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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/06/2025, n. 2063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2063 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione Civile - nella persona del G.o.p., dott.ssa
Maddalena Natale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 4781 del R.G. dell'anno 2017, avente ad oggetto: “donazione”,
riservata in decisione all'udienza del 26.02.2025 con la concessione alle parti del termine di gg. 60
per il deposito di note conclusionali e di successivi gg. 20 per quelle di replica e vertente
TRA
(c.f.: ), rapp.ta e difesa, giusta procura in calce all'atto Parte_1 C.F._1
di citazione, dall'avv. Maurizio Gallicola ed elettivamente domiciliata in Caserta, alla via Caduti sul
Lavoro, n. 38
(attrice)
E
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_2 C.F._2 Parte_3
), entrambi rapp.ti e difesi, giusta procura in calce alla comparsa di C.F._3
costituzione e risposta, dagli avv.ti Nicola Franzese e Giovanni Franzese ed elettivamente domiciliati in Caserta, alla via Colombo, n. 27
(convenuti) CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e memorie conclusionali depositati in procedura.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18.6.2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Ai fini della decisione è sufficiente ricordare che con atto di citazione, ritualmente notificato,
ha convenuto in giudizio innanzi a codesto Tribunale i germani Parte_1 Parte_2
e al fine di sentir: “nel merito:
1. dichiarare la nullità della donazione
[...] Parte_3
oggetto del giudizio del quo, così come indicata e comunicata con missiva del 13.11.14 da parte
dell'avv. Nicola Franzese per difetto di forma ex art 782 c.c. Per l'effetto condannare i convenuti, in
solido tra essi, alla restituzione e/o al riaccredito dell'e somme indicate come donazione in favore
degli eredi del Sig;
2. Nella denegata ipotesi in cui l'on Giudice adito, non ravvisi Persona_1
la nullità per difetto di forma dell'atto di donazione oggetto del presente giudizio, si richiede che le
parti convenute vengano condannate a corrispondere in favore dell'attrice Sig.ra Parte_1
la somma di € 16.666,00 quale propria quota della somma donata dal padre Sig.
[...] Per_1
in favore dei 3 figli, stante l'illegittimo ed ingiustificato utilizzo di detta somma da parte del
[...]
tutore Sig. e del Sig;
3. Si chiede in ogni caso la condanna Parte_3 Parte_2
dei convenuti, Sig. e sig. , alla restituzione della maggiore o Parte_3 Parte_2
minore somma comunque complessivamente dovuta che verrà provata in corso di causa oppure che
il Giudice adito riterrà di giustizia, sempre oltre interessi legali e rivalutazione secondo gli indici
ISTAT dalle singole date di pagamento al saldo;
1. Con vittoria di diritti, spese ed onorari da
attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 4.10.2017 si sono costituiti in giudizio i germani e , i quali, contestando la domanda attorea, hanno Parte_3 Parte_2
così concluso: “si respingano tutte le domande dell'attrice siccome inammissibili, improponibili e
infondate per tutti i motivi esposti;
si condanni la stessa al rimborso delle spese di lite con
attribuzione ai procuratori antistatari”.
Nel corso del processo, sono stati richiesti e concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.,
all'esito dei quali, la causa è stata rinviata direttamente per la precisazione delle conclusioni.
Dopo qualche rinvio e mutamento della persona fisica del giudice istruttore, la presente controversia
- nelle more smistata sul ruolo della scrivente -, all'udienza del 6.02.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, è stata riservata in decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito di scritti conclusionali e di repliche.
Ciò posto in punto di fatto, in diritto, ritiene preliminarmente questo Giudice che ragioni di economia processuale consentano la definizione del procedimento mediante il criterio della c.d.
“ragione più liquida”, che consente al giudice, senza doverne necessariamente seguire nella stesura delle motivazioni l'ordine logico delle diverse questioni articolate e dedotte dalle parti, di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata, in quanto assorbente (cfr.: Cass. 12002/2014; Cass. 17214/2016).
