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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 15/12/2025, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R. G. n. 1438 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. RG 1439/2019, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Claudio Cannas nell'interesse di Pt_1
– in proprio e n.q. di l.r. della ditta denominata “ La Cattolica”; avv.
[...]
ER UF nell'interesse di sulla scorta del decreto di CP_1 regolamentazione dell'udienza del 3/11/2025 adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 31.03.2025 (fissata per discussione, come da provvedimento del 14.03.2022 poi reiterato) pronuncia la seguente SENTENZA
Tra
, nata Napoli in data 11 febbraio 1962, c. f. CP_1 C.F._1
rappresentata e difesa dell'avvocato ER UF elettivamente
[...]
domiciliata presso il suo studio in Messina in via N. Fabrizi 121, giusto mandato in atti attrice opponente contro
– in proprio e n.q. di l.r. della ditta denominata “ La Parte_1
Cattolica” – P.IVA - avente sede legale in Barcellona Pozzo di P.IVA_1
Gotto (Me) Via S. Andrea n.11 rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Cannas in virtù di procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del medesimo professionista sito in Barcellona PG Via Umberto I° n.396
convenuta opposta avente ad oggetto decreto ingiuntivo n. 249/2019 emesso in data 26.06.2019 dal
Tribunale di Barcellona P. G..-
Pag. 1 a 6 R. G. n. 1438 / 2019
In fatto ed in diritto Con ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al n. R.G. 1031/2019 il creditore opposto chiedeva che fosse emessa ingiunzione di pagamento nei confronti della opponente ritenendola debitrice della somma complessiva CP_1 di € 5.500,00 a titolo di pagamento relativo al servizio funebre richiesto dalla stessa per il defunto padre sig. , ponendo, a supporto della Parte_2 richiesta la fattura di pagamento n.78 del 31.12.2018 nonché l'estratto autentico dei propri libri contabili. Era così emesso il decreto ingiuntivo n. 249/2019 da questo tribunale che notificato in data 05.07.2019, era opposto da parte della sig.ra . CP_1
Quest'ultima pur confermando il servizio funebre reso dalla opposta, ne contestava il costo di cui alla citata fattura sostenendo che fosse dovuto solo l'importo di €. 3.850,00. Chiedeva quindi al tribunale adito di “- revocare il Decreto Ingiuntivo n. 249/2019 emesso il 26.06.2019, nel ricorso iscritto al n. 1031/2019 R.G, dal Presidente del Tribunale di Barcellona P.G. per la somma di € 5.500,00 oltre interessi come indicati in ricorso e spese legali del procedimento ivi liquidate;
- ritenere e dichiarare che la somma di € 3.500,00 offerta in pagamento dalla opponente sig. al sig. è congrua. Il tutto con CP_1 Parte_1 vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”. Emessa ordinanza ex art. 186 bis cpc per il pagamento della somma di €, 3.500,00 e rigettata la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto opposto con provvedimento del 19.02.2020 erano concessi i termini ex art. 183 comma 6 cpc. Quindi all'esito della udienza del 3.5.2021 era fissata la udienza del 14.03.2022 per la precisazione delle conclusioni. Successivamente era disposta la discussione ex art. 281 sexies cpc per la udienza del 9.01.2023, adempimento poi rinviato alla data del 3/11/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) e così incamerata in decisione.
∞ ∞ ∞ ∞ Nel merito. È noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del
Pag. 2 a 6 R. G. n. 1438 / 2019
credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo. Ed infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà origine ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione sia emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. Ciò in quanto la pronuncia del decreto, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore. Il creditore, quindi, in questa fase, deve provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria. Esaminando il merito della controversia giova da subito precisare come la richiesta di pagamento dell'odierna opposta inerisca ad una prestazione inerente ad un servizio funebre asseritamente svolto dalla ditta opposta nei riguardi della salma del padre della opponente, sig. . Parte_2
Tale servizio sarebbe consistito -a detta della opposta- nel preparare “…la salma del sig. e la ponevano nella cassa e il giorno dopo ( 08 Parte_2 dicembre) con il carro funebre della medesima ditta, provvedevano a condurre il feretro sino a Napoli...”. Parte opponente sostiene invece che “… Il servizio richiesto prevedeva solo la fornitura di una cassa di modesto valore, in quanto destinata alla cremazione, ed il trasporto del feretro da NT MA NA (Me) a Napoli… -e che-… Il sig.
non forniva un preventivo di spesa, nonostante richiesto, Parte_1 rassicurando la sig.ra che il costo non sarebbe stato elevato”. CP_1
Quindi, a fronte della non contestazione della prestazione ma solo della sua tipologia, si osserva.
