CA
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 19/09/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, ConIGliere;
dr. Vito Savino, ConIGliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 60/24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1
speciale alle liti, dagli Avv.ti Cardenà Michele e Minnucci Maurizio;
appellante
CONTRO
(c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale CP_1 C.F._2
alle liti, dagli Avv.ti Faenza Emilio e CosIGnani Luca;
appellata avente ad oggetto: trasferimento di partecipazioni societarie;
conclusioni: appellante: "Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa: - IN VIA PRELIMINARE accertare l'esistenza del negozio fiduciario concluso fra il IG. e la IG.ra avente ad oggetto, al momento dell'aumento Parte_1 CP_1
del capitale sociale della società Siria Immobiliare S.r.l. deliberato in sede notarile il 15.12.2015,
1 l'intestazione fiduciaria del 90% del capitale sociale in favore della IG.ra , con CP_1
l'obbligo da parte della stessa di esercitare i diritti e le facoltà inerenti la carica di socio ed amministratore unico della Siria Immobiliare S.r.l. nell'interesse del IG. attenendosi Parte_1
scrupolosamente alle disposizioni di quest'ultimo e con l'obbligo di ritrasferire le quote al IG.
in via preliminare e subordinata, accertare l'inadempimento, da parte della IG.ra Parte_1
[...]
, degli obblighi di cui sopra ed in particolare quello di ritrasferire il 90% delle quote CP_1
sociali della Siria Immobiliare S.r.l. al IG. sempre in via subordinata, si svolgono Parte_1
le seguenti conclusioni di merito, in accoglimento della domanda del fiduciante Parte_1
emettere, in luogo dell'obbligo non adempiuto dalla IG.ra , sentenza costitutiva ex art. CP_1
2932 c.c. che disponga il trasferimento al IG. delle quote oggi intestate alla Parte_1 [...]
rappresentanti il 90% del capitale sociale della Siria Immobiliare S.r.l.; in via istruttoria, CP_1
ammettere l'interrogatorio formale nonché la prova testimoniale nei limiti indicati nell'atto d'appello in quanto la mancata ammissione in primo grado non è imputabile alla parte richiedente e, nel caso dell'interrogatorio formale, la prova può considerarsi concludente anche a seguito della produzione del nuovo documento (Doc. C) da parte dell'appellante che non ha potuto produrre nel giudizio di primo grado in quanto ricevuto dallo stesso successivamente alla scadenza dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.; trattasi di documentazione che la
[...]
ha depositato presso il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano delle Marche il 6.12.2022 CP_1
con cui ha richiesto di ottenere la dichiarazione di nullità del matrimonio con il Di Parte_1
interesse per il presente giudizio vi è il fatto che la nella richiesta presentata conferma CP_1
che con il “C'è stata separazione per motivi economico-fiscali a cui non è seguito Parte_1
divorzio” con ciò confermando che le attività svolte dalla parti sia il 5.11.2015 che il 15.12.2015 sono state effettuate per poter ottenere il mutuo ipotecario necessario alla Siria Immobiliare srl per definire bonariamente le esposizioni debitorie della altre due società amministrate dal e non per pianificare lo sviluppo edificatorio di un ettaro di terreno in Porto San Parte_1
Giorgio come erroneamente riferito a pag. 3 rigo 7 della sentenza appellata. Con rifusione delle spese di lite”;
2 appellata: “Piaccia alla Eccellentissima Corte di Appello di Ancona, per tutte le ragioni esposte in narrativa, disattese ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento anche in via disgiunta e non integrale delle domande, delle difese e delle eccezioni già avanzate in primo grado e da intendersi tutte integralmente riproposte, nonché delle difese ed eccezioni esposte con la comparsa di risposta in appello: in via preliminare, accertare e dichiarare l'inesistenza della notificazione e l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di
Ancona sezione specializzata delle imprese n.1740/2023; sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità ex art. 342 e/o 348 bis c.p.c. dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Ancona sezione specializzata delle imprese n.1740/2023;ij via subordinata e nel merito, accertata e dichiarata l'infondatezza dell'impugnazione per le ragioni tutte di cui in atti o con qualunque altra statuizione, rigettare l'appello, in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza n.1740/2023 del Tribunale
di Ancona sezione specializzata delle imprese. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta di parte appellata e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione delle eccezioni formulate dalla difesa appellata e dell'unico motivo di impugnazione in cui si esaurisce l'appello.
