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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/06/2025, n. 1684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1684 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1636/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Rossella Milone Presidente
Beatrice Siccardi Consigliere
Emanuela Rizzi Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1636/2024 R.G. promossa in grado d'appello da
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Salita Santa Caterina 1-2, Parte_1 P.IVA_1
Genova presso lo studio dell'Avv. Renato Baruchello che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE contro
C.F. ) elettivamente domiciliata in Via Pantano n. 14, Milano presso Controparte_1 P.IVA_2 lo studio dell'Avv. Prof. Giustino Di Cecco che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello, contrariis reiectis (ed in particolare rigettato l'avversario appello incidentale condizionato, poiché infondato in fatto e in diritto), in parziale riforma della sentenza appellata (ferma la statuizione di rigetto dell'avversaria eccezione di giudicato) e previa occorrendo ammissione delle istanze istruttorie della Banca in primo grado, condannare – per i fatti e titoli di cui in atti o per le ragioni d'ufficio meglio viste – a CP_1
pagina 1 di 13 pagare a la somma di Euro 23.700,00 (s.e.o.), oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al Pt_1 saldo;
con vittoria nelle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso contributo unificato, rimborso spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, nulla escluso od eccettuato.”
Per parte appellata: “Piaccia all'Eccellentissima Corte di appello adita, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, previa ogni opportuna declaratoria di ragione e di legge, in accoglimento della presente impugnazione: in via principale nel merito: a) rigettare integralmente l'appello proposto dalla e, per l'effetto b) Pt_1 confermare integralmente la sentenza oggi appellata;
in via subordinata e di appello incidentale condizionato, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse di riformare la sentenza impugnata c) accertare l'intervenuto giudicato sui medesimi fatti e ragioni di causa, così per come riportato nella sentenza n. 230/2022 del Tribunale di Aosta, con conseguente d) declaratoria di inammissibilità dell'avversa domanda principale e, quindi, del presente appello;
in via ulteriormente gradata, qualora venisse accertata una qualsivoglia responsabilità in capo a CP_1 per i fatti di causa e) accertare e dichiarare il concorso causale, ai sensi dell'art. 1227, comma 2,
[...]
c.c., di e della nella causazione dei danni de qua e, per l'effetto, dichiarare Pt_1 Parte_2 non dovuto alcun risarcimento del danno;
in via ulteriormente gradata, f) accertare e dichiarare il concorso causale ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., di e della nella Pt_1 Parte_2 causazione dei danni de qua e, per l'effetto, rideterminare l'avversa pretesa nella misura del contributo causale che verrà accertato in capo alla controparte.
Il tutto per tutti i motivi meglio esposti in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, (divenuta poi , Parte_3 Parte_1 conveniva in giudizio al fine di sentir accogliere la richiesta di condanna di quest'ultima CP_1 al pagamento di euro 23.700,00 oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo, in virtù di bonifici disposti online da terzi ignoti in danno di una correntista della stessa ossia la Parte_3
titolare del c/c n. 2497.802750 presso la filiale di Parte_4
Aosta, Piazza Chanoux, di ed altresì asseritamente utente del servizio di telefonia mobile Parte_3
pagina 2 di 13 gestito dalla in forza di apposito contratto stipulato fra quest'ultima e CP_1 Persona_1 legale rappresentante della Parte_4
A tal fine adduceva che:
− la signora l.r. della era stata vittima di una truffa Persona_1 Parte_4 informatica nota come “sim swap”, la quale consiste, nella sostanza, nella richiesta di bloccare la scheda SIM abbinata al numero telefonico dell'utente della Compagnia, ed associare il medesimo numero ad altra scheda SIM, ossia quella degli autori della truffa, i quali riescono in tal modo a divenire i destinatari delle comunicazioni dirette al numero telefonico;
− in qualità di l.r. della correntista aveva, pertanto, sporto Persona_1 Parte_4 denuncia presso la Polizia di Stato di Aosta in data 21.09.2018;
− in sostanza, si era reso possibile un vero e proprio “sviamento” del messaggio SMS contenente il codice dispositivo ovverosia del codice generato in automatico dai sistemi informatici della banca per ogni singola operazione, che va inserito dal correntista prima di impartire l'ordine di bonifico dal proprio smartphone o altro dispositivo con operatività online;
− per effetto di tale sviamento i terzi autori dell'illecito, già in possesso delle credenziali personali
(user name e password) del correntista, a quest'ultimo sottratte tramite malware, virus informatico o altra tecnica truffaldina, hanno potuto presentarsi ai sistemi informatici della
Banca nelle vesti del correntista, di cui possedevano appunto tutti i codici identificativi necessari (user name, password e codice dispositivo), senza necessità di violare o altrimenti forzare i suddetti sistemi;
− in data 20.09.2018, si avvedeva che l'utenza di telefonia mobile utilizzata per Persona_1
Cont l'operatività bancaria aziendale (329-2166691) gestita dall'allora divenuta poi CP_1 risultava non funzionante;
Cont
− l'allora confermava, a dir di parte attrice, alla che il 19.09.2018 era stata bloccata Per_1 la SIM Card della predetta utenza aziendale, ed era stata attivata un'altra scheda, a seguito di richiesta presentata non dalla bensì da terzi ignoti;
Parte_4
− lo stesso giorno, in data 20.09.2018, la rilevava che sul conto corrente Parte_4 aziendale erano stati eseguiti due bonifici on line – per totali 23.700,00 euro – a favore di destinatari ignoti;
pagina 3 di 13 − la compagnia telefonica convenuta non impediva “l'illecito intervento dei terzi sull'utenza telefonica aziendale della con conseguente danno a quest'ultima di Euro Parte_4
23.700,00” (pag. 4 dell'atto di citazione);
− il credito risarcitorio di nei confronti di era stato ceduto da Parte_4 CP_1 [...]
a in virtù di un apposito accordo stipulato con la in data Parte_4 Parte_3 Pt_3
10.07.2020;
− in virtù di ciò conveniva, presso il Tribunale di Aosta, al fine di far Parte_3 CP_1 valere la sua responsabilità contrattuale da inadempimento verso il soggetto danneggiato;
− “con sentenza n. 230/2022, passata in giudicato, il Tribunale di Aosta ha rigettato le domande della con motivazione peraltro attinente non al merito della questione, bensì ad un Pt_3 aspetto puramente formale e processuale”;
− deve, in questa sede, rispondere a titolo extracontrattuale del danno patito dalla CP_1 [...]
stante la sua condotta negligente “non potendosi nemmeno porre in dubbio il Parte_4 carattere illecito ed antigiuridico della negligenza di nell'assicurare l'inviolabilità CP_1 delle SIM card delle utenze telefoniche da sé gestite” (vd. pag. 6 atto di citazione);
− la normativa di settore (D. Lgs. 259/2003, c.d. Codice delle Comunicazioni Elettroniche) impone alle compagnie telefoniche di obbligatoriamente identificare i soggetti che richiedono operazioni sulle Sim Card e che analoghi obblighi di identificazione sono stabiliti dai provvedimenti delle Autorità del settore, ad esempio dall'Autorità garante per le comunicazioni;
In via subordinata, la banca agiva nei confronti della compagnia telefonica in via di surrogazione ai sensi dell'art. 1203, n. 3 c.c., e/o in via di regresso, richiamando anche agli artt. 10, 11 e 27 della direttiva PSD 2, in materia di servizi di pagamento, dai quali si evincerebbe che vi è l'obbligo per la banca di rimborsare il cliente vittima di bonifici fraudolenti – una volta verificata l'assenza di dolo o colpa grave del cliente - , ma con espressa salvezza del diritto di regresso nei confronti dei soggetti cui sia imputabile il danno subito dal cliente.
Si costituiva in giudizio la quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità delle CP_1 domande attoree proposte per sussistenza di giudicato di cui alla sentenza n. 230/2022 emessa dal
Tribunale di Aosta in data 7 luglio 2022.
Sempre in via preliminare, contestava la carenza di legittimazione attiva in capo a parte attrice e l'assenza di valido titolo sul quale la banca può fondare la propria domanda di condanna e ciò
pagina 4 di 13 soprattutto in virtù del fatto che tra la e la non è mai intercorso alcun Parte_4 CP_1 contratto di fornitura di servizi telefonici.
