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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/12/2025, n. 1571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1571 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Luigi D'Ambrosio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 3850 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2024 vertente tra:
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
DO NO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Napoli, via Francesco Giordani,
42
Attrice
E
(CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Controparte_1 C.F._2
Altieri ed elettivamente domiciliato presso lo studio di Benevento, Via Pacevecchia n. 5
Convenuto
Avente ad oggetto: Cancellazione ipoteca.
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla L. 69/2009.
Conclusioni delle parti :
Per l'attrice: accoglimento della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
Per il convenuto: rigetto della domanda ed accoglimento della spiegata riconvenzionale con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 12 dicembre 2024 conveniva in giudizio, davanti Parte_1
a questo Tribunale, il fratello al fine di sentir dichiarare la parziale Controparte_1 compensazione dei rispettivi debiti/crediti vantati dalle parti in conseguenza della divisione dei beni pervenuti per successione della comune genitrice deceduta ab intestato in IA (NA) Persona_1 il 26.3.2007, con compensazione tra il maggior credito vantato dall'attrice nei confronti del 2
convenuto, pari ad euro 84.866,00 con il controcredito di euro 45.000,00 vantato dal sig.
[...]
nei confronti dell'attrice CP_1
In conseguenza di tale compensazione, l'attrice chiedeva accertarsi che nulla doveva al germano che, viceversa, restava proprio debitore di euro 39.886,00 oltre interessi, con ordine al CP_1
Conservatore dei Registri Immobiliari di Napoli 2 di cancellare la trascrizione dell'ipoteca legale iscritta in data 8.2.2018 ai nn. 6032/809 per euro18.061,00, sull'immobile sito in IA alla via De
Gasperi 37, piano III, int. 6 riportata al NCEU di IA (NA) al foglio 4, particella 760, sub. 21, cat. A\2, cl. 6, consistenza 5,5 vani, di mq catastali 104 escluse aree esterne, r.c. € 468,68.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente provvedeva alla costituzione in giudizio il convenuto , il quale invocava il rigetto della domanda attorea, Controparte_1 ritenendola infondata in fatto e diritto e spiegando domanda riconvenzionale per la condanna della attrice al pagamento in proprio favore della somma di € 57.856,46.
Decorsi i termini ex art. 171 ter c.p.c., il GI non riteneva necessaria l'assunzione di mezzi istruttori e fissava udienza per la discussione, assegnando alle parti i termini ex art. 189 cpc e, all'esito della predetta udienza, riservava la causa a sentenza.
La domanda attorea è risultata fondata, mentre deve essere disattesa la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto per i seguenti
MOTIVI
Per la corretta delibazione della controversia è necessaria una disamina delle pronunce giudiziali rese in ordine alla divisione dei beni oggetto di successione della comune genitrice delle parti, Sig.ra che hanno preceduto l'introduzione del presente giudizio. Persona_1
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 8570/17 del 26.7.2017, assegnava un immobile sito in IA
a mentre altro cespite immobiliare, sito in AR, al fratello , Parte_1 CP_1 condannando l'odierna attrice a corrispondere al germano l'importo di € 17.900,00 quale CP_1 differenza di valore tra i due beni;
inoltre, il Tribunale di Napoli condannava a Controparte_1 corrispondere alla sorella l'importo di € 71.105,00 quale corrispettivo per l'esclusivo Parte_1 godimento di entrambi gli immobili, poiché era risultato che Egli viveva stabilmente nell'immobile di AR ed aveva locato a terzi l'immobile di IA, incamerando in via esclusiva i canoni percepiti;
infine, il Tribunale di Napoli condannava a corrispondere alla sorella Controparte_1 la somma di € 44.157,00 quale quota del 50% del compendio finanziario caduto nell'eredità di Per_1
con autorizzazione per il Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della predetta
[...] sentenza.
