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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 14/03/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 498/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE CIVILE TERZA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr. Manuela Velotti Giudice
Dr.ssa Silvia Romagnoli Giudice rel. nella causa di appello n. 498/2024 R.G. promossa da Parte_1
(Avv. CHIEFFO DAVIDE) contro (Avv. LOLLI Controparte_1
ALESSANDRO) nonché contro (Avv.ti PULIATTI GAETANO e SENOFONTE Controparte_2
FABRIZIA) sulle conclusioni delle parti come da rispettive note scritte depositate telematicamente per l'udienza dell'11.2.2025 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. visto l'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 4 1.
Con sentenza n. 776/2023 del 28.10/2.11.2023, il Tribunale di Ravenna dichiarava il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del giudice tributario rispetto a domanda proposta da
[...]
(di seguito solo Parte_2
) promossa nei confronti di Pt_1 CP_1 Parte_3 (di seguito solo per l'accertamento negativo della debenza di sanzioni e interessi su tariffe Pt_4 fatturate da per controlli sanitari del Servizio ex D. Lgs. 194/2008. Pt_4 Parte_5
Su istanza di il giudice autorizzava ex art 269 c.p.c. la chiamata di terzo di Pt_4 Controparte_2
“posto che gli accertamenti richiesti coinvolgono anche la legittimità di un
[...] provvedimento amministrativo della (la già citata delibera)”, ovvero la Controparte_2 delibera di Giunta regionale n. 1844 del 12.12.2011.
2.
Con atto di citazione notificato in data 23.3.2024 appellava innanzi a questa Corte, Pt_1 espressamente dichiarando di non impugnare la statuizione di difetto di giurisdizione dell'AGO – sulla quale conseguentemente si è formato giudicato – e formulando un solo motivo di appello avverso la statuizione concernente le spese di lite, nella parte in cui veniva condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla terza chiamata . Controparte_2
Ritualmente costituite le appellate e , chiedevano il rigetto Pt_4 Controparte_2 dell'appello.
La causa veniva posta in decisione ex art. 350 bis e 281 sexies c.p.c. a trattenuta in decisione in data
11.2.2025 con riserva di deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
3.
Deduce l'appellante che la chiamata della non era fondata su rapporto di garanzia, che in CP_2 sostanza la chiamata di terzo non era necessaria per integrare il contradditorio non avendo la alcun interesse a partecipare al giudizio, richiamando rilievi e contestazioni già svolte in CP_2 primo grado.
Gli argomenti sono infondati tenuto conto che ai sensi dell'art. 106 c.p.c. (richiamato dall'art. 269 c.p.c.) ciascuna parte può chiamare in causa un terzo non solo se pretenda di essere garantita ma anche se con il terzo ritenga comune la causa: nella fattispecie è evidente la comunanza di causa tra e Pt_4
intervenuta con delibera regionale n 1844/2011 proprio per dirimere la questione CP_2 dell'applicazione all'imprenditore agricolo delle tariffe sanitarie per i controlli veterinari, in Pt_4 seguito alla introduzione del comma 3 bis dell'art. 1 del D. Lgs. 194/2008, con L. 96/2010, che esentava gli imprenditori agricoli che esercitavano le attività di cui all'art. 2135 del c.c.
Dunque la chiamata in causa della era perfettamente legittima ed è stata legittimamente CP_2 autorizzata.
pagina 2 di 4 Quanto al rilievo per cui le spese del relativo rapporto processuale andavano poste a carico di il Pt_4 motivo è infondato, alla luce del principio di causalità che regola, unitamente a quello di soccombenza, il riparto delle spese di lite e che ispira la consolidata giurisprudenza della S.C. secondo cui in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato. (ex multis Cassazione civile, sez. III, 07/03/2024,
n. 6144).
Nella fattispecie, l'iniziativa del chiamante, per le ragioni dette, è stata tutt'altro che arbitraria, come anche indirettamente dimostrato dal rigetto in sede amministrativa (TAR e CdS) delle impugnative avverso la citata delibera regionale.
4.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (valore indeterminato con rimando ex art. 5/6° co. D.M. cit. allo scaglione fino ad
€ 26.000 tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia) con esclusione del compenso per l'attività istruttoria/di trattazione non svoltasi, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 [...]
con atto di appello notificato in data 23.3.2024, Controparte_1
così provvede:
RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza del Tribunale di Ravenna n.