Nel merito contestava in toto la dinamica dei fatti così come narrata dall'attrice, adducendo che quest'ultima aveva mancato di fornire la prova dell'asserita condotta lesiva ipoteticamente tenuta dalla così come del relativo elemento psicologico. CP_1
Esponeva, inoltre, che in ogni caso, sarebbe risultata dirimente la condotta negligente attuata dalla banca per non aver garantito la sicurezza dell'accesso al proprio sito di home banking, al fine di tutelare le operazioni online disposte dai clienti.
Secondo la convenuta, in particolare, “alla non può essere attribuita alcuna responsabilità in CP_1 relazione ai fatti di causa, dovendo, invece, la stessa essere ascritta alla per non aver Parte_3 adottato le garanzie necessarie ed idonee a tutelare le operazioni online della correntista, nonché alla condotta incauta posta in essere da quest'ultima per non aver adottato le opportune cautele e per aver concorso alla realizzazione dell'evento”(pag. 18 della comparsa di costituzione e risposta).
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 9693/2023, pubblicata in data 30.11.2023, rilevata la natura documentale della causa, non ha dato seguito ad alcuna attività istruttoria e ha rigettato la domanda attorea, condannando parte attrice al pagamento delle spese di lite, liquidate, in € 3.387,00, per compensi oltre accessori.
Il giudice di primo grado, disattesa l'eccezione di inammissibilità delle domande attoree per sussistenza di giudicato1, ha rigettato la domanda attorea considerando come il credito risarcitorio di matrice extracontrattuale non fosse stato ricompreso nel perimetro della cessione intervenuta fra
[...]
(cedente) e (cessionaria). Parte_4 Parte_3
Ha altresì rigettato la domanda formulata in via subordinata a titolo di regresso o surrogazione, per difetto di prova.
Difatti, ha ritenuto come la ricostruzione narrativa operata dall'attrice con il proprio atto di citazione fosse oltremodo generica e non ulteriormente circostanziata negli scritti difensivi;
in particolare: nessun riscontro è stato fornito riguardo ai fatti che avrebbero originato il sinistro, ossia, l'avvenuta attivazione 1 Il Tribunale di Milano, nello specifico, ha rilevato come la domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla banca in questo giudizio poggiasse su di una differente causa petendi. Difatti, ha rilevato il giudice di primo grado, “nel giudizio dinanzi al Tribunale di Aosta – instaurato tra le medesime parti – la causa petendi era costituita dal contratto di telefonia mobile e, quindi, la responsabilità contestata alla convenuta aveva natura contrattuale. Nel presente giudizio, invece, prescindendosi dalla fondatezza della domanda, il danno di cui si invoca il risarcimento – identico quanto ad entità a quello fatto valere in precedenza – è riferibile ad una responsabilità di tipo extracontrattuale. La diversificazione della causa petendi, ossia, di un elemento costitutivo della domanda, abilita l'attrice al presente giudizio” (vd. pag. 3 della sentenza). pagina 5 di 13 ad opera di terzi ignoti di una scheda SIM per effetto della colpevole omessa identificazione da parte della convenuta, essendosi parte attrice limitata a produrre una comunicazione inviatale dalla
[...] in data 7.11.2018, ove quest'ultima le riferiva di aver appreso, a sua volta, dalla Parte_4 compagnia telefonica che il giorno antecedente la truffa vi era stata una richiesta di sostituzione ad opera di ignoti, senza ulteriori dettagli;
nessun riscontro è stato fornito a riguardo né è stata allegata alcuna comunicazione da parte dell'utente o della danneggiata diretta a contestare alla compagnia telefonica quanto avvenuto;
la prova testimoniale articolata dalla stessa reca un solo capitolo inerente la dinamica dei fatti;
tale prova è risultata, tuttavia, inammissibile essendo la circostanza del tutto generica quanto al luogo, ai soggetti ivi presenti ed alle specifiche modalità di svolgimento dei fatti. ha impugnato tale decisione affidando l'appello a due motivi, così rubricati dalla Parte_1 medesima appellante:
1) “PRIMO MOTIVO : VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 101, SECONDO COMMA , COD. PROC. CIV.
112 , 115 E 116 COD. PROC. CIV. E DEGLI AR TT. 1362 COD. CIV. E SS”
2) “SECONDO MOTIVO : VIOLAZIONE DEGLI ART. 115 , 116, 132 E 134 COD. PROC. CIV. E
DELL 'ART. 2697 COD. CIV. E SS”
Si è costituita, nel presente giudizio, la quale ha chiesto, in via principale, di voler CP_1 rigettare l'appello ex adverso proposto, perché infondato in fatto ed in diritto.
Con proprio appello incidentale condizionato, in caso di accoglimento del primo motivo d'appello principale, l'appellata ha chiesto di voler accertare l'intervenuto giudicato sui medesimi fatti e ragioni di causa, così come riportato nella sentenza n. 230/2022 del Tribunale di Aosta, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'appello.
Ancora, in via ulteriormente gradata, in caso di accertamento di responsabilità in capo a CP_1
l'appellata ha chiesto di voler accertare e dichiarare il concorso causale, ai sensi dell'art. 1227, comma
2 c.c. di e della nella causazione dei danni, Parte_1 Parte_4
All'udienza del 30.04.2025, depositati dalle parti gli scritti difensivi conclusionali nei termini previamente assegnati, il Consigliere Istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'appello l'appellante si duole della violazione, da parte del primo giudice, del principio del contraddittorio per aver sollevato la questione inerente alla titolarità del credito risarcitorio di natura extracontrattuale per la prima volta in sentenza, elevandola, peraltro, a unico motivo di rigetto delle domande della banca.
pagina 6 di 13 Adduce che la questione avente ad oggetto la titolarità del credito non rientrerebbe tra le questioni rilevabili d'ufficio.
Nel merito della questione, a parere dell'appellante, il Tribunale ha mal interpretato l'accordo di cessione poiché nella parte conclusiva di tale accordo si sarebbe delineato l'oggetto della cessione, e cioè: “si cede a ... il credito da risarcimento del danno vantato nei confronti di Parte_3
Cont
nella predetta misura di € 23.700,00 con ogni inerente ragione, diritto ed azione, anche in virtù di surrogazione ex art. 1201 cod. civ., nulla escluso od eccettuato”. Da tale locuzione deriverebbe, dunque, che anche il credito risarcitorio di natura extracontrattuale è ricompreso nel perimetro della cessione.
Ancora, a parere dell'appellante, il fatto che nelle premesse dell'accordo si facesse menzione del contratto di utenza telefonica, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non avrebbe valenza dirimente ad escludere dalla cessione il credito risarcitorio di matrice extracontrattuale, poiché tali premesse si limitavano a descrivere le circostanze di fatto e non avevano, in ogni caso, valore negoziale fra le parti.
Attraverso la medesima doglianza, l'appellante insiste nel ritenere che l'illecito sia stato comprovato in ogni sua componente, e cioè sia stata fornita la prova della condotta, del danno, nonché del nesso di causalità.
Il motivo d'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Ebbene, va premesso che la giurisprudenza di legittimità interpreta l'art. 101, secondo comma c.p.c., come riferibile solamente alla rilevazione d'ufficio di circostanze che, modificando il quadro fattuale, comportino sviluppi della lite non prese in considerazione dalle parti (Cass. n. 10062/2010; Cass. n.
11453/2014)2.
Ciò detto, premesso che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio si sostanzia in un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione e che, dunque, spetta all'attore allegarla e provarla, nondimeno, è la medesima parte attrice Parte_5
[...] 2 Vd. in particolare, da ultimo, Cass. civ. ordinanza n. 11269/2023 la quale, aderendo a tale interpretazione giurisprudenziale
[...] aggiunge altresì che “l'orientamento è del tutto conforme alla giurisprudenza della Cedu, atteso che il ricordato esito processuale non integra una violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il quale – nell'interpretazione data dalla Corte Europea – ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato, quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (cfr. Corte Cedu, IV sez., 17.5.16, C4687/11, Liga portuguesa de futebol profissional
contro
Portogallo). Deve allora ritenersi incombente – in via, per cosi' dire, immanente – sulla parte munita di una minima diligenza processuale (e sul suo difensore dotato di una minima diligenza professionale) l'onere di prevenire, tanto piu' dinanzi a regole sufficientemente chiare e suscettibili di ottemperanza agevole, ogni potenziale sviluppo di un potere ufficioso (Cass. 21 luglio 2016, n. 15019)”. pagina 7 di 13 (successivamente ) che sin dal proprio atto di citazione in primo grado ha allegato la propria Pt_1 titolarità del diritto di credito azionato - precisando proprio che l'accordo di cessione stipulato non include alcuna limitazione in ordine al tipo di responsabilità risarcitoria3 - contrattuale o extracontrattuale -, ed avrebbe, pertanto, dovuto fornirne rigorosa dimostrazione, ex art. 2697 c.c.
