2. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 3, comma 4, le parole: "entro il giorno 15" sono sostituite dalle seguenti: "entro il giorno 16";
b) all'articolo 52, comma 2, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"o-bis) utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo si e' verificato. Ai fini della fruizione dell'agevolazione gli autoproduttori dovranno trasmettere all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, entro il 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente";
c) all'articolo 52, comma 3, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"e-ter) impiegata come materia prima nei processi industriali elettrochimici, elettrometallurgici ed elettrosiderurgici";
d) all'articolo 53, comma 2, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"b-bis) che l'acquistano da due o piu' fornitori";
e) all'articolo 56, comma 2, primo e secondo periodo, il numero "20" e' sostituito dal numero "16";
f) la lettera b) del comma 3 dell'articolo 63 e' sostituita dalla seguente:
"b) officine di produzione, cabine e punti di presa a scopo commerciale: lire 150.000";
g) all'articolo 63, comma 4, le parole: "dal 1° al 15" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° al 16";
h) all'allegato I le parole: "lire 4,10 fino a 200.000 kWh di consumo al mese e lire 2,45 per l'ulteriore consumo mensile" sono sostituite dalle seguenti: "lire 6 al kWh".
3. All'imposta erariale di consumo di cui all'articolo 52 del citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , e successive modificazioni, sono estese tutte le agevolazioni previste, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'addizionale erariale sull'energia elettrica.
4. L' articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349 , e' abrogato.
5. I clienti grossisti di cui al decreto legislativo" 16 marzo 1999, n. 79, non sono tenuti alla corresponsione del diritto di licenza.
6. Per i tributi previsti dal citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , e successive modificazioni, per la tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto di cui all' articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , nonche' per l'imposta di consumo sul carbone, coke di petrolio e sull'orimulsion di cui all' articolo 8, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , i versamenti per i quali la scadenza e' prevista il 31 dicembre dovranno essere effettuati entro il giorno 27 dello stesso mese.
7. A decorrere dal 1° marzo 2001 i pagamenti delle somme di cui alle lettere a), e) e g) del comma 2, nonche' di cui al comma 6 possono essere effettuati, limitatamente a quelle che affluiscono ai capitoli di bilancio dello Stato e alla contabilita' speciale ai sensi dell' articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , anche mediante il versamento unitario previsto dall' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , con possibilita' di compensazione con altre imposte e contributi.
8. La potenza nominale media di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 30 aprile 1999, n. 136 , deve essere ((calcolata annualmente quale rapporto fra il consumo da pompaggio di ciascun impianto nell'anno precedente, come risultante dai contatori di assorbimento, e il numero convenzionale di 2.850 ore medie di funzionamento annuo per tale tipologia di impianti. La metodologia di calcolo di cui al presente comma decorre dal 1° gennaio 2004)) .
9. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 AGOSTO 2003, N. 239, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 OTTOBRE 2003, N. 290)) .
10. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 AGOSTO 2003, N. 239, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 OTTOBRE 2003, N. 290)) .
11. All' articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , dopo le parole: "eccedenti i 100 GWh" sono inserite le seguenti: ", nonche' al netto dell'energia elettrica prodotta da impianti di gassificazione che utilizzino anche carbone di origine nazionale, l'uso della quale fonte e' altresi' esentato dall'imposta di consumo e dall'accisa di cui all' articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ".