Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere rel. dr.ssa Ivana Francesca Mancuso Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 146 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. , nata a Palermo (PA) in [...]- Parte_1 C.F._1 ta 10/4/1971, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Dora Magaudda (pec:
e dall'avv. Gabriella Coppola (pec Email_1
Email_2
appellante
CONTRO
(C.F. , nato ad [...] in CP_1 C.F._2 data 16/9/1970, rappresentato e difeso dall'avv. Annalisa Consiglio (pec:
e dall'avv. Salvatore Di Miceli (pec: Email_3 [...]
Email_4
appellato
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALER- MO interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 5935/2023 pronunciata dal Tribunale di Palermo, in compo- sizione collegiale, in data 18-27/12/2023
OGGETTO: Separazione giudiziale
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 11
Conclusioni per la parte appellante:
«Per tutto quanto sopra esposto in fatto ed in diritto, nell'interesse della signora come sopra rappresentata e difesa, si chiede che Parte_1
l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo, disattesa ogni contraria istanza, ec- cezione e difesa, in riforma della sentenza n. 5935/2023 pubbl. il 27/12/2023 dal Tribunale di Palermo, accolte le seguenti Domande: 1) Ammettere la prova testimoniale articolata dalla odierna appellante in prima grado nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c., come riportata al punto
1) del presente atto, con tutti i testimoni indicati;
2) Riesaminare la produzione documentale effettuata in primo grado dall'appellante, come riportata nel presente appello al punto 2) e In con- seguenza:
3) Dichiarare che la separazione tra le parti è addebitabile al signor
[...]
, per le gravi violazioni dei dover coniugali che hanno causato Parte_2 la fine del matrimonio;
4) Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.»
Conclusioni per la parte appellata:
«Voglia l'Ecc. Ma Corte di Appello di Palermo, contrariis reiectis, In via principale:
- Visto l'art. 348 bis c.p.c., dichiararsi l'appello della sig.ra Parte_1 inammissibile e/o manifestamente infondato;
in ogni caso nel merito:
- Respingere con qualsivoglia motivazione l'appello proposto, in quanto destituito di ogni fondamento confermando in tutto e per tutto la senten- za n. 5935/2023 del 27.12.2023 resa dal Tribunale di Palermo. In subordine:
- Chiede ammettersi le istanze istruttorie già formulate in primo grado, con particolare riguardo alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., allega- ta alla presente comparsa quale fascicolo di primo grado del giudizio, da intendersi qui integralmente richiamate. Con vittoria di spese, competenze e onorari del grado.»
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma del provvedimento impugnato
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso del 14/1/2021, conveniva in giudizio dinan- CP_1 zi al Tribunale di Palermo il coniuge chiedendo che venis- Parte_1
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 11 se pronunciata la loro separazione.
2. Con comparsa del 21/10/2021, si costituiva in giudizio Parte_1 aderendo alla domanda di separazione e chiedendo, in via riconvenziona- le, l'addebito della responsabilità al resistente.
3. Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 5935/2023 del 18-27/12/2023, pronunciava la separazione personale dei coniugi, rigettava la domanda riconvenzionale di addebito proposta dalla resistente e la condannava al pagamento delle spese processuali.
4. Con ricorso del 25/1/2024, regolarmente notificato, ha Parte_1 proposto appello avverso tale sentenza, chiedendo, in parziale riforma della stessa, l'accoglimento della domanda di addebito, nonché la con- danna dell'appellato al pagamento delle spese processuali.
5. Con comparsa del 14/5/2024, si è costituito nel presente giudizio
[...]
, opponendosi all'accoglimento dell'appello proposto e chie- CP_2 dendo la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali.
6. Il Procuratore Generale presso questa Corte d'Appello ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello e all'udienza dell'8/11/2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
7. Con unico motivo di appello, l'appellante chiede, in riforma della sen- tenza appellata, l'accoglimento della domanda di addebito proposta nei confronti dell'appellato, rigettata per carenza di prove. Al riguardo censu- ra l'erroneità del rigetto da parte del Tribunale di Palermo delle richieste istruttorie già formulate nel giudizio di primo grado e reiterate nel presen- te grado di appello.