Anche la convenuta, ha contestato la titolarità attiva sin dalla propria comparsa di CP_1 costituzione in primo grado (vd. da pag. 7 a pag. 10 della comparsa di costituzione e risposta).
Pertanto, correttamente il giudice di primo grado si è pronunciato su tale aspetto, essendo la questione della titolarità del credito una questione emergente dalla documentazione versata in atti, introdotta dalla medesima parte attrice e non configurando, pertanto, in alcun modo, uno sviluppo inatteso della lite.
Ciò posto, la Corte condivide l'interpretazione fornita dal giudice di primo grado circa la riferibilità della cessione al solo credito di natura contrattuale.
Difatti, dall'esame dell'accordo di cessione (vd. doc. 7, fasc. I grado, parte attrice) si evince che le parti oltre ad esplicitare puntuale riferimento al contratto di fornitura di servizi telefonici nella parte relativa alle premesse, hanno circoscritto in termini specifici che il danno asseritamente subito determina il diritto di credito dell'utente al risarcimento dei danni “derivanti dall'inadempimento della compagnia telefonica ai propri obblighi verso la clientela”.
Anche la successiva clausola richiamata dall'appellante nel proprio atto introduttivo del presente giudizio di appello (“Con la presente si dichiara di cedere, come in effetti si cede, a Parte_3
con sede in Genova, via Cassa di Risparmio 15, il credito da risarcimento del danno vantato
[...]
Cont nei confronti di , nella predetta misura di € 23.700,00 di cui sopra, con ogni inerente ragione, diritto ed azione, anche in virtù di surrogazione ex art. 1201 cod. civ. nulla escluso od eccettuato”) rinvia espressamente (tramite la locuzione “di cui sopra”) alle premesse che integrano, pertanto, il testo contrattuale.
Rileva la Corte, ad abundantiam, che, pur volendo considerare compreso nel perimetro della cessione anche il credito risarcitorio di natura extracontrattuale, comunque sia, si rivelano assorbenti, ai fini del rigetto della domanda, le valutazioni mosse nel prosieguo della trattazione. Con il secondo motivo d'appello l'appellante impugna la parte della sentenza in cui è stata rigettata la domanda avanzata in via subordinata di regresso4 e/o di surrogazione ex art. 1201 n. 3 c.c. nei confronti della compagnia telefonica per assenza di prova.
Invero, espone parte appellante che a supporto della ricostruzione fattuale era stata prodotta la denuncia della presso la Polizia, nonché una lettera della in cui si Parte_4 Parte_4 indicava che la sostituzione della scheda SIM da parte di terzi ignoti era stata confermata dalla medesima alla in un centro assistenza di ancora, a dir di parte CP_1 Parte_4 CP_1 appellante, l'assenza di qualsivoglia negligenza alla stessa banca rimproverabile sarebbe provata dalla
“dichiarazione dei propri uffici IT” (rinvia al proprio doc. 5), nonché al c.d. “file LOG degli accessi”
(vd. pag. 18 dell'atto di citazione in appello), nonché da due CTU acquisite in due cause civili in materia di frode SIM, le quali descrivono in termini generali le modalità di realizzazione della frode.
Attraverso il medesimo motivo d'appello la banca appellante ripropone poi le medesime istanze istruttorie avanzate in primo grado attraverso la seconda memoria istruttoria.
Il motivo è infondato.
Ai fini dell'invocata surrogazione dell'odierna appellante nei confronti di ovvero ai fini CP_1 della possibilità di agire in via di regresso nei suoi confronti, la banca avrebbe dovuto fornire rigorosa prova di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, che costituisce il presupposto delle predette azioni esperite, ossia della condotta, dell'elemento psicologico, del danno ingiusto ed del nesso causale.
Ebbene, a tal proposito, anzitutto, va detto che contrariamente a quanto rilevato da parte appellante, la compagnia telefonica convenuta ha, sin dalla propria comparsa di costituzione, contestato in toto
l'avvenuta dinamica dei fatti.
Ciò posto, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, non vi è alcun conforto probatorio alla narrativa offerta dalla banca, ossia, l'avvenuta attivazione ad opera di terzi ignoti di una scheda
SIM.
A ben vedere, l'appellante nulla allega, ancor prima di provare, in ordine ad una presunta condotta negligente della compagnia telefonica per aver attivato la scheda SIM - riferibile all'utenza telefonica della – a seguito di richiesta pervenuta da soggetti ignoti. Per_1
Difatti, l'appellante, in modo del tutto generico, rappresenta come la normativa di settore (D. Lgs.
259/2003, cd. “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”) - così come i provvedimenti emessi dall'Autorità garante per le comunicazioni - imponga alle compagnie telefoniche di effettuare delle 4 Sulla base degli invocati artt. 10, 11 e 27 della Direttiva PSD 2. pagina 9 di 13 operazioni di identificazione dei soggetti che richiedano attivazioni o sostituzioni delle carte SIM, mancando, tuttavia, di dedurre le circostanze che, nel caso concreto, avrebbero determinato la sussistenza di tale negligenza in capo alla compagnia telefonica convenuta.
In particolare, nulla è stato allegato in ordine alle circostanze di luogo e di tempo, nonché alle modalità operative5 con cui la compagnia telefonica avrebbe mancato di identificare i truffatori presentatisi presso un negozio o in un centro di assistenza CP_1
A sostegno della narrazione, come correttamente rilevato dal primo giudice, l'attrice si è limitata a produrre la comunicazione inviatale dalla in data 7.11.18 (vd. doc. 4, fasc. I grado, Parte_4 parte attrice) attraverso la quale quest'ultima riferiva alla di aver appreso - a sua volta - Parte_3 dalla compagnia telefonica che il giorno antecedente la truffa vi era stata una richiesta di sostituzione ad opera di ignoti senza ulteriori dettagli;
tuttavia, non vi è prova che tale circostanza sia mai stata confermata direttamente dalla stessa né è stata allegata alcuna comunicazione da parte CP_1 dell'utente o della danneggiata diretta a contestare direttamente alla compagnia telefonica quanto avvenuto.
Anche la denuncia sporta da in data 21 settembre 2018 presso la Polizia di Stato di Persona_1
Aosta (vd. doc. 2, fasc. I grado, parte attrice) - con la quale la dichiarava di essersi avveduta, Per_1 in data 20 settembre 2018, di non riuscire ad accedere online al conto corrente di cui la
[...] era titolare, in quanto l'utenza telefonica fino ad allora utilizzata a tale scopo risultava Parte_4 fuori servizio – nulla prova in ordine alla condotta negligente della compagnia telefonica convenuta.
Del resto, anche il doc. 21 prodotto dall'attrice nel corso del giudizio di primo grado e contenente un file LOG relativo ai bonifici è inconferente in ordine alla dinamica dei fatti, trattandosi della copia delle registrazioni degli accessi e delle operazioni effettuate in data 20.09.2018 sul conto corrente della
[...] acceso presso Parte_4 Parte_3
Tale lacuna allegatoria non è suscettibile di essere colmata con le varie richieste istruttorie avanzate in primo grado e reiterate nella presente sede di appello.