In forza di tale pronuncia, il Conservatore dei Registri Immobiliari di Napoli iscriveva ipoteca legale sull'immobile di IA a garanzia del credito di € 17.900,00 in favore di . Controparte_1 3
Questi propose gravame dinanzi la Corte di Appello di Napoli la quale, con sentenza n. 492/23 del
7.2.2023 riformava parzialmente la sentenza di I grado, pur confermando l'assegnazione dell'immobile di IA ad e quello di AR a , rideterminando il Parte_1 CP_1 valore dei due cespiti e condannando a corrispondere al fratello , a Parte_1 CP_1 titolo di conguaglio per la differenza di valore dei due immobili, la somma di € 45.000,00 in luogo di
€ 17.900,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
la Corte di Appello, per quanto concerneva il godimento esclusivo dei beni operato dall'attuale convenuto, lo condannava a corrispondere alla sorella la somma di € 40.729,00 in luogo di € 71.105,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le ulteriori statuizioni della pronuncia di primo grado del Tribunale di Napoli, non fatte oggetto di gravame, passavano in giudicato, per cui era tenuto a corrispondere alla sorella Controparte_1 la somma di € 44.157,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo, quale 50% del Parte_1 compendio finanziario caduto in eredità.
In conclusiva sintesi, doveva all'attuale attrice la somma complessiva di € Controparte_1
84.886,00 oltre interessi, mentre doveva al fratello € 45.000,00; Parte_1 conseguentemente, operata la compensazione tra le due partite, doveva a Controparte_1 la somma di € 39.886,00, oltre interessi. Parte_1
A fronte di tale determinazioni, aventi efficacia di giudicato, oppone ulteriori Controparte_1 controcrediti vantati nei confronti della sorella per € 10.153,35 per effetto degli interessi determinati nelle citate pronunce e per anticipazione delle spese di CTU, nonché un ulteriore credito pari ad €
22.544,73, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria per complessivi € 47.703,11, derivante dalla
Sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli resa nel giudizio RG n. 8808/01e pubblicata in data 23 novembre 2006 e fatta oggetto di correzione con decreto del 12 luglio 2007.
Quanto alla prima rivendicazione (€ 10.153,35), il convenuto non allega alcunché a supporto della propria pretesa, con particolare riferimento alla mancata produzione di documenti attestanti l'avvenuto esborso di spese di CTU in via anticipata;
per la seconda (€ 47.703,11), a fronte della eccezione di intervenuta prescrizione per decorso del termine decennale sollevata dall'attrice nella prima memoria utile dopo l'avvenuta costituzione di controparte, nelle successive memorie depositate dal convenuto non è stata assunta alcuna posizione sul tema, cosicché, tenuto a mente il dettato dell'art. 115 cpc (principio di non contestazione) ed esaminate le risultanze di causa, dall'esame delle quali non si rinvengono atti interruttivi del termine prescrizionale, l'eccezione deve essere necessariamente accolta.
Conseguentemente, la domanda attorea risulta pienamente fondata, mentre deve essere integralmente respinta la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto . Controparte_1 4
Detti rilievi appaiono assorbenti e precludono l'esame di ogni altra questione dedotta in giudizio;
le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento – I Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
.
[...]
2) Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da nei confronti di Controparte_1
Parte_1
3) Dichiara la parziale compensazione delle rispettive partite di debito e credito correnti tra le predette parti, compensando il maggior credito vantato dalla attrice nei confronti del convenuto, pari ad € 84.866,00 con il controcredito di € 45.000,00 vantato dal Sig.
nei confronti della attrice . Controparte_1 Parte_1
4) Operata tale compensazione, dichiara che nulla più è dovuto dalla Sig.ra Parte_1
nei confronti del germano AN.
[...]
5) Per effetto della operata compensazione dichiara che è debitore di Controparte_1 della somma di € 39.886,00 oltre interessi come determinati nel Parte_1 processo divisorio passato in giudicato.
6) Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Napoli 2, con esonero da responsabilità, di cancellare la trascrizione dell'ipoteca legale iscritta in data 8.2.2018 ai nn. 6032/809 per euro 18.061,00, sull'immobile sito in IA alla via De Gasperi 37, piano III, int. 6 riportata al NCEU di IA (NA) al foglio 4, particella 760, sub. 21, cat.
A\2, cl. 6, consistenza 5,5 vani, di mq catastali 104 escluse aree esterne, r.c. €468,68.
7) Condanna alla refusione in favore di delle Controparte_1 Parte_1 competenze di giudizio, quantificate in € 5.345,00, di cui € 545,00 per esborsi ed €
4.800,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali 15 % su tali competenze, oltre IVA e contributo CNF come per legge, se dovuti.
Benevento, li 22 dicembre 2025.