L'attrice nell'atto introduttivo del giudizio ha dedotto: -di essere stata edotta nel mese di novembre dell'anno 2014, a mezzo racc. a r., dal legale dei convenuti che questi ultimi avevano ricevuto in donazione dal padre la somma di €. 50.000,00 da dividere dopo la sua morte, con Persona_1
essa istante (germana) e, pertanto, di aver ricevuto l'offerta della quota di 1/3 di sua spettanza;
-
che con la suddetta missiva le veniva comunicato che i due germani avrebbero provveduto al mantenimento e sostentamento della madre con il denaro della donazione paterna, fin quando non fosse stato possibile accedere ai conti ed alle finanze della stessa, allo stato bloccati;
- che, a fronte della mancata accettazione dell'offerta di tale somma da parte di essa istante, il legale dei convenuti riscontrava che la somma sarebbe rimasta a disposizione della stessa nel caso avesse cambiato idea;
- che, tuttavia, allorchè in data 30.01.2017 essa istante faceva richiesta di ottenere la quota parte di sua spettanza, pari ad €. 16.666,00, sulla somma oggetto di donazione, il legale dei convenuti le comunicava che la somma non era più disponibile, essendo stata utilizzata per far fronte alle spese di mantenimento della madre, ammalata ed interdetta. Sulla scorta di tali premesse, l'attrice ha impugnato siffatta donazione, chiedendone la declaratoria di nullità, perché effettuata in spregio a quanto disposto dall'art. 782 c.c. in tema di forma.
Orbene, nel merito, la consistente elargizione di €. 50.000,00 effettuata - per stessa ammissione dei convenuti - dal comune genitore delle parti in causa, , a IC, va Persona_1 Parte_2
qualificata come donazione e deve cadere sotto la scure della nullità, per difetto di forma, con conseguente accoglimento della relativa domanda formulata dall'attrice.
Nella fattispecie sottoposta ad esame, invero, si richiama, tra le molte, la sentenza delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione n. 18725 del 27.07.2017, che ha esaminato il problema di rapporti tra il contratto tipico di donazione e le liberalità diverse dalla donazione (dette anche donazioni indirette o liberalità atipiche): “l'uno, definito dall'art. 769 c.c. come l'atto con il quale, per spirito
di liberalità, una parte arricchisce l'altra , disponendo a favore di questa di un suo diritto o
assumendo verso la stessa un'obbligazione; le altre, contemplate dall'art. 809 c.c., come liberalità
risultanti da atti diversi dalla donazione stessa, le quali hanno in comune con l'archetipo
l'arricchimento senza corrispettivo, voluto per spirito liberale da un soggetto a favore dell'altro,
ma se ne distinguono perché l'arricchimento del beneficiario non si realizza con l'attribuzione di
un diritto o con l'assunzione di un obbligo da parte del disponente, ma in modo diverso”.
La Suprema Corte a Sez. Un., nella citata sentenza, ha precisato che la riconduzione dell'atto di disposizione all'uno (donazione diretta) o all'altro (donazione indiretta) ambito ha conseguenze sul piano della disciplina applicabile, soprattutto in riferimento all'assolvimento dell'onere della forma di cui all'articolo 782 c.c., ai fini della validità di esso atto di disposizione, specificando in proposito che “Il regime formale della forma solenne è esclusivamente proprio della donazione tipica e
risponde a finalità preventive a tutela del donante, per evitargli scelte affrettate e poco ponderate,
volendosi circondare di particolari cautele la determinazione con la quale un soggetto decide di
spogliarsi, senza corrispettivo, dei suoi beni. Per la validità delle donazioni indirette, invece, non è
richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il
negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l'art 809 c.c., nello stabilire
le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli
previsti dall'art 769 c.c., non richiama l'art 782 c.c., che prescrive l'atto pubblico per la
donazione” (Cass. 11.10.1978 n. 4550; Cass. 16.03.2004 n. 5333; Cass.
5.06.2013 n. 14197).
In base a tali condivisibili premesse, a seguito di una ricognizione delle ipotesi più significative riconducibili all'ambito della donazione indiretta (contratto a favore di un terzo, cointestazione di
una somma di denaro presso un Istituto di Credito, pagamento di un'obbligazione altrui,
intestazione di beni in nome altrui) e diretta (trasferimento del libretto di deposito a risparmio al
portatore effettuato dal depositante al terzo possessore, accollo interno, liberalità attuate a mezzo
di titoli di credito), la Corte ha affrontato la questione attinente le operazioni di bancogiro (ovvero di trasferimento per spirito di liberalità, a mezzo di strumenti finanziari dal conto di deposito del beneficiante a quello del beneficiario).