8. Il Tribunale di Palermo, al riguardo, ha rilevato che nessuna attività istruttoria sia stata svolta al fine di accertare le condotte contrarie ai do- veri nascenti dal matrimonio contestate al e della loro efficacia CP_1 causale rispetto al venir meno dell'affectio coniugalis, in virtù del rigetto di tutte le richieste istruttorie formulate dalla per le motivazioni Pt_1 espresse nell'ordinanza istruttoria del 22/8/2022, cui ha operato integrale rinvio.
9. Dalla predetta ordinanza, in particolar modo, si ricava che il giudice di primo grado ha ritenuto inammissibile la richiesta di audizione della
[...]
avanzata dalla resistente, in quanto contraria al di- Pt_3 CP_3 sposto di cui all'art. 337 octies c.c. e irrilevante ai fini del decidere;
nonché la prova testimoniale (i cui articolati nn.1,7,8,13,17,21,22 ritenuti inficiati da genericità; quelli nn.9,10,12,16 giudicati valutativi;
gli articolati
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 11 nn.2,5,6,11,14,15,23,24 ritenuti irrilevanti ai fini del decidere, gli articolati nn.3 e 4 incontestati e comunque ritenuti irrilevanti e gli articolati 18, 18 bis, 19 e 20 perché formulati de relato).
10. Nel rigettare la domanda di addebito, il Tribunale di Palermo ha rite- nuto che la crisi coniugale fosse imputabile a un insieme di cause che ave- vano portato la coppia ad allontanarsi, sottolineando che, dalle produzioni documentali versate in atti e, segnatamente, dalle conversazioni prodot- te, emergeva un sistema di comunicazione inficiato da aggressività verba- le reciproca e una radicale divergenza circa il modo di intendere la vita matrimoniale.
11. A fronte di ciò, la difesa della contesta la pronuncia di rigetto Pt_1 delle richieste istruttorie formulate, rilevando che le stesse, ove ammesse, avrebbero fornito tutti gli elementi necessari per provare la fondatezza della domanda di addebito, consentendo di accertare le condotte contra- rie ai doveri coniugali poste in essere dal La difesa, pertanto, in- CP_1 siste:
• sull'ammissione della prova testimoniale della GL minore dell'appellante, sottolineando che, diversa- Persona_1 mente da quanto ritenuto dal primo giudice, non era stata formu- lata alcuna richiesta di audizione ex art. 337 octies c.c., bensì la prova testimoniale della stessa, in quanto nessuno meglio di lei avrebbe potuto narrare gli episodi che hanno visto il au- CP_1 tore di condotte contrarie alla dignità e alla personalità della mo- glie;
• sull'ammissione degli altri testimoni indicati in primo grado (
[...]
, e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 con i capitolati da 1 a 23 articolati nella memoria ex art. 183, n. 2 c.p.c.;
12. Per quanto riguarda il contenuto degli articolati di prova, la difesa dell'appellante ha evidenziato che:
• i capitolati 1,7,8,13,17,21 e 22, ritenuti generici, “contengono inve- ce proprio riferimenti topici e storici di dettaglio, tali da determi- nare la loro piena ammissibilità”;
• i capitolati 9,10,12 e 16, ritenuti valutativi, “si riferiscono a precisi insulti subiti dalla da parte del marito di fronte a terzi, che lo Pt_1 potranno testimoniare in via diretta”;
• i capitolati 2,5 e 6, ritenuti irrilevanti ai fini del decidere, riguarda- no “il danno provocato dal alla con la negazione CP_1 Pt_1
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 11 della maternità tanto desiderata e, inoltre, l'indifferenza alla sof- ferenza della stessa dopo l'aborto”;
• sui capitolati 3 e 4, ritenuti incontestati, “la stessa Giudice confer- mava l'aborto fosse dovuto a patologia del marito”;
• il capitolato 23, ritenuto irrilevante ai fini del decidere, riguarda in- vece “la trascuratezza economica del nei confronti della CP_1 moglie”;
• i capitolati 18,19 e 20, ritenuti inammissibili perché formulati de relato, sono supportati da prove documentali e riguardano “i mo- tivi della interruzione della convivenza coniugale”.
13. L'odierna appellante lamenta, in ogni caso, l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che tra la coppia vi fosse un si- stema di comunicazione inficiato da aggressività imputabile a entrambi, dal momento che tale conclusione sarebbe stata raggiunta sulla base di un unico litigio avvenuto tramite messaggi e risalente al 2017.