Pag. 3 a 6 R. G. n. 1438 / 2019
Parte opposta sostiene di avere inviato il preventivo alla opponente circostanza però, non solo contestata dalla opposta, ma non documentata. Ed infatti il documento prodotto in atti non è quello di cui citato nella comparsa di costituzione della opposta medesima ove si parla di “… un preventivo di spesa con la specifica delle singole prestazioni ed i relativi costi per l'importo complessivo di euro 6.300,00 ( doc. all. B di c/p)…” che però non è prodotto in quanto agli atti -come file intitolato certificato di morte e preventivo- risulta essere stato prodotto un documento anonimo non sottoscritto da nessuna delle parti e senza prova dell'invio alla opponente e quindi senza prova della sua accettazione;
inoltre risulta essere di importo diverso da quello indicato nella comparsa di costituzione (6.300,00) risultando invece di €. 5.500,00. Peraltro il preventivo corretto risulterebbe essere stato inviato alla opponente con la nota del 18.1.2019 con cui il legale della opposta ove, nel precisare che una precedente fattura emessa ed inviata alla opponente corretta nell'importo ma errata nelle causali, ha inviato la “…fattura 078/2018 di euro 5.500,00 che sostituisce la precedente…-inviando-… inoltre, copia del preventivo riguardante, appunto i singoli servizi resi che cossispondono a quelli indicati in fattura”. Orbene, in considerazione di quanto esposto, i fatti riportati da parte opposta non appaiono del tutto dimostrati e, alla luce delle contestazioni di parte opponente, l'onere probatorio incombente sulla parte opposta non appare essere stato assolto. Ed infatti quanto indicato nella fattura come prestazioni eseguite non sono state oggetto di conducente attività istruttoria anche perché i capitolati di prova non erano finalizzati a dimostrarle essendo invece rivolte a provare fatti non contestati e comunque inconducenti al fine. E se è condivisibile l'orientamento secondo il quale “La registrazione contabile, essendo operazione rilevante ai fini tributari, che implica il controllo responsabile della rispondenza tra quantità, corrispettivi e natura dei beni descritti nella fattura ed i corrispondenti dati della negoziazione commerciale (civilistica), possiede in sé il valore concludente di una ricognizione del fatto generatore del debito esposto nella fattura registrata e costituisce pertanto un
Pag. 4 a 6 R. G. n. 1438 / 2019
comportamento concludente di contenuto ammissivo e confessorio” (Corte d'Appello di Milano –sentenza n. 1759/13 del 22/4/13), è pur vero che la registrazione di una fattura nei registri contabili del creditore non costituisce automaticamente prova piena dell'esistenza del credito, ma rappresenta un elemento indiziario che può essere utilizzato a supporto della pretesa creditoria, specie se non contestato dalla controparte. Ed infatti “Le fatture emesse e annotate nei registri contabili del creditore non costituiscono, di per sé, prova dell'esistenza del credito, trattandosi di documenti provenienti dalla stessa parte che intende avvalersene.” (Cass. civ., Sez. III, 16 gennaio 2023, n. 1170). Quindi vista la contestazione di parte opponente -peraltro avvenuta anche in fase stragiudiziale -come dichiarato dalla stessa parte opposta che costituendosi ha ammesso che < Con successiva missiva a firma dell'avv.
