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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/01/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
n. R.G.A.C. 9209/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile – Prima Unità Operativa
in persona del Giudice unico, dott. Roberto Ricciardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9209 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018, e vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. )
[...] C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. D'APICE SALVATORE;
- parte attrice -
E
(C.F. ), in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. D'ERCOLE STEFANO;
- parte convenuta -
OGGETTO: contratti bancari.
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
letti gli atti di causa;
esaminata la documentazione ad essi allegata;
premesso che, con atto di citazione, e Parte_1 Parte_2
hanno dichiarato di aver intrattenuto, nelle loro rispettive
[...]
qualità, il rapporto di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria con la società , per l'importo originario di euro 150.000,00 (vedi CP_1
all.to 1 alla produzione di parte attrice);
che, in virtù di tale circostanza, parte attrice ha chiesto un ricalcolo dei rapporti di dare e avere del rapporto negoziale, deducendo l'illecita condotta tenuta dalla banca e l'illegittimità di alcune clausole per contrarietà alla legge;
che la società si è regolarmente costituita in giudizio e ha CP_1
chiesto il rigetto della domanda, poiché inammissibile e comunque non provata;
che, in istruttoria, sono stati disposti accertamenti contabili, affidati alla dott. con ordinanza del 16 novembre 2022; Controparte_2
considerato che la relazione depositata appare immune da vizi logico- giuridici ed è, quindi, pienamente utilizzabile ai fini della risoluzione della controversia, nonostante la mancata esibizione di una parte degli estratti conto;
che, infatti, l'incompleta produzione degli estratti conto consente comunque di avere un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto, senza escludere che l'andamento del rapporto possa accertarsi con l'ausilio di ulteriori
2 strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni (cfr. Cass. Civ.
n. 5887/2021; Cass. Civ. n. 29190/2020; Cass. Civ. n. 2435/2020);
che la dimostrazione dell'entità del saldo può dunque essere desunta anche da altre risultanze documentali, nonché da argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta dalle parti ed integrata da una eventuale consulenza tecnica contabile (cfr. Cass. Civ. n. 10838/2021);
osservato che il consulente tecnico ha preliminarmente accertato l'incompletezza della documentazione e, in particolare, il mancato deposito delle quietanze di pagamento delle singole rate e dell'estratto conto di tutti i pagamenti, segnalando che nessuna delle parti ha specificato i pagamenti effettuati;
che ha precisato, in ragione della mancata indicazione delle quote interessi nel piano di ammortamento e – a parere del giudicante – della indeterminatezza degli interessi pattuiti, di aver provveduto a ricostruire il rapporto attraverso la ricostruzione dell'andamento sulla scorta dei rendiconti bancari presenti in atti;
che, ai fini del ricalcolo del corretto dare e avere tra le parti, il C.T.U. ha considerato pagate le rate sino al 21/09/2018, utilizzando l'ultimo rendiconto bancario certificato dalla banca e datato 21/05/2019;
che non ha rilevato alcuno sforamento dei tassi soglia usura, ad eccezione di singoli periodi di violazione e per una differenza minima di ricalcolo pari ad euro 50,38;
preso atto che il consulente di ufficio ha concluso per un saldo a debito in favore della banca pari ad euro 60.184,75, diverso rispetto a quello contabilizzato in corrispondenza dell'ultima rata pagata al 21/09/2018;
rilevato che il rapporto di mutuo non risulta formalmente estinto;
3 ritenuto che la domanda attorea può essere accolta solo parzialmente;
che invero, con riferimento alla ritenuta manipolazione del tasso Euribor, parte attrice si limita a richiamare l'ordinanza n. 34889 del 13 dicembre
2023 della Corte di Cassazione da cui discenderebbe la prova della avvenuta manipolazione, laddove avrebbe dovuto fornire la prova della effettiva manipolazione e della partecipazione della banca al cartello ovvero all'accordo manipolativo sanzionato dalla Commissione Europea;
che parte attrice non ha fornito alcuna prova circa l'esistenza dell'intesa e l'illiceità della stessa, né della connessione tra essa e il contratto a valle, sicché è da escludere ogni illiceità, ancorché di riflesso, sulla pattuizione oggi in esame;
ritenuto, pertanto, che le spese di lite, escluse quelle della consulenza contabile, possono essere compensate, atteso che il parziale accoglimento si traduce in una reciproca soccombenza;
P.Q.M.