14. Sostiene che, al contrario, i messaggi prodotti dimostrerebbero una
[... relazione serena e affettuosa quanto meno fino al 2020, anno in cui la avrebbe scoperto due circostanze che avrebbero segnato irrimedia- Pt_4 bilmente la disgregazione dell'unione coniugale, consistenti, rispettiva- mente, nella scoperta della infertilità del (avvenuta attraverso il CP_1 rinvenimento in casa di un certificato medico del 2014), della quale era stata tenuta allo scuro, nonché nella scoperta dell'abitudine del marito di frequentare siti pornografici e lavoratrici sessuali, con le quali avrebbe in- trattenuto rapporti virtuali.
15. Ancora, la difesa dell'appellante evidenzia la sussistenza di fatti ulte- riori a sostegno dell'addebito.
16. Rappresenta, innanzitutto, che la coppia aveva iniziato nel 2017 un percorso di fecondazione assistita per soddisfare un desiderio di genitoria- lità condiviso, ma che nel 2019, dopo una gravidanza non andata a buon fine, il avrebbe deciso inspiegabilmente di interrompere il per- CP_1 corso intrapreso, frustrando, così, le speranze di essa appellante.
17. Rileva ulteriormente che l'appellato avrebbe avuto difficoltà ad accet- tare la presenza nella sua vita di , GL avuta dalla da Persona_1 Pt_1 una precedente unione, e si sarebbe rifiutato di predisporre una sistema- zione adeguata alla bambina di otto anni presso la sua abitazione di Vene- zia (città dove il medesimo svolgeva attività lavorativa), di fatto impeden- do che la moglie potesse portarla con sé ogni volta che si recava a trovar- lo.
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 11 18. Dal canto suo, nel contestare l'infondatezza CP_1 dell'impugnazione, rileva anzitutto che i mezzi istruttori richiesti dall'appellante – correttamente ritenuti inammissibili dal Tribunale – sa- rebbero stati comunque inidonei a provare il nesso di causalità tra le con- dotte contestategli e l'intollerabilità della vita coniugale.
19. Evidenzia che, nel giudizio di primo grado, la aveva chiesto Pt_1
l'audizione della minore e non la prova testimoniale, avanza- Persona_1 ta esclusivamente per gli altri soggetti indicati.
20. Sottolinea, inoltre, di aver deciso di porre fine al matrimonio perché esasperato dagli atteggiamenti aggressivi della moglie, che lo riempiva di insulti e lo accusava di non farle condurre la vita da lei desiderata, deter- minando un clima di continui battibecchi che, come si potrebbe agevol- mente evincere dalle conversazioni prodotte, avevano connotato tutto l'arco della vita matrimoniale.
21. In merito alla contestata scoperta di taluni fatti che avrebbero reso in- tollerabile per la la prosecuzione della vita di coppia, l'appellato Pt_1 rappresenta che tali argomentazioni sarebbero smentite dai messaggi prodotti, dai quali emerge, al contrario, l'atteggiamento oppositivo e di rifiuto di lei rispetto alla decisione di separarsi.
22. Rileva, poi, la pretestuosità e l'infondatezza delle allegazioni di parte appellante relative alla sua presunta infertilità, dal momento che, come emerge dalla documentazione relativa agli accertamenti medici cui egli si era sottoposto nel 2017, non sarebbe stata rilevata alcuna “anomalia” tale da potersi dar luogo a una condizione di sterilità, anche alla luce della gra- vidanza avvenuta nel 2019, conclusasi con una interruzione spontanea, causata delle difficoltà legate all'età avanzata della donna.
23. L'appellato, inoltre, contesta e disconosce l'autenticità del documento versato in atti da controparte e denominato “Esami Carmina 2014”, dal quale si ricaverebbe il dato che sarebbe stato a conoscenza della sua in- fertilità da molto tempo e lo avrebbe nascosto alla Pt_1
24. In merito alla presunta riluttanza nei confronti della GL di lei e al lamentato rifiuto di accoglierla presso la propria abitazione di Venezia, il afferma che l'unica ragione per la quale l'odierna appellata non CP_1 portava con sé la piccola quando andava a trovarlo, era lega- Persona_1 ta al fatto che, essendo in piena età scolare, la bambina non poteva as- sentarsi frequentemente da scuola.
