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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 11/12/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 560 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2023 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cellole (CE) Piazza Raffaello Parte_1
n. 19, nello studio dell'Avv. Antimo Buonamano, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
, domiciliato ex lege presso la sede Controparte_1 dell'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi, 12, rappresentato e difeso dal proprio funzionario Alessia Cavallo, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 14.03.2023 , premesso di Parte_1 essere inserita nelle graduatorie GPS per la classe A018 nella posizione n. 1025 con punteggio
55, per la classe A046 nella posizione n. 821 con punteggio 61 e per la classe ADSS in posizione
9507 con punti 61 e di aver inoltrato, in data 15/08/2022, l'istanza informatica di nomina quale supplente per l'anno scolastico 2022/23 (esprimendo le proprie preferenze) ed allegando il possesso di “Titoli di Riserva (Legge 68/1999 E D. Lgs. 66/2010, art. 678 comma 9 e 1014 comma 3)- precedenza di cui all'art. 21 della L.104/92, in quanto in possesso di certificazione che attesta una propria TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 104/92 con un'invalidità superiore ai 2/3” si doleva della circostanza di non essere risultata destinataria di alcuna nomina mentre docenti con punteggio inferiore al suo ricevevano incarico su sedi da lei indicate tra le preferenze. Pertanto, la ricorrente chiedeva al Tribunale di:
- accertare e dichiarare il diritto all'incarico di supplenza fino al 30 giugno 2023 per il posto su sostegno resosi disponibile per la fascia GPS incrociate (ADSS – Sostegno Scuola
Secondaria di Secondo Grado) e/o (A046 Scienze Giuridico economiche ) uno degli incarichi fino al 30 giugno 2023, sia su posto di sostegno che comune, indicati nella domanda del
11.08.2022 e in premessa in fatto del ricorso;
- ordinare alle amministrazioni resistenti di attribuire alla ricorrente all'incarico di supplenza fino al 30 giugno 2023 per il posto su sostegno resosi disponibile per la fascia GPS incrociate (ADSS – Sostegno Scuola Secondaria di Secondo Grado e/o A046 Scienze Giuridico economiche ), con effetto dal 09/09/2022 o comunque, in subordine, ad uno degli incarichi fino al 30 giugno 2023, sia su posto di sostegno che comune;
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il punteggio complessivo di n.
12 punti per l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare o a quell'altro punteggio che sarà ritenuto di giustizia;
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il risarcimento per tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza annuale, e così per un importo pari ad € 18.208.80, calcolato per il periodo dal
09/09/2022 al 30/06/2023 in relazione alla ccnl di settore e ultimo cedolino paga, salvo errori e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
- Emettere le eventuali ulteriori statuizioni consequenziali o opportune;
- Con vittoria di spese e competenze del giudizio da attribuirsi al difensore antistatario.
Il si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando le avverse pretese e chiedendone il rigetto.
La causa, istruita documentalmente, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive, veniva decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
2. Osserva, innanzitutto, il Giudice che – anche in ragione della considerazione che è ormai decorso il periodo di vigenza dei contratti a tempo determinato stipulati dal CP_1 resistente con i docenti che nella prospettazione attorea sarebbero stati preferiti alla ricorrente –
2 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
parte attrice, nelle note di trattazione scritta per l'udienza odierna, ha circoscritto la domanda alla sola richiesta di “risarcimento sia monetario che il punteggio in graduatoria GPS”.
Pertanto, la domanda attorea – non essendo più preordinata ad ottenere l'assegnazione di un incarico al posto di altro docente – non necessitava del contraddittorio con i docenti ai quali, all'esito delle operazioni contestate nel ricorso, sono stati assegnati gli incarichi presso le sedi indicate dalla ricorrente (asseritamente in possesso di un minor punteggio).