ACCOGLIE parzialmente la domanda di accertamento e, per l'effetto,
DICHIARA che il saldo a debito di parte attrice è, al 21/09/2018, di euro
60.184,75, anziché quello registrato in estratto conto pari ad euro
84.663,06;
COMPENSA interamente le spese di lite tra le parti;
PONE a definitivo carico della le spese della Controparte_1
consulenza tecnica d'ufficio, secondo la liquidazione operata in istruttoria.
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni.
Salerno, lì 21 gennaio 2025
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
Il Giudice unico
dott. Roberto Ricciardi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile – Prima Unità Operativa
in persona del Giudice unico, dott. Roberto Ricciardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9209 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018, e vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. )
[...] C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. D'APICE SALVATORE;
- parte attrice -
E
(C.F. ), in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. D'ERCOLE STEFANO;
- parte convenuta -
OGGETTO: contratti bancari.
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
letti gli atti di causa;
esaminata la documentazione ad essi allegata;
premesso che, con atto di citazione, e Parte_1 Parte_2
hanno dichiarato di aver intrattenuto, nelle loro rispettive
[...]
qualità, il rapporto di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria con la società , per l'importo originario di euro 150.000,00 (vedi CP_1
all.to 1 alla produzione di parte attrice);
che, in virtù di tale circostanza, parte attrice ha chiesto un ricalcolo dei rapporti di dare e avere del rapporto negoziale, deducendo l'illecita condotta tenuta dalla banca e l'illegittimità di alcune clausole per contrarietà alla legge;
che la società si è regolarmente costituita in giudizio e ha CP_1
chiesto il rigetto della domanda, poiché inammissibile e comunque non provata;
che, in istruttoria, sono stati disposti accertamenti contabili, affidati alla dott. con ordinanza del 16 novembre 2022; Controparte_2
considerato che la relazione depositata appare immune da vizi logico- giuridici ed è, quindi, pienamente utilizzabile ai fini della risoluzione della controversia, nonostante la mancata esibizione di una parte degli estratti conto;
che, infatti, l'incompleta produzione degli estratti conto consente comunque di avere un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto, senza escludere che l'andamento del rapporto possa accertarsi con l'ausilio di ulteriori
2 strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni (cfr. Cass. Civ.
n. 5887/2021; Cass. Civ. n. 29190/2020; Cass. Civ. n. 2435/2020);
che la dimostrazione dell'entità del saldo può dunque essere desunta anche da altre risultanze documentali, nonché da argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta dalle parti ed integrata da una eventuale consulenza tecnica contabile (cfr. Cass. Civ. n. 10838/2021);
osservato che il consulente tecnico ha preliminarmente accertato l'incompletezza della documentazione e, in particolare, il mancato deposito delle quietanze di pagamento delle singole rate e dell'estratto conto di tutti i pagamenti, segnalando che nessuna delle parti ha specificato i pagamenti effettuati;
che ha precisato, in ragione della mancata indicazione delle quote interessi nel piano di ammortamento e – a parere del giudicante – della indeterminatezza degli interessi pattuiti, di aver provveduto a ricostruire il rapporto attraverso la ricostruzione dell'andamento sulla scorta dei rendiconti bancari presenti in atti;
che, ai fini del ricalcolo del corretto dare e avere tra le parti, il C.T.U. ha considerato pagate le rate sino al 21/09/2018, utilizzando l'ultimo rendiconto bancario certificato dalla banca e datato 21/05/2019;
che non ha rilevato alcuno sforamento dei tassi soglia usura, ad eccezione di singoli periodi di violazione e per una differenza