Decreto cautelare 18 dicembre 2014
Ordinanza cautelare 28 gennaio 2015
Ordinanza collegiale 26 maggio 2015
Decreto cautelare 4 agosto 2015
Ordinanza cautelare 18 settembre 2015
Accoglimento
Sentenza 2 dicembre 2015
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 28/01/2015, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00428/2015 REG.PROV.CAU.
N. 10252/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 10252 del 2014, proposto da:
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contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
IT RO;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 07851/2014, resa tra le parti, concernente aggiornamento graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo triennio scolastico 2014/2017 - mcp
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2015 il Cons. Sergio De Felice e uditi per le parti gli avvocati Domenico Naso e l'avvocatura dello Stato Valentina Fico;
Considerato che sussiste l’evidente pregiudizio, consistente nel mancato inserimento in graduatoria per il triennio in corso e che, ad una sommaria delibazione, propria della fase cautelare, i motivi di appello non paiono infondati, con riguardo in particolare alla legittimità del decreto ministeriale nella parte in cui penalizza i diplomi conseguiti fino all’anno 2001-2002;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 10252/2014) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.
Fissa per la discussione l’udienza pubblica del 12 maggio 2015.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere, Estensore
RT Vigotti, Consigliere
Vincenzo Lopilato, Consigliere
Marco Buricelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/01/2015
IL SEGRETARIO