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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 09/02/2026, n. 2059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2059 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2059/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14658/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Antimo
Email_2 elettivamente domiciliato presso
ES Publica S.r.l. - 04416310615
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500005421 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1060/2026 depositato il 23/01/2026 Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto
contro
ES BB SR e il Comune di S. Antimo.
Ricorrente_1Il ricorrente si è ritualmente costituito in giudizio. ES BB si è a sua loro volta costituita con controdeduzioni.
Il Comune di S. Antimo è rimasto contumace.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXV sezione. Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 14/1/26; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge null'altro è stato depositato. All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, quale erede di Nominativo_1 , impugna l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe deducendo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso, la mancata ripartizione pro quota dell'imposta tra gli eredi e la prescrizione del tributo.
ES BB SR controdeduce che l'avviso di accertamento è stato ritualmente notificato alla de cuius e che, pertanto, non è maturata la prescrizione;
inoltre, evidenzia la sussistenza tra gli eredi di un vincolo di solidarietà.
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione relativa all'omessa notifica dell'avviso di accertamento, dato che lo stesso è stato ritualmente notificato in data 12/1721 alla de cuius e detta notifica esplica la sua efficacia anche nei confronti degli eredi (cfr. Cass. Civ. 16736/19, 11166/18). Infondata quindi, è anche l'eccezione di prescrizione, dao che la notifica dell'avviso di accertamento ha interrotto il relativo termine quinquennale che, alla data di notifica dell'atto impugnato (9/7/25), non era ancora decorso.
Meritevole di accoglimento, invece, è la doglianza che attiene alla mancata ripartizione pro quota dell'imposta tra gli eredi. Sul punto, la resistente invoca il disposto dell'art. 65 DPR 600/73 che dispone che “gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa”. Tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito, proprio in tema di IMU, che “l'art. 65, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che prevede la responsabilità solidale degli eredi per le obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa, è applicabile soltanto alle imposte dirette e non si estende ai tributi locali. Per l'IMU, in mancanza di norme speciali che vi deroghino espressamente, si applica la disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 cod. civ., in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti tributari del de cuius in proporzione delle rispettive quote ereditarie e non in solido. L'art. 65 citato contiene infatti una norma di carattere sostanziale e non procedurale, che stabilisce un vincolo di solidarietà limitato alle imposte sui redditi, come risulta dal titolo e dall'ambito applicativo del d.P.R. 600/73, sicché tale vincolo non può estendersi ad altri tributi in assenza di un espresso rinvio normativo” (cfr. Cass. Civ. 11097/25; conforme, in materia di imposta di registro, Cass. Civ. 22426/24).
Pertanto, essendo l'IMU stata erroneamente imputata per intero all'odierno ricorrente, nella qualità di erede di Nominativo_1, si impone l'annullamento dell'atto impugnato.
La complessità della questione, risolta recentemente dalla richiamata sentenza, impone la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate. Così deliberato in Napoli, in data 14 gennaio 2026
Il giudice monocratico
IO IS
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14658/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Antimo
Email_2 elettivamente domiciliato presso
ES Publica S.r.l. - 04416310615
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500005421 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1060/2026 depositato il 23/01/2026 Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto
contro
ES BB SR e il Comune di S. Antimo.
Ricorrente_1Il ricorrente si è ritualmente costituito in giudizio. ES BB si è a sua loro volta costituita con controdeduzioni.
Il Comune di S. Antimo è rimasto contumace.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXV sezione. Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 14/1/26; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge null'altro è stato depositato. All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, quale erede di Nominativo_1 , impugna l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe deducendo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso, la mancata ripartizione pro quota dell'imposta tra gli eredi e la prescrizione del tributo.
ES BB SR controdeduce che l'avviso di accertamento è stato ritualmente notificato alla de cuius e che, pertanto, non è maturata la prescrizione;
inoltre, evidenzia la sussistenza tra gli eredi di un vincolo di solidarietà.
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione relativa all'omessa notifica dell'avviso di accertamento, dato che lo stesso è stato ritualmente notificato in data 12/1721 alla de cuius e detta notifica esplica la sua efficacia anche nei confronti degli eredi (cfr. Cass. Civ. 16736/19, 11166/18). Infondata quindi, è anche l'eccezione di prescrizione, dao che la notifica dell'avviso di accertamento ha interrotto il relativo termine quinquennale che, alla data di notifica dell'atto impugnato (9/7/25), non era ancora decorso.
Meritevole di accoglimento, invece, è la doglianza che attiene alla mancata ripartizione pro quota dell'imposta tra gli eredi. Sul punto, la resistente invoca il disposto dell'art. 65 DPR 600/73 che dispone che “gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa”. Tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito, proprio in tema di IMU, che “l'art. 65, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che prevede la responsabilità solidale degli eredi per le obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa, è applicabile soltanto alle imposte dirette e non si estende ai tributi locali. Per l'IMU, in mancanza di norme speciali che vi deroghino espressamente, si applica la disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 cod. civ., in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti tributari del de cuius in proporzione delle rispettive quote ereditarie e non in solido. L'art. 65 citato contiene infatti una norma di carattere sostanziale e non procedurale, che stabilisce un vincolo di solidarietà limitato alle imposte sui redditi, come risulta dal titolo e dall'ambito applicativo del d.P.R. 600/73, sicché tale vincolo non può estendersi ad altri tributi in assenza di un espresso rinvio normativo” (cfr. Cass. Civ. 11097/25; conforme, in materia di imposta di registro, Cass. Civ. 22426/24).
Pertanto, essendo l'IMU stata erroneamente imputata per intero all'odierno ricorrente, nella qualità di erede di Nominativo_1, si impone l'annullamento dell'atto impugnato.
La complessità della questione, risolta recentemente dalla richiamata sentenza, impone la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate. Così deliberato in Napoli, in data 14 gennaio 2026
Il giudice monocratico
IO IS