3. Tanto acclarato, deve essere, innanzitutto rilevato che la ricorrente ha evidenziato di aver dichiarato nella domanda il possesso di “Titoli di Riserva (Legge 68/1999 E D. Lgs. 66/2010, art. 678 comma 9 e 1014 comma 3)- precedenza di cui all'art. 21 della L.104/92, in quanto in possesso di certificazione che attesta una propria condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 104/92 con un'invalidità superiore ai 2/3”.
Sostiene la ricorrente di aver diritto all'attribuzione con precedenza di un incarico a tempo determinato per l'a.s. 2022/2023 sulla scorta dell'art. 21 della legge 104/92 (secondo cui “La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda”) e dell'art. 601 del d.lgs. n.
297/94 (secondo cui “Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico.
2. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilita'”).
Ebbene, osserva il Giudice che le norme citate non prevedono alcun diritto all'assunzione del soggetto in condizioni di disabilità con priorità rispetto agli altri aspiranti, limitandosi a sancire che, una volta assunti (sia di ruolo che non di ruolo), tali soggetti abbiano il diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili nonché la precedenza in sede di trasferimento a domanda.
Nel presente giudizio – che ha ad oggetto contestazioni relative alla scelta dei soggetti destinatari di proposte di assunzione con contratti a tempo determinato e non la scelta della sede di lavoro a seguito dell'assunzione o nell'ambito di operazioni di mobilità – le norme di legge invocate a sostegno della domanda non risultano, dunque, applicabili.
4. Neppure risulta fondata la richiesta volta a sostenere la sussistenza del diritto all'assunzione sulla scorta della legge n. 68 del 1999 perché a fonte della espressa contestazione
3 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
del volta a rilevare come la ricorrente non fosse iscritta negli elenchi previsti dall'art. 8 CP_2 della citata legge, la ricorrente non ha dimostrato il contrario.
Deve, infatti, essere precisato che l'art. 8 della citata legge è chiaro nello stabilire l'onere di iscrizione nei predetti elenchi al fine di essere presi in considerazione per il collocamento mirato: stabilisce invero l'articolo in questione che “Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell'interessato, il quale può, comunque, iscriversi nell'elenco di altro servizio nel territorio dello Stato, previa cancellazione dall'elenco in cui era precedentemente iscritto”.
Ancora, deve essere evidenziato che parte attrice non ha neppure puntualmente dedotto che, nel procedere alle assunzioni a tempo determinato nell'a.s. 2022/2023, parte resistente non abbia rispettato la quota di riserva prevista dalla legge n. 68 del 1999.
5. Sotto altro profilo, la ricorrente si duole della circostanza che, per la classe ADSS, siano stati affidatari di incarichi presso le sedi da lei indicate quali preferenze una serie di docenti – indicati nelle pagine da 2 a 4 del ricorso - alcuni in possesso di punteggi superiori rispetto a quello a lei attribuito, altri in possesso di punteggio inferiore.
Sul punto il ha dedotto che l'iscrizione della ricorrente nella I° fascia delle GPS per CP_2 la classe ADSS era avvenuta solo con riserva, avendo la ricorrente conseguito un titolo rumeno, rilasciato dall'Università “Dimitrie Cantemir” di Targu Mures in data 10.12.2021 ed inviato richiesta di riconoscimento del titolo in data 01.04.2022. Tale circostanza non è stata in alcun modo contestata da parte ricorrente (neppure nel termine concesso per il deposito di note difensive) con le ovvie conseguenze ex art. 115 c.p.c.
Ma allora, a prescindere ad ogni considerazione in ordine alla valenza della iscrizione con riserva al fine della convocazione per l'assunzione a tempo determinato (questione oggetto di contrastanti pronunce di merito), è assorbente rilevare che nel presente giudizio – volto ad ottenere ex post il risarcimento del danno per mancata assunzione a tempo determinato nell'a.s.
