperita nelle forme e nei termini di legge, soddisfacendo la condizione di procedibilità.
Dal rispetto della simmetria deriva la questione di effettività di svolgimento della procedura “per rendere effettiva la mediazione la parte chiamata deve essere messa in condizione di conoscere (qualora la mediazione sia avviata precedentemente al giudizio) tutte le questioni costitutive della pretesa dell'altra parte” (cfr. Tribunale di Roma, sentenza n. 20160 del 29.12.2021). Pertanto, quello che deve essere indicato nella domanda di mediazione è il nucleo più significativo e rilevante della vertenza;
la domanda di mediazione infatti non è un atto processale strictu sensu inteso e comunque la procedura di giustizia consensuale è caratterizzata da una connaturale informalità degli atti e della sua procedura, l'art. 4 pretende, infatti, l'indicazione delle “ragioni della pretesa”, con ciò potendosi solo intendere – in un procedimento deformalizzato - come fatti l'allegazione di una situazione latamente ingiusta per la quale si prospetti una futura, possibile azione di merito, non risultando necessario inquadrare giuridicamente il fatto, ciò in quanto, come già detto,
l'istanza di mediazione non richiede anche l'indicazione di elementi di diritto, come invece avviene per la citazione ex art. 163 c.p.c., e per il ricorso, ex art. 414 c.p.c. (Tribunale di Roma, Sez. V, 11 gennaio 2022, n. 259).
È quindi nella prassi utile e opportuno tratteggiare la domanda di mediazione descrivendo in modo schematico gli elementi fattuali da cui trae origine la vicenda contenziosa, contenendoli nei moduli predisposti dagli organismi o in una breve memoria da allegare. Va ricordato, come suggerisce il
Tribunale di Roma, che “l'istanza di mediazione deve ricalcare la futura domanda di merito, includendo tutti, e gli stessi, elementi fattuali che saranno introdotti nel futuro giudizio” (sent. n. 259/2022).
Non serve, come già detto, alcuna indicazione delle ragioni in diritto della pretesa.
In sintesi, la previsione dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 28/2010, di dover includere nell'istanza di mediazione “l'oggetto e le ragioni della pretesa” va riferita al nucleo più significativo e rilevante della controversia e non alle domande accessorie poi emerse in giudizio;
il difetto della condizione di procedibilità, conseguente alla difformità tra l'oggetto e titolo dell'istanza di mediazione e quelli della successiva causa, sussistesse solo qualora la domanda giudiziale abbia un petitum più ampio di quello della domanda di mediazione, si fonda su fatti costitutivi ulteriori rispetto a quelli dedotti nella fase stragiudiziale ovvero si basa su differenti pretese;
non occorre una perfetta simmetria tra istanza di mediazione e domanda giudiziale, essendo sufficiente che i fatti posti a fondamento della successiva domanda giudiziale siano stati enucleati nella domanda di mediazione, a nulla rilevando l'esatta qualificazione giuridica della vicenda (cfr. Cass. civ., n. 29333/2019).
§§§ §§ §§§
Nel caso di specie e alla luce della documentazione versata in atti, l'attrice ha tempestivamente attivato la procedura di mediazione innanzi all'organismo con sede operativa in Caivano (NA) ma Controparte_4
l'istanza, depositata agli atti, risulta priva dell'indicazione dell'oggetto e ragioni della pretesa, inoltre non vengono neppure sommariamente, esposti i motivi di doglianza della presunta illegittimità, nullità o invalidità della delibera del
18/04/2024, ed ancora è mancante della sottoscrizione delle parti.
Appare sufficiente già solo quanto sopra precisato per evidenziare che l'istanza è carente di petitum e causa petendi non avendo esposto alcun fatto ai fini della promossa domanda di mediazione – e che conseguentemente non può ritenersi assolto il tentativo obbligatorio di mediazione in una materia, quella condominiale, per la quale la mediazione è prescritta ai fini della procedibilità della (successiva) domanda giudiziale.
Per tali motivi, non risulta essere stata esperita la mediazione obbligatoria per i motivi esposti e la domanda di parte attrice va dichiarata improcedibile.
§§§ §§ §§§
Tenuto conto della contumacia del convenuto il Tribunale CP_1 ritiene, conforme a giustizia, nulla disporre in ordine alle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico dott. Giuseppe C. Lombardo, definitivamente pronunciando nella causa
R.G. n. 5658 - 2024 proposta da , nata a [...] il Parte_2
30.09.1977 (C.F.: contro C.F._2 Controparte_1
(C.F.: ) sito in CA (NA), in persona del suo
[...] P.IVA_1 amministratore e legale rappresentante p.t., dott. ogni Controparte_2 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara improcedibile la domanda di parte attrice così come in parte motiva;
- nulla dispone per le spese del giudizio.
- assorbita ogni altra domanda.
Sentenza esecutiva ex lege.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in Aversa, lì 20.11. 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe C. Lombardo