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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 9218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9218 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 5344/2024 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 13/10/2025 nella 10 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del
Giudice dott. Marcello Amura, è chiamata la causa
TRA
(c.f.: , elett.te dom.to presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv. POLISI VINCENZO (c.f.: ) dal quale è rappr.to e C.F._2
difeso in virtù di procura in atti
- Opponente
E
Controparte_1
in persona del Ministro p.t., dom.to presso l'AVVOCATURA DELLO
[...]
STATO DI NAPOLI (c.f.: dal quale è rappr.to e difeso ex lege. C.F._3
- Opposto
É presente per l'opponente l'avvocato Vincenzo Polisi il quale si riporta all'atto di opposizione e chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate. Chiede quindi la decisione della controversia.
È altresì presente per il Ministero opposto il procuratore dello Stato Controparte_2
la quale si riporta integralmente alla costituzione in atti e alle difese ivi contenute, chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione. Si chiede quindi la decisione della con- troversia. È altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Persona_1
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
1
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
a mezzo del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 5344/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elett.te dom.to presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv. POLISI VINCENZO (c.f.: ) dal quale è rappr.to e C.F._2
difeso in virtù di procura in atti
- Opponente
E
Controparte_1
in persona del Ministro p.t., dom.to presso l'AVVOCATURA DELLO
[...]
STATO DI NAPOLI (c.f.: dal quale è rappr.to e difeso ex lege. C.F._3
- Opposto
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso in opposizione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/81 e art. 6 D. Lgs. N.
150/2011, depositato in data 12 marzo 2024, il sig. ha impu- Parte_2
gnato il decreto Ministeriale n. 815715/A, notificato il 2 novembre 2023, con il quale il sanzionava la violazione della normativa Controparte_3
antiriciclaggio (art. 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, modificato dall'articolo 20 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in Leg-
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ge 30 luglio 2010, n. 122), per aver trasferito denaro contante, per un importo com- plessivo di euro 35.500,00 senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e
Controparte_4
Mediante tale decreto, veniva ingiunto al ricorrente il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, della somma di € 19.000,00, per aver trasferito in 7 diverse occasioni somme in contanti oltre le soglie di legge e, più precisamente, due paga- menti sarebbero avvenuti nel 2018 (pari ad € 4.000,00 il 11 maggio e pari ad €
12.000,00 il 22 novembre), tre pagamenti sarebbero avvenuti nel 2019 (pari ad €
7.000,00 il 15 maggio, pari ad € 3.000,00 il 08 luglio e pari ad € 5.000,00 il 09 agosto), due pagamenti sarebbero avvenuti nel 2020 (pari ad € 2.500,00 il 5 agosto 2020 e pari ad € 2.000,00 il 4/11/2020) per un totale di € 35.500,00.
Nell'atto impugnato si legge quanto segue:“… Visto l'atto di contestazione del
18/10/2021 … elevato dalla GUARDIA Nucleo di Polizia Economico- CP_5
finanziaria a carico di: … INCOLPATO della violazione CP_1 Parte_1
dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 25.05.201 n. 90 per avere trasferito denaro contante per un importo complessivo di € 35.500,00 …; CONSIDERATO Nel sistema delle misure antiriciclaggio l'art. 49 comma 1 del decreto lgs 231/2007 modi- ficato ed integrato dal decreto lgs. 90/2017 stabilisce il divieto di trasferire a qualsiasi titolo tra soggetti diversi denaro contante …, quando il valore oggetto del trasferi- mento è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro dal 1.01.2016 al 30.06.2020
e 2000 euro dal 1.07.2020 al 31.12.2022. … Si conferma la sussistenza dell'illecito contestato ritenendo di applicare per ciascuna infrazione la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 90 e successive modifi- che. Pertanto, in base alle citate disposizioni normative la sanzione totale sarà pari ad
€ 19.000.00 pari al minimo di € 3.000,00 per ciascuna infrazione per le violazioni commesse fino al 30.06.2020 e pari al minimo di € 2000,00 per ciascuna infrazione per le violazioni commesse dopo il 1.07.2020. …Ritenuto pertanto di affermare la responsabilità della parte in ordine alla violazione ascritta. DECRETA E' determinata a carico di la sanzione amministrativa pecuniaria di € Parte_3
19.000,00.” (cfr. decreto impugnato).
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In data 29 novembre 2023 il sig. inviava a mezzo pec “ISTANZA DI PA- Pt_1
GAMENTO DELLA SANZIONE IN MISURA RIDOTTA EX ART. 68 DLGS N. 231/2007” con la quale sospendeva i termini di impugnazione del decreto sanzionatorio
Con provvedimento notificato a mezzo pec il 13 dicembre 2023 il
[...]
accoglieva Controparte_3 Controparte_6
l'istanza concedendo il termine di 90 giorni per procedere al pagamento in forma ridotta.
Con il presente ricorso, il sig. , avendo beneficiato della Parte_1
sospensione dei termini di cui all'art. 68 Dlgs, n. 231/2007, comma 4, secondo cui “Il pagamento in misura ridotta è effettuato entro novanta giorni dalla notifica del prov- vedimento di cui al comma 3. Fino a tale data restano sospesi i termini per
l'impugnazione del decreto sanzionatorio innanzi alla autorità giudiziaria. …”, ha inteso opporsi al decreto in esame.
In primo luogo ha eccepito la tardività del provvedimento di irrogazione della sanzione per violazione del termine di due anni fissato dall'art. 69 DLgs. n. 231/2007 entrato in vigore il 10 novembre 2019, a mente del quale “dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il termine per la conclusione del procedimento sanziona- torio è di due anni decorrenti dalla ricezione della contestazione notificata all'amministrazione procedente. Dalla medesima data le predette notifiche all'amministrazione sono effettuate esclusivamente tramite posta elettronica certifi- cata. Il predetto termine è prorogato di ulteriori sei mesi nel caso di formale richiesta da parte dell'interessato di essere audito nel corso del procedimento. In ogni caso il procedimento si considera concluso con l'adozione del decreto che dispone in ordine alla sanzione”. Parte ricorrente sostiene che nel caso in esame l'atto di contestazione, che era stato elevato dalla Guardia di Finanza il 18/10/2021, doveva essere notificato a mezzo pec e, dunque, contestualmente, all'amministrazione procedente, mentre il procedimento si concludeva, solo in data 2/11/2023 con la notifica del decreto oppo- sto, ovvero oltre il termine previsto.
In secondo luogo nel merito ha lamentato l'infondatezza della contestazione per insussistenza delle accertate violazioni.
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Ha, in particolare, evidenziato che il PVC redatto dalla Guardia di Finanza in da- ta 18/10/2021, era fondato esclusivamente sul rinvenimento di documentazione extracontabile presso la abitazione del sig. durante un controllo di Persona_2
natura fiscale a carico dello stesso.
Sul brogliaccio rinvenuto i verificatori, da quanto ivi trascritto, attribuito al sig.
, desumevano che lo stesso riportasse i pagamenti ricevuti e le modalità con i Per_2
quali i suddetti pagamenti erano stati effettuati.
Tra i vari nominativi i verificatori individuavano il sig. dal Parte_1
quale, il soggetto verificato, avrebbe ricevuto somme in acconto per lavori eseguiti sui tre natanti utilizzati per la propria attività di noleggio.
La totalità dei pagamenti effettuati per il tramite delle sette asserite transazio- ni sarebbe stata di € 35.500,00.
Il ricorrente ha sostenuto che, nel caso in questione, mancherebbe del tutto la prova che gli importi indicati nel brogliaccio fossero stati effettivamente e mate- rialmente “trasferiti” e che fossero stati trasferiti nell'ambito di una unica opera- zione commerciale.
Ha chiarito che il sig. era titolare della ditta CAPRI DAMARE di Avellino Pt_1
KO LL avente ad oggetto l'attività di noleggio imbarcazioni, esercitata sull'isola di Capri e che la flotta di cui disponeva negli anni 2018, 2019 e 2020 era composta da n. 3 gozzi di proprietà, come dichiarato alla Capitaneria di Capri (cfr. doc. 4).
Per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei gozzi, tutti di modeste di- mensioni (m. 7,50) e motorizzazioni e di nuova costruzione, negli anni in questione, si era servito di vari fornitori, sia sull'isola, che sulla terra ferma.
In particolare, i costi per manutenzioni, nell'anno 2018, ammontavano ad €
12.161,8 (cfr. in doc.ti ), nell'anno 2019, ammontavano ad € 6.285,00 (cfr. CP_7
doc.ti 10-11), nell'anno 2020, ammontavano ad € 11.123,52 (cfr. doc. 12-13-14-15-
16) per un totale di € 29.571,16.
Tra i vari fornitori, la si era servita anche della Tecnomar Controparte_8
boat di il quale emetteva una fattura di € 3.500,00 nel 2018 (fatt. n. Persona_2
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25/2018 in doc. 8), una fattura di € 5.200,00 nel 2019 (fatt. n. 51/2019 in doc. 11), due fatture da € 1.359,08 (fatt. n. 31/2020 in doc. 15) e da € 1.480,04 (fatt. n.
60/2020 in doc. 16) nel 2020.
Il ricorrente ha, quindi, elencato i motivi di inverosimiglianza della ricostruzio- ne opera sulla base di detto brogliaccio:
1) i fogli rinvenuti provengono da soggetto terzo e, comunque, certamente non provengono dal sig. in quale nega di avere mai effettuato pagamenti in Pt_1
contanti delle somme indicate nel PVC;
2) la flotta di gozzi da noleggio gestita dalla Capri Damare, per numero e vetu- stà, giammai avrebbe potuto giustificare, nelle tre annualità contestate, un esborso per le manutenzioni pari ad ulteriori € 35.500,00 da aggiungere a quelli fatturati, come visto infra, pari ad € 29.571,00.
3) In nessuna parte dei fogli utilizzati quale prova della violazione, l'autore ma- teriale dei prospetti riferisce di “transazione unica in contanti” e di “unicità dell'operazione”, ben potendo, in ipotesi astratta, trattarsi della indicazione di som- me incassate per diverse operazioni effettuate in momenti diversi dell'anno a nulla rilevando la data di annotazione delle stesse;
invero l'indicazione di ingenti importi riferiti ad una unica data appare inverosimile già solo se si volessero prendere in considerazione anche le altre ingenti somme che nella stessa data o nei giorni a se- guire sarebbero stati incassati dalla ditta Tecnomar di RO LO esercente l'attività di piccole riparazioni navali senza ausilio di alcun collaboratore.
4) la descrizione di “incasso vari gozzi” riferite alle asserite operazioni uniche pari ad € 12.000,00 del 22 novembre 2018 e pari ad € 7.000,00 del 13 maggio 2019, sarebbero la prova logica che giammai si poteva trattare di una transazione unica e per una unica operazione.
In ultima istanza, il ricorrente ha sostenuto che le sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 63 DLgs n. 231/2007 comma 1 e 1-ter, sono in tutti i casi parzialmente illegit- time in quanto nella irrogazione delle stesse non si sarebbe tenuto conto del principio del favor rei che avrebbe dovuto imporre l'applicazione della normativa sanzionatoria più favorevole. Il comma 1 dell'art. 49 DLgs n. 231/2007, che all'epoca delle transa-
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zioni contestate prevedeva l'irrogazione della sanzione in ragione del superamento della soglia di € 3.000,00 e di € 2.000,00 con sanzioni minime previste nel primo caso pari ad € 3000,00 e nel secondo caso ad € 2000,00, con la legge di bilancio n.
197/2022 è stato modificato prevedendo la nuova soglia minima per l'irrogazione della sanzione di € 5.000,00.
A dire del ricorrente, sulla scorta di tale regime più favorevole, il non CP_1
avrebbe potuto applicare la sanzione a tutte le transazioni contestate, ma solo a quelle che avevano superato la nuova e più favorevole soglia di € 5.000,00, dovendo la comparazione fondarsi, come chiarito dalla sentenza della Corte costituzionale n.
68 del 2017, “sull'individuazione in concreto del regime complessivamente più favore- vole per la persona avuto riguardo a tutte le caratteristiche del caso specifico”.
Si è costituito il rivendicando la legittimità del proprio operato e CP_1
l'adeguatezza delle prove fornite a supporto degli illeciti contestati.
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione e decisione.
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Infondato è l'assunto in ordine alla presunta tardiva emissione del decreto con cui è stata comminata la sanzione amministrativa.
Invero sul punto è sufficiente fare rinvio agli argomenti difensivi addotti dal re- sistente ministero alla pagina 5 della comparsa di costituzione, ove si legge: “in meri- to all'eccezione di violazione del termine biennale per la conclusione del procedimento ex art. 69, comma 2, del novellato D.L.gs 231/2007, si osserva che il citato art. 69 introduce un termine di due anni per la conclusione del procedimento sanzionatorio
“decorrenti dalla ricezione della contestazione notificata all'amministrazione pro- cedente”. Il legislatore, quindi, nell'introdurre il termine per la conclusione del proce- dimento di 2 anni (2 anni e ½ in caso di richiesta di audizione), prende in considerazio- ne l'ipotesi in cui l'Amministrazione che eleva la contestazione non coincida con
l'Amministrazione competente per l'istruttoria e per l'adozione del provvedimento finale e, in tal caso, fa decorrere il suddetto termine dalla data in cui gli atti del pro- cedimento instaurato, a seguito della elevazione della contestazione, vengono tra-
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smessi all'Amministrazione procedente come nella fattispecie che ci occupa (verbale di contestazione elevato dalla Guardia di Finanza e trasmesso alla R.T.S. per il seguito di competenza). Orbene, atteso che il verbale di contestazione GDF-2021- NA 182-
005-008 è stato acquisito al protocollo della in Controparte_6
data 28.10.2021 con n. 187088/2021 (cfr. ALL. 1) e considerato che il decreto sanzio- natorio è stato emesso e sottoscritto con firma digitale in data 17.10.2023 (cfr. ALL.
2), è evidente che è stato inequivocabilmente rispettato il termine biennale previsto dalla norma. A tal fine, secondo i principi generali, è sufficiente ad impedire la deca- denza l'adozione dell'atto nel relativo termine, avendo la notifica la mera funzione di portare l'atto a conoscenza del destinatario. E' di tutta evidenza il pieno rispetto del temine previsto dalla norma in tema di conclusione del procedimento (art. 69 comma
2 D.L.GS 231/2007) che è cosa ben diversa dal termine di prescrizione quinquennale e pertanto le argomentazioni addotte risultano palesemente prive di fondamento, non- ché pretestuose”.
Tali considerazioni vanno condivise alla luce della documentazione allegata;
in- vero nel verbale prodotto da parte resistente (cfr. allegato 1) si rinviene univocamen- te l'individuazione del numero di protocollo in entrata (n.187088) e la relativa data
(28-10-2021); l'atto reca, inoltre, l'indicazione del protocollo in uscita, apposto dalla
Guardia di Finanza, e la data di trasmissione a mezzo timbro (27 ottobre 2021). Infine
l'atto impugnato reca univocamente la data di adozione e/o trasmissione del 17 ot- tobre 2021, da ciò discendendo la tempestiva adozione dello stesso.
Passando alle contestazioni afferenti al merito, occorre valutare la documenta- zione posta a fondamento dell'illecito contestato.
Il verbale redatto dalla GdF e richiamato nell'impugnato decreto contiene il ri- ferimento a documentazione extracontabile acquisita presso l'abitazione del signor e contenente l'annotazione di pagamenti in contanti per un importo Persona_2
superiore a quello consentito, asseritamente effettuati dal ricorrente nelle date e per gli importi sopra segnalati;
i documenti vengono denominati Foglio extracontabile
“INCASSI anno 2018, 2019 e 2020” (allegati 1,3,5,7,9,11,13) nonché Foglio extracon- tabile “resoconto giornaliero” anni 2018, 2019 e 2020 (allegato 2,4,6,8,10,12 e 14).
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Gli allegati denominati “INCASSO ANNO” recano l'intestazione “INCASSO AN-
NO 2018”, “INCASSO ANNO 2019”, “INCASSO ANNO 2020”; vi è, poi, una prima co- lonna, che individua la data dell'incasso, una seconda che contiene l'indicazione della barca e del cliente, una terza ed una quarta colonna contenenti le indicazioni “A/S”
(acconto o saldo) ed “A/C” (assegno o contanti) nonché, infine, una quinta colonna con il corrispondente importo incassato.
In aggiunta a tali documenti, ne sono stati rinvenuti ulteriori, recanti l'intitolazione “resoconto giornaliero” in cui vengono descritte le singole operazioni effettuate nel periodo di riferimento, con indicazione della data, dell'oggetto dell'operazione, degli importi e delle relative modalità di pagamento (contanti, pos, assegno etc.).
Il ricorrente lamenta il fatto che tali documenti consistono in semplici fogli, di dubbia provenienza, privi di qualsivoglia valenza probatoria. Rivendica, inoltre,
l'assoluta inverosimiglianza delle annotazioni ivi rinvenute per le considerazioni sopra riportate.
Orbene, escluso che alla documentazione in oggetto possa riconoscersi fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. avuto riguardo alla prova dei contestati pagamenti in contanti, occorre residualmente interrogarsi sulla sua valenza probatoria.
In merito all'uso probatorio (ad opera del giudice di merito) di scritture private provenienti da terzi, è appena il caso di richiamare l'insegnamento della giurispru- denza della Suprema Corte, ai sensi del quale nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove c.d. atipiche, quali le dichiarazioni scritte provenienti da terzi, della cui utilizzazione forni- sca adeguata motivazione e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficien- ti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che ne derivi la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio si instaura con la produzione in giudizio (cfr., ex plurimis, Sez. 1, Sentenza n. 17392 del 01/09/2015, Rv. 636702 - 01).
Ciò precisato in termini generali, non possono porsi, nel caso di specie, dubbi
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in ordine alla provenienza ed alla paternità di tali documenti, atteso che gli stessi sono stati rinvenuti presso l'abitazione del signor ed appaiono piena- Persona_2
mente coerenti con l'attività svolta (manutenzione, riparazione e rimessaggio di imbarcazioni); costituisce circostanza, peraltro, incontestata che il ricorrente negli anni incriminati (2018, 2019 e 2020) abbia beneficiato delle prestazioni di rimessag- gio, riparazione e manutenzione delle proprie imbarcazioni, oggetto dell'attività di noleggio svolta dall'impresa individuale recante la ditta “Capri damare”.
Parimenti non possono porsi dubbi in ordine alla natura dei documenti, atteso che il foglio denominato INCASSO è univocamente volto a raccogliere Pt_4
l'annotazione degli incassi percepiti in ciascun anno; assolutamente univoche ap- paiono, altresì, le annotazioni ivi presenti, volte ad individuare la data dell'incasso, il soggetto che ha provveduto al pagamento, le imbarcazioni oggetto degli interventi, le modalità di pagamento (assegno o contanti), la natura del pagamento (a saldo o in acconto) e l'importo.
Tutte le annotazioni presenti nel foglio denominato “Incasso Anno…” trovano, peraltro, puntuale corrispondenza nell'altro documento extracontabile acquisito, denominato “resoconto giornaliero”, ove, con singolare meticolosità, il ha Per_2
provveduto ad annotare le operazioni di pagamento effettuata in ciascuna giornata, indicando sia le entrate che le uscite;
tale documento integra un palese libro di cassa extracontabile, che contiene finanche l'individuazione delle modalità (pos, contanti, assegno etc.) con cui è stata effettuata la singola operazione.
Appare sicuramente significativo che tutte le annotazioni riferibili al ricorren- te presenti nei predetti documenti (sia che si abbia riguardo al foglio “Incassi” che al foglio “resoconto giornaliero”) indichino espressamente che il pagamento è avvenuto per “contanti”.
Non può, inoltre, invocarsi la presunta equivocità delle annotazioni, attesa la chiara individuazione del soggetto che ebbe ad effettuare il pagamento mediante il richiamo espresso al nome ( ”) ed alle imbarcazioni oggetto degli inter- Parte_1
venti riparativi e/o manutentivi (“vari gozzi”).
È assolutamente evidente, pertanto, la natura di contabilità non ufficiale tenu-
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ta dal volta a recar traccia dei pagamenti concretamente ricevuti, anche Per_2
laddove sottratti alla contabilizzazione a fini fiscali, specificandone l'importo, le mo- dalità di pagamento (contanti o mezzi tracciabili: bonifico/assegno) e l'imputazione ad acconto o saldo.
Di contro il ricorrente, a fronte delle non contestate relazioni commerciali con il signor per le prestazioni di rimessaggio, riparazione e manutenzione Persona_2
delle imbarcazioni oggetto della propria impresa individuale di noleggio, si è ben guardato dal fornire una chiara e puntuale rappresentazione, per gli anni dal 2018 al
2020, del contenuto di tali rapporti commerciali, avuto particolare riguardo alle prestazioni rese, al corrispettivo concretamente pattuito in relazione a dette pattui- zioni nonché alla tempistica (acconto e saldo) ed alle modalità attraverso cui lo stesso sarebbe stato pagato.
A ciò si aggiungono numerosi elementi che, lungi dallo smentire, contribuisco- no ad ulteriormente corroborare quanto già univocamente emergente dalla docu- mentazione extracontabile;
invero:
a) parte ricorrente ha totalmente omesso di dedurre e provare quali e quante imbarcazioni sono state nella titolarità dell'impresa individuale e concreta- mente utilizzate nell'attività di noleggio negli anni dal 2018 al 2020; pale- semente inidonea allo scopo appare l'allegato 4 della produzione di parte ricorrente, avente ad oggetto la comunicazione indirizzata all'Ufficio Cir- condariale Marittimo di Capri contenente l'indicazione delle imbarcazioni che l'impresa aveva intenzione di utilizzare a scopo di noleggio nell'anno
2021, ovvero l'anno successivo a quello interessato dagli accertamenti og- getto di causa (dal 2018 al 2020); sarebbe stato sufficiente, allo scopo,
l'esibizione del libro inventari dell'impresa;
b) parte ricorrente ha totalmente omesso di specificamente dedurre e docu- mentare, in relazione alle imbarcazioni di cui al capo a), i costi complessi- vamente sostenuti, negli anni in questione (dal 2018 al 2020), per presta- zioni di rimessaggio, manutenzione e riparazione;
palesemente inidonea al- lo scopo appare la confusa allegazione di fatture, ove disancorata da una
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ricostruzione complessiva di detti costi e supportata, sul piano probatorio, dall'esibizione di scritture contabili e fiscali coerenti con tale ricostruzione;
tale carenza rende, con tutta evidenza, evanescente ed indimostrata l'affermazione in ordine alla natura inverosimile e spropositata dei paga- menti emergenti dalla documentazione extracontabile posta a base dell'accertamento;
c) l'allegato 8 della produzione di parte ricorrente è la fattura n.25 del 09 giu- gno 2018 emessa dal signor (titolare della Tecnomar Boat Persona_2
Service) e correlata a prestazioni rese in favore del ricorrente;
nell'oggetto si rinviene l'indicazione “acconto sui lavori vostre imbarcazioni anno 2018”; vanno in primo luogo segnalate l'assoluta genericità dell'oggetto nonchè
l'omessa prova delle modalità di pagamento di detta fattura;
ad ogni modo la suddetta indicazione comprova l'esistenza di abituali prestazioni (la cui natura non viene specificata) annualmente rese dal signor su di un Per_2
numero non precisato di imbarcazioni del signor , e regolate, avuto Pt_1
riguardo ai corrispettivi, con pagamenti in acconto ed a saldo, ciò in perfet- ta coerenza con le annotazioni presenti nella documentazione extracontabi- le allegata;
appare, invero, singolare che a fronte di una fattura “in acconto” per l'anno 2018, non si rinvenga una corrispondente fattura “a saldo” per il medesimo anno;
lo stesso dicasi per l'assenza di corrispondenti fatture, in acconto ed a saldo, per gli anni 2019 e 2020;
d) anche in relazione all'ulteriore fattura n.51 del 09 agosto 2019, emessa dal
, non è dato comprendere con quali modalità sia stata concreta- Per_2
mente pagata, non essendo stata allegata documentazione che comprovi l'utilizzo di strumenti tracciabili;
ad ogni buon conto l'oggetto della stessa
(“sosta in area coperta vostri natanti”) testimonia la pluralità e significativi- tà delle prestazioni rese dall'impresa del in favore dell' , Per_2 Pt_1
aventi ad oggetto non solo la manutenzione, ma anche interventi riparativi e rimessaggio delle imbarcazioni.
Tali lacune deduttive e probatorie avallano, pertanto, l'univoca valenza proba-
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toria emergente dalla richiamata documentazione.
Non appare, inoltre, rilevante l'assunto in ordine alla presunta riferibilità del pagamento, obiettivamente unitario, ad una pluralità di prestazione afferenti a diver- se imbarcazioni;
invero ciò che rileva, ai fini della configurabilità dell'illecito, è la cir- costanza che il pagamento sia avvenuto in un'unica soluzione, circostanza univoca- mente emergente dalle annotazioni presenti nella documentazione extracontabile prodotta;
ad ogni modo sarebbe stato eventualmente onere del ricorrente dedurre e provare che i pagamenti in contanti siano stati effettuati in una pluralità di occasioni, siano riferibili a diversi rapporti contrattuali ed abbiano concretamente rispettato il valore soglia;
tale onere appare, con tutta evidenza, totalmente disatteso.
Con un ultimo motivo, parte ricorrente assume che “il comma 1 dell'art. 49
DLgs n. 231/2007, che all'epoca delle transazioni contestate prevedeva l'irrogazione della sanzione in ragione del superamento della soglia di € 3.000,00 e di € 2.000,00 con sanzioni minime previste nel primo caso pari ad € 3000,00 e nel secondo caso ad €
2000,00, con la legge di bilancio n. 197/2022 è stato modificato prevedendo la nuova soglia minima per l'irrogazione della sanzione di € 5.000,00. Ebbene, sulla scorta di tale regime più favorevole, il non avrebbe potuto applicare la sanzione a CP_1
tutte le transazioni contestate, ma solo a quelle che avevano superato la nuova e più favorevole soglia di € 5.000,00, dovendo la comparazione fondarsi, come chiarito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2017, “sull'individuazione in concre- to del regime complessivamente più favorevole per la persona avuto riguardo a tutte le caratteristiche del caso specifico”.
Il motivo è infondato atteso che le sanzioni concretamente applicate trovano applicazione anche in capo a chi, prima dell'1.1.2023, abbia effettuato trasferimenti di contanti per importi pari o superiori alla precedente soglia di 2.000,00 euro, seppu- re inferiori alla nuova soglia di 5.000,00 euro.
Ciò in quanto le delimitate applicazioni del principio del “favor rei” ad opera del co. 1 dell'art. 69 del DLgs. 231/2007 non attengono all'ipotesi in esame.
In materia di sanzioni amministrative, infatti, vige il principio di legalità, previ- sto dall'art. 1 della L. 689/81, ai sensi del quale “nessuno può essere assoggettato a
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sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la previsione della sola di- sposizione sopra citata comporta, in mancanza di norme speciali che prevedano
l'applicazione dell'istituto del “favor rei”, la non retroattività delle norme regolanti in termini più favorevoli gli illeciti amministrativi: si applicano le disposizioni sanzio- natorie in vigore al momento del fatto, nonostante la disciplina successiva preveda disposizioni più favorevoli, ovvero determini l'abrogazione della disposizione sanzio- natoria (Cfr., tra le altre, Cass. 26.2.2019 n. 5606, Cass. 17.12.2018 n. 32573, Cass.
28.12.2011 n. 29411 e Cass. 27.1.2007 n. 1693, nonché Consiglio di Stato 4.4.2017 n.
1566 e Corte Cost. 20.7.2016 n. 193, che ha giudicato non fondata una questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della L. 689/81, per contrasto con gli artt. 3 e 117 co. 1 Cost. - quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 della CEDU) nella parte in cui non prevede una regola generale di applicazione della legge successiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi. Sul tema si veda anche la circolare MEF 17.6.2022 prot. DT 56499).
In particolare, la Corte di Cassazione, nella sentenza 17.12.2018 n. 32573, ha sottolineato come, pur potendosi effettivamente ravvisare una tendenza al progres- sivo riconoscimento del c.d. principio del “favor rei” anche con riferimento a specifici ambiti estranei al diritto penale – come, ad esempio, in materia di violazioni tributa- rie e valutarie o in tema di responsabilità degli enti per illeciti penali – non è possibile, allo stato della legislazione, ipotizzare una generale validità del principio anzidetto nella materia delle sanzioni amministrative, in assenza di una norma esplicita in tal senso. Anzi, a ben vedere, proprio il fatto che il legislatore abbia ritenuto di affidare l'applicabilità del “favor rei”, negli specifici ambiti di cui sopra, a norme speciali, costi- tuisce argomento confermativo dell'esistenza di un principio generale di segno con- trario.
Anche in relazione alla disciplina in questione è stata dettata una previsione derogatoria rispetto al principio generale, ovvero quella contenuta nell'art. 69 co. 1 del DLgs. 231/2007, ma tesa esclusivamente a disciplinare il passaggio alle novità
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introdotte con il DLgs. 25.5.2017 n. 90.
Ai sensi di tale disposizione, infatti, “nessuno può essere sanzionato per un fat- to che alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Titolo non costituisce più illecito. Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all'epoca della commessa violazione, se più favorevole, ivi compresa l'applicabilità dell'istituto del pagamento in misura ridotta”.
In pratica:
• con il primo periodo si è sancita la non punibilità delle condotte costituenti violazioni anteriormente all'entrata in vigore delle modifiche operate dal DLgs.
90/2017 (4.7.2017) quando, in esito ad esse, le medesime condotte sono divenute lecite;
• con il secondo periodo è stata disposta l'applicazione della disciplina in con- creto più favorevole nel caso in cui per la medesima condotta, che comunque ha conservato il suo carattere di illiceità, sia stato previsto (dal 4.7.2017) un trattamento sanzionatorio diverso.
Al di fuori di tali ipotesi, invece, nulla è previsto.
Deve, pertanto, escludersi, in assenza di espressa previsione normativa quale quella sopra individuata, un fenomeno di abolitio criminis avuto riguardo alle con- dotte poste in essere anteriormente all'entrata in vigore dell'art.1 comma 384 della
L. n.197 del 2022, con cui la soglia limite per i pagamenti in contanti è stata innalza- ta ad euro 5.000,00.
Ragion per cui le violazioni tornano ad essere assoggettate alla legge del tem- po del loro verificarsi, ex art. 1 della L. 689/81.
Il ricorso va conclusivamente rigettato con conferma dell'impugnato decreto.
Le spese di lite, liquidate come in parte dispositiva, seguono la soccombenza del ricorrente, con applicazione delle vigenti tabelle, avuto riguardo allo scaglione tariffario corrispondente al valore della causa ed all'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
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Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ rigetta il ricorso proposta dal signor avverso il decreto Parte_1
Ministeriale n. 815715/A, notificato il 2 novembre 2023;
➢ condanna il sig. al pagamento in favore del Parte_1 [...]
delle Controparte_9
spese di lite che si liquidano in euro 2.540,00 per onorari, oltre accessori di leg- ge, se dovuti.
È verbale.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 13/10/2025 nella 10 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del
Giudice dott. Marcello Amura, è chiamata la causa
TRA
(c.f.: , elett.te dom.to presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv. POLISI VINCENZO (c.f.: ) dal quale è rappr.to e C.F._2
difeso in virtù di procura in atti
- Opponente
E
Controparte_1
in persona del Ministro p.t., dom.to presso l'AVVOCATURA DELLO
[...]
STATO DI NAPOLI (c.f.: dal quale è rappr.to e difeso ex lege. C.F._3
- Opposto
É presente per l'opponente l'avvocato Vincenzo Polisi il quale si riporta all'atto di opposizione e chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate. Chiede quindi la decisione della controversia.
È altresì presente per il Ministero opposto il procuratore dello Stato Controparte_2
la quale si riporta integralmente alla costituzione in atti e alle difese ivi contenute, chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione. Si chiede quindi la decisione della con- troversia. È altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Persona_1
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
1
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
a mezzo del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 5344/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elett.te dom.to presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv. POLISI VINCENZO (c.f.: ) dal quale è rappr.to e C.F._2
difeso in virtù di procura in atti
- Opponente
E
Controparte_1
in persona del Ministro p.t., dom.to presso l'AVVOCATURA DELLO
[...]
STATO DI NAPOLI (c.f.: dal quale è rappr.to e difeso ex lege. C.F._3
- Opposto
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso in opposizione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/81 e art. 6 D. Lgs. N.
150/2011, depositato in data 12 marzo 2024, il sig. ha impu- Parte_2
gnato il decreto Ministeriale n. 815715/A, notificato il 2 novembre 2023, con il quale il sanzionava la violazione della normativa Controparte_3
antiriciclaggio (art. 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, modificato dall'articolo 20 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in Leg-
2
ge 30 luglio 2010, n. 122), per aver trasferito denaro contante, per un importo com- plessivo di euro 35.500,00 senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e
Controparte_4
Mediante tale decreto, veniva ingiunto al ricorrente il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, della somma di € 19.000,00, per aver trasferito in 7 diverse occasioni somme in contanti oltre le soglie di legge e, più precisamente, due paga- menti sarebbero avvenuti nel 2018 (pari ad € 4.000,00 il 11 maggio e pari ad €
12.000,00 il 22 novembre), tre pagamenti sarebbero avvenuti nel 2019 (pari ad €
7.000,00 il 15 maggio, pari ad € 3.000,00 il 08 luglio e pari ad € 5.000,00 il 09 agosto), due pagamenti sarebbero avvenuti nel 2020 (pari ad € 2.500,00 il 5 agosto 2020 e pari ad € 2.000,00 il 4/11/2020) per un totale di € 35.500,00.
Nell'atto impugnato si legge quanto segue:“… Visto l'atto di contestazione del
18/10/2021 … elevato dalla GUARDIA Nucleo di Polizia Economico- CP_5
finanziaria a carico di: … INCOLPATO della violazione CP_1 Parte_1
dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 25.05.201 n. 90 per avere trasferito denaro contante per un importo complessivo di € 35.500,00 …; CONSIDERATO Nel sistema delle misure antiriciclaggio l'art. 49 comma 1 del decreto lgs 231/2007 modi- ficato ed integrato dal decreto lgs. 90/2017 stabilisce il divieto di trasferire a qualsiasi titolo tra soggetti diversi denaro contante …, quando il valore oggetto del trasferi- mento è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro dal 1.01.2016 al 30.06.2020
e 2000 euro dal 1.07.2020 al 31.12.2022. … Si conferma la sussistenza dell'illecito contestato ritenendo di applicare per ciascuna infrazione la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 90 e successive modifi- che. Pertanto, in base alle citate disposizioni normative la sanzione totale sarà pari ad
€ 19.000.00 pari al minimo di € 3.000,00 per ciascuna infrazione per le violazioni commesse fino al 30.06.2020 e pari al minimo di € 2000,00 per ciascuna infrazione per le violazioni commesse dopo il 1.07.2020. …Ritenuto pertanto di affermare la responsabilità della parte in ordine alla violazione ascritta. DECRETA E' determinata a carico di la sanzione amministrativa pecuniaria di € Parte_3
19.000,00.” (cfr. decreto impugnato).
3
In data 29 novembre 2023 il sig. inviava a mezzo pec “ISTANZA DI PA- Pt_1
GAMENTO DELLA SANZIONE IN MISURA RIDOTTA EX ART. 68 DLGS N. 231/2007” con la quale sospendeva i termini di impugnazione del decreto sanzionatorio
Con provvedimento notificato a mezzo pec il 13 dicembre 2023 il
[...]
accoglieva Controparte_3 Controparte_6
l'istanza concedendo il termine di 90 giorni per procedere al pagamento in forma ridotta.
Con il presente ricorso, il sig. , avendo beneficiato della Parte_1
sospensione dei termini di cui all'art. 68 Dlgs, n. 231/2007, comma 4, secondo cui “Il pagamento in misura ridotta è effettuato entro novanta giorni dalla notifica del prov- vedimento di cui al comma 3. Fino a tale data restano sospesi i termini per
l'impugnazione del decreto sanzionatorio innanzi alla autorità giudiziaria. …”, ha inteso opporsi al decreto in esame.
In primo luogo ha eccepito la tardività del provvedimento di irrogazione della sanzione per violazione del termine di due anni fissato dall'art. 69 DLgs. n. 231/2007 entrato in vigore il 10 novembre 2019, a mente del quale “dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il termine per la conclusione del procedimento sanziona- torio è di due anni decorrenti dalla ricezione della contestazione notificata all'amministrazione procedente. Dalla medesima data le predette notifiche all'amministrazione sono effettuate esclusivamente tramite posta elettronica certifi- cata. Il predetto termine è prorogato di ulteriori sei mesi nel caso di formale richiesta da parte dell'interessato di essere audito nel corso del procedimento. In ogni caso il procedimento si considera concluso con l'adozione del decreto che dispone in ordine alla sanzione”. Parte ricorrente sostiene che nel caso in esame l'atto di contestazione, che era stato elevato dalla Guardia di Finanza il 18/10/2021, doveva essere notificato a mezzo pec e, dunque, contestualmente, all'amministrazione procedente, mentre il procedimento si concludeva, solo in data 2/11/2023 con la notifica del decreto oppo- sto, ovvero oltre il termine previsto.
In secondo luogo nel merito ha lamentato l'infondatezza della contestazione per insussistenza delle accertate violazioni.
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Ha, in particolare, evidenziato che il PVC redatto dalla Guardia di Finanza in da- ta 18/10/2021, era fondato esclusivamente sul rinvenimento di documentazione extracontabile presso la abitazione del sig. durante un controllo di Persona_2
natura fiscale a carico dello stesso.
Sul brogliaccio rinvenuto i verificatori, da quanto ivi trascritto, attribuito al sig.
, desumevano che lo stesso riportasse i pagamenti ricevuti e le modalità con i Per_2
quali i suddetti pagamenti erano stati effettuati.
Tra i vari nominativi i verificatori individuavano il sig. dal Parte_1
quale, il soggetto verificato, avrebbe ricevuto somme in acconto per lavori eseguiti sui tre natanti utilizzati per la propria attività di noleggio.
La totalità dei pagamenti effettuati per il tramite delle sette asserite transazio- ni sarebbe stata di € 35.500,00.
Il ricorrente ha sostenuto che, nel caso in questione, mancherebbe del tutto la prova che gli importi indicati nel brogliaccio fossero stati effettivamente e mate- rialmente “trasferiti” e che fossero stati trasferiti nell'ambito di una unica opera- zione commerciale.
Ha chiarito che il sig. era titolare della ditta CAPRI DAMARE di Avellino Pt_1
KO LL avente ad oggetto l'attività di noleggio imbarcazioni, esercitata sull'isola di Capri e che la flotta di cui disponeva negli anni 2018, 2019 e 2020 era composta da n. 3 gozzi di proprietà, come dichiarato alla Capitaneria di Capri (cfr. doc. 4).
Per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei gozzi, tutti di modeste di- mensioni (m. 7,50) e motorizzazioni e di nuova costruzione, negli anni in questione, si era servito di vari fornitori, sia sull'isola, che sulla terra ferma.
In particolare, i costi per manutenzioni, nell'anno 2018, ammontavano ad €
12.161,8 (cfr. in doc.ti ), nell'anno 2019, ammontavano ad € 6.285,00 (cfr. CP_7
doc.ti 10-11), nell'anno 2020, ammontavano ad € 11.123,52 (cfr. doc. 12-13-14-15-
16) per un totale di € 29.571,16.
Tra i vari fornitori, la si era servita anche della Tecnomar Controparte_8
boat di il quale emetteva una fattura di € 3.500,00 nel 2018 (fatt. n. Persona_2
5
25/2018 in doc. 8), una fattura di € 5.200,00 nel 2019 (fatt. n. 51/2019 in doc. 11), due fatture da € 1.359,08 (fatt. n. 31/2020 in doc. 15) e da € 1.480,04 (fatt. n.
60/2020 in doc. 16) nel 2020.
Il ricorrente ha, quindi, elencato i motivi di inverosimiglianza della ricostruzio- ne opera sulla base di detto brogliaccio:
1) i fogli rinvenuti provengono da soggetto terzo e, comunque, certamente non provengono dal sig. in quale nega di avere mai effettuato pagamenti in Pt_1
contanti delle somme indicate nel PVC;
2) la flotta di gozzi da noleggio gestita dalla Capri Damare, per numero e vetu- stà, giammai avrebbe potuto giustificare, nelle tre annualità contestate, un esborso per le manutenzioni pari ad ulteriori € 35.500,00 da aggiungere a quelli fatturati, come visto infra, pari ad € 29.571,00.
3) In nessuna parte dei fogli utilizzati quale prova della violazione, l'autore ma- teriale dei prospetti riferisce di “transazione unica in contanti” e di “unicità dell'operazione”, ben potendo, in ipotesi astratta, trattarsi della indicazione di som- me incassate per diverse operazioni effettuate in momenti diversi dell'anno a nulla rilevando la data di annotazione delle stesse;
invero l'indicazione di ingenti importi riferiti ad una unica data appare inverosimile già solo se si volessero prendere in considerazione anche le altre ingenti somme che nella stessa data o nei giorni a se- guire sarebbero stati incassati dalla ditta Tecnomar di RO LO esercente l'attività di piccole riparazioni navali senza ausilio di alcun collaboratore.
4) la descrizione di “incasso vari gozzi” riferite alle asserite operazioni uniche pari ad € 12.000,00 del 22 novembre 2018 e pari ad € 7.000,00 del 13 maggio 2019, sarebbero la prova logica che giammai si poteva trattare di una transazione unica e per una unica operazione.
In ultima istanza, il ricorrente ha sostenuto che le sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 63 DLgs n. 231/2007 comma 1 e 1-ter, sono in tutti i casi parzialmente illegit- time in quanto nella irrogazione delle stesse non si sarebbe tenuto conto del principio del favor rei che avrebbe dovuto imporre l'applicazione della normativa sanzionatoria più favorevole. Il comma 1 dell'art. 49 DLgs n. 231/2007, che all'epoca delle transa-
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zioni contestate prevedeva l'irrogazione della sanzione in ragione del superamento della soglia di € 3.000,00 e di € 2.000,00 con sanzioni minime previste nel primo caso pari ad € 3000,00 e nel secondo caso ad € 2000,00, con la legge di bilancio n.
197/2022 è stato modificato prevedendo la nuova soglia minima per l'irrogazione della sanzione di € 5.000,00.
A dire del ricorrente, sulla scorta di tale regime più favorevole, il non CP_1
avrebbe potuto applicare la sanzione a tutte le transazioni contestate, ma solo a quelle che avevano superato la nuova e più favorevole soglia di € 5.000,00, dovendo la comparazione fondarsi, come chiarito dalla sentenza della Corte costituzionale n.
68 del 2017, “sull'individuazione in concreto del regime complessivamente più favore- vole per la persona avuto riguardo a tutte le caratteristiche del caso specifico”.
Si è costituito il rivendicando la legittimità del proprio operato e CP_1
l'adeguatezza delle prove fornite a supporto degli illeciti contestati.
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione e decisione.
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Infondato è l'assunto in ordine alla presunta tardiva emissione del decreto con cui è stata comminata la sanzione amministrativa.
Invero sul punto è sufficiente fare rinvio agli argomenti difensivi addotti dal re- sistente ministero alla pagina 5 della comparsa di costituzione, ove si legge: “in meri- to all'eccezione di violazione del termine biennale per la conclusione del procedimento ex art. 69, comma 2, del novellato D.L.gs 231/2007, si osserva che il citato art. 69 introduce un termine di due anni per la conclusione del procedimento sanzionatorio
“decorrenti dalla ricezione della contestazione notificata all'amministrazione pro- cedente”. Il legislatore, quindi, nell'introdurre il termine per la conclusione del proce- dimento di 2 anni (2 anni e ½ in caso di richiesta di audizione), prende in considerazio- ne l'ipotesi in cui l'Amministrazione che eleva la contestazione non coincida con
l'Amministrazione competente per l'istruttoria e per l'adozione del provvedimento finale e, in tal caso, fa decorrere il suddetto termine dalla data in cui gli atti del pro- cedimento instaurato, a seguito della elevazione della contestazione, vengono tra-
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smessi all'Amministrazione procedente come nella fattispecie che ci occupa (verbale di contestazione elevato dalla Guardia di Finanza e trasmesso alla R.T.S. per il seguito di competenza). Orbene, atteso che il verbale di contestazione GDF-2021- NA 182-
005-008 è stato acquisito al protocollo della in Controparte_6
data 28.10.2021 con n. 187088/2021 (cfr. ALL. 1) e considerato che il decreto sanzio- natorio è stato emesso e sottoscritto con firma digitale in data 17.10.2023 (cfr. ALL.
2), è evidente che è stato inequivocabilmente rispettato il termine biennale previsto dalla norma. A tal fine, secondo i principi generali, è sufficiente ad impedire la deca- denza l'adozione dell'atto nel relativo termine, avendo la notifica la mera funzione di portare l'atto a conoscenza del destinatario. E' di tutta evidenza il pieno rispetto del temine previsto dalla norma in tema di conclusione del procedimento (art. 69 comma
2 D.L.GS 231/2007) che è cosa ben diversa dal termine di prescrizione quinquennale e pertanto le argomentazioni addotte risultano palesemente prive di fondamento, non- ché pretestuose”.
Tali considerazioni vanno condivise alla luce della documentazione allegata;
in- vero nel verbale prodotto da parte resistente (cfr. allegato 1) si rinviene univocamen- te l'individuazione del numero di protocollo in entrata (n.187088) e la relativa data
(28-10-2021); l'atto reca, inoltre, l'indicazione del protocollo in uscita, apposto dalla
Guardia di Finanza, e la data di trasmissione a mezzo timbro (27 ottobre 2021). Infine
l'atto impugnato reca univocamente la data di adozione e/o trasmissione del 17 ot- tobre 2021, da ciò discendendo la tempestiva adozione dello stesso.
Passando alle contestazioni afferenti al merito, occorre valutare la documenta- zione posta a fondamento dell'illecito contestato.
Il verbale redatto dalla GdF e richiamato nell'impugnato decreto contiene il ri- ferimento a documentazione extracontabile acquisita presso l'abitazione del signor e contenente l'annotazione di pagamenti in contanti per un importo Persona_2
superiore a quello consentito, asseritamente effettuati dal ricorrente nelle date e per gli importi sopra segnalati;
i documenti vengono denominati Foglio extracontabile
“INCASSI anno 2018, 2019 e 2020” (allegati 1,3,5,7,9,11,13) nonché Foglio extracon- tabile “resoconto giornaliero” anni 2018, 2019 e 2020 (allegato 2,4,6,8,10,12 e 14).