, nell'interesse della sig.ra veniva contestata la fattura CP_2 CP_1 anche in ragione del fatto che conteneva voci riguardanti prestazioni non rese dall'agenzia funebre La Cattolica, in particolare, ilservizio floreale e la realizzazione ed affisione dei manifesti>>, sarebbe stato necessario provare di avere effettivamente svolto tutti i servizi asseritamente resi ed indicati nella fattura contestata. Ne consegue che, in applicazione del principio di non contestazione dei fatti, ex art. 115 cpc, la opposizione può essere accolta nei limiti suddetti e della domanda subordinata di parte opponente accertando, per l'effetto, un credito minore della opposta pari a €. 3.500,00, oggetto di ingiunzione emessa in corso di causa ex art. 186 bis cpc.. In conclusione la opposizione va accolta nei limiti suddetti e il decreto opposto va revocato con l'accoglimento della domanda subordinata di parte attrice opponente e quindi riconoscendo che la somma complessiva dovuta dalla opponente alla opposta, per le casuali spiegate, è di €. 3.500,00, confermando così quanto disposto nel corso del processo ex art. 186 bis cpc. Le spese di lite, con l'accoglimento della opposizione, seguirebbero il principio della soccombenza ma, in considerazione del fatto che la opponente è risultata comunque debitrice di un importo minore rispetto a quello ingiunto, si ritiene di
Pag. 5 a 6 R. G. n. 1438 / 2019
doverle compensare nella misura del 50% ed in tal misura liquidate in dispositivo sulla base dei valori minimi dello scaglione di riferimento individuato in quello fino al valore di €. 5200.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa nel giudizio iscritto al n.
1438/2019 R. G., così provvede:
1. Accoglie, per i motivi e nei limiti di cui in parte motiva la opposizione e per l'effetto revoca, annullandolo definitivamente, il decreto opposto n. 249/2019 di questo Tribunale;
2. Accerta e dichiara che, in accoglimento della opposizione la somma complessiva dovuta dalla opponente alla opposta è di €. 3.500,00 oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo;
3. Per l'effetto condanna la opponente al pagamento, in favore della opposta della complessiva somma di €. 3.500,00 per le causali specificate, oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
4. Condanna la opposta al pagamento, in favore della opponente
[...]
, di metà delle spese di lite che liquida in tal misura secondo CP_1
i criteri indicati, nella somma di €. 639,00 oltre spese esenti per €.
49,00 spese generali e oneri fiscali, compensando la restante metà.
Barcellona P. G., 15.12.2025.
Il G. I. in funzione di giudice unico
GOT Francesco Montera
Pag. 6 a 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. RG 1439/2019, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Claudio Cannas nell'interesse di Pt_1
– in proprio e n.q. di l.r. della ditta denominata “ La Cattolica”; avv.
[...]
ER UF nell'interesse di sulla scorta del decreto di CP_1 regolamentazione dell'udienza del 3/11/2025 adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 31.03.2025 (fissata per discussione, come da provvedimento del 14.03.2022 poi reiterato) pronuncia la seguente SENTENZA
Tra
, nata Napoli in data 11 febbraio 1962, c. f. CP_1 C.F._1
rappresentata e difesa dell'avvocato ER UF elettivamente
[...]
domiciliata presso il suo studio in Messina in via N. Fabrizi 121, giusto mandato in atti attrice opponente contro
– in proprio e n.q. di l.r. della ditta denominata “ La Parte_1
Cattolica” – P.IVA - avente sede legale in Barcellona Pozzo di P.IVA_1
Gotto (Me) Via S. Andrea n.11 rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Cannas in virtù di procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del medesimo professionista sito in Barcellona PG Via Umberto I° n.396
convenuta opposta avente ad oggetto decreto ingiuntivo n. 249/2019 emesso in data 26.06.2019 dal
Tribunale di Barcellona P. G..-
Pag. 1 a 6 R. G. n. 1438 / 2019
In fatto ed in diritto Con ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al n. R.G. 1031/2019 il creditore opposto chiedeva che fosse emessa ingiunzione di pagamento nei confronti della opponente ritenendola debitrice della somma complessiva CP_1 di € 5.500,00 a titolo di pagamento relativo al servizio funebre richiesto dalla stessa per il defunto padre sig. , ponendo, a supporto della Parte_2 richiesta la fattura di pagamento n.78 del 31.12.2018 nonché l'estratto autentico dei propri libri contabili. Era così emesso il decreto ingiuntivo n. 249/2019 da questo tribunale che notificato in data 05.07.2019, era opposto da parte della sig.ra . CP_1