Il GOP
Dott. Luigi D'Ambrosio 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Luigi D'Ambrosio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 3850 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2024 vertente tra:
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
DO NO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Napoli, via Francesco Giordani,
42
Attrice
E
(CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Controparte_1 C.F._2
Altieri ed elettivamente domiciliato presso lo studio di Benevento, Via Pacevecchia n. 5
Convenuto
Avente ad oggetto: Cancellazione ipoteca.
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla L. 69/2009.
Conclusioni delle parti :
Per l'attrice: accoglimento della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
Per il convenuto: rigetto della domanda ed accoglimento della spiegata riconvenzionale con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 12 dicembre 2024 conveniva in giudizio, davanti Parte_1
a questo Tribunale, il fratello al fine di sentir dichiarare la parziale Controparte_1 compensazione dei rispettivi debiti/crediti vantati dalle parti in conseguenza della divisione dei beni pervenuti per successione della comune genitrice deceduta ab intestato in IA (NA) Persona_1 il 26.3.2007, con compensazione tra il maggior credito vantato dall'attrice nei confronti del 2
convenuto, pari ad euro 84.866,00 con il controcredito di euro 45.000,00 vantato dal sig.
[...]
nei confronti dell'attrice CP_1
In conseguenza di tale compensazione, l'attrice chiedeva accertarsi che nulla doveva al germano che, viceversa, restava proprio debitore di euro 39.886,00 oltre interessi, con ordine al CP_1
Conservatore dei Registri Immobiliari di Napoli 2 di cancellare la trascrizione dell'ipoteca legale iscritta in data 8.2.2018 ai nn. 6032/809 per euro18.061,00, sull'immobile sito in IA alla via De
Gasperi 37, piano III, int. 6 riportata al NCEU di IA (NA) al foglio 4, particella 760, sub. 21, cat. A\2, cl. 6, consistenza 5,5 vani, di mq catastali 104 escluse aree esterne, r.c. € 468,68.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente provvedeva alla costituzione in giudizio il convenuto , il quale invocava il rigetto della domanda attorea, Controparte_1 ritenendola infondata in fatto e diritto e spiegando domanda riconvenzionale per la condanna della attrice al pagamento in proprio favore della somma di € 57.856,46.
Decorsi i termini ex art. 171 ter c.p.c., il GI non riteneva necessaria l'assunzione di mezzi istruttori e fissava udienza per la discussione, assegnando alle parti i termini ex art. 189 cpc e, all'esito della predetta udienza, riservava la causa a sentenza.
La domanda attorea è risultata fondata, mentre deve essere disattesa la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto per i seguenti
MOTIVI
Per la corretta delibazione della controversia è necessaria una disamina delle pronunce giudiziali rese in ordine alla divisione dei beni oggetto di successione della comune genitrice delle parti, Sig.ra che hanno preceduto l'introduzione del presente giudizio. Persona_1
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 8570/17 del 26.7.2017, assegnava un immobile sito in IA
a mentre altro cespite immobiliare, sito in AR, al fratello , Parte_1 CP_1 condannando l'odierna attrice a corrispondere al germano l'importo di € 17.900,00 quale CP_1 differenza di valore tra i due beni;
inoltre, il Tribunale di Napoli condannava a Controparte_1 corrispondere alla sorella l'importo di € 71.105,00 quale corrispettivo per l'esclusivo Parte_1 godimento di entrambi gli immobili, poiché era risultato che Egli viveva stabilmente nell'immobile di AR ed aveva locato a terzi l'immobile di IA, incamerando in via esclusiva i canoni percepiti;
infine, il Tribunale di Napoli condannava a corrispondere alla sorella Controparte_1 la somma di € 44.157,00 quale quota del 50% del compendio finanziario caduto nell'eredità di Per_1
con autorizzazione per il Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della predetta
[...] sentenza.