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Gli allegati denominati “INCASSO ANNO” recano l'intestazione “INCASSO AN-
NO 2018”, “INCASSO ANNO 2019”, “INCASSO ANNO 2020”; vi è, poi, una prima co- lonna, che individua la data dell'incasso, una seconda che contiene l'indicazione della barca e del cliente, una terza ed una quarta colonna contenenti le indicazioni “A/S”
(acconto o saldo) ed “A/C” (assegno o contanti) nonché, infine, una quinta colonna con il corrispondente importo incassato.
In aggiunta a tali documenti, ne sono stati rinvenuti ulteriori, recanti l'intitolazione “resoconto giornaliero” in cui vengono descritte le singole operazioni effettuate nel periodo di riferimento, con indicazione della data, dell'oggetto dell'operazione, degli importi e delle relative modalità di pagamento (contanti, pos, assegno etc.).
Il ricorrente lamenta il fatto che tali documenti consistono in semplici fogli, di dubbia provenienza, privi di qualsivoglia valenza probatoria. Rivendica, inoltre,
l'assoluta inverosimiglianza delle annotazioni ivi rinvenute per le considerazioni sopra riportate.
Orbene, escluso che alla documentazione in oggetto possa riconoscersi fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. avuto riguardo alla prova dei contestati pagamenti in contanti, occorre residualmente interrogarsi sulla sua valenza probatoria.
In merito all'uso probatorio (ad opera del giudice di merito) di scritture private provenienti da terzi, è appena il caso di richiamare l'insegnamento della giurispru- denza della Suprema Corte, ai sensi del quale nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove c.d. atipiche, quali le dichiarazioni scritte provenienti da terzi, della cui utilizzazione forni- sca adeguata motivazione e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficien- ti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che ne derivi la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio si instaura con la produzione in giudizio (cfr., ex plurimis, Sez. 1, Sentenza n. 17392 del 01/09/2015, Rv. 636702 - 01).
Ciò precisato in termini generali, non possono porsi, nel caso di specie, dubbi
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in ordine alla provenienza ed alla paternità di tali documenti, atteso che gli stessi sono stati rinvenuti presso l'abitazione del signor ed appaiono piena- Persona_2
mente coerenti con l'attività svolta (manutenzione, riparazione e rimessaggio di imbarcazioni); costituisce circostanza, peraltro, incontestata che il ricorrente negli anni incriminati (2018, 2019 e 2020) abbia beneficiato delle prestazioni di rimessag- gio, riparazione e manutenzione delle proprie imbarcazioni, oggetto dell'attività di noleggio svolta dall'impresa individuale recante la ditta “Capri damare”.
Parimenti non possono porsi dubbi in ordine alla natura dei documenti, atteso che il foglio denominato INCASSO è univocamente volto a raccogliere Pt_4
l'annotazione degli incassi percepiti in ciascun anno; assolutamente univoche ap- paiono, altresì, le annotazioni ivi presenti, volte ad individuare la data dell'incasso, il soggetto che ha provveduto al pagamento, le imbarcazioni oggetto degli interventi, le modalità di pagamento (assegno o contanti), la natura del pagamento (a saldo o in acconto) e l'importo.
Tutte le annotazioni presenti nel foglio denominato “Incasso Anno…” trovano, peraltro, puntuale corrispondenza nell'altro documento extracontabile acquisito, denominato “resoconto giornaliero”, ove, con singolare meticolosità, il ha Per_2
provveduto ad annotare le operazioni di pagamento effettuata in ciascuna giornata, indicando sia le entrate che le uscite;
tale documento integra un palese libro di cassa extracontabile, che contiene finanche l'individuazione delle modalità (pos, contanti, assegno etc.) con cui è stata effettuata la singola operazione.
Appare sicuramente significativo che tutte le annotazioni riferibili al ricorren- te presenti nei predetti documenti (sia che si abbia riguardo al foglio “Incassi” che al foglio “resoconto giornaliero”) indichino espressamente che il pagamento è avvenuto per “contanti”.
Non può, inoltre, invocarsi la presunta equivocità delle annotazioni, attesa la chiara individuazione del soggetto che ebbe ad effettuare il pagamento mediante il richiamo espresso al nome ( ”) ed alle imbarcazioni oggetto degli inter- Parte_1
venti riparativi e/o manutentivi (“vari gozzi”).
È assolutamente evidente, pertanto, la natura di contabilità non ufficiale tenu-
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ta dal volta a recar traccia dei pagamenti concretamente ricevuti, anche Per_2
laddove sottratti alla contabilizzazione a fini fiscali, specificandone l'importo, le mo- dalità di pagamento (contanti o mezzi tracciabili: bonifico/assegno) e l'imputazione ad acconto o saldo.
Di contro il ricorrente, a fronte delle non contestate relazioni commerciali con il signor per le prestazioni di rimessaggio, riparazione e manutenzione Persona_2
delle imbarcazioni oggetto della propria impresa individuale di noleggio, si è ben guardato dal fornire una chiara e puntuale rappresentazione, per gli anni dal 2018 al
2020, del contenuto di tali rapporti commerciali, avuto particolare riguardo alle prestazioni rese, al corrispettivo concretamente pattuito in relazione a dette pattui- zioni nonché alla tempistica (acconto e saldo) ed alle modalità attraverso cui lo stesso sarebbe stato pagato.
A ciò si aggiungono numerosi elementi che, lungi dallo smentire, contribuisco- no ad ulteriormente corroborare quanto già univocamente emergente dalla docu- mentazione extracontabile;
invero:
a) parte ricorrente ha totalmente omesso di dedurre e provare quali e quante imbarcazioni sono state nella titolarità dell'impresa individuale e concreta- mente utilizzate nell'attività di noleggio negli anni dal 2018 al 2020; pale- semente inidonea allo scopo appare l'allegato 4 della produzione di parte ricorrente, avente ad oggetto la comunicazione indirizzata all'Ufficio Cir- condariale Marittimo di Capri contenente l'indicazione delle imbarcazioni che l'impresa aveva intenzione di utilizzare a scopo di noleggio nell'anno
2021, ovvero l'anno successivo a quello interessato dagli accertamenti og- getto di causa (dal 2018 al 2020); sarebbe stato sufficiente, allo scopo,
l'esibizione del libro inventari dell'impresa;
b) parte ricorrente ha totalmente omesso di specificamente dedurre e docu- mentare, in relazione alle imbarcazioni di cui al capo a), i costi complessi- vamente sostenuti, negli anni in questione (dal 2018 al 2020), per presta- zioni di rimessaggio, manutenzione e riparazione;
palesemente inidonea al- lo scopo appare la confusa allegazione di fatture, ove disancorata da una
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ricostruzione complessiva di detti costi e supportata, sul piano probatorio, dall'esibizione di scritture contabili e fiscali coerenti con tale ricostruzione;
tale carenza rende, con tutta evidenza, evanescente ed indimostrata l'affermazione in ordine alla natura inverosimile e spropositata dei paga- menti emergenti dalla documentazione extracontabile posta a base dell'accertamento;
c) l'allegato 8 della produzione di parte ricorrente è la fattura n.25 del 09 giu- gno 2018 emessa dal signor (titolare della Tecnomar Boat Persona_2
Service) e correlata a prestazioni rese in favore del ricorrente;
nell'oggetto si rinviene l'indicazione “acconto sui lavori vostre imbarcazioni anno 2018”; vanno in primo luogo segnalate l'assoluta genericità dell'oggetto nonchè
l'omessa prova delle modalità di pagamento di detta fattura;
ad ogni modo la suddetta indicazione comprova l'esistenza di abituali prestazioni (la cui natura non viene specificata) annualmente rese dal signor su di un Per_2
numero non precisato di imbarcazioni del signor , e regolate, avuto Pt_1
riguardo ai corrispettivi, con pagamenti in acconto ed a saldo, ciò in perfet- ta coerenza con le annotazioni presenti nella documentazione extracontabi- le allegata;
appare, invero, singolare che a fronte di una fattura “in acconto” per l'anno 2018, non si rinvenga una corrispondente fattura “a saldo” per il medesimo anno;
lo stesso dicasi per l'assenza di corrispondenti fatture, in acconto ed a saldo, per gli anni 2019 e 2020;
d) anche in relazione all'ulteriore fattura n.51 del 09 agosto 2019, emessa dal
, non è dato comprendere con quali modalità sia stata concreta- Per_2
mente pagata, non essendo stata allegata documentazione che comprovi l'utilizzo di strumenti tracciabili;
ad ogni buon conto l'oggetto della stessa
(“sosta in area coperta vostri natanti”) testimonia la pluralità e significativi- tà delle prestazioni rese dall'impresa del in favore dell' , Per_2 Pt_1
aventi ad oggetto non solo la manutenzione, ma anche interventi riparativi e rimessaggio delle imbarcazioni.