Difatti, l'istanza di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. avente ad oggetto la richiesta di “ordinare alla Compagnia di esibire tutte le evidenze tecniche dei propri archivi e/o sistemi relativamente alla scheda SIM dell'utenza oggetto di causa (ad es. i verbali di intervento e/o di sostituzione della scheda 5 L'appellante, ai fini del corretto assolvimento dell'onere probatorio su di essa incombente, avrebbe dovuto, quantomeno, allegare, ad esempio, quali furono i documenti che i truffatori presentarono alla compagnia telefonica ai fini dell'identificazione ed, ancora, se fosse stata effettuata, o meno, la verifica in ordine alla corrispondenza della documentazione presentata con l'identità della Sig.ra utente del servizio di telefonia mobile. Per_1 pagina 10 di 13 SIM, altre risultanze dei propri sistemi riguardo al blocco della predetta scheda SIM ovvero alla successiva assistenza fornita all'intestataria dopo la frode, ecc.)” appare del tutto esplorativa, volta a sopperire un onere assertivo, prima, e probatorio, poi, entrambi incombenti sull'appellante in ordine alle modalità con le quali è stata richiesta, e poi eseguita, la sostituzione della SIM.
La richiesta di CTU “relativa alla sussistenza o meno − in relazione alla frode telefonica SIM Swap per cui è causa − di accessi non autorizzati di terzi ai sistemi informatico - telematici ed alle reti della
Banca e di , o di altre violazioni o anomalie dei predetti sistemi e reti, sia della Banca sia CP_1 della Compagnia telefonica” è stata posta in termini del tutto generici.
Quanto, infine, ai capitoli di prova articolati6, gli stessi si appalesano generici ed irrilevanti in quanto non consentono di comprendere come effettivamente sia stata richiesta ed ottenuta da terzi ignoti la 6 I capitoli di prova articolati sono i seguenti:
1) vero che in data 20.09.2018, la Sig.ra legale rappresentante della (titolare di conto Persona_1 Parte_4 corrente n. 2497 80 2750 presso la filiale di Aosta, Piazza Chanoux, di si avvedeva che l'utenza di telefonia Parte_3 Con mobile utilizzata per l'operatività bancaria aziendale (329-2166691) gestita da (allora oggi) risultava non CP_1 funzionante (come da ns. prod. 2 e 4 che si rammostra al teste);
2) vero che la stessa (allora TRE oggi) confermava alla Sig.ra che il 19.09.2018 era stata bloccata la CP_1 Per_1 scheda SIM della sua utenza telefonica, ed era stata attivata un'altra scheda, a seguito di richiesta di terzi (come da ns. prod.
2 e 4 che si rammostra al teste);
3) vero che lo stesso 20.09.2018 la rilevava che sul conto corrente aziendale erano stati eseguiti due Parte_4 bonifici on line – per totali Euro 23.700, a favore di destinatari completamente sconosciuti al correntista (precisamente: bonifico di Euro 15.800,00 in data 20.09.2018 a favore di tale Sig.ra ignota alla e Persona_2 Parte_4 bonifico di Euro 7.900,00 in data 20.09.2018 a favore di tale Sig. parimenti ignoto alla Persona_3 [...]
come da ns. prod. 21 che si rammostra al teste); Parte_4
4) vero che i suddetti bonifici non erano stato disposti né altrimenti autorizzati dalla alla quale erano e Parte_4 sono ignoti i beneficiari degli accrediti dei bonifici;
5) vero che gli importi dei suddetti bonifici non potevano essere recuperati dalla malgrado i tentativi eseguiti Parte_3 dalla a tal fine (come da ns. prod. 22 che si rammostra al teste); Pt_3
6) vero che l'utenza telefonica (già TRE oggi) oggetto di causa (n. 329-2166691) è intestata alla Sig.ra CP_1 Per_1 (legale rappresentante della società sul cui conto corrente sono stati addebitati i bonifici
[...] Parte_4 fraudolenti) sin dal 2017, anno in cui venne aperto il contratto con che nell'occasione, onde consentire al CP_1 nuovo cliente di conservare il proprio 'vecchio' numero 329-2166691, assegnò temporaneamente alla Sig.ra un Per_1 numero provvisorio 392-7403121 (come da ns. prod. 19 e 20 che si rammostrano al teste);
7) vero che la Sig.ra e la custodirono presso di sé il telefono cellulare relativo Persona_1 Parte_4 all'utenza n. 329-2166691, nel periodo compreso tra la data di stipulazione del contratto con (prima H3G S.p.A. oggi) e la data del 20.09.2018, senza smarrire o subire il furto del cellulare nell'anzidetto periodo;
Pt_6
8) vero che la Sig.ra e la nel predetto periodo compreso tra la data di Persona_1 Parte_4 stipulazione del contratto con (prima H3G S.p.A. oggi) e la data del 20.09.2018, mantennero nella propria Pt_6 esclusiva custodia e disponibilità le sue credenziali di accesso on line al proprio conto corrente n. 2497 80 2750 presso la filiale di Aosta, Piazza Chanoux, di astenendosi dal comunicare a terzi o divulgare su internet o via e- Parte_3 mail le credenziali nel predetto periodo;
9) vero che le credenziali della clientela di per l'accesso ai servizi di internet banking (nome e Pt_3 Parte_3 cognome, numero di conto, password), durante la connessione tra banca e cliente per l'operatività on line, vengono gestite nell'ambito di c.d. sessioni di tipo protetto https (cioè crittografate e protette da certificato digitale) e vengono salvate su dispositivi di archiviazione di massa in modalità analogamente crittografata (come da ns. prod. 3 che si rammostra al teste);
10) vero che per l'abusiva sottrazione, ad opera di terzi non autorizzati, delle credenziali della clientela di Parte_3 per l'accesso ai servizi di internet banking, durante le sessioni di operatività on line, occorre alla luce delle
[...] pagina 11 di 13 sostituzione della SIM e, pertanto, non consentono di individuare gli eventuali profili di colpa della
CP_1
Del resto, l'invocato blocco della scheda SIM dell'utenza della – che parte appellante assurge Per_1
a nesso di causalità – è del tutto ininfluente ai fini della individuazione della responsabilità della compagnia telefonica, in assenza di allegazione e di prova della condotta negligente di e, in CP_1 particolare, delle modalità con cui è stata richiesta e ottenuta da terzi ignoti la sostituzione della SIM e delle ragioni dagli stessi poste a fondamento della predetta richiesta, ben potendo il predetto blocco risultare giustificato in determinati casi e illegittimo in altri.
Appaiono, dunque, meritevoli di condivisione le conclusioni cui è addivenuto il giudice di primo grado a supporto del rigetto della domanda di regresso e di surrogazione, e cioè: “premesso che ai sensi dell'art. 2043 c.c. è onere della parte che assume di aver subito un danno dall'altrui condotta illecita provare i fatti costituivi della domanda e, pertanto, che era onere dell'attrice fornire riscontro riguardo al verificarsi del sinistro con le modalità esposte nella narrativa della citazione, rileva il
Tribunale come tale onere non possa ritenersi assolto.” (vd. pag. 4 della sentenza di I grado).
Conclusivamente, l'appello non merita accoglimento, ed ogni altra questione resta assorbita.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese del grado, liquidate come in dispositivo sulla scorta del valore di causa e dell'attività defensionale compiuta, applicando i parametri medi, nonché
l'accertamento dei requisiti e presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n. 9693/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 30 novembre 2023
[...] così dispone:
a) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
b) condanna a rifondere in favore di le spese del presente grado di Parte_1 Controparte_1 giudizio, che liquida in € 3.966,00 per compensi oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre accessori nella misura di legge;
circostanze di cui al capitolo 9) l'accesso non autorizzato di terzi ai server della banca e la conoscenza dei codici di decrittazione usati dalla banca per l'archiviazione delle credenziali (come da ns. prod. 3 che si rammostra al teste); 11) vero che i sistemi informatici della banca, in relazione ai bonifici di cui al capitolo n. 3), hanno registrato dati e condizioni di operatività normale, senza evidenziare tentativi di accesso ai sistemi ad opera di terzi non autorizzati ovvero altre violazioni o anomalie di funzionamento (come da ns. prod. 23 che si rammostra al teste).
pagina 12 di 13 c) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Milano, il 30.04.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Rossella Milone
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 “Considerata l'ampia formulazione dell'accordo di cessione del credito risarcitorio concluso tra e Parte_4
– che non include alcuna limitazione in ordine al tipo di responsabilità risarcitoria (contrattuale o Parte_3 extracontrattuale: cfr. ns. prod. 7)3 – la è pienamente legittimata ad esercitare contro , in questo Pt_3 CP_1 processo, le azioni appena illustrate.” (vd. pag. 6 dell'atto di citazione in I grado). pagina 8 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Rossella Milone Presidente
Beatrice Siccardi Consigliere
Emanuela Rizzi Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1636/2024 R.G. promossa in grado d'appello da
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Salita Santa Caterina 1-2, Parte_1 P.IVA_1
Genova presso lo studio dell'Avv. Renato Baruchello che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE contro
C.F. ) elettivamente domiciliata in Via Pantano n. 14, Milano presso Controparte_1 P.IVA_2 lo studio dell'Avv. Prof. Giustino Di Cecco che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello, contrariis reiectis (ed in particolare rigettato l'avversario appello incidentale condizionato, poiché infondato in fatto e in diritto), in parziale riforma della sentenza appellata (ferma la statuizione di rigetto dell'avversaria eccezione di giudicato) e previa occorrendo ammissione delle istanze istruttorie della Banca in primo grado, condannare – per i fatti e titoli di cui in atti o per le ragioni d'ufficio meglio viste – a CP_1
pagina 1 di 13 pagare a la somma di Euro 23.700,00 (s.e.o.), oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al Pt_1 saldo;
con vittoria nelle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso contributo unificato, rimborso spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, nulla escluso od eccettuato.”