******
I. eccepisce l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del presente CP_1
grado e la conseguente inammissibilità dell'appello alla luce della norma di cui all'art. 3 bis della legge n.53 del 1994 in ragione della mancata allegazione, ad opera di parte appellante, della relata di notificazione all'interno del messaggio PEC ricevuto in data 11.1.2024.
3 Con più precisione, nella compara di risposta si legge quanto segue: “l'atto di appello è stato semplicemente trasmesso in allegato ad una pec ordinaria, in totale assenza della relata di notifica e, ovviamente, dell'intero contenuto che la legge prescrive sia indicato nella relata telematica. La mancanza della relata di notifica si risolve nella inesistenza della prova dello stesso rapporto processuale.”
L'eccezione di palesa non suscettibile di accoglimento, a ciò ostando la necessità di compiere applicazione del principio del raggiungimento dello scopo.
Vi è, infatti, che parte appellata si è regolarmente costituita, sì da porre in essere una condotta ostativa all'affermazione dell'inesistenza della notificazione.
In altri e più compiuto termini, “l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale
(così, Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 23620 del 28/09/2018)”.
II. eccepisce l'inammissibilità dell'appello in ragione della ritenuta carenza dei CP_1
requisiti minimi di contenuto prescritti dalla norma di cui all'art. 342 c.p.c.; la proposizione della deduzione difensiva si è accompagnata alla sollecitazione all'assunzione delle determinazioni di cui all'art. 348 bis c.p.c.
L'eccezione è infondata.
La norma di cui all'art. 342 c.p.c. si limita a delineare le modalità di prospettazione dei motivi di impugnazione sicchè eventuali carenze, lungi dal comportare la caducazione dell'intero gravame, si risolvono nella sola inammissibilità del motivo che poggia su una prospettazione difensiva carente ed insufficiente.
Declinando tali considerazioni al caso di specie, va rilevato che l'unico motivo di gravame, sebbene esposto in termini assai succinti, nondimeno consente di comprendere la statuizione decisionale impugnata e le ragioni della censura.
Va da sé, tuttavia, che l'orizzonte conoscitivo del Collegio è limitato dal perimetro di tale unico motivo, così come appunto succintamente prospettato da . Parte_1
4 III. Con l'unico motivo, la difesa appellante lamenta che il Tribunale di Ancona ha errato nel non ammettere la prova testimoniale richiesta da , compiendo così violazione della Parte_1
norma di cui all'art. 116 c.p.c.
Il motivo è inidoneo, anche in parte qua, a sostenere la decisione della riforma impugnata e,
dunque, a conseguire l'ammissione e l'assunzione della prova testimoniale articolata dall'attore.
La difesa appellante, infatti, laddove insiste per la proficuità conoscitiva dei capitoli articolati nella memoria depositata in data 22.6.2022, appare censurare la sentenza impugnata nella sola parte in cui, richiamando la pregressa ordinanza del 2.11.2022, ha escluso l'idoneità delle circostanze capitolate a sostenere la prospettazione in fatto resa dall'attore e sottesa alla domanda principale.