Tali lacune deduttive e probatorie avallano, pertanto, l'univoca valenza proba-
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toria emergente dalla richiamata documentazione.
Non appare, inoltre, rilevante l'assunto in ordine alla presunta riferibilità del pagamento, obiettivamente unitario, ad una pluralità di prestazione afferenti a diver- se imbarcazioni;
invero ciò che rileva, ai fini della configurabilità dell'illecito, è la cir- costanza che il pagamento sia avvenuto in un'unica soluzione, circostanza univoca- mente emergente dalle annotazioni presenti nella documentazione extracontabile prodotta;
ad ogni modo sarebbe stato eventualmente onere del ricorrente dedurre e provare che i pagamenti in contanti siano stati effettuati in una pluralità di occasioni, siano riferibili a diversi rapporti contrattuali ed abbiano concretamente rispettato il valore soglia;
tale onere appare, con tutta evidenza, totalmente disatteso.
Con un ultimo motivo, parte ricorrente assume che “il comma 1 dell'art. 49
DLgs n. 231/2007, che all'epoca delle transazioni contestate prevedeva l'irrogazione della sanzione in ragione del superamento della soglia di € 3.000,00 e di € 2.000,00 con sanzioni minime previste nel primo caso pari ad € 3000,00 e nel secondo caso ad €
2000,00, con la legge di bilancio n. 197/2022 è stato modificato prevedendo la nuova soglia minima per l'irrogazione della sanzione di € 5.000,00. Ebbene, sulla scorta di tale regime più favorevole, il non avrebbe potuto applicare la sanzione a CP_1
tutte le transazioni contestate, ma solo a quelle che avevano superato la nuova e più favorevole soglia di € 5.000,00, dovendo la comparazione fondarsi, come chiarito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2017, “sull'individuazione in concre- to del regime complessivamente più favorevole per la persona avuto riguardo a tutte le caratteristiche del caso specifico”.
Il motivo è infondato atteso che le sanzioni concretamente applicate trovano applicazione anche in capo a chi, prima dell'1.1.2023, abbia effettuato trasferimenti di contanti per importi pari o superiori alla precedente soglia di 2.000,00 euro, seppu- re inferiori alla nuova soglia di 5.000,00 euro.
Ciò in quanto le delimitate applicazioni del principio del “favor rei” ad opera del co. 1 dell'art. 69 del DLgs. 231/2007 non attengono all'ipotesi in esame.
In materia di sanzioni amministrative, infatti, vige il principio di legalità, previ- sto dall'art. 1 della L. 689/81, ai sensi del quale “nessuno può essere assoggettato a
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sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la previsione della sola di- sposizione sopra citata comporta, in mancanza di norme speciali che prevedano
l'applicazione dell'istituto del “favor rei”, la non retroattività delle norme regolanti in termini più favorevoli gli illeciti amministrativi: si applicano le disposizioni sanzio- natorie in vigore al momento del fatto, nonostante la disciplina successiva preveda disposizioni più favorevoli, ovvero determini l'abrogazione della disposizione sanzio- natoria (Cfr., tra le altre, Cass. 26.2.2019 n. 5606, Cass. 17.12.2018 n. 32573, Cass.
28.12.2011 n. 29411 e Cass. 27.1.2007 n. 1693, nonché Consiglio di Stato 4.4.2017 n.
1566 e Corte Cost. 20.7.2016 n. 193, che ha giudicato non fondata una questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della L. 689/81, per contrasto con gli artt. 3 e 117 co. 1 Cost. - quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 della CEDU) nella parte in cui non prevede una regola generale di applicazione della legge successiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi. Sul tema si veda anche la circolare MEF 17.6.2022 prot. DT 56499).
In particolare, la Corte di Cassazione, nella sentenza 17.12.2018 n. 32573, ha sottolineato come, pur potendosi effettivamente ravvisare una tendenza al progres- sivo riconoscimento del c.d. principio del “favor rei” anche con riferimento a specifici ambiti estranei al diritto penale – come, ad esempio, in materia di violazioni tributa- rie e valutarie o in tema di responsabilità degli enti per illeciti penali – non è possibile, allo stato della legislazione, ipotizzare una generale validità del principio anzidetto nella materia delle sanzioni amministrative, in assenza di una norma esplicita in tal senso. Anzi, a ben vedere, proprio il fatto che il legislatore abbia ritenuto di affidare l'applicabilità del “favor rei”, negli specifici ambiti di cui sopra, a norme speciali, costi- tuisce argomento confermativo dell'esistenza di un principio generale di segno con- trario.
Anche in relazione alla disciplina in questione è stata dettata una previsione derogatoria rispetto al principio generale, ovvero quella contenuta nell'art. 69 co. 1 del DLgs. 231/2007, ma tesa esclusivamente a disciplinare il passaggio alle novità
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introdotte con il DLgs. 25.5.2017 n. 90.
Ai sensi di tale disposizione, infatti, “nessuno può essere sanzionato per un fat- to che alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Titolo non costituisce più illecito. Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all'epoca della commessa violazione, se più favorevole, ivi compresa l'applicabilità dell'istituto del pagamento in misura ridotta”.
In pratica:
• con il primo periodo si è sancita la non punibilità delle condotte costituenti violazioni anteriormente all'entrata in vigore delle modifiche operate dal DLgs.
90/2017 (4.7.2017) quando, in esito ad esse, le medesime condotte sono divenute lecite;
• con il secondo periodo è stata disposta l'applicazione della disciplina in con- creto più favorevole nel caso in cui per la medesima condotta, che comunque ha conservato il suo carattere di illiceità, sia stato previsto (dal 4.7.2017) un trattamento sanzionatorio diverso.
Al di fuori di tali ipotesi, invece, nulla è previsto.
Deve, pertanto, escludersi, in assenza di espressa previsione normativa quale quella sopra individuata, un fenomeno di abolitio criminis avuto riguardo alle con- dotte poste in essere anteriormente all'entrata in vigore dell'art.1 comma 384 della
L. n.197 del 2022, con cui la soglia limite per i pagamenti in contanti è stata innalza- ta ad euro 5.000,00.
Ragion per cui le violazioni tornano ad essere assoggettate alla legge del tem- po del loro verificarsi, ex art. 1 della L. 689/81.
Il ricorso va conclusivamente rigettato con conferma dell'impugnato decreto.
Le spese di lite, liquidate come in parte dispositiva, seguono la soccombenza del ricorrente, con applicazione delle vigenti tabelle, avuto riguardo allo scaglione tariffario corrispondente al valore della causa ed all'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
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Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ rigetta il ricorso proposta dal signor avverso il decreto Parte_1
Ministeriale n. 815715/A, notificato il 2 novembre 2023;
➢ condanna il sig. al pagamento in favore del Parte_1 [...]
delle Controparte_9
spese di lite che si liquidano in euro 2.540,00 per onorari, oltre accessori di leg- ge, se dovuti.
È verbale.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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