Per parte appellata: “Piaccia all'Eccellentissima Corte di appello adita, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, previa ogni opportuna declaratoria di ragione e di legge, in accoglimento della presente impugnazione: in via principale nel merito: a) rigettare integralmente l'appello proposto dalla e, per l'effetto b) Pt_1 confermare integralmente la sentenza oggi appellata;
in via subordinata e di appello incidentale condizionato, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse di riformare la sentenza impugnata c) accertare l'intervenuto giudicato sui medesimi fatti e ragioni di causa, così per come riportato nella sentenza n. 230/2022 del Tribunale di Aosta, con conseguente d) declaratoria di inammissibilità dell'avversa domanda principale e, quindi, del presente appello;
in via ulteriormente gradata, qualora venisse accertata una qualsivoglia responsabilità in capo a CP_1 per i fatti di causa e) accertare e dichiarare il concorso causale, ai sensi dell'art. 1227, comma 2,
[...]
c.c., di e della nella causazione dei danni de qua e, per l'effetto, dichiarare Pt_1 Parte_2 non dovuto alcun risarcimento del danno;
in via ulteriormente gradata, f) accertare e dichiarare il concorso causale ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., di e della nella Pt_1 Parte_2 causazione dei danni de qua e, per l'effetto, rideterminare l'avversa pretesa nella misura del contributo causale che verrà accertato in capo alla controparte.
Il tutto per tutti i motivi meglio esposti in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, (divenuta poi , Parte_3 Parte_1 conveniva in giudizio al fine di sentir accogliere la richiesta di condanna di quest'ultima CP_1 al pagamento di euro 23.700,00 oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo, in virtù di bonifici disposti online da terzi ignoti in danno di una correntista della stessa ossia la Parte_3
titolare del c/c n. 2497.802750 presso la filiale di Parte_4
Aosta, Piazza Chanoux, di ed altresì asseritamente utente del servizio di telefonia mobile Parte_3
pagina 2 di 13 gestito dalla in forza di apposito contratto stipulato fra quest'ultima e CP_1 Persona_1 legale rappresentante della Parte_4
A tal fine adduceva che:
− la signora l.r. della era stata vittima di una truffa Persona_1 Parte_4 informatica nota come “sim swap”, la quale consiste, nella sostanza, nella richiesta di bloccare la scheda SIM abbinata al numero telefonico dell'utente della Compagnia, ed associare il medesimo numero ad altra scheda SIM, ossia quella degli autori della truffa, i quali riescono in tal modo a divenire i destinatari delle comunicazioni dirette al numero telefonico;
− in qualità di l.r. della correntista aveva, pertanto, sporto Persona_1 Parte_4 denuncia presso la Polizia di Stato di Aosta in data 21.09.2018;
− in sostanza, si era reso possibile un vero e proprio “sviamento” del messaggio SMS contenente il codice dispositivo ovverosia del codice generato in automatico dai sistemi informatici della banca per ogni singola operazione, che va inserito dal correntista prima di impartire l'ordine di bonifico dal proprio smartphone o altro dispositivo con operatività online;
− per effetto di tale sviamento i terzi autori dell'illecito, già in possesso delle credenziali personali
(user name e password) del correntista, a quest'ultimo sottratte tramite malware, virus informatico o altra tecnica truffaldina, hanno potuto presentarsi ai sistemi informatici della
Banca nelle vesti del correntista, di cui possedevano appunto tutti i codici identificativi necessari (user name, password e codice dispositivo), senza necessità di violare o altrimenti forzare i suddetti sistemi;
− in data 20.09.2018, si avvedeva che l'utenza di telefonia mobile utilizzata per Persona_1
Cont l'operatività bancaria aziendale (329-2166691) gestita dall'allora divenuta poi CP_1 risultava non funzionante;
Cont
− l'allora confermava, a dir di parte attrice, alla che il 19.09.2018 era stata bloccata Per_1 la SIM Card della predetta utenza aziendale, ed era stata attivata un'altra scheda, a seguito di richiesta presentata non dalla bensì da terzi ignoti;
Parte_4
− lo stesso giorno, in data 20.09.2018, la rilevava che sul conto corrente Parte_4 aziendale erano stati eseguiti due bonifici on line – per totali 23.700,00 euro – a favore di destinatari ignoti;
pagina 3 di 13 − la compagnia telefonica convenuta non impediva “l'illecito intervento dei terzi sull'utenza telefonica aziendale della con conseguente danno a quest'ultima di Euro Parte_4
23.700,00” (pag. 4 dell'atto di citazione);
− il credito risarcitorio di nei confronti di era stato ceduto da Parte_4 CP_1 [...]
a in virtù di un apposito accordo stipulato con la in data Parte_4 Parte_3 Pt_3
10.07.2020;
− in virtù di ciò conveniva, presso il Tribunale di Aosta, al fine di far Parte_3 CP_1 valere la sua responsabilità contrattuale da inadempimento verso il soggetto danneggiato;
− “con sentenza n. 230/2022, passata in giudicato, il Tribunale di Aosta ha rigettato le domande della con motivazione peraltro attinente non al merito della questione, bensì ad un Pt_3 aspetto puramente formale e processuale”;
− deve, in questa sede, rispondere a titolo extracontrattuale del danno patito dalla CP_1 [...]
stante la sua condotta negligente “non potendosi nemmeno porre in dubbio il Parte_4 carattere illecito ed antigiuridico della negligenza di nell'assicurare l'inviolabilità CP_1 delle SIM card delle utenze telefoniche da sé gestite” (vd. pag. 6 atto di citazione);
− la normativa di settore (D. Lgs. 259/2003, c.d. Codice delle Comunicazioni Elettroniche) impone alle compagnie telefoniche di obbligatoriamente identificare i soggetti che richiedono operazioni sulle Sim Card e che analoghi obblighi di identificazione sono stabiliti dai provvedimenti delle Autorità del settore, ad esempio dall'Autorità garante per le comunicazioni;
In via subordinata, la banca agiva nei confronti della compagnia telefonica in via di surrogazione ai sensi dell'art. 1203, n. 3 c.c., e/o in via di regresso, richiamando anche agli artt. 10, 11 e 27 della direttiva PSD 2, in materia di servizi di pagamento, dai quali si evincerebbe che vi è l'obbligo per la banca di rimborsare il cliente vittima di bonifici fraudolenti – una volta verificata l'assenza di dolo o colpa grave del cliente - , ma con espressa salvezza del diritto di regresso nei confronti dei soggetti cui sia imputabile il danno subito dal cliente.
Si costituiva in giudizio la quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità delle CP_1 domande attoree proposte per sussistenza di giudicato di cui alla sentenza n. 230/2022 emessa dal
Tribunale di Aosta in data 7 luglio 2022.
Sempre in via preliminare, contestava la carenza di legittimazione attiva in capo a parte attrice e l'assenza di valido titolo sul quale la banca può fondare la propria domanda di condanna e ciò
pagina 4 di 13 soprattutto in virtù del fatto che tra la e la non è mai intercorso alcun Parte_4 CP_1 contratto di fornitura di servizi telefonici.