In forza di tale pronuncia, il Conservatore dei Registri Immobiliari di Napoli iscriveva ipoteca legale sull'immobile di IA a garanzia del credito di € 17.900,00 in favore di . Controparte_1 3
Questi propose gravame dinanzi la Corte di Appello di Napoli la quale, con sentenza n. 492/23 del
7.2.2023 riformava parzialmente la sentenza di I grado, pur confermando l'assegnazione dell'immobile di IA ad e quello di AR a , rideterminando il Parte_1 CP_1 valore dei due cespiti e condannando a corrispondere al fratello , a Parte_1 CP_1 titolo di conguaglio per la differenza di valore dei due immobili, la somma di € 45.000,00 in luogo di
€ 17.900,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
la Corte di Appello, per quanto concerneva il godimento esclusivo dei beni operato dall'attuale convenuto, lo condannava a corrispondere alla sorella la somma di € 40.729,00 in luogo di € 71.105,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le ulteriori statuizioni della pronuncia di primo grado del Tribunale di Napoli, non fatte oggetto di gravame, passavano in giudicato, per cui era tenuto a corrispondere alla sorella Controparte_1 la somma di € 44.157,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo, quale 50% del Parte_1 compendio finanziario caduto in eredità.
In conclusiva sintesi, doveva all'attuale attrice la somma complessiva di € Controparte_1
84.886,00 oltre interessi, mentre doveva al fratello € 45.000,00; Parte_1 conseguentemente, operata la compensazione tra le due partite, doveva a Controparte_1 la somma di € 39.886,00, oltre interessi. Parte_1
A fronte di tale determinazioni, aventi efficacia di giudicato, oppone ulteriori Controparte_1 controcrediti vantati nei confronti della sorella per € 10.153,35 per effetto degli interessi determinati nelle citate pronunce e per anticipazione delle spese di CTU, nonché un ulteriore credito pari ad €
22.544,73, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria per complessivi € 47.703,11, derivante dalla
Sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli resa nel giudizio RG n. 8808/01e pubblicata in data 23 novembre 2006 e fatta oggetto di correzione con decreto del 12 luglio 2007.
Quanto alla prima rivendicazione (€ 10.153,35), il convenuto non allega alcunché a supporto della propria pretesa, con particolare riferimento alla mancata produzione di documenti attestanti l'avvenuto esborso di spese di CTU in via anticipata;
per la seconda (€ 47.703,11), a fronte della eccezione di intervenuta prescrizione per decorso del termine decennale sollevata dall'attrice nella prima memoria utile dopo l'avvenuta costituzione di controparte, nelle successive memorie depositate dal convenuto non è stata assunta alcuna posizione sul tema, cosicché, tenuto a mente il dettato dell'art. 115 cpc (principio di non contestazione) ed esaminate le risultanze di causa, dall'esame delle quali non si rinvengono atti interruttivi del termine prescrizionale, l'eccezione deve essere necessariamente accolta.
Conseguentemente, la domanda attorea risulta pienamente fondata, mentre deve essere integralmente respinta la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto . Controparte_1 4
Detti rilievi appaiono assorbenti e precludono l'esame di ogni altra questione dedotta in giudizio;
le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento – I Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
.
[...]
2) Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da nei confronti di Controparte_1
Parte_1
3) Dichiara la parziale compensazione delle rispettive partite di debito e credito correnti tra le predette parti, compensando il maggior credito vantato dalla attrice nei confronti del convenuto, pari ad € 84.866,00 con il controcredito di € 45.000,00 vantato dal Sig.
nei confronti della attrice . Controparte_1 Parte_1
4) Operata tale compensazione, dichiara che nulla più è dovuto dalla Sig.ra Parte_1
nei confronti del germano AN.
[...]
5) Per effetto della operata compensazione dichiara che è debitore di Controparte_1 della somma di € 39.886,00 oltre interessi come determinati nel Parte_1 processo divisorio passato in giudicato.
6) Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Napoli 2, con esonero da responsabilità, di cancellare la trascrizione dell'ipoteca legale iscritta in data 8.2.2018 ai nn. 6032/809 per euro 18.061,00, sull'immobile sito in IA alla via De Gasperi 37, piano III, int. 6 riportata al NCEU di IA (NA) al foglio 4, particella 760, sub. 21, cat.
A\2, cl. 6, consistenza 5,5 vani, di mq catastali 104 escluse aree esterne, r.c. €468,68.
7) Condanna alla refusione in favore di delle Controparte_1 Parte_1 competenze di giudizio, quantificate in € 5.345,00, di cui € 545,00 per esborsi ed €
4.800,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali 15 % su tali competenze, oltre IVA e contributo CNF come per legge, se dovuti.
Benevento, li 22 dicembre 2025.
Il GOP
Dott. Luigi D'Ambrosio 5