776/2023 del 2.11.2023
CONDANNA Parte_2
in persona del l.r.p.t. al rimborso in favore di
[...] Controparte_3
e di in persona dei rispettivi l.r.p.t. a
[...] Controparte_2
pagare le spese del grado di appello, che liquida per ciascuna in € 3.966,00 per compenso di avvocato, oltre 15 % per spese generali ed oltre accessori di legge.
pagina 3 di 4 DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte in data 11.2.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE CIVILE TERZA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr. Manuela Velotti Giudice
Dr.ssa Silvia Romagnoli Giudice rel. nella causa di appello n. 498/2024 R.G. promossa da Parte_1
(Avv. CHIEFFO DAVIDE) contro (Avv. LOLLI Controparte_1
ALESSANDRO) nonché contro (Avv.ti PULIATTI GAETANO e SENOFONTE Controparte_2
FABRIZIA) sulle conclusioni delle parti come da rispettive note scritte depositate telematicamente per l'udienza dell'11.2.2025 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. visto l'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 4 1.
Con sentenza n. 776/2023 del 28.10/2.11.2023, il Tribunale di Ravenna dichiarava il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del giudice tributario rispetto a domanda proposta da
[...]
(di seguito solo Parte_2
) promossa nei confronti di Pt_1 CP_1 Parte_3 (di seguito solo per l'accertamento negativo della debenza di sanzioni e interessi su tariffe Pt_4 fatturate da per controlli sanitari del Servizio ex D. Lgs. 194/2008. Pt_4 Parte_5
Su istanza di il giudice autorizzava ex art 269 c.p.c. la chiamata di terzo di Pt_4 Controparte_2
“posto che gli accertamenti richiesti coinvolgono anche la legittimità di un
[...] provvedimento amministrativo della (la già citata delibera)”, ovvero la Controparte_2 delibera di Giunta regionale n. 1844 del 12.12.2011.
2.
Con atto di citazione notificato in data 23.3.2024 appellava innanzi a questa Corte, Pt_1 espressamente dichiarando di non impugnare la statuizione di difetto di giurisdizione dell'AGO – sulla quale conseguentemente si è formato giudicato – e formulando un solo motivo di appello avverso la statuizione concernente le spese di lite, nella parte in cui veniva condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla terza chiamata . Controparte_2
Ritualmente costituite le appellate e , chiedevano il rigetto Pt_4 Controparte_2 dell'appello.
La causa veniva posta in decisione ex art. 350 bis e 281 sexies c.p.c. a trattenuta in decisione in data
11.2.2025 con riserva di deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
3.
Deduce l'appellante che la chiamata della non era fondata su rapporto di garanzia, che in CP_2 sostanza la chiamata di terzo non era necessaria per integrare il contradditorio non avendo la alcun interesse a partecipare al giudizio, richiamando rilievi e contestazioni già svolte in CP_2 primo grado.
Gli argomenti sono infondati tenuto conto che ai sensi dell'art. 106 c.p.c. (richiamato dall'art. 269 c.p.c.) ciascuna parte può chiamare in causa un terzo non solo se pretenda di essere garantita ma anche se con il terzo ritenga comune la causa: nella fattispecie è evidente la comunanza di causa tra e Pt_4
intervenuta con delibera regionale n 1844/2011 proprio per dirimere la questione CP_2 dell'applicazione all'imprenditore agricolo delle tariffe sanitarie per i controlli veterinari, in Pt_4 seguito alla introduzione del comma 3 bis dell'art. 1 del D. Lgs. 194/2008, con L. 96/2010, che esentava gli imprenditori agricoli che esercitavano le attività di cui all'art. 2135 del c.c.
Dunque la chiamata in causa della era perfettamente legittima ed è stata legittimamente CP_2 autorizzata.
pagina 2 di 4 Quanto al rilievo per cui le spese del relativo rapporto processuale andavano poste a carico di il Pt_4 motivo è infondato, alla luce del principio di causalità che regola, unitamente a quello di soccombenza, il riparto delle spese di lite e che ispira la consolidata giurisprudenza della S.C. secondo cui in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato. (ex multis Cassazione civile, sez. III, 07/03/2024,
n. 6144).
Nella fattispecie, l'iniziativa del chiamante, per le ragioni dette, è stata tutt'altro che arbitraria, come anche indirettamente dimostrato dal rigetto in sede amministrativa (TAR e CdS) delle impugnative avverso la citata delibera regionale.
4.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (valore indeterminato con rimando ex art. 5/6° co. D.M. cit. allo scaglione fino ad
€ 26.000 tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia) con esclusione del compenso per l'attività istruttoria/di trattazione non svoltasi, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 [...]
con atto di appello notificato in data 23.3.2024, Controparte_1
così provvede:
RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza del Tribunale di Ravenna n.
776/2023 del 2.11.2023
CONDANNA Parte_2
in persona del l.r.p.t. al rimborso in favore di
[...] Controparte_3
e di in persona dei rispettivi l.r.p.t. a
[...] Controparte_2
pagare le spese del grado di appello, che liquida per ciascuna in € 3.966,00 per compenso di avvocato, oltre 15 % per spese generali ed oltre accessori di legge.
pagina 3 di 4 DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte in data 11.2.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
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