2022/2023, parte ricorrente avrebbe dovuto allegare – e dimostrare in caso di contestazioni – che il suo titolo estero abbia poi ottenuto un positivo riconoscimento. In difetto di riconoscimento, invero, anche una eventuale assunzione a tempo determinato, nelle more eventualmente disposta, sarebbe risultata ingiustificata.
4 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
In mancanza di qualsivoglia allegazione di parte ricorrente in ordine all'esito del procedimento di riconoscimento del titolo estero, non può, dunque, ritenersi illegittima la scelta del di assumere a tempo determinato i soggetti indicati nel ricorso, iscritti a pieno titolo CP_2 alle graduatorie, pur se in possesso di punteggio inferiore a quello attribuito (solo con riserva) alla ricorrente.
6. Quanto alla censura contenuta nel ricorso volta a denunciare l'assegnazione di un incarico, per la classe A46, presso una sede indicata dalla ricorrente tra le preferenze, ad un docente in possesso di punteggio inferiore, il ha dedotto che si trattava di docente CP_1 titolare di riserva R (volontaria in ferma breve e prefissata) ed ha precisato che, per tale classe di concorso, l'ultimo candidato, non riservista, aveva posizione e punteggio migliori di quelli vantati dalla ricorrente. Tali puntuali deduzioni non sono state in alcun modo contestate da parte ricorrente (neppure nel termine concesso per il deposito di note difensive), con le ovvie conseguenze ex art. 115 c.p.c.
Anche sotto tale profilo, dunque, non può ritenersi illegittima la scelta del di CP_2 assumere a tempo determinato il docente indicato nel ricorso, titolare di espressa riserva, in luogo della ricorrente.
7. Alla luce delle svolte conclusioni, non essendo emerso alcun inadempimento del resistente nella scelta dei soggetti a cui conferire incarichi che abbia pregiudicato la CP_1 posizione della ricorrente, il ricorso deve essere integralmente respinto.
8. La peculiarità della questione e la sussistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali in materia rende equa la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Spese compensate.
Civitavecchia, 11.12.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 560 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2023 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cellole (CE) Piazza Raffaello Parte_1
n. 19, nello studio dell'Avv. Antimo Buonamano, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
, domiciliato ex lege presso la sede Controparte_1 dell'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi, 12, rappresentato e difeso dal proprio funzionario Alessia Cavallo, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 14.03.2023 , premesso di Parte_1 essere inserita nelle graduatorie GPS per la classe A018 nella posizione n. 1025 con punteggio
55, per la classe A046 nella posizione n. 821 con punteggio 61 e per la classe ADSS in posizione
9507 con punti 61 e di aver inoltrato, in data 15/08/2022, l'istanza informatica di nomina quale supplente per l'anno scolastico 2022/23 (esprimendo le proprie preferenze) ed allegando il possesso di “Titoli di Riserva (Legge 68/1999 E D. Lgs. 66/2010, art. 678 comma 9 e 1014 comma 3)- precedenza di cui all'art. 21 della L.104/92, in quanto in possesso di certificazione che attesta una propria TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 104/92 con un'invalidità superiore ai 2/3” si doleva della circostanza di non essere risultata destinataria di alcuna nomina mentre docenti con punteggio inferiore al suo ricevevano incarico su sedi da lei indicate tra le preferenze. Pertanto, la ricorrente chiedeva al Tribunale di:
- accertare e dichiarare il diritto all'incarico di supplenza fino al 30 giugno 2023 per il posto su sostegno resosi disponibile per la fascia GPS incrociate (ADSS – Sostegno Scuola
Secondaria di Secondo Grado) e/o (A046 Scienze Giuridico economiche ) uno degli incarichi fino al 30 giugno 2023, sia su posto di sostegno che comune, indicati nella domanda del
11.08.2022 e in premessa in fatto del ricorso;
- ordinare alle amministrazioni resistenti di attribuire alla ricorrente all'incarico di supplenza fino al 30 giugno 2023 per il posto su sostegno resosi disponibile per la fascia GPS incrociate (ADSS – Sostegno Scuola Secondaria di Secondo Grado e/o A046 Scienze Giuridico economiche ), con effetto dal 09/09/2022 o comunque, in subordine, ad uno degli incarichi fino al 30 giugno 2023, sia su posto di sostegno che comune;
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il punteggio complessivo di n.
