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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 11/12/2025, n. 2799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2799 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
in composizione monocratica, in persona del dott.ssa Rosa Maria Verrastro, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs.
10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza;
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consultazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sicché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs. 149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito applicabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss. c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. R.G. 4056 / 2023 promosso da:
, nato il [...], a [...], Stato di Minas Gerais, Brasile, privo di Parte_1 codice fiscale italiano, munito di codice fiscale brasiliano n. , per sé medesimo e, P.IVA_1 congiuntamente con l'altro genitore, nella qualità di rappresentante legale del figlio minore nato il [...], a [...], Stato di Persona_1
San Paolo, Brasile, privo di codice fiscale italiano, munito di codice fiscale brasiliano n.
, residenti in Rua Doutor Antonio Bento, n. 504, apt. 64A, San Paolo, entrambi P.IVA_2 rappresentati e difesi dall'Avvocato Francesco Boschetti (C.F. ), presso il C.F._1 cui Studio in Roma, CAP 00192, Via dei Gracchi, 151, sono elettivamente domiciliati, giusta procura alle liti rilasciata all'estero, autenticata, apostillata e tradotta nelle forme di legge (all.
A)
-parti ricorrenti -
nei confronti del , in persona del Ministro p.t.; Controparte_1
-parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DIRITTO
– I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il al fine di ottenere il Controparte_1 riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta del cittadino italiano signor , nato a [...] Persona_2
(SA) il 08.01.1866 emigrato in Brasile, ove è deceduto nel 1937 senza essersi mai naturalizzato brasiliano così come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione (all. 03).
A sostegno della domanda, gli odierni ricorrenti hanno prodotto documenti e certificazioni, debitamente tradotte e apostillate, tali da considerarsi provata la loro linea di discendenza italiana.
Il , nonostante la regolare notifica all'Avvocatura Distrettuale dello Stato Controparte_1 di Potenza, non si costituiva nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la contumacia.
2. – Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo:
“Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui sopra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva inoltre che l'art. 1 del decreto-legge del
17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n.
46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricorrenti risiedono all'estero e che il loro avo era nato a SAPRI (SA) comune che rientra nella competenza del Persona_2
Distretto della Corte di Appello di Potenza, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale
Civile di Potenza - Sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
3. – Ciò posto, in linea di principio, dovrebbe poi affermarsi nel caso in esame, la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché dalla documentazione versata in atti, non si registrano eventi interruttivi della linea di discendenza come passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito all'operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n.
87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. E poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero Controparte_1 dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie l'Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, gli odierni ricorrenti hanno dato prova di aver inviato al San Paolo la Parte_2 richiesta di riconoscimento della cittadinanza avvalendosi del sistema di prenotazione on line
Prenot@mi riscontrando però, ad ogni tentativo effettuato, il messaggio “Questa lista ha già raggiunto il limite massimo d'iscrizioni per questo mese. Chiediamo di ritentare il prossimo” e dunque evidenziando il grave ritardo nel concludere le procedure per il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis ai discendenti di avi italiani emigrati in Brasile ( All. 3) .
Va rilevato in proposito come l'art. 100 c.p.c. definisce l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione.
Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno stato di obiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice per porvi rimedio.
Tale interesse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale, a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto. Ebbene, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Nella specie, il
D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n. 33 prescrive che la durata massima del procedimento amministrativo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, da parte degli Uffici Consolari, sia pari a 730 giorni. Ciononostante, per giurisprudenza prevalente, il decorso del termine di 730 giorni non può essere configurato, in difetto di espressa previsione legislativa, come condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda, poiché, essendo la nozione di improcedibilità, intesa generalmente come conseguenza di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, non potendo, attese le gravi conseguenze, procedersi ad applicazione analogica in materia sanzionatoria. A tutto ciò si aggiunga che l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano invero una lesione dell'interesse stesso, equivalente ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando in tal senso l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Sussiste pertanto, l'interesse ad agire dei ricorrenti. 4. – Nel merito, com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n. 91/1992: “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono).
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero, si basano sostanzialmente sulla dimostrazione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigrato); ed invero, al riguardo si è espressa la Suprema
Corte di cassazione a Sezioni Unite con le c.d. sentenze gemelle nn. 25317 e 25318 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di diritto: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.”
Nel caso di specie, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Risulta, infatti, che l'avo degli odierni ricorrenti, cittadino italiano nato nel 1866, era emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano come risulta da Certificato negativo di naturalizzazione (All.3), sicché non avendo mai perso la cittadinanza italiana l'ha trasmessa ai suoi discendenti.
Va, infine, rilevato che la linea di discendenza dei ricorrenti è stata puntualmente documentata attraverso certificazioni anagrafiche dalle quali emerge, a chiare lettere, che la linea di discendenza che conduce all'avo italiano non contempla eventi interruttivi nella trasmissione della cittadinanza ovvero ostacoli di carattere normativo che potessero opporvisi, in assenza, peraltro, di ipotesi di trasmissione per via materna in epoca precostituzionale. In ogni caso, va rammentato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 87 del 09-16 aprile
1975, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 della Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna e, dunque, per il solo fatto del matrimonio con cittadino straniero.
A ciò si aggiunga che la stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n. 1 L. 555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 della
Costituzione, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Ne consegue che, anche in presenza - nella linea di discendenza - di donna cittadina italiana coniugata con un cittadino straniero, ciò non vale a privare la prima della cittadinanza italiana, status che la donna stessa ha trasmesso ai suoi discendenti.
In ragione di tutto quanto precede, il ricorso merita accoglimento, dovendo dichiararsi che gli odierni ricorrenti sono cittadini italiani e disporsi l'adozione, da parte del , Controparte_1 dei provvedimenti conseguenti.
5. – In ragione della peculiarità della materia e della, notoria, notevolissima consistenza numerica delle istanze di cittadinanza iure sanguinis presso il competente Ufficio Consolare, con la conseguente sostanziale impossibilità per la P.A. di esaminarle tutte compiutamente e adeguatamente in tempi congrui, tenuto anche conto della mancata costituzione delle parti resistenti, sussistono i motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_1
- DICHIARA che i ricorrenti:
, nato il [...], a [...], Stato di Minas Gerais, Brasile, privo di Parte_1 codice fiscale italiano, munito di codice fiscale brasiliano n. P.IVA_1
, nato il [...], a [...], Stato di San Paolo, Brasile, privo Persona_1 di codice fiscale italiano, munito di codice fiscale brasiliano n. P.IVA_2
sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- ORDINA per l'effetto al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile del CP_1 CP_1
Comune di SAPRI (SA), ovvero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Potenza 10 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. ssa Rosa Maria Verrastro