25. Evidenzia, infine, l'infondatezza delle allegazioni relative all'asserito uso da parte sua di siti pornografici, né di comunicazioni virtuali con altre
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 11 Pa donne, contestando che la documentazione fotografica prodotta dalla tisci – raffigurante chat, ricerche online di siti di incontri e il registro chia- mate di un cellulare – non si riferirebbe al proprio telefono cellulare, ben potendo essere stata tratta da qualsiasi dispositivo, e non sarebbe nem- meno utilmente collocabile nel tempo, in quanto sprovvista di qualsiasi riferimento specifico.
26. Così ricostruite le rispettive allegazioni difensive delle parti, va preli- minarmente, confermata la valutazione di inammissibilità di tutte le ri- chieste istruttorie proposte dall'appellante nel giudizio di primo grado e ribadite dalla stessa con l'atto di impugnazione.
27. Con riguardo all'esame testimoniale della GL , la Persona_1 richiesta formulata nel presente giudizio integra una prova nuova, e come tale inammissibile ai sensi dell'art. 345, terzo comma, c.p.d., dal momento che, dall'esame della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. depositata in data 06/6/2022 si ricava che l'appellante, nel giudizio di primo grado, si era limitata a richiederne l'audizione, con ciò operando riferimento al mezzo istruttorio previsto dall'art. 337 octies c.p.c., all'epoca dei fatti vi- gente, che ha come unico e precipuo scopo l'acquisizione di informazioni relative alla regolamentazione dell'affidamento del minore e non, come nel caso di specie, l'acquisizione di elementi necessari per valutare la fon- datezza della domanda di addebito. Tale richiesta di prova è stata, dun- que, formulata per la prima volta nell'atto di impugnazione e si configura, pertanto, quale “prova nuova” non ammissibile in questa fase del proce- dimento.
28. Per ciò che concerne, invece, le ulteriori richieste di prova testimonia- le già avanzate in primo grado con la memoria ex 183 comma 6 n.2 c.p.c., a mezzo dei testimoni , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
questa Corte ritiene di dover condividere integral-
[...] Testimone_4 mente la valutazione di inammissibilità formulata nel giudizio di primo grado, dal momento che:
- gli articoli di domanda nn. 1,2,3,4,5,6,7,17 e 23 hanno a oggetto fatti storici sono irrilevanti ai fini della decisione sulla domanda di addebito, avendo a oggetto condotte che non integrano violazione di doveri nascenti dal matrimonio;
- gli articoli di domanda nn. 8,9,10,15,21 e 22 sono assolutamente generici perché non accompagnati dall'indicazione di elementi di tempo e di luogo idonee a collocare le condotte nel tempo e nello spazio;
- gli articoli di domanda nn. 11,13,14 e 16 oltre ad essere generici
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 11 perché non accompagnati dall'indicazione di elementi di tempo e di luogo relativi alle condotte che si vorrebbero dimostrare, sono altresì irrilevanti ai fini della decisione, avendo a oggetto condotte che non integrano la violazione di doveri nascenti dal matrimonio;
- l'articolo di domanda n. 12 ha natura valutativa, in quanto formu- lato in modo da demandare ai testi l'espressione di giudizi sul rap- porto del con la sua famiglia di origine, del tutto slegati da CP_1 riferimenti a fatti specifici;
- gli articoli di domanda nn. 18, 18 bis, 19 e 20, seppur relativi a un fatto circostanziato, risultano irrilevanti in quanto volti a dimostra- re un episodio che, alla luce del copioso incartamento probatorio, si colloca in un momento storico in cui la coppia era già in profon- da crisi e, pertanto, come meglio si dirà appresso, non presenta al- cuna efficacia causale rispetto al venir meno dell'affectio coniuga- lis.
29. La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comporta- mento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (Cass. civ. Sez. I Ord., n. 40795/2021).
30. Grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la con- trarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matri- monio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intolle- rabile la prosecuzione della convivenza (Cass. civ. Sez. I Ord., n. 16691/2020).
31. Orbene, nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Tribunale, non ha fornito la prova dell'efficacia causale delle con- Parte_1 dotte contestate a rispetto all'intervenuta crisi coniugale, CP_1 la quale risulta determinata, a ben vedere, da un insieme di cause che hanno portato alla disgregazione dell'unione familiare.