Nel merito contestava in toto la dinamica dei fatti così come narrata dall'attrice, adducendo che quest'ultima aveva mancato di fornire la prova dell'asserita condotta lesiva ipoteticamente tenuta dalla così come del relativo elemento psicologico. CP_1
Esponeva, inoltre, che in ogni caso, sarebbe risultata dirimente la condotta negligente attuata dalla banca per non aver garantito la sicurezza dell'accesso al proprio sito di home banking, al fine di tutelare le operazioni online disposte dai clienti.
Secondo la convenuta, in particolare, “alla non può essere attribuita alcuna responsabilità in CP_1 relazione ai fatti di causa, dovendo, invece, la stessa essere ascritta alla per non aver Parte_3 adottato le garanzie necessarie ed idonee a tutelare le operazioni online della correntista, nonché alla condotta incauta posta in essere da quest'ultima per non aver adottato le opportune cautele e per aver concorso alla realizzazione dell'evento”(pag. 18 della comparsa di costituzione e risposta).
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 9693/2023, pubblicata in data 30.11.2023, rilevata la natura documentale della causa, non ha dato seguito ad alcuna attività istruttoria e ha rigettato la domanda attorea, condannando parte attrice al pagamento delle spese di lite, liquidate, in € 3.387,00, per compensi oltre accessori.
Il giudice di primo grado, disattesa l'eccezione di inammissibilità delle domande attoree per sussistenza di giudicato1, ha rigettato la domanda attorea considerando come il credito risarcitorio di matrice extracontrattuale non fosse stato ricompreso nel perimetro della cessione intervenuta fra
[...]
(cedente) e (cessionaria). Parte_4 Parte_3
Ha altresì rigettato la domanda formulata in via subordinata a titolo di regresso o surrogazione, per difetto di prova.
Difatti, ha ritenuto come la ricostruzione narrativa operata dall'attrice con il proprio atto di citazione fosse oltremodo generica e non ulteriormente circostanziata negli scritti difensivi;
in particolare: nessun riscontro è stato fornito riguardo ai fatti che avrebbero originato il sinistro, ossia, l'avvenuta attivazione 1 Il Tribunale di Milano, nello specifico, ha rilevato come la domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla banca in questo giudizio poggiasse su di una differente causa petendi. Difatti, ha rilevato il giudice di primo grado, “nel giudizio dinanzi al Tribunale di Aosta – instaurato tra le medesime parti – la causa petendi era costituita dal contratto di telefonia mobile e, quindi, la responsabilità contestata alla convenuta aveva natura contrattuale. Nel presente giudizio, invece, prescindendosi dalla fondatezza della domanda, il danno di cui si invoca il risarcimento – identico quanto ad entità a quello fatto valere in precedenza – è riferibile ad una responsabilità di tipo extracontrattuale. La diversificazione della causa petendi, ossia, di un elemento costitutivo della domanda, abilita l'attrice al presente giudizio” (vd. pag. 3 della sentenza). pagina 5 di 13 ad opera di terzi ignoti di una scheda SIM per effetto della colpevole omessa identificazione da parte della convenuta, essendosi parte attrice limitata a produrre una comunicazione inviatale dalla
[...] in data 7.11.2018, ove quest'ultima le riferiva di aver appreso, a sua volta, dalla Parte_4 compagnia telefonica che il giorno antecedente la truffa vi era stata una richiesta di sostituzione ad opera di ignoti, senza ulteriori dettagli;
nessun riscontro è stato fornito a riguardo né è stata allegata alcuna comunicazione da parte dell'utente o della danneggiata diretta a contestare alla compagnia telefonica quanto avvenuto;
la prova testimoniale articolata dalla stessa reca un solo capitolo inerente la dinamica dei fatti;
tale prova è risultata, tuttavia, inammissibile essendo la circostanza del tutto generica quanto al luogo, ai soggetti ivi presenti ed alle specifiche modalità di svolgimento dei fatti. ha impugnato tale decisione affidando l'appello a due motivi, così rubricati dalla Parte_1 medesima appellante:
1) “PRIMO MOTIVO : VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 101, SECONDO COMMA , COD. PROC. CIV.
112 , 115 E 116 COD. PROC. CIV. E DEGLI AR TT. 1362 COD. CIV. E SS”
2) “SECONDO MOTIVO : VIOLAZIONE DEGLI ART. 115 , 116, 132 E 134 COD. PROC. CIV. E
DELL 'ART. 2697 COD. CIV. E SS”
Si è costituita, nel presente giudizio, la quale ha chiesto, in via principale, di voler CP_1 rigettare l'appello ex adverso proposto, perché infondato in fatto ed in diritto.
Con proprio appello incidentale condizionato, in caso di accoglimento del primo motivo d'appello principale, l'appellata ha chiesto di voler accertare l'intervenuto giudicato sui medesimi fatti e ragioni di causa, così come riportato nella sentenza n. 230/2022 del Tribunale di Aosta, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'appello.
Ancora, in via ulteriormente gradata, in caso di accertamento di responsabilità in capo a CP_1
l'appellata ha chiesto di voler accertare e dichiarare il concorso causale, ai sensi dell'art. 1227, comma
2 c.c. di e della nella causazione dei danni, Parte_1 Parte_4
All'udienza del 30.04.2025, depositati dalle parti gli scritti difensivi conclusionali nei termini previamente assegnati, il Consigliere Istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'appello l'appellante si duole della violazione, da parte del primo giudice, del principio del contraddittorio per aver sollevato la questione inerente alla titolarità del credito risarcitorio di natura extracontrattuale per la prima volta in sentenza, elevandola, peraltro, a unico motivo di rigetto delle domande della banca.
pagina 6 di 13 Adduce che la questione avente ad oggetto la titolarità del credito non rientrerebbe tra le questioni rilevabili d'ufficio.
Nel merito della questione, a parere dell'appellante, il Tribunale ha mal interpretato l'accordo di cessione poiché nella parte conclusiva di tale accordo si sarebbe delineato l'oggetto della cessione, e cioè: “si cede a ... il credito da risarcimento del danno vantato nei confronti di Parte_3
Cont
nella predetta misura di € 23.700,00 con ogni inerente ragione, diritto ed azione, anche in virtù di surrogazione ex art. 1201 cod. civ., nulla escluso od eccettuato”. Da tale locuzione deriverebbe, dunque, che anche il credito risarcitorio di natura extracontrattuale è ricompreso nel perimetro della cessione.
Ancora, a parere dell'appellante, il fatto che nelle premesse dell'accordo si facesse menzione del contratto di utenza telefonica, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non avrebbe valenza dirimente ad escludere dalla cessione il credito risarcitorio di matrice extracontrattuale, poiché tali premesse si limitavano a descrivere le circostanze di fatto e non avevano, in ogni caso, valore negoziale fra le parti.
Attraverso la medesima doglianza, l'appellante insiste nel ritenere che l'illecito sia stato comprovato in ogni sua componente, e cioè sia stata fornita la prova della condotta, del danno, nonché del nesso di causalità.
Il motivo d'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Ebbene, va premesso che la giurisprudenza di legittimità interpreta l'art. 101, secondo comma c.p.c., come riferibile solamente alla rilevazione d'ufficio di circostanze che, modificando il quadro fattuale, comportino sviluppi della lite non prese in considerazione dalle parti (Cass. n. 10062/2010; Cass. n.
11453/2014)2.
Ciò detto, premesso che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio si sostanzia in un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione e che, dunque, spetta all'attore allegarla e provarla, nondimeno, è la medesima parte attrice Parte_5
[...] 2 Vd. in particolare, da ultimo, Cass. civ. ordinanza n. 11269/2023 la quale, aderendo a tale interpretazione giurisprudenziale
[...] aggiunge altresì che “l'orientamento è del tutto conforme alla giurisprudenza della Cedu, atteso che il ricordato esito processuale non integra una violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il quale – nell'interpretazione data dalla Corte Europea – ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato, quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (cfr. Corte Cedu, IV sez., 17.5.16, C4687/11, Liga portuguesa de futebol profissional
contro
Portogallo). Deve allora ritenersi incombente – in via, per cosi' dire, immanente – sulla parte munita di una minima diligenza processuale (e sul suo difensore dotato di una minima diligenza professionale) l'onere di prevenire, tanto piu' dinanzi a regole sufficientemente chiare e suscettibili di ottemperanza agevole, ogni potenziale sviluppo di un potere ufficioso (Cass. 21 luglio 2016, n. 15019)”. pagina 7 di 13 (successivamente ) che sin dal proprio atto di citazione in primo grado ha allegato la propria Pt_1 titolarità del diritto di credito azionato - precisando proprio che l'accordo di cessione stipulato non include alcuna limitazione in ordine al tipo di responsabilità risarcitoria3 - contrattuale o extracontrattuale -, ed avrebbe, pertanto, dovuto fornirne rigorosa dimostrazione, ex art. 2697 c.c.
