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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/02/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.g. 128 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
dott. Pietro Mastrorilli Presidente
dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere relatore dott.ssa Elvira Palma Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 128 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
T R A
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Navach
Appellante
E
CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Bove
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1526/2023 del 27.9.2023 il Tribunale di Trani, in funzione di giudice del lavoro,
1
2.9.2022; quanto alla regolamentazione delle spese di lite il Tribunale condannava l' a pagare CP_1
al difensore anticipatario del ricorrente la metà delle spese processuali, con compensazione della metà restante, liquidando, al netto della compensazione, la somma di € 950,00, oltre agli accessori di legge.
2. Avverso detta sentenza, con ricorso depositato il 1.03.2024, la parte privata ha proposto appello, dolendosi dell'erroneità della statuizione, limitatamente alla disposta compensazione parziale delle spese processuali, e chiedendo la liquidazione per intero delle predette spese in proprio favore.
L' ha resistito al gravame, depositando apposita memoria. CP_1
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 18.2.2025, la causa è stata discussa e decisa.
3. L'appello è fondato e va accolto con conseguente riforma della sentenza gravata limitatamente alla statuizione concernente le spese di lite.
Il primo giudice - dopo aver dato atto che < quanto è la stessa parte resistente ad aver ritenuto fondate le pretese della parte ricorrente ammettendo la propria soccombenza>> evidenziando che < le parti che la pretesa della parte ricorrente sia stata integralmente soddisfatta a seguito di introduzione del giudizio (dopo il deposito del ricorso)>> - si è soffermato sulla regolamentazione delle spese di lite, occorrendo valutare < nell'instaurazione e nella definizione del giudizio>>.
Al riguardo, ha rilevato che la liquidazione della prestazione dell'indennità di accompagnamento
(riconosciuta con decreto di omologa del 2.9.2022 notificato il 22.9.2022) è intervenuta il 4.4.2023,
CP_ oltre il termine di 120 giorni dall'invio all' del modello AP70 (20.10.22) e dopo la notifica del ricorso giudiziale 13.3.2023), ed ha deciso di compensare per metà le spese del giudizio, alla stregua delle seguenti considerazioni <il giudizio veniva introdotto senza che la prestazione fosse stata rigettata, senza che il diritto fosse mai stato contestato, senza richieste stragiudiziali e dopo pochi giorni dallo scadere del termine previsto per provvedere. Si consideri, inoltre, che la liquidazione interveniva dopo oltre un mese dalla scadenza del suddetto termine e l'accredito
2 avveniva nella prima occasione utile successiva alla liquidazione>>.
Lamenta l'appellante che questa motivazione sarebbe illegittima e contraddittoria, in quanto non rispettosa del principio generale per cui le spese devono gravare sulla parte che abbia dato causa all'instaurarsi del processo, e non ancorata ad alcuna apprezzabile ipotesi ascrivibile alle “gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'art. 92, co.2, c.p.c.
Evidenzia che l' aveva omesso di corrispondere la prestazione nel termine previsto dalla legge CP_1
di 120 giorni ex art. 445 bis, co. 5, c.p.c. (il provvedimento di liquidazione è del 4.4.2023 e il
CP_ pagamento del 2.5.2023, laddove il mod AP70 è stato rimesso all' il 20.10.2022) e che, in fattispecie del tutto analoga, la Cassazione, con ordinanza n. 24788/2022, ha cassato la sentenza n.
293/2021 emessa dalla Corte di appello di Bari, per aver posto le spese del giudizio di appello a carico della parte risultata totalmente vittoriosa sull'assunto che la deliberata compensazione delle spese del precedente giudizio non era dipesa dal contegno difensivo dell' , in violazione del CP_1
principio di soccombenza.
CP_ 4. Ebbene, va innanzitutto disattesa la tesi difensiva prospettata dall' nella memoria di costituzione in appello, secondo cui la decisione di compensare per la metà le spese processuali troverebbe giustificazione nel fatto che il richiedente non avrebbe fornito prova dei requisiti socioeconomici necessari per beneficiare della indennità di accompagnamento (certificato di mancato ricovero).
L'argomentazione è del tutto infondata, per le seguenti ragioni.
CP_ In primo luogo, l'argomento contraddice la condotta serbata dallo stesso che ha ritenuto di porre in pagamento la prestazione, sebbene con ritardo (per quanto a breve si dirà), già nel corso del giudizio di primo grado, evidentemente ritenendo sussistenti tutti i requisiti per la relativa erogazione.
In secondo luogo, la prova della sussistenza del requisito in questione è stata offerta dal ricorrente mediante produzione di apposita autocertificazione allegata al ricorso di primo grado (cfr. doc. 3), CP_ che non è stata mai messa in discussione dall' tanto che l'ente, costituendosi dinanzi al
Tribunale, ha dato atto di aver liquidato la prestazione.