Ebbene, sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “le liberalità attuate a mezzo di titoli di credito
non sono donazioni indirette, ma donazioni dirette. Il fatto che l'obbligazione del donante sia
incorporata in un titolo formale e astratto non muta la natura dell'obbligazione stessa,
trasformando così la donazione diretta in indiretta. L'astrattezza del titolo nei rapporti tra le parti
ha, infatti, funzione processuale, non anche sostanziale, restando il titolo formale pur sempre
collegato al negozio sottostante”. Applicando i richiamati principi al caso di specie, si rileva che la donazione compiuta mediante assegno bancario n. 0407676466/02, dell'importo di € 50.000,00, emesso in data 23.05.2013 da in favore del figlio, , va - senz'altro - ricondotta ad un'ipotesi Persona_1 Parte_3
di donazione diretta, come dedotto dall'attrice, rappresentando il bancogiro una mera modalità di trasferimento di valori dal patrimonio del donante al patrimonio del beneficiario.
Ad ulteriore conferma di siffatta qualificazione giuridica, milita anche la sentenza della Cassazione
n. 25/2017, in cui si afferma che nel bancogiro la Banca deve eseguire l'ordine impartitole dal beneficiante, sicché “il trasferimento scaturente dall'operazione di bancogiro è destinato a
rinvenire la propria giustificazione causale nel rapporto intercorrente tra l'ordinante-disponente e
il beneficiario” e non tra beneficiante, banca e beneficiario.
Pertanto, ravvisandosi nell'ipotesi de qua una causa donandi, ne discende che era necessario osservare le formalità dell'atto pubblico richiesta dall'art. 782 c.c. ad substantiam: “E più di
recente nel ribadire che qualora un assegno bancario venga emesso a titolo di donazione,
l'opponibilità, nel rapporto diretto con il prenditore, di tale contratto sottostante implica anche la
possibilità di dedurre la nullità della donazione medesima, per carenza della forma prescritta”.
In definitiva, nel caso che ci occupa, l'elargizione della somma di denaro di importo non modico,
come può - sulla scorta degli atti di causa - ritenersi quella versata da al figlio, Persona_1
mediante assegno bancario regolarmente incassato, va ricondotta nello schema della donazione tipica ad esecuzione indiretta, in quanto nascente da un rapporto negoziale intercorrente ab origine
tra un soggetto beneficiante ( ) e un soggetto beneficiario ( ), Persona_1 Parte_3
reso successivamente esecutivo, mediante un'operazione di bancogiro, da un istituto Bancario.
Dalla suddetta qualificazione giuridica dell'atto di liberalità disposto da e dalla Persona_1
mancata osservanza della forma prescritta ad substantiam dall'art. 782 c.c., ne consegue la declaratoria di nullità della donazione dell'importo di € 50.000,00 effettuata in favore di Parte_3 con conseguenziale obbligo dello stesso di restituire il predetto importo in favore degli
[...]
eredi del , essendo quest'ultimo deceduto. Persona_1
Resta assorbita e/o disattesa ogni altra questione e domanda.
Le spese di lite tra le parti seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività processuale e difensiva, tenuto conto dello scaglione di riferimento, concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate e all'attività
processuale e difensiva effettivamente espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione Civile, nella persona del G.o.p., dott.ssa
Maddalena Natale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei Parte_1
confronti di e , disattesa ed assorbita ogni diversa istanza e Parte_2 Parte_3
conclusione, così provvede:
1) In accoglimento della domanda attorea, dichiara la nullità ex art. 782 c.c. della donazione della somma di € 50.000,00 disposta da in favore di , mediante Persona_1 Parte_3
assegno bancario n. 0407676466/02 emesso il 23.05.2013, con conseguenziale condanna di quest'ultimo alla restituzione del predetto importo nei confronti degli eredi di;
Persona_1
2) condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali nei confronti dell'attrice, che liquida in complessivi € 2.906,00 oltre al rimborso spese forfetarie del 15%, IVA
e CPA come per legge, che attribuisce all'avv. Maurizio Gallicola, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in S. Maria C.V., lì 19.06.2025
Il Gop
(dott.ssa Maddalena Natale)