Anche la convenuta, ha contestato la titolarità attiva sin dalla propria comparsa di CP_1 costituzione in primo grado (vd. da pag. 7 a pag. 10 della comparsa di costituzione e risposta).
Pertanto, correttamente il giudice di primo grado si è pronunciato su tale aspetto, essendo la questione della titolarità del credito una questione emergente dalla documentazione versata in atti, introdotta dalla medesima parte attrice e non configurando, pertanto, in alcun modo, uno sviluppo inatteso della lite.
Ciò posto, la Corte condivide l'interpretazione fornita dal giudice di primo grado circa la riferibilità della cessione al solo credito di natura contrattuale.
Difatti, dall'esame dell'accordo di cessione (vd. doc. 7, fasc. I grado, parte attrice) si evince che le parti oltre ad esplicitare puntuale riferimento al contratto di fornitura di servizi telefonici nella parte relativa alle premesse, hanno circoscritto in termini specifici che il danno asseritamente subito determina il diritto di credito dell'utente al risarcimento dei danni “derivanti dall'inadempimento della compagnia telefonica ai propri obblighi verso la clientela”.
Anche la successiva clausola richiamata dall'appellante nel proprio atto introduttivo del presente giudizio di appello (“Con la presente si dichiara di cedere, come in effetti si cede, a Parte_3
con sede in Genova, via Cassa di Risparmio 15, il credito da risarcimento del danno vantato
[...]
Cont nei confronti di , nella predetta misura di € 23.700,00 di cui sopra, con ogni inerente ragione, diritto ed azione, anche in virtù di surrogazione ex art. 1201 cod. civ. nulla escluso od eccettuato”) rinvia espressamente (tramite la locuzione “di cui sopra”) alle premesse che integrano, pertanto, il testo contrattuale.
Rileva la Corte, ad abundantiam, che, pur volendo considerare compreso nel perimetro della cessione anche il credito risarcitorio di natura extracontrattuale, comunque sia, si rivelano assorbenti, ai fini del rigetto della domanda, le valutazioni mosse nel prosieguo della trattazione. Con il secondo motivo d'appello l'appellante impugna la parte della sentenza in cui è stata rigettata la domanda avanzata in via subordinata di regresso4 e/o di surrogazione ex art. 1201 n. 3 c.c. nei confronti della compagnia telefonica per assenza di prova.
Invero, espone parte appellante che a supporto della ricostruzione fattuale era stata prodotta la denuncia della presso la Polizia, nonché una lettera della in cui si Parte_4 Parte_4 indicava che la sostituzione della scheda SIM da parte di terzi ignoti era stata confermata dalla medesima alla in un centro assistenza di ancora, a dir di parte CP_1 Parte_4 CP_1 appellante, l'assenza di qualsivoglia negligenza alla stessa banca rimproverabile sarebbe provata dalla
“dichiarazione dei propri uffici IT” (rinvia al proprio doc. 5), nonché al c.d. “file LOG degli accessi”
(vd. pag. 18 dell'atto di citazione in appello), nonché da due CTU acquisite in due cause civili in materia di frode SIM, le quali descrivono in termini generali le modalità di realizzazione della frode.
Attraverso il medesimo motivo d'appello la banca appellante ripropone poi le medesime istanze istruttorie avanzate in primo grado attraverso la seconda memoria istruttoria.
Il motivo è infondato.
Ai fini dell'invocata surrogazione dell'odierna appellante nei confronti di ovvero ai fini CP_1 della possibilità di agire in via di regresso nei suoi confronti, la banca avrebbe dovuto fornire rigorosa prova di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, che costituisce il presupposto delle predette azioni esperite, ossia della condotta, dell'elemento psicologico, del danno ingiusto ed del nesso causale.
Ebbene, a tal proposito, anzitutto, va detto che contrariamente a quanto rilevato da parte appellante, la compagnia telefonica convenuta ha, sin dalla propria comparsa di costituzione, contestato in toto
l'avvenuta dinamica dei fatti.
Ciò posto, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, non vi è alcun conforto probatorio alla narrativa offerta dalla banca, ossia, l'avvenuta attivazione ad opera di terzi ignoti di una scheda
SIM.
A ben vedere, l'appellante nulla allega, ancor prima di provare, in ordine ad una presunta condotta negligente della compagnia telefonica per aver attivato la scheda SIM - riferibile all'utenza telefonica della – a seguito di richiesta pervenuta da soggetti ignoti. Per_1
Difatti, l'appellante, in modo del tutto generico, rappresenta come la normativa di settore (D. Lgs.
259/2003, cd. “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”) - così come i provvedimenti emessi dall'Autorità garante per le comunicazioni - imponga alle compagnie telefoniche di effettuare delle 4 Sulla base degli invocati artt. 10, 11 e 27 della Direttiva PSD 2. pagina 9 di 13 operazioni di identificazione dei soggetti che richiedano attivazioni o sostituzioni delle carte SIM, mancando, tuttavia, di dedurre le circostanze che, nel caso concreto, avrebbero determinato la sussistenza di tale negligenza in capo alla compagnia telefonica convenuta.
In particolare, nulla è stato allegato in ordine alle circostanze di luogo e di tempo, nonché alle modalità operative5 con cui la compagnia telefonica avrebbe mancato di identificare i truffatori presentatisi presso un negozio o in un centro di assistenza CP_1
A sostegno della narrazione, come correttamente rilevato dal primo giudice, l'attrice si è limitata a produrre la comunicazione inviatale dalla in data 7.11.18 (vd. doc. 4, fasc. I grado, Parte_4 parte attrice) attraverso la quale quest'ultima riferiva alla di aver appreso - a sua volta - Parte_3 dalla compagnia telefonica che il giorno antecedente la truffa vi era stata una richiesta di sostituzione ad opera di ignoti senza ulteriori dettagli;
tuttavia, non vi è prova che tale circostanza sia mai stata confermata direttamente dalla stessa né è stata allegata alcuna comunicazione da parte CP_1 dell'utente o della danneggiata diretta a contestare direttamente alla compagnia telefonica quanto avvenuto.
Anche la denuncia sporta da in data 21 settembre 2018 presso la Polizia di Stato di Persona_1
Aosta (vd. doc. 2, fasc. I grado, parte attrice) - con la quale la dichiarava di essersi avveduta, Per_1 in data 20 settembre 2018, di non riuscire ad accedere online al conto corrente di cui la
[...] era titolare, in quanto l'utenza telefonica fino ad allora utilizzata a tale scopo risultava Parte_4 fuori servizio – nulla prova in ordine alla condotta negligente della compagnia telefonica convenuta.
Del resto, anche il doc. 21 prodotto dall'attrice nel corso del giudizio di primo grado e contenente un file LOG relativo ai bonifici è inconferente in ordine alla dinamica dei fatti, trattandosi della copia delle registrazioni degli accessi e delle operazioni effettuate in data 20.09.2018 sul conto corrente della
[...] acceso presso Parte_4 Parte_3
Tale lacuna allegatoria non è suscettibile di essere colmata con le varie richieste istruttorie avanzate in primo grado e reiterate nella presente sede di appello.