Ne deriva l'assoluta infondatezza di quanto sostenuto dall' . Controparte_3
5. Ciò chiarito, osserva il Collegio che il precedente di tenore favorevole all' , citato CP_1
3 dall' nel costituirsi in questo grado (C. App. Bari, n. 658/2023), appare superato dalla più CP_2
recente sentenza n. 19/2024 e da altre successive conformi, che hanno espresso un diverso ed aggiornato orientamento, cui si intende, in questa sede, dare continuità.
Infatti, la statuizione sui costi della lite deve corrispondere al criterio delle < ragioni>>, applicabile ratione temporis, ai fini della compensazione totale o parziale delle spese processuali ex art. 92, co. 2, c.p.c.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, <gravi ed eccezionali ragioni" è stata ricondotta […] nell'alveo delle "norme elastiche", quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche>> (v. ex multis Cass., S.U., 22.2.2012, n. 2572; Cass., 27.1.2016, n. 1521).
Orbene, la motivazione del Tribunale, devoluta al vaglio di questa Corte territoriale, non integra un'operazione di sussunzione conforme a legge, avuto riguardo all'iter che ha percorso in Pt_1
conformità alla legge processuale.
6. In particolare, se il requisito sanitario viene accertato – del tutto o parzialmente – mediante il provvedimento di omologa conclusivo della prima fase necessaria ex art. 445 bis c.p.c. (co. 5, prima parte), oppure con la sentenza che definisce il giudizio sul medesimo requisito, introdotto nel solco delle eventuali contestazioni mosse dalle parti alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico
(co. 6 e 7), segue un'altra interlocuzione fra l'assistibile e l' in sede amministrativa. CP_1
In proposito, l'art. 445 bis c.p.c. è soltanto descrittivo, limitandosi a sancire la notifica del decreto di omologa <agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro centoventi giorni>> (co. 5, seconda parte).
Di sicuro dalla disposizione si evince che, a far decorrere il termine fissato all' per l'ulteriore CP_1
istruttoria concernente i requisiti c.d. socio-economici tipici della prestazione (reddito, incollocabilità, contribuzione, non ricovero) e il pagamento della stessa, non è idonea la comunicazione da parte della cancelleria circa il deposito del provvedimento accertativo del requisito sanitario;
è necessaria la notificazione – si direbbe – in executivis da parte dell'assistibile.
Ma neppure tale adempimento basta, essendo necessaria l'esigibile collaborazione dell'interessato 4 con l' , mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale gestore, nelle forme previste da CP_1 quest'ultimo (mod. Autocert Cod. AP70 conforme alla disciplina del d.p.r. 28.12.2000, n. 445), delle indicazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto.
Infatti, soltanto il concorso di tutti questi elementi permette la verifica sia della maturazione del diritto, sia dell'inadempimento colpevole dell' . CP_1
Come ulteriore possibile sviluppo, si aggiunge che, se nella fase amministrativa dopo l'ATP,
l' neghi le altre componenti indispensabili ai fini del riconoscimento e dell'attuazione del CP_1 diritto, nonché nell'ipotesi di dilazione del pagamento della prestazione oltre il termine di 120 giorni, l'assistibile può domandare l'intervento risolutore del giudice, mediante una pronuncia avente come oggetto il diritto e condannatoria.
Tale ipotesi, quindi, si colloca nel complessivo iter prefigurato dall'art. 445 bis c.p.c. come residuale e non voluta dalla legge di riforma.
La casistica indica che in quest'ultima eventuale fase giudiziaria a cognizione piena: a) talvolta l' eccepisce fondatamente la mancata trasmissione da parte dell'assistibile dei necessari CP_1
riscontri documentali circa i requisiti socio-economici aggiornati, peraltro, con conseguenze – si ritiene – soltanto sul regime delle spese di lite;
b) altre volte il pagamento della prestazione interviene durante la trattazione, con l'effetto della cessazione della materia del contendere;
c)
l'assistibile può privilegiare l'opzione processuale del ricorso per decreto ingiuntivo.
7. Così coerentemente interpretata e congruamente attuata, la norma di cui all'art. 445 bis c.p.c. supporta il motivo di gravame, perché risulta – in quanto, peraltro, accertato dallo stesso giudice a quo e incontroverso in questa sede – che l'odierno appellante:
7.1.) ha ottenuto in data 2.9.2022 il decreto di omologa accertativo del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1.5.2021 al 30.4.2022;
7.2.) ha trasmesso all' il MOD AP70 in data 20.10.2022; CP_1
7.3.) ha atteso il decorso di oltre 120 giorni dal 20.10.2022 (invio del MOD AP70) prima di introdurre la presente controversia dinanzi al Tribunale in data 23.2.2023;
7.4.) ha notificato all' il ricorso introduttivo della controversia in data 13.3.2023; CP_1
7.5.) ha ricevuto dall' la comunicazione di liquidazione della prestazione in data 4.4.2023 e il CP_1
5 pagamento dei ratei scaduti, pari a € 6.273,44, con la rata di maggio con data di valuta del 2.5.2023.
