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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 22/04/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Di Stefano Valeria Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 567/2022 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. F. Pizzenti
Appellante
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1
dagli avv.ti M. Galeano e P. L. Tomaselli
Appellato
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/02/2019, proponeva Parte_1
opposizione avverso l'avviso di addebito n. 597 2018 0002731446, con il quale era stato richiesto il pagamento della complessiva somma di €. 5.055,29 a titolo di contributi e accessori da versare alla Gestione agricola.
Nella resistenza dell con sentenza n. 303/2022 il Tribunale di Ragusa, CP_1
in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'istruttoria documentale e dell'escussione dei testi, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione, rigettava l'opposizione.
Dichiarata inammissibile l'eccezione di decadenza ex art. 25 dlgs n. 46/99 e rigettata l'eccezione di omessa notifica del verbale ispettivo, il tribunale riteneva che le dichiarazioni rese dai lavoratori interessati in sede ispettiva, nonché le dichiarazioni dei testi sentiti attestavano la sussistenza di un'obbligazione contributiva rispetto a quanto versato in relazione al numero di giornate lavorative prestate dai dipendenti e . Il decidente Parte_2 Persona_1
valorizzava anche la mancata impugnazione del verbale ispettivo e la mancata allegazione da parte dell'opponente di circostanze concrete volte e provare un minor numero di giornate lavorative prestate dai suddetti lavoratori.
Appellava detta sentenza con ricorso depositato in data Parte_1
27/6/2022; resisteva l'appellato.
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 6.3.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
1. Con il primo motivo l'appellante rileva la decadenza dalla prova testimoniale ammessa per non avere l' documentato l'intimazione dei testimoni per le CP_1
udienze del 10.2.2020 e del 25.9.2020. L'assenza della prova testimoniale comporterebbe, secondo l'appellante, la manta prova dell'espletamento da parte dei dipendenti e di giornate lavorative in più Parte_2 Persona_1
rispetto a quelle dichiarate e retribuite.
2. Sotto altro profilo l'appellante si duole del rigetto dell'eccezione di omessa notifica del verbale ispettivo, rilevando che l'unico avviso di ricevimento in atti non è collegabile alla notificazione del verbale in questione;
la raccomandata inoltre risulta consegnata a che si è qualificata come familiare convivente e Parte_3
non come addetta a ricevere le notificazioni per conto della ditta.
3. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudicante considera prove sufficienti a supportare l'assunto dell'istituto le dichiarazioni dei lavoratori e rilasciate Parte_2 Persona_1
presso la Direzione territoriale del Lavoro in data 18.10.2017. Evidenzia, poi, delle incongruenze nelle dichiarazioni dei testi dalle quali si evince che non lavoravano presso la sede di Acate ove, invece, prestavano attività lavorativa i dipendenti in contestazione.
4. L'appello è infondato.
5. L'eccezione di decadenza dell'istituto dalla prova non può essere accolta.
Dal fascicolo di primo grado emerge che l ha prodotto l'intimazione CP_1
testimoniale per l'udienza del 10.2.2020 e per l'udienza del 27.4.2020 con le note di trattazione del 18.9.2020; né doveva provvedere alla intimazione dei testi per l'udienza del 25.9.2020, svoltasi con modalità cartolari. Le altre doglianze esposte dall'appellante, il quale lamenta che il giudice ha disposto l'accompagnamento coattivo dei testi senza che l'istituto ne abbia fatto richiesta e che il difensore dell' è comparso personalmente ad un'udienza che doveva svolgersi con CP_1
modalità cartolari, non incidono sulla regolare assunzione della prova testimoniale avvenuta nel contradittorio delle parti. Né l'appellante ha dedotto la limitazione sotto altri profili del diritto di difesa, specificando concretamente in quali termini sia stato leso dalle violazioni lamentate.
6. Anche la doglianza riguardante la comunicazione del verbale ispettivo non è condivisibile.
In primo luogo si rileva che essendo una ditta individuale, il Controparte_2
destinatario della raccomandata era una persona fisica per cui è regolare la consegna ad un familiare convivente (nella specie la suocera).
Quanto alla circostanza che l'avviso di ricevimento in atti non contiene alcun elemento che lo ricolleghi al verbale ispettivo, si rileva che, essendo stata la raccomandata regolarmente consegnata, era onere del destinatario provare il diverso atto contenuto della stessa: “In tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova”
(Cassazione civile sez. trib., 22/06/2018, n.16528).
7. Infine, sul merito della pretesa contributiva e sulla insufficienza della prova del credito, rileva il collegio che, anche ammettendo, secondo la tesi sostenuta nel ricorso in opposizione, che il verbale ispettivo non fosse stato portato a conoscenza del destinatario, in ogni caso nella prima difesa successiva alla costituzione dell'istituto l'opponente avrebbe dovuto contestare i presupposti della pretesa contributiva, negando la prestazione da parte dei dipendenti denuncianti di un maggior numero di giornate lavorative rispetto a quelle dichiarate. All'udienza del
23.9.2019, la prima successiva alla costituzione dell'istituto, il procuratore del ha contestato la regolarità della notifica del verbale ispettivo e Pt_1
l'ammissibilità della prova testimoniale, ma non ha negato il fatto da cui è scaturito l'obbligo contributivo.
In virtù delle previsioni dell'art. 115 c.p.c. l'obbligazione contributiva deve ritenersi provata, essendo ininfluente l'esito della prova testimoniale, che non doveva neppure essere ammessa.
8. Per tali ragioni la sentenza impugnata va confermata.
9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base di parametri del DM n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00, in ragione dell'attività difensiva espletata.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in €
1.700,00, oltre spese generali;
ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 6 marzo 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Graziella Parisi