Quest'ultima pur confermando il servizio funebre reso dalla opposta, ne contestava il costo di cui alla citata fattura sostenendo che fosse dovuto solo l'importo di €. 3.850,00. Chiedeva quindi al tribunale adito di “- revocare il Decreto Ingiuntivo n. 249/2019 emesso il 26.06.2019, nel ricorso iscritto al n. 1031/2019 R.G, dal Presidente del Tribunale di Barcellona P.G. per la somma di € 5.500,00 oltre interessi come indicati in ricorso e spese legali del procedimento ivi liquidate;
- ritenere e dichiarare che la somma di € 3.500,00 offerta in pagamento dalla opponente sig. al sig. è congrua. Il tutto con CP_1 Parte_1 vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”. Emessa ordinanza ex art. 186 bis cpc per il pagamento della somma di €, 3.500,00 e rigettata la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto opposto con provvedimento del 19.02.2020 erano concessi i termini ex art. 183 comma 6 cpc. Quindi all'esito della udienza del 3.5.2021 era fissata la udienza del 14.03.2022 per la precisazione delle conclusioni. Successivamente era disposta la discussione ex art. 281 sexies cpc per la udienza del 9.01.2023, adempimento poi rinviato alla data del 3/11/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) e così incamerata in decisione.
∞ ∞ ∞ ∞ Nel merito. È noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del
Pag. 2 a 6 R. G. n. 1438 / 2019
credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo. Ed infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà origine ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione sia emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. Ciò in quanto la pronuncia del decreto, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore. Il creditore, quindi, in questa fase, deve provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria. Esaminando il merito della controversia giova da subito precisare come la richiesta di pagamento dell'odierna opposta inerisca ad una prestazione inerente ad un servizio funebre asseritamente svolto dalla ditta opposta nei riguardi della salma del padre della opponente, sig. . Parte_2
Tale servizio sarebbe consistito -a detta della opposta- nel preparare “…la salma del sig. e la ponevano nella cassa e il giorno dopo ( 08 Parte_2 dicembre) con il carro funebre della medesima ditta, provvedevano a condurre il feretro sino a Napoli...”. Parte opponente sostiene invece che “… Il servizio richiesto prevedeva solo la fornitura di una cassa di modesto valore, in quanto destinata alla cremazione, ed il trasporto del feretro da NT MA NA (Me) a Napoli… -e che-… Il sig.
non forniva un preventivo di spesa, nonostante richiesto, Parte_1 rassicurando la sig.ra che il costo non sarebbe stato elevato”. CP_1
Quindi, a fronte della non contestazione della prestazione ma solo della sua tipologia, si osserva.
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Parte opposta sostiene di avere inviato il preventivo alla opponente circostanza però, non solo contestata dalla opposta, ma non documentata. Ed infatti il documento prodotto in atti non è quello di cui citato nella comparsa di costituzione della opposta medesima ove si parla di “… un preventivo di spesa con la specifica delle singole prestazioni ed i relativi costi per l'importo complessivo di euro 6.300,00 ( doc. all. B di c/p)…” che però non è prodotto in quanto agli atti -come file intitolato certificato di morte e preventivo- risulta essere stato prodotto un documento anonimo non sottoscritto da nessuna delle parti e senza prova dell'invio alla opponente e quindi senza prova della sua accettazione;
inoltre risulta essere di importo diverso da quello indicato nella comparsa di costituzione (6.300,00) risultando invece di €. 