Articolo 62 della Legge 30 aprile 1980, n. 149
Articolo 61Articolo 63
Versione
15 maggio 1980
Art. 62.
L'ammontare del fondo di dotazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui, all' articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429 , rimane stabilito, per l'anno finanziario 1980, in lire 35.500.000.000.
Entrata in vigore il 15 maggio 1980