Tuttavia, nella sentenza impugnata si legge anche quanto segue: “l'inammissibilità della prova orale volta a dimostrare l'esistenza di in pactum fiduciae in tal caso deriva anche dal divieto imposto dall'art. 2722 c.c. in quanto – come si è già detto sopra- nel caso in esame il negozio fiduciario ha ad oggetto un atto notarile con cui è stato deliberato l'aumento del capitale sociale con contestuale rinuncia alla opzione di un socio e sottoscrizione del capitale da parte del nuovo socio, per il quale atto la forma scritta per atto pubblico o scrittura privata autenticata, costituendo modifica dell'atto costituivo della società da iscrivere nel registro delle imprese, è obbligatoria (art. 2300 c.c.). Pertanto in tal caso il patto orale si porrebbe in antitesi con quanto risulta dalla su citata delibera per cui la mera qualificazione dello stesso come fiduciario non è sufficiente ad impedire l'applicabilità delle disposizioni che vietano la prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento (Il limite alla prova testimoniale di cui si sta discutendo, per le ragioni che vi sono sottese, è quindi destinato ad operare in qualsiasi caso si sostenga esservi una divaricazione tra il contenuto di un contratto, formalmente consacrato in un documento, ed una diversa pattuizione, ugualmente pregna di contenuto negoziale, che nel documento medesimo non sia riportata e di cui, tuttavia, si assuma esservi stata una stipulazione anteriore o contemporanea;
cfr. testualmente Cass.. Sez. U, Sentenza n. 7246 del 26/03/2007, citata, in motivazione. Di qui, la ratio legis del divieto di dare, per mezzo di testimoni, la prova di obblighi o diritti di portata diversa da quanto risulta da accordi consacrati in un documento e perciò dotati di un grado di certezza non superabile con quel genere di prova;
cfr. testualmente
5 Cass.. Sez. U, Sentenza n. 7246 del 26/03/2007, citata, in motivazione. la prova per testimoni del
"pactum fiduciae" è sottratta alle preclusioni stabilite dagli artt. 2721 e ss. cod. civ. soltanto nel caso in cui detto patto sia volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, al fine di realizzare uno scopo ulteriore rispetto a quello naturalmente inerente al tipo di contratto stipulato, ma senza direttamente contraddire il contenuto espresso di tale regolamento;
qualora, invece, il patto (come nella specie) si ponga in antitesi con quanto risulta altrimenti dal contratto, la mera qualificazione dello stesso come fiduciario non è sufficiente ad impedire l'applicabilità delle disposizioni che vietano la prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16992 del 01/08/2007; (v. Cass.,
13/06/1975, n. 2395; Cass., 22/2/1974, n. 513; Cass., 4/3/1971, n. 578. Ed è questa, appunto, la situazione riscontrabile nel caso in esame, poiché quel che la difesa attorea avrebbe voluto provare per testimoni si pone in insanabile antitesi con gli obblighi assunti e con le dichiarazioni espresse nella delibera sottoscritta da entrambe le parti e con la causa che da quel titolo espressamente risulta. Si rammenta che la stessa difesa attorea ha dedotto che il patto in questione fosse anteriore (e non invece successivo) alla formazione della su citata delibera;
precisazione contenuta nel capitolato di prova articolato dalla difesa dell'attore)”.
Tale assunto decisionale, incentrato appunto sull'inammissibilità della prova testimoniale al fine di poter dimostrare – nella vicenda in esame – l'avvenuto perfezionamento di un patto fiduciario, non è attinto dal motivo di gravame.
Sul punto, pertanto, si è formato il giudicato interno, ciò che preclude al Collegio di compiere una rivisitazione delle determinazioni istruttorie assunte dal Tribunale di Ancona.
Peraltro, anche qualora per mera ipotesi si volesse propendere per l'ammissibilità della prova testimoniale, vi è che la decisione impugnata poggia su una pluralità di rationes decidendi che, del pari, non hanno ricevuto alcuna censura, con correlato consolidamento del giudicato interno.
In particolare, il Tribunale di Ancona è giunto al rigetto della domanda sugli assunti che:
-“la dichiarazione di inefficacia di un atto proprio della società, segnatamente di una deliberazione dell'assemblea dei soci di modifica del capitale e dello statuto sociale, specie se con contestuale rinuncia al diritto di sottoscrizione dell'aumento da parte del socio e sottoscrizione integrale di esso da parte di un terzo, ha certamente incidenza sulla struttura della
6 compagine sociale e sul complessivo assetto societario (cfr. anche in motivazione Cass. 2022 n.