Difatti, l'istanza di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. avente ad oggetto la richiesta di “ordinare alla Compagnia di esibire tutte le evidenze tecniche dei propri archivi e/o sistemi relativamente alla scheda SIM dell'utenza oggetto di causa (ad es. i verbali di intervento e/o di sostituzione della scheda 5 L'appellante, ai fini del corretto assolvimento dell'onere probatorio su di essa incombente, avrebbe dovuto, quantomeno, allegare, ad esempio, quali furono i documenti che i truffatori presentarono alla compagnia telefonica ai fini dell'identificazione ed, ancora, se fosse stata effettuata, o meno, la verifica in ordine alla corrispondenza della documentazione presentata con l'identità della Sig.ra utente del servizio di telefonia mobile. Per_1 pagina 10 di 13 SIM, altre risultanze dei propri sistemi riguardo al blocco della predetta scheda SIM ovvero alla successiva assistenza fornita all'intestataria dopo la frode, ecc.)” appare del tutto esplorativa, volta a sopperire un onere assertivo, prima, e probatorio, poi, entrambi incombenti sull'appellante in ordine alle modalità con le quali è stata richiesta, e poi eseguita, la sostituzione della SIM.
La richiesta di CTU “relativa alla sussistenza o meno − in relazione alla frode telefonica SIM Swap per cui è causa − di accessi non autorizzati di terzi ai sistemi informatico - telematici ed alle reti della
Banca e di , o di altre violazioni o anomalie dei predetti sistemi e reti, sia della Banca sia CP_1 della Compagnia telefonica” è stata posta in termini del tutto generici.
Quanto, infine, ai capitoli di prova articolati6, gli stessi si appalesano generici ed irrilevanti in quanto non consentono di comprendere come effettivamente sia stata richiesta ed ottenuta da terzi ignoti la 6 I capitoli di prova articolati sono i seguenti:
1) vero che in data 20.09.2018, la Sig.ra legale rappresentante della (titolare di conto Persona_1 Parte_4 corrente n. 2497 80 2750 presso la filiale di Aosta, Piazza Chanoux, di si avvedeva che l'utenza di telefonia Parte_3 Con mobile utilizzata per l'operatività bancaria aziendale (329-2166691) gestita da (allora oggi) risultava non CP_1 funzionante (come da ns. prod. 2 e 4 che si rammostra al teste);
2) vero che la stessa (allora TRE oggi) confermava alla Sig.ra che il 19.09.2018 era stata bloccata la CP_1 Per_1 scheda SIM della sua utenza telefonica, ed era stata attivata un'altra scheda, a seguito di richiesta di terzi (come da ns. prod.
2 e 4 che si rammostra al teste);
3) vero che lo stesso 20.09.2018 la rilevava che sul conto corrente aziendale erano stati eseguiti due Parte_4 bonifici on line – per totali Euro 23.700, a favore di destinatari completamente sconosciuti al correntista (precisamente: bonifico di Euro 15.800,00 in data 20.09.2018 a favore di tale Sig.ra ignota alla e Persona_2 Parte_4 bonifico di Euro 7.900,00 in data 20.09.2018 a favore di tale Sig. parimenti ignoto alla Persona_3 [...]
come da ns. prod. 21 che si rammostra al teste); Parte_4
4) vero che i suddetti bonifici non erano stato disposti né altrimenti autorizzati dalla alla quale erano e Parte_4 sono ignoti i beneficiari degli accrediti dei bonifici;
5) vero che gli importi dei suddetti bonifici non potevano essere recuperati dalla malgrado i tentativi eseguiti Parte_3 dalla a tal fine (come da ns. prod. 22 che si rammostra al teste); Pt_3
6) vero che l'utenza telefonica (già TRE oggi) oggetto di causa (n. 329-2166691) è intestata alla Sig.ra CP_1 Per_1 (legale rappresentante della società sul cui conto corrente sono stati addebitati i bonifici
[...] Parte_4 fraudolenti) sin dal 2017, anno in cui venne aperto il contratto con che nell'occasione, onde consentire al CP_1 nuovo cliente di conservare il proprio 'vecchio' numero 329-2166691, assegnò temporaneamente alla Sig.ra un Per_1 numero provvisorio 392-7403121 (come da ns. prod. 19 e 20 che si rammostrano al teste);
7) vero che la Sig.ra e la custodirono presso di sé il telefono cellulare relativo Persona_1 Parte_4 all'utenza n. 329-2166691, nel periodo compreso tra la data di stipulazione del contratto con (prima H3G S.p.A. oggi) e la data del 20.09.2018, senza smarrire o subire il furto del cellulare nell'anzidetto periodo;
Pt_6
8) vero che la Sig.ra e la nel predetto periodo compreso tra la data di Persona_1 Parte_4 stipulazione del contratto con (prima H3G S.p.A. oggi) e la data del 20.09.2018, mantennero nella propria Pt_6 esclusiva custodia e disponibilità le sue credenziali di accesso on line al proprio conto corrente n. 2497 80 2750 presso la filiale di Aosta, Piazza Chanoux, di astenendosi dal comunicare a terzi o divulgare su internet o via e- Parte_3 mail le credenziali nel predetto periodo;
9) vero che le credenziali della clientela di per l'accesso ai servizi di internet banking (nome e Pt_3 Parte_3 cognome, numero di conto, password), durante la connessione tra banca e cliente per l'operatività on line, vengono gestite nell'ambito di c.d. sessioni di tipo protetto https (cioè crittografate e protette da certificato digitale) e vengono salvate su dispositivi di archiviazione di massa in modalità analogamente crittografata (come da ns. prod. 3 che si rammostra al teste);
10) vero che per l'abusiva sottrazione, ad opera di terzi non autorizzati, delle credenziali della clientela di Parte_3 per l'accesso ai servizi di internet banking, durante le sessioni di operatività on line, occorre alla luce delle
[...] pagina 11 di 13 sostituzione della SIM e, pertanto, non consentono di individuare gli eventuali profili di colpa della
CP_1
Del resto, l'invocato blocco della scheda SIM dell'utenza della – che parte appellante assurge Per_1
a nesso di causalità – è del tutto ininfluente ai fini della individuazione della responsabilità della compagnia telefonica, in assenza di allegazione e di prova della condotta negligente di e, in CP_1 particolare, delle modalità con cui è stata richiesta e ottenuta da terzi ignoti la sostituzione della SIM e delle ragioni dagli stessi poste a fondamento della predetta richiesta, ben potendo il predetto blocco risultare giustificato in determinati casi e illegittimo in altri.
Appaiono, dunque, meritevoli di condivisione le conclusioni cui è addivenuto il giudice di primo grado a supporto del rigetto della domanda di regresso e di surrogazione, e cioè: “premesso che ai sensi dell'art. 2043 c.c. è onere della parte che assume di aver subito un danno dall'altrui condotta illecita provare i fatti costituivi della domanda e, pertanto, che era onere dell'attrice fornire riscontro riguardo al verificarsi del sinistro con le modalità esposte nella narrativa della citazione, rileva il
Tribunale come tale onere non possa ritenersi assolto.” (vd. pag. 4 della sentenza di I grado).
Conclusivamente, l'appello non merita accoglimento, ed ogni altra questione resta assorbita.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese del grado, liquidate come in dispositivo sulla scorta del valore di causa e dell'attività defensionale compiuta, applicando i parametri medi, nonché
l'accertamento dei requisiti e presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n. 9693/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 30 novembre 2023
[...] così dispone:
a) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
b) condanna a rifondere in favore di le spese del presente grado di Parte_1 Controparte_1 giudizio, che liquida in € 3.966,00 per compensi oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre accessori nella misura di legge;
circostanze di cui al capitolo 9) l'accesso non autorizzato di terzi ai server della banca e la conoscenza dei codici di decrittazione usati dalla banca per l'archiviazione delle credenziali (come da ns. prod. 3 che si rammostra al teste); 11) vero che i sistemi informatici della banca, in relazione ai bonifici di cui al capitolo n. 3), hanno registrato dati e condizioni di operatività normale, senza evidenziare tentativi di accesso ai sistemi ad opera di terzi non autorizzati ovvero altre violazioni o anomalie di funzionamento (come da ns. prod. 23 che si rammostra al teste).
pagina 12 di 13 c) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Milano, il 30.04.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Rossella Milone
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 “Considerata l'ampia formulazione dell'accordo di cessione del credito risarcitorio concluso tra e Parte_4
– che non include alcuna limitazione in ordine al tipo di responsabilità risarcitoria (contrattuale o Parte_3 extracontrattuale: cfr. ns. prod. 7)3 – la è pienamente legittimata ad esercitare contro , in questo Pt_3 CP_1 processo, le azioni appena illustrate.” (vd. pag. 6 dell'atto di citazione in I grado). pagina 8 di 13