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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/03/2025, n. 3799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3799 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1991/2025 R.G. controversie lavoro promossa
da
, rappresentata e difesa dall'avv. Simone De Ciantis per Parte_1 procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
- contumace -
OGGETTO: ratei pensione di invalidità, ex art. 12 della legge n. 118/1971.
CONCLUSIONI: per parte ricorrente, come negli atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in forma telematica depositato in data 20 gennaio 2025 la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, esponendo:
- che con decreto dell'11 luglio 2024 il Tribunale di Roma ha omologato in suo favore la sussistenza del requisito sanitario previsto dall'articolo 12 della legge n. 118/1971 per beneficiare della pensione di invalidità civile, con decorrenza dal mese di novembre 2023, successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa;
- che tale decreto è stato regolarmente notificato all' il 5 settembre CP_1
2024 e che in data 17 settembre 2024 è stato inoltrato anche il prescritto modello AP70, debitamente compilato;
- che, ciononostante, l' non ha provveduto alla liquidazione della CP_1 prestazione, malgrado il decorso di 120 giorni dalla notifica del provvedimento giudiziale e malgrado non sussistano ragioni ostative alla erogazione della prestazione richiesta, in quanto “parte istante è cittadino italiano”, “non è stata ricoverato in strutture pubbliche con retta a carico dello stato dal giorno della data del riconoscimento della prestazione” ed “è residente nel territorio italiano”. Alla stregua di queste premesse, parte ricorrente ha domandato la condanna dell' al pagamento dei ratei della prestazione assistenziale, CP_2 oltre accessori di legge e con il favore delle spese di lite, da distrarsi. Ritualmente instaurato il contraddittorio non si è costituito in giudizio l' sicché in via preliminare ne va dichiarata la contumacia. CP_1
Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., la controversia, istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta in allegato all'atto introduttivo, sulle conclusioni di parte ricorrente formulate in ricorso e nelle note di udienza è stata decisa.
2. Il ricorso non è fondato e va rigettato. Emerge dagli atti di causa che con decreto dell'11 luglio 2024, emesso nel procedimento n. 38133/2023 R.G., il Tribunale di Roma ha accertato in capo alla ricorrente il requisito sanitario previsto dall'art. 12 della legge n. 118/1971 per beneficiare della pensione di invalidità civile, con decorrenza dal mese di novembre 2023, successiva alla data di presentazione dell'istanza amministrativa. Tuttavia, ai fini della corresponsione della pensione di invalidità, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 118/1971, l'istante, di età compresa fra 18 e 65 anni – attualmente elevata a 67 anni – deve non soltanto possedere una totale inabilità lavorativa, ma anche non superare il limite di reddito annuo indicato dal legislatore. Limite reddituale, in particolare, fissato in € 19.772,50 per l'anno 2025, in € 19.461,12 per l'anno 2024 e in € 17.920 per l'anno 2023. Tali requisiti rappresentano elementi costitutivi del diritto alla provvidenza economica, che può, pertanto, essere attribuita soltanto nella misura in cui parte ricorrente abbia assolto l'onere, su di lei gravante in base al disposto generale dell'art. 2697 c.c., di provarne la sussistenza. Sul punto, invero, secondo il condivisibile insegnamento del Supremo Collegio, ormai consolidato, “in materia di pensione d'inabilità o di assegno d'invalidità, rispettivamente previsti, a favore degli invalidi civili (totali o parziali) dagli artt. 12 e 13 della Legge 30 marzo 1971 n. 118, il cosiddetto requisito economico ed il requisito dell'incollocazione integrano (diversamente da quello reddituale per le prestazioni pensionistiche dell' un elemento costitutivo della pretesa, la mancanza del quale è CP_1 deducibile o rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio” (cfr., di recente, Cass., sez. lav., n. 30250 del 14 ottobre 2022, che richiama Cass.,
2 sez. lav., n. 22899 del 4 novembre 2011, nonché, in termini, anche Cass., sez. lav., n. 11443 del 10 maggio 2017). Siffatto onere, tuttavia, non è stato assolto, giacché parte ricorrente, da un lato, non ha nemmeno allegato nell'atto introduttivo il requisito reddituale di legge per fruire della prestazione richiesta, limitandosi a dedurre il mancato ricovero in case di cura con retta a carico dello Stato, irrilevante per comprovare il diritto alla pensione, incidendo eventualmente soltanto sulla misura dell'emolumento; dall'altro, si è limitata a produrre in giudizio mere autocertificazioni, mentre la prova del mancato superamento del limite reddituale per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali non può essere fornita in giudizio mediante dichiarazione dell'avente diritto, anche se rilasciata con le formalità previste dalla legge per le autocertificazioni, trattandosi di atti che possono assumere rilievo solo nei rapporti amministrativi e sono, al contrario, privi di efficacia probatoria in sede giurisdizionale. In questi termini, la Corte regolatrice da tempo ha avuto modo di chiarire che “L'autocertificazione, prevista dall'art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, può essere idonea, ad attestare, sotto la propria responsabilità, fatti a se favorevoli esclusivamente nel rapporto con una P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, ma nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esserle riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, in quanto caratterizzato dal principio dell'onere della prova, tenuto conto che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore e che solo la non contestazione o l'ammissione di controparte possono esonerare dallo "onus probandi”.” (cfr. Cass., sez. lav., n. 17358 del 23 luglio 2010). Questa affermazione di fondo, benvero pacifica, è stata successivamente ribadita anche nelle controversie di assistenza, per le quali il Supremo Collegio ha confermato che è inammissibile la produzione in appello della documentazione relativa al cd. requisito reddituale, che, vertendo su circostanze già deducibili e dimostrabili in primo grado, non è giustificata in relazione all'evolversi della vicenda processuale. In quest'ottica, è stato precisato che non può considerarsi “elemento idoneo a sollecitare la attivazione dei poteri officiosità dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riferita al requisito reddituale, allegata al ricorso di primo grado. Invero è da escludere che tale dichiarazione configuri una "risultanza probatoria" ai fini dell'esercizio dei poteri officio, come chiarito dal costante orientamento di questa Corte, secondo il quale non è dato connettere alcun significato probatorio, neppure indiziario, al contenuto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Costituisce, infatti, espressione di un principio di diritto consolidato l'affermazione che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dalla L. n. 15 del 1968, art. 4, ha attitudine certificativa e probatoria, fino a contraria risultanza, nei confronti
3 della P.A. ed in determinate attività o procedure amministrative, ma, in difetto di diversa, specifica previsione di legge, nessun valore probatorio, neanche indiziario, può essere ad essa attribuito nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., da proprie dichiarazioni” (cfr., Cass., sez. lav., n. 547 del 15 gennaio 2015, che richiama, tra le altre, Cass. n. 10191 del 2010, n. 12131 del 2009, n. 2637 del 2006, n. 5321 del 2006, n. 15306 del 2004 n. 7299 del 2004, S.U. n. 5167 del 2003, S.U. n. 10503 del 1998). Principi, questi, riaffermati anche da Cass., sez. lav., n. 5708 del 9 marzo 2018, la quale ha ulteriormente rimarcato che “l'esercizio da parte del giudice di merito del potere-dovere di provvedere di ufficio agli atti istruttori idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, previsto dagli artt. 421 e 437 c.p.c., presuppone pur sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati nell'atto introduttivo e quindi siano entrati a far parte del dibattito processuale (così ancora Cass. n. 22484 del 2016, cit., in motivazione)”, circostanza non verificatasi nella specie, avendo il ricorso introduttivo del giudizio anche omesso ogni specificazione sul requisito reddituale. Alla stregua dei principi in questione, del tutto consolidati, parte ricorrente non ha in alcun modo assolto l'onere probatorio su di lei gravante in ordine ai fatti costitutivi del diritto alla prestazione assistenziale rivendicata, non potendosi nemmeno fare ricorso ai poteri officiosi ex art. 421 c.p.c., peraltro nemmeno sollecitati, giacché, come ormai del tutto pacifico in giurisprudenza, nel rito del lavoro l'esercizio dei poteri istruttori del giudice, che può essere utilizzato a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti, vede quali presupposti la ricorrenza di una semiplena probatio e l'individuazione ex actis di una pista probatoria (cfr., di recente, Cass., sez. lav., n. 26597 del 23 novembre 2020), volta a colmare deficienze istruttorie su fatti compiutamente allegati, del tutto mancante nel caso controverso.
Né, peraltro, può trarsi alcun elemento istruttorio per effetto della mancata contestazione, giacché detto principio opera soltanto nei riguardi delle parti costituite e non anche di quelle contumaci, come invece l nel CP_1 caso di specie. Anche di recente, invero, Cass, sez. lav., n. 503 del 9 gennaio 2025 ha ribadito il “principio di diritto, più volte espresso da questa Corte, secondo cui la "non contestazione" presuppone la costituzione in giudizio della parte, sicché non è configurabile al cospetto di una contumacia. In particolare questa Corte ha più volte affermato che il principio di non contestazione presuppone un comportamento concludente della parte dunque costituita, sicché alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione
4 fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso desumibile dal sistema (Cass. ord. n. 14372/2023; Cass. n. 461/2015; Cass. n. 14623/2009)”.
3. Ne segue, in definitiva, il rigetto delle domande attoree. Nulla a provvedere sulle spese di lite, stante la mancata costituzione dell' . CP_2
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' qui dichiarata, rigetta il ricorso. CP_1
Nulla a provvedere sulle spese di lite.
Roma, 27 marzo 2025. Il giudice Cesare Russo
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