32. Per quanto riguarda la lamentata infertilità del , della quale la CP_1 sarebbe stata tenuta all'oscuro, va rilevato che la ricostruzione for- Pt_1 nita dall'appellante contrasta con quanto emerge dalla documentazione prodotta e dalle argomentazioni contenute nell'atto introduttivo del giu- dizio. Risulta, Infatti, documentato che la coppia ebbe a intraprendere un percorso di fecondazione assistita, nel corso del quale entrambi i coniugi si sottoposero agli esami clinici necessari, il che è logicamente incompati-
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 11 bile con una condizione di mala fede del e dimostra, al contrario, CP_1 che le difficoltà di procreazione fossero note anche alla Pt_1
33. Inoltre, il fatto che l'appellante sia rimasta incinta, nel 2019, salvo poi andare incontro a un aborto spontaneo, suggerisce che le difficoltà ripro- duttive fossero dovute a plurimi e concomitanti fattori, e non possono imputarsi soltanto alla presunta infertilità del la quale, peraltro, CP_1 non è mai stata diagnosticata nei termini di assoluta impossibilità di pro- creare, come risulta dalla documentazione medica versata in atti.
34. Si ritiene, inoltre, che il Tribunale abbia, correttamente, osservato come la decisione del di interrompere il percorso di fecondazione CP_1 assistita, nonché le problematiche attinenti al rapporto dello stesso con la GL della , lungi dal rappresentare le cause scatenanti Pt_1 Persona_1 la crisi coniugale, si configurino quali profili di una relazione coniugale già da lungo tempo caratterizza da diverse incomprensioni.
35. Va evidenziato, infatti, che dalle conversazioni prodotte si ricava un'insofferenza reciproca verso il contegno dell'altro, dal momento che il risultava percepire l'atteggiamento della moglie come opprimen- CP_1 te, mentre la al contrario, risultava manifestare frustrazione verso Pt_1 il modo di relazionarsi del marito, che riteneva disinteressato e non ri- spondente al proprio ideale di relazione.
36. Alla luce del quadro probatorio valutato nel suo complesso, emerge, dunque, che tra le parti vi fosse un rapporto altalenante, accompagnato da discussioni frequenti dovute, oltre che a una diversa visione della vita di coppia, a una comunicazione improntata all'aggressività e alla mancan- za di ascolto e comprensione reciproci.
37. Giova precisare, ancora, che la conflittualità, seppur alternata a fugaci momenti di armonia, abbia caratterizzato quasi tutta la durata del matri- monio (contratto in data 3/12/2016) e che la crisi si sia originata certa- mente in un momento precedente rispetto alla lamentata scoperta da parte dell'appellante, risalente al mese di agosto 2020, della circostanza che il marito avesse contattato telematicamente, tramite chat, delle lavo- ratrici del sesso (come sembrerebbe emergere dalle immagini prodotte relative a conversazioni intrattenute sul social network Facebook e a cro- nologie relative all'uso di un motore di ricerca, documenti, in ogni caso, sprovvisti di riferimenti temporali e, in qualche caso, anche del nominati- vo dell'autore delle ricerche).
38. Le predette circostanze, anche laddove fossero state accertate me- diante la prova testimoniale richiesta, non avrebbero potuto condurre
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 11 all'accoglimento della domanda di addebito, dal momento che le predette circostanze si collocano, temporalmente, in un momento in cui il rapporto coniugale si era talmente deteriorato da risultare ormai intollerabile e non possono aver avuto alcuna rilevanza causale sulla separazione della cop- pia.
39. Del resto, dai messaggi che le parti si sono scambiati successivamente alla separazione di fatto, emerge, in primo luogo, la frustrazione di en- trambi, accumulata negli anni, a causa di un rapporto che aveva disatteso le aspettative reciproche, nonché la circostanza che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la decisione di separarsi era stata presa innanzitutto dal con il conseguente disappunto della moglie. CP_1
40. Alla luce delle considerazioni svolte, questa Corte condivide la valuta- zione di infondatezza della domanda di addebito proposta dall'appellante e va, pertanto, confermata la pronuncia di rigetto della stessa adottata dal Tribunale di Palermo.
41. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, nella misura piena, in complessivi € 3.500,00, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge
42. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di prov- vedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale:
• rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 con ricorso del 25/1/2024 avverso la sentenza n. CP_1
5935/2023 pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 18- 27/12/2023;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liqui- da in € 3.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera del- la parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 27/01/2025
Corte di Appello di Palermo pag. 10 di 11 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino.
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