Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 09/02/2026, n. 2059
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Omessa notifica avviso di accertamento

    Il giudice ha rigettato l'eccezione relativa all'omessa notifica dell'avviso di accertamento, ritenendo che lo stesso fosse stato ritualmente notificato alla de cuius e che tale notifica producesse effetti anche nei confronti degli eredi.

  • Rigettato
    Prescrizione del tributo

    Il giudice ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, poiché la notifica dell'avviso di accertamento aveva interrotto il termine quinquennale.

  • Accolto
    Mancata ripartizione pro quota dell'imposta tra gli eredi

    Il giudice ha accolto la doglianza, statuendo che per l'IMU, in assenza di norme speciali, si applica la disciplina civilistica di cui agli artt. 752 e 1295 c.c., che prevede la responsabilità degli eredi in proporzione delle rispettive quote ereditarie e non in solido. Ha quindi annullato l'atto impugnato in quanto erroneamente imputato per intero all'odierno ricorrente.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 09/02/2026, n. 2059
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2059
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo