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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/11/2025, n. 2869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2869 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 20/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5757/2024 del Registro Generale e promossa da con l'avv. CROCE LAURA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con il funzionario dott. DI CHIARA MASSIMO CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha chiesto: “dichiarare e confermare il diritto del sig. a percepire la Parte_1 pensione di invalidità civile anche per l'anno 2023, così come stabilito dal Tribunale di Lecce – Sez. CP_ Lavoro – con decreto di omologa n. R.g.L. 1626/2023; per l'effetto condannare l al pagamento della pensione di invalidità civile con decorrenza dal 01/01/2023 fino al 31/12/2023, così come già CP_ omologato nel decreto di omologa del 31/10/2023 R.g.L. 1626/2023 già notificato all ”.
L' ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che “A seguito del decreto di omologa R.G. CP_1
1626/23 l' provvedeva ad erogare la prestazione dalla decorrenza indicata del 01.06.2022 ma CP_2 sospendeva il pagamento per l'anno 2023 comunicando che la prestazione economica non può essere erogata per l'anno 2023 in quanto la somma dei redditi di pensione per l'anno 2023 e quelli diversi per l'anno 2022 supera il limite reddituale……..”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in quanto il ricorrente non ha adempiuto all'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato;
l'omologa riguarda infatti solo il requisito sanitario, mentre manca la prova del requisito reddituale in relazione all'anno 2023.
Al riguardo, il ricorrente non ha prodotto documentazione da cui risulti il possesso per tale anno di redditi inferiori ai limiti di legge per beneficiare della pensione di inabilità civile.
1 L' ha invece dedotto che “In sede di prima liquidazione, in questo caso per l'anno 2022, si CP_1 considerano i redditi dell'anno in corso dichiarati dall'interessato in via presuntiva. Per gli anni successivi, in questo caso anno 2023 in poi, si considerano i redditi percepiti nell'anno solare di riferimento se derivanti da pensione mentre per le altre patologie di redditi gli importi percepiti nell'anno precedente. Con il modello AP70 il ricorrente ha dichiarato redditi da lavoro per l'anno
2022 pari a € 6331,00. Inoltre, dal 06/2022 percepisce pensione di inabilità ordinaria che, nell'anno
2023, viene considerata integralmente nelle sue tredici mensilità. Peranto, per l'anno 2023 supera il limite reddituale previsto per il conferimento della pensione di invalidità civile”.
Le conclusioni dell' sono conformi alle previsioni dell'art. 35 co. 8 DL 30.12.2008, n. 207, CP_1 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in base al quale “8. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni”) e non sono smentite da deduzioni o prove contrarie.
Inconferenti sono le deduzioni svolte nelle note scritte circa la mancata presentazione da parte dell' alla bozza di CTU, della dichiarazione di dissenso e del successivo Parte_2 deposito del ricorso di merito;
l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c. è infatti volto esclusivamente all'accertamento del requisito sanitario;
in caso di decreto di omologa con riconoscimento di tale requisito, tale norma prevede espressamente che l' CP_1 provvede a liquidare la prestazione, previo accertamento a cura dell'istituto stesso dei requisiti diversi da quello sanitario, tra i quali rientra appunto anche quello reddituale. Ne consegue che
– nel caso tale accertamento abbia esito negativo, come nel caso di specie – l' provvede CP_2 prima alla sospensione e poi alla revoca della prestazione, ciò a maggior ragione nel caso in cui, come appunto nel caso di specie, il venir meno del requisito reddituale è sopravvenuto.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 14/05/2024 da ei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 21/11/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
2
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 20/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5757/2024 del Registro Generale e promossa da con l'avv. CROCE LAURA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con il funzionario dott. DI CHIARA MASSIMO CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha chiesto: “dichiarare e confermare il diritto del sig. a percepire la Parte_1 pensione di invalidità civile anche per l'anno 2023, così come stabilito dal Tribunale di Lecce – Sez. CP_ Lavoro – con decreto di omologa n. R.g.L. 1626/2023; per l'effetto condannare l al pagamento della pensione di invalidità civile con decorrenza dal 01/01/2023 fino al 31/12/2023, così come già CP_ omologato nel decreto di omologa del 31/10/2023 R.g.L. 1626/2023 già notificato all ”.
L' ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che “A seguito del decreto di omologa R.G. CP_1
1626/23 l' provvedeva ad erogare la prestazione dalla decorrenza indicata del 01.06.2022 ma CP_2 sospendeva il pagamento per l'anno 2023 comunicando che la prestazione economica non può essere erogata per l'anno 2023 in quanto la somma dei redditi di pensione per l'anno 2023 e quelli diversi per l'anno 2022 supera il limite reddituale……..”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in quanto il ricorrente non ha adempiuto all'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato;
l'omologa riguarda infatti solo il requisito sanitario, mentre manca la prova del requisito reddituale in relazione all'anno 2023.
Al riguardo, il ricorrente non ha prodotto documentazione da cui risulti il possesso per tale anno di redditi inferiori ai limiti di legge per beneficiare della pensione di inabilità civile.
1 L' ha invece dedotto che “In sede di prima liquidazione, in questo caso per l'anno 2022, si CP_1 considerano i redditi dell'anno in corso dichiarati dall'interessato in via presuntiva. Per gli anni successivi, in questo caso anno 2023 in poi, si considerano i redditi percepiti nell'anno solare di riferimento se derivanti da pensione mentre per le altre patologie di redditi gli importi percepiti nell'anno precedente. Con il modello AP70 il ricorrente ha dichiarato redditi da lavoro per l'anno
2022 pari a € 6331,00. Inoltre, dal 06/2022 percepisce pensione di inabilità ordinaria che, nell'anno
2023, viene considerata integralmente nelle sue tredici mensilità. Peranto, per l'anno 2023 supera il limite reddituale previsto per il conferimento della pensione di invalidità civile”.
Le conclusioni dell' sono conformi alle previsioni dell'art. 35 co. 8 DL 30.12.2008, n. 207, CP_1 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in base al quale “8. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni”) e non sono smentite da deduzioni o prove contrarie.
Inconferenti sono le deduzioni svolte nelle note scritte circa la mancata presentazione da parte dell' alla bozza di CTU, della dichiarazione di dissenso e del successivo Parte_2 deposito del ricorso di merito;
l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c. è infatti volto esclusivamente all'accertamento del requisito sanitario;
in caso di decreto di omologa con riconoscimento di tale requisito, tale norma prevede espressamente che l' CP_1 provvede a liquidare la prestazione, previo accertamento a cura dell'istituto stesso dei requisiti diversi da quello sanitario, tra i quali rientra appunto anche quello reddituale. Ne consegue che
– nel caso tale accertamento abbia esito negativo, come nel caso di specie – l' provvede CP_2 prima alla sospensione e poi alla revoca della prestazione, ciò a maggior ragione nel caso in cui, come appunto nel caso di specie, il venir meno del requisito reddituale è sopravvenuto.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 14/05/2024 da ei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 21/11/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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