12 punti per l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare o a quell'altro punteggio che sarà ritenuto di giustizia;
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il risarcimento per tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza annuale, e così per un importo pari ad € 18.208.80, calcolato per il periodo dal
09/09/2022 al 30/06/2023 in relazione alla ccnl di settore e ultimo cedolino paga, salvo errori e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
- Emettere le eventuali ulteriori statuizioni consequenziali o opportune;
- Con vittoria di spese e competenze del giudizio da attribuirsi al difensore antistatario.
Il si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando le avverse pretese e chiedendone il rigetto.
La causa, istruita documentalmente, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive, veniva decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
2. Osserva, innanzitutto, il Giudice che – anche in ragione della considerazione che è ormai decorso il periodo di vigenza dei contratti a tempo determinato stipulati dal CP_1 resistente con i docenti che nella prospettazione attorea sarebbero stati preferiti alla ricorrente –
2 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
parte attrice, nelle note di trattazione scritta per l'udienza odierna, ha circoscritto la domanda alla sola richiesta di “risarcimento sia monetario che il punteggio in graduatoria GPS”.
Pertanto, la domanda attorea – non essendo più preordinata ad ottenere l'assegnazione di un incarico al posto di altro docente – non necessitava del contraddittorio con i docenti ai quali, all'esito delle operazioni contestate nel ricorso, sono stati assegnati gli incarichi presso le sedi indicate dalla ricorrente (asseritamente in possesso di un minor punteggio).
3. Tanto acclarato, deve essere, innanzitutto rilevato che la ricorrente ha evidenziato di aver dichiarato nella domanda il possesso di “Titoli di Riserva (Legge 68/1999 E D. Lgs. 66/2010, art. 678 comma 9 e 1014 comma 3)- precedenza di cui all'art. 21 della L.104/92, in quanto in possesso di certificazione che attesta una propria condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 104/92 con un'invalidità superiore ai 2/3”.
Sostiene la ricorrente di aver diritto all'attribuzione con precedenza di un incarico a tempo determinato per l'a.s. 2022/2023 sulla scorta dell'art. 21 della legge 104/92 (secondo cui “La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda”) e dell'art. 601 del d.lgs. n.
297/94 (secondo cui “Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico.
2. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilita'”).
Ebbene, osserva il Giudice che le norme citate non prevedono alcun diritto all'assunzione del soggetto in condizioni di disabilità con priorità rispetto agli altri aspiranti, limitandosi a sancire che, una volta assunti (sia di ruolo che non di ruolo), tali soggetti abbiano il diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili nonché la precedenza in sede di trasferimento a domanda.
Nel presente giudizio – che ha ad oggetto contestazioni relative alla scelta dei soggetti destinatari di proposte di assunzione con contratti a tempo determinato e non la scelta della sede di lavoro a seguito dell'assunzione o nell'ambito di operazioni di mobilità – le norme di legge invocate a sostegno della domanda non risultano, dunque, applicabili.
4. Neppure risulta fondata la richiesta volta a sostenere la sussistenza del diritto all'assunzione sulla scorta della legge n. 68 del 1999 perché a fonte della espressa contestazione
3 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
del volta a rilevare come la ricorrente non fosse iscritta negli elenchi previsti dall'art. 8 CP_2 della citata legge, la ricorrente non ha dimostrato il contrario.