5.500,00. Peraltro il preventivo corretto risulterebbe essere stato inviato alla opponente con la nota del 18.1.2019 con cui il legale della opposta ove, nel precisare che una precedente fattura emessa ed inviata alla opponente corretta nell'importo ma errata nelle causali, ha inviato la “…fattura 078/2018 di euro 5.500,00 che sostituisce la precedente…-inviando-… inoltre, copia del preventivo riguardante, appunto i singoli servizi resi che cossispondono a quelli indicati in fattura”. Orbene, in considerazione di quanto esposto, i fatti riportati da parte opposta non appaiono del tutto dimostrati e, alla luce delle contestazioni di parte opponente, l'onere probatorio incombente sulla parte opposta non appare essere stato assolto. Ed infatti quanto indicato nella fattura come prestazioni eseguite non sono state oggetto di conducente attività istruttoria anche perché i capitolati di prova non erano finalizzati a dimostrarle essendo invece rivolte a provare fatti non contestati e comunque inconducenti al fine. E se è condivisibile l'orientamento secondo il quale “La registrazione contabile, essendo operazione rilevante ai fini tributari, che implica il controllo responsabile della rispondenza tra quantità, corrispettivi e natura dei beni descritti nella fattura ed i corrispondenti dati della negoziazione commerciale (civilistica), possiede in sé il valore concludente di una ricognizione del fatto generatore del debito esposto nella fattura registrata e costituisce pertanto un
Pag. 4 a 6 R. G. n. 1438 / 2019
comportamento concludente di contenuto ammissivo e confessorio” (Corte d'Appello di Milano –sentenza n. 1759/13 del 22/4/13), è pur vero che la registrazione di una fattura nei registri contabili del creditore non costituisce automaticamente prova piena dell'esistenza del credito, ma rappresenta un elemento indiziario che può essere utilizzato a supporto della pretesa creditoria, specie se non contestato dalla controparte. Ed infatti “Le fatture emesse e annotate nei registri contabili del creditore non costituiscono, di per sé, prova dell'esistenza del credito, trattandosi di documenti provenienti dalla stessa parte che intende avvalersene.” (Cass. civ., Sez. III, 16 gennaio 2023, n. 1170). Quindi vista la contestazione di parte opponente -peraltro avvenuta anche in fase stragiudiziale -come dichiarato dalla stessa parte opposta che costituendosi ha ammesso che < Con successiva missiva a firma dell'avv.
, nell'interesse della sig.ra veniva contestata la fattura CP_2 CP_1 anche in ragione del fatto che conteneva voci riguardanti prestazioni non rese dall'agenzia funebre La Cattolica, in particolare, ilservizio floreale e la realizzazione ed affisione dei manifesti>>, sarebbe stato necessario provare di avere effettivamente svolto tutti i servizi asseritamente resi ed indicati nella fattura contestata. Ne consegue che, in applicazione del principio di non contestazione dei fatti, ex art. 115 cpc, la opposizione può essere accolta nei limiti suddetti e della domanda subordinata di parte opponente accertando, per l'effetto, un credito minore della opposta pari a €. 3.500,00, oggetto di ingiunzione emessa in corso di causa ex art. 186 bis cpc.. In conclusione la opposizione va accolta nei limiti suddetti e il decreto opposto va revocato con l'accoglimento della domanda subordinata di parte attrice opponente e quindi riconoscendo che la somma complessiva dovuta dalla opponente alla opposta, per le casuali spiegate, è di €. 3.500,00, confermando così quanto disposto nel corso del processo ex art. 186 bis cpc. Le spese di lite, con l'accoglimento della opposizione, seguirebbero il principio della soccombenza ma, in considerazione del fatto che la opponente è risultata comunque debitrice di un importo minore rispetto a quello ingiunto, si ritiene di
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doverle compensare nella misura del 50% ed in tal misura liquidate in dispositivo sulla base dei valori minimi dello scaglione di riferimento individuato in quello fino al valore di €. 5200.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa nel giudizio iscritto al n.
1438/2019 R. G., così provvede:
1. Accoglie, per i motivi e nei limiti di cui in parte motiva la opposizione e per l'effetto revoca, annullandolo definitivamente, il decreto opposto n. 249/2019 di questo Tribunale;
2. Accerta e dichiara che, in accoglimento della opposizione la somma complessiva dovuta dalla opponente alla opposta è di €. 3.500,00 oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo;
3. Per l'effetto condanna la opponente al pagamento, in favore della opposta della complessiva somma di €. 3.500,00 per le causali specificate, oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
4. Condanna la opposta al pagamento, in favore della opponente
[...]
, di metà delle spese di lite che liquida in tal misura secondo CP_1
i criteri indicati, nella somma di €. 639,00 oltre spese esenti per €.
49,00 spese generali e oneri fiscali, compensando la restante metà.
Barcellona P. G., 15.12.2025.
Il G. I. in funzione di giudice unico
GOT Francesco Montera
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