8. In altre parole, l' è rimasto inottemperante, in assenza di specifiche giustificazioni del CP_1
ritardo, rispetto al termine di 120 giorni fissato dalla legge per l'adempimento; in tale contesto, non appare ravvisabile un motivo di compensazione delle spese, ancorché parziale, nella circostanza che l' abbia pagato in corso di causa senza attendere la definizione del giudizio, in quanto il CP_1
pagamento è stato pacificamente eseguito dopo i 120 giorni dalla trasmissione del mod. AP70, oltre che dopo il deposito e la notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
Tale modus operandi dell'ente previdenziale evidenzia una disfunzione gestionale che, da un lato, tradisce la semplificazione e la velocizzazione dell'accertamento giudiziario sottese alla riforma che ha apportato l'ATPO, dall'altro, ha comportato una dilazione notevole nel soddisfacimento del diritto all'indennità di accompagnamento spettante all'assistibile sin da maggio 2021.
Nemmeno va ignorato che di recente la Cassazione a Sezioni unite (n. 32061/2022) per enunciare il principio di diritto secondo cui “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art.92, secondo comma, cod. proc. civ.” ha insistito sulla centralità nel nostro ordinamento del principio di causalità, in virtù del quale i costi del processo devono essere fatti gravare sulla parte che vi ha dato causa.
Rammenta la Corte che appare “giusto, secondo un principio di responsabilità, che chi è risultato essere nel torto si faccia carico, di norma, anche delle spese di lite, delle quali invece debba essere ristorata la parte vittoriosa”; in proposito essa ha posto in risalto anche l'accessorietà della regolamentazione delle spese rispetto alla pronuncia che definisce il giudizio, nonché il carattere funzionalmente servente di tale regolamentazione rispetto alla realizzazione della tutela giurisdizionale come diritto costituzionalmente garantito, precisando che, sebbene non costituisca una regola assoluta, la liquidazione delle spese e delle competenze in favore della parte vittoriosa costituisce il normale complemento dell'accoglimento della domanda (cfr. sent. n. 77 del 2018; v. anche sent. n. 303 del 1986).
La sentenza impugnata va dunque riformata nella parte in cui ha disposto la compensazione per la 6 metà delle spese processuali, che devono, invece, seguire per intero la soccombenza “virtuale” dell' , il quale ha dato causa al giudizio e ha soddisfatto tardivamente le avverse legittime CP_2
pretese, ritualmente rivendicate.
L'appellante ha fondatamente chiesto l'attribuzione delle spese di primo grado nell'intero senza la compensazione per la metà, attenendosi all'importo liquidato dal primo giudice, senza reclamare ulteriori differenze o incrementi.
Si rileva che la quantificazione delle spese in €. 1.900,00 qui rivendicata dall'appellante è stata infatti disposta dallo stesso Tribunale, che ha liquidato in favore del ricorrente la metà di detta somma, pari a 950,00.
9. In conclusione, in accoglimento dell'unico motivo di appello ed in riforma in parte qua dell'impugnata sentenza, le spese del primo grado di giudizio vanno interamente poste a carico dell' , nella misura di complessivi € 1.900,00 (attesa la liquidazione di € 950,00 disposta dal CP_1 primo giudice per la metà dell'ammontare delle spese e la compensazione della residua metà) oltre accessori e rimborso forfettario come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
Nel resto, la sentenza va confermata.
10. Le spese di questo giudizio di appello seguono la soccombenza dell' (art. 91 c.p.c.). e sono CP_1
liquidate nella misura e con le modalità di cui al dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/14, come da ultimo modificato dal D.M. n. 147/22, avuto riguardo al valore della controversia (da commisurarsi nella differenza di importo rispetto a quanto liquidato dal
Tribunale a titolo di compenso professionale, ossia € 950,00), alla complessità della causa nonché alle attività defensionali e fasi processuali effettivamente svolte.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato in data 1.3.2024 da avverso la sentenza n. 1526/2023 resa in data 27.9.2023 dal Tribunale di Parte_1
TRANI, in funzione di giudice del lavoro nei confronti dell' , così provvede: CP_1
accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' a CP_1
pagare per intero in favore di le spese del primo grado di giudizio, liquidate in € Parte_1
1.900,00, oltre al rimborso forfettario per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi
7 in favore del procuratore anticipatario;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
condanna l' a pagare, in favore dell'appellante, le spese del presente grado di giudizio, che CP_1 liquida in € 247,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Bari, il 18 febbraio 2025
Il Presidente
dott. Pietro Mastrorilli
Il Consigliere estensore
dott.ssa Ernesta Tarantino
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