34878). Ne consegue la sua giuridica inammissibilità (nonché della irrilevanza della asserita e diversa volontà dei contraenti manifestata nella fase negoziale anteriore), anche a tutela della stabilità di quegli assetti organizzativi societari sottesi alla operazione di cui sopra”, così come si legge in sentenza;
- , pur lamentando l'avvenuto inadempimento del negozio fiduciario, ha in Parte_1
realtà agito per l'accertamento e la dichiarazione della simulazione assoluta del trasferimento della partecipazione societaria, come si desumerebbe dalle deduzioni difensive dal medesimo compiute nel corso del giudizio di primo grado, sì da incorrere nelle limitazioni probatorie di cui agli artt. 1416 e 1417 c.c.
Tali statuizioni decisionali, che peraltro non esauriscono il più articolato percorso argomentativo delineato dal Tribunale di Ancona, non sono state oggetto di alcuna censura, con conseguente consolidamento del giudicato esterno, ciò che evidenzia oltre modo l'assoluta insufficienza del motivo in esame.
IV. L'infondatezza del motivo conduce al rigetto dell'appello e alla conferma della sentenza impugnata.
V. La regolamentazione delle spese del grado deve avvenire alla luce della soccombenza, attesa la carenza di ragioni idonee a consentire l'accesso a forme di compensazione totale o parziale.
La difesa appellata ha svolto attività nelle fasi studio, introduttiva, decisionale.
In ragione dell'impegno effettivamente profuso e resosi necessario, occorrere attenersi ai valori medi per le fasi studio e introduttiva e quelli minimi per la fase decisionale, esauritasi nella reiterazione degli argomenti difensivi già spesi nella comparsa di risposta.
L'esito dell'appello evidenzia di per sé la sussistenza, nei confronti di parte appellante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
7 - condanna l'appellante all'immediato pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 7.440,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di parte appellante, dei presupposti contemplati dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 18.9.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il ConIGliere Est.
Dott. Vito Savino
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, ConIGliere;
dr. Vito Savino, ConIGliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 60/24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1
speciale alle liti, dagli Avv.ti Cardenà Michele e Minnucci Maurizio;
appellante
CONTRO
(c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale CP_1 C.F._2
alle liti, dagli Avv.ti Faenza Emilio e CosIGnani Luca;
appellata avente ad oggetto: trasferimento di partecipazioni societarie;
conclusioni: appellante: "Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa: - IN VIA PRELIMINARE accertare l'esistenza del negozio fiduciario concluso fra il IG. e la IG.ra avente ad oggetto, al momento dell'aumento Parte_1 CP_1
del capitale sociale della società Siria Immobiliare S.r.l. deliberato in sede notarile il 15.12.2015,
1 l'intestazione fiduciaria del 90% del capitale sociale in favore della IG.ra , con CP_1
l'obbligo da parte della stessa di esercitare i diritti e le facoltà inerenti la carica di socio ed amministratore unico della Siria Immobiliare S.r.l. nell'interesse del IG. attenendosi Parte_1
scrupolosamente alle disposizioni di quest'ultimo e con l'obbligo di ritrasferire le quote al IG.
in via preliminare e subordinata, accertare l'inadempimento, da parte della IG.ra Parte_1
[...]
, degli obblighi di cui sopra ed in particolare quello di ritrasferire il 90% delle quote CP_1
sociali della Siria Immobiliare S.r.l. al IG. sempre in via subordinata, si svolgono Parte_1
le seguenti conclusioni di merito, in accoglimento della domanda del fiduciante Parte_1
emettere, in luogo dell'obbligo non adempiuto dalla IG.ra , sentenza costitutiva ex art. CP_1
2932 c.c. che disponga il trasferimento al IG. delle quote oggi intestate alla Parte_1 [...]