Deve, infatti, essere precisato che l'art. 8 della citata legge è chiaro nello stabilire l'onere di iscrizione nei predetti elenchi al fine di essere presi in considerazione per il collocamento mirato: stabilisce invero l'articolo in questione che “Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell'interessato, il quale può, comunque, iscriversi nell'elenco di altro servizio nel territorio dello Stato, previa cancellazione dall'elenco in cui era precedentemente iscritto”.
Ancora, deve essere evidenziato che parte attrice non ha neppure puntualmente dedotto che, nel procedere alle assunzioni a tempo determinato nell'a.s. 2022/2023, parte resistente non abbia rispettato la quota di riserva prevista dalla legge n. 68 del 1999.
5. Sotto altro profilo, la ricorrente si duole della circostanza che, per la classe ADSS, siano stati affidatari di incarichi presso le sedi da lei indicate quali preferenze una serie di docenti – indicati nelle pagine da 2 a 4 del ricorso - alcuni in possesso di punteggi superiori rispetto a quello a lei attribuito, altri in possesso di punteggio inferiore.
Sul punto il ha dedotto che l'iscrizione della ricorrente nella I° fascia delle GPS per CP_2 la classe ADSS era avvenuta solo con riserva, avendo la ricorrente conseguito un titolo rumeno, rilasciato dall'Università “Dimitrie Cantemir” di Targu Mures in data 10.12.2021 ed inviato richiesta di riconoscimento del titolo in data 01.04.2022. Tale circostanza non è stata in alcun modo contestata da parte ricorrente (neppure nel termine concesso per il deposito di note difensive) con le ovvie conseguenze ex art. 115 c.p.c.
Ma allora, a prescindere ad ogni considerazione in ordine alla valenza della iscrizione con riserva al fine della convocazione per l'assunzione a tempo determinato (questione oggetto di contrastanti pronunce di merito), è assorbente rilevare che nel presente giudizio – volto ad ottenere ex post il risarcimento del danno per mancata assunzione a tempo determinato nell'a.s.
2022/2023, parte ricorrente avrebbe dovuto allegare – e dimostrare in caso di contestazioni – che il suo titolo estero abbia poi ottenuto un positivo riconoscimento. In difetto di riconoscimento, invero, anche una eventuale assunzione a tempo determinato, nelle more eventualmente disposta, sarebbe risultata ingiustificata.
4 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
In mancanza di qualsivoglia allegazione di parte ricorrente in ordine all'esito del procedimento di riconoscimento del titolo estero, non può, dunque, ritenersi illegittima la scelta del di assumere a tempo determinato i soggetti indicati nel ricorso, iscritti a pieno titolo CP_2 alle graduatorie, pur se in possesso di punteggio inferiore a quello attribuito (solo con riserva) alla ricorrente.
6. Quanto alla censura contenuta nel ricorso volta a denunciare l'assegnazione di un incarico, per la classe A46, presso una sede indicata dalla ricorrente tra le preferenze, ad un docente in possesso di punteggio inferiore, il ha dedotto che si trattava di docente CP_1 titolare di riserva R (volontaria in ferma breve e prefissata) ed ha precisato che, per tale classe di concorso, l'ultimo candidato, non riservista, aveva posizione e punteggio migliori di quelli vantati dalla ricorrente. Tali puntuali deduzioni non sono state in alcun modo contestate da parte ricorrente (neppure nel termine concesso per il deposito di note difensive), con le ovvie conseguenze ex art. 115 c.p.c.
Anche sotto tale profilo, dunque, non può ritenersi illegittima la scelta del di CP_2 assumere a tempo determinato il docente indicato nel ricorso, titolare di espressa riserva, in luogo della ricorrente.
7. Alla luce delle svolte conclusioni, non essendo emerso alcun inadempimento del resistente nella scelta dei soggetti a cui conferire incarichi che abbia pregiudicato la CP_1 posizione della ricorrente, il ricorso deve essere integralmente respinto.
8. La peculiarità della questione e la sussistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali in materia rende equa la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Spese compensate.
Civitavecchia, 11.12.2025
IL GIUDICE
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