rappresentanti il 90% del capitale sociale della Siria Immobiliare S.r.l.; in via istruttoria, CP_1
ammettere l'interrogatorio formale nonché la prova testimoniale nei limiti indicati nell'atto d'appello in quanto la mancata ammissione in primo grado non è imputabile alla parte richiedente e, nel caso dell'interrogatorio formale, la prova può considerarsi concludente anche a seguito della produzione del nuovo documento (Doc. C) da parte dell'appellante che non ha potuto produrre nel giudizio di primo grado in quanto ricevuto dallo stesso successivamente alla scadenza dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.; trattasi di documentazione che la
[...]
ha depositato presso il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano delle Marche il 6.12.2022 CP_1
con cui ha richiesto di ottenere la dichiarazione di nullità del matrimonio con il Di Parte_1
interesse per il presente giudizio vi è il fatto che la nella richiesta presentata conferma CP_1
che con il “C'è stata separazione per motivi economico-fiscali a cui non è seguito Parte_1
divorzio” con ciò confermando che le attività svolte dalla parti sia il 5.11.2015 che il 15.12.2015 sono state effettuate per poter ottenere il mutuo ipotecario necessario alla Siria Immobiliare srl per definire bonariamente le esposizioni debitorie della altre due società amministrate dal e non per pianificare lo sviluppo edificatorio di un ettaro di terreno in Porto San Parte_1
Giorgio come erroneamente riferito a pag. 3 rigo 7 della sentenza appellata. Con rifusione delle spese di lite”;
2 appellata: “Piaccia alla Eccellentissima Corte di Appello di Ancona, per tutte le ragioni esposte in narrativa, disattese ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento anche in via disgiunta e non integrale delle domande, delle difese e delle eccezioni già avanzate in primo grado e da intendersi tutte integralmente riproposte, nonché delle difese ed eccezioni esposte con la comparsa di risposta in appello: in via preliminare, accertare e dichiarare l'inesistenza della notificazione e l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di
Ancona sezione specializzata delle imprese n.1740/2023; sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità ex art. 342 e/o 348 bis c.p.c. dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Ancona sezione specializzata delle imprese n.1740/2023;ij via subordinata e nel merito, accertata e dichiarata l'infondatezza dell'impugnazione per le ragioni tutte di cui in atti o con qualunque altra statuizione, rigettare l'appello, in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza n.1740/2023 del Tribunale
di Ancona sezione specializzata delle imprese. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta di parte appellata e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione delle eccezioni formulate dalla difesa appellata e dell'unico motivo di impugnazione in cui si esaurisce l'appello.
******
I. eccepisce l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del presente CP_1
grado e la conseguente inammissibilità dell'appello alla luce della norma di cui all'art. 3 bis della legge n.53 del 1994 in ragione della mancata allegazione, ad opera di parte appellante, della relata di notificazione all'interno del messaggio PEC ricevuto in data 11.1.2024.
3 Con più precisione, nella compara di risposta si legge quanto segue: “l'atto di appello è stato semplicemente trasmesso in allegato ad una pec ordinaria, in totale assenza della relata di notifica e, ovviamente, dell'intero contenuto che la legge prescrive sia indicato nella relata telematica. La mancanza della relata di notifica si risolve nella inesistenza della prova dello stesso rapporto processuale.”
L'eccezione di palesa non suscettibile di accoglimento, a ciò ostando la necessità di compiere applicazione del principio del raggiungimento dello scopo.
Vi è, infatti, che parte appellata si è regolarmente costituita, sì da porre in essere una condotta ostativa all'affermazione dell'inesistenza della notificazione.
In altri e più compiuto termini, “l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale
(così, Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 23620 del 28/09/2018)”.
II. eccepisce l'inammissibilità dell'appello in ragione della ritenuta carenza dei CP_1
requisiti minimi di contenuto prescritti dalla norma di cui all'art. 342 c.p.c.; la proposizione della deduzione difensiva si è accompagnata alla sollecitazione all'assunzione delle determinazioni di cui all'art. 348 bis c.p.c.
L'eccezione è infondata.
La norma di cui all'art. 342 c.p.c. si limita a delineare le modalità di prospettazione dei motivi di impugnazione sicchè eventuali carenze, lungi dal comportare la caducazione dell'intero gravame, si risolvono nella sola inammissibilità del motivo che poggia su una prospettazione difensiva carente ed insufficiente.
Declinando tali considerazioni al caso di specie, va rilevato che l'unico motivo di gravame, sebbene esposto in termini assai succinti, nondimeno consente di comprendere la statuizione decisionale impugnata e le ragioni della censura.
Va da sé, tuttavia, che l'orizzonte conoscitivo del Collegio è limitato dal perimetro di tale unico motivo, così come appunto succintamente prospettato da . Parte_1
4 III. Con l'unico motivo, la difesa appellante lamenta che il Tribunale di Ancona ha errato nel non ammettere la prova testimoniale richiesta da , compiendo così violazione della Parte_1
norma di cui all'art. 116 c.p.c.
Il motivo è inidoneo, anche in parte qua, a sostenere la decisione della riforma impugnata e,
dunque, a conseguire l'ammissione e l'assunzione della prova testimoniale articolata dall'attore.
La difesa appellante, infatti, laddove insiste per la proficuità conoscitiva dei capitoli articolati nella memoria depositata in data 22.6.2022, appare censurare la sentenza impugnata nella sola parte in cui, richiamando la pregressa ordinanza del 2.11.2022, ha escluso l'idoneità delle circostanze capitolate a sostenere la prospettazione in fatto resa dall'attore e sottesa alla domanda principale.
Tuttavia, nella sentenza impugnata si legge anche quanto segue: “l'inammissibilità della prova orale volta a dimostrare l'esistenza di in pactum fiduciae in tal caso deriva anche dal divieto imposto dall'art. 2722 c.c. in quanto – come si è già detto sopra- nel caso in esame il negozio fiduciario ha ad oggetto un atto notarile con cui è stato deliberato l'aumento del capitale sociale con contestuale rinuncia alla opzione di un socio e sottoscrizione del capitale da parte del nuovo socio, per il quale atto la forma scritta per atto pubblico o scrittura privata autenticata, costituendo modifica dell'atto costituivo della società da iscrivere nel registro delle imprese, è obbligatoria (art. 2300 c.c.). Pertanto in tal caso il patto orale si porrebbe in antitesi con quanto risulta dalla su citata delibera per cui la mera qualificazione dello stesso come fiduciario non è sufficiente ad impedire l'applicabilità delle disposizioni che vietano la prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento (Il limite alla prova testimoniale di cui si sta discutendo, per le ragioni che vi sono sottese, è quindi destinato ad operare in qualsiasi caso si sostenga esservi una divaricazione tra il contenuto di un contratto, formalmente consacrato in un documento, ed una diversa pattuizione, ugualmente pregna di contenuto negoziale, che nel documento medesimo non sia riportata e di cui, tuttavia, si assuma esservi stata una stipulazione anteriore o contemporanea;
cfr. testualmente Cass.. Sez. U, Sentenza n. 7246 del 26/03/2007, citata, in motivazione. Di qui, la ratio legis del divieto di dare, per mezzo di testimoni, la prova di obblighi o diritti di portata diversa da quanto risulta da accordi consacrati in un documento e perciò dotati di un grado di certezza non superabile con quel genere di prova;
cfr. testualmente
5 Cass.. Sez. U, Sentenza n. 7246 del 26/03/2007, citata, in motivazione. la prova per testimoni del
"pactum fiduciae" è sottratta alle preclusioni stabilite dagli artt. 2721 e ss. cod. civ. soltanto nel caso in cui detto patto sia volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, al fine di realizzare uno scopo ulteriore rispetto a quello naturalmente inerente al tipo di contratto stipulato, ma senza direttamente contraddire il contenuto espresso di tale regolamento;
qualora, invece, il patto (come nella specie) si ponga in antitesi con quanto risulta altrimenti dal contratto, la mera qualificazione dello stesso come fiduciario non è sufficiente ad impedire l'applicabilità delle disposizioni che vietano la prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16992 del 01/08/2007; (v. Cass.,
13/06/1975, n. 2395; Cass., 22/2/1974, n. 513; Cass., 4/3/1971, n. 578. Ed è questa, appunto, la situazione riscontrabile nel caso in esame, poiché quel che la difesa attorea avrebbe voluto provare per testimoni si pone in insanabile antitesi con gli obblighi assunti e con le dichiarazioni espresse nella delibera sottoscritta da entrambe le parti e con la causa che da quel titolo espressamente risulta. Si rammenta che la stessa difesa attorea ha dedotto che il patto in questione fosse anteriore (e non invece successivo) alla formazione della su citata delibera;
precisazione contenuta nel capitolato di prova articolato dalla difesa dell'attore)”.
Tale assunto decisionale, incentrato appunto sull'inammissibilità della prova testimoniale al fine di poter dimostrare – nella vicenda in esame – l'avvenuto perfezionamento di un patto fiduciario, non è attinto dal motivo di gravame.
Sul punto, pertanto, si è formato il giudicato interno, ciò che preclude al Collegio di compiere una rivisitazione delle determinazioni istruttorie assunte dal Tribunale di Ancona.
Peraltro, anche qualora per mera ipotesi si volesse propendere per l'ammissibilità della prova testimoniale, vi è che la decisione impugnata poggia su una pluralità di rationes decidendi che, del pari, non hanno ricevuto alcuna censura, con correlato consolidamento del giudicato interno.
In particolare, il Tribunale di Ancona è giunto al rigetto della domanda sugli assunti che:
-“la dichiarazione di inefficacia di un atto proprio della società, segnatamente di una deliberazione dell'assemblea dei soci di modifica del capitale e dello statuto sociale, specie se con contestuale rinuncia al diritto di sottoscrizione dell'aumento da parte del socio e sottoscrizione integrale di esso da parte di un terzo, ha certamente incidenza sulla struttura della
6 compagine sociale e sul complessivo assetto societario (cfr. anche in motivazione Cass. 2022 n.
34878). Ne consegue la sua giuridica inammissibilità (nonché della irrilevanza della asserita e diversa volontà dei contraenti manifestata nella fase negoziale anteriore), anche a tutela della stabilità di quegli assetti organizzativi societari sottesi alla operazione di cui sopra”, così come si legge in sentenza;
- , pur lamentando l'avvenuto inadempimento del negozio fiduciario, ha in Parte_1
realtà agito per l'accertamento e la dichiarazione della simulazione assoluta del trasferimento della partecipazione societaria, come si desumerebbe dalle deduzioni difensive dal medesimo compiute nel corso del giudizio di primo grado, sì da incorrere nelle limitazioni probatorie di cui agli artt. 1416 e 1417 c.c.
Tali statuizioni decisionali, che peraltro non esauriscono il più articolato percorso argomentativo delineato dal Tribunale di Ancona, non sono state oggetto di alcuna censura, con conseguente consolidamento del giudicato esterno, ciò che evidenzia oltre modo l'assoluta insufficienza del motivo in esame.
IV. L'infondatezza del motivo conduce al rigetto dell'appello e alla conferma della sentenza impugnata.
V. La regolamentazione delle spese del grado deve avvenire alla luce della soccombenza, attesa la carenza di ragioni idonee a consentire l'accesso a forme di compensazione totale o parziale.
La difesa appellata ha svolto attività nelle fasi studio, introduttiva, decisionale.
In ragione dell'impegno effettivamente profuso e resosi necessario, occorrere attenersi ai valori medi per le fasi studio e introduttiva e quelli minimi per la fase decisionale, esauritasi nella reiterazione degli argomenti difensivi già spesi nella comparsa di risposta.
L'esito dell'appello evidenzia di per sé la sussistenza, nei confronti di parte appellante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
7 - condanna l'appellante all'immediato pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 7.440,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di parte appellante, dei presupposti contemplati dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 18.9.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il ConIGliere Est.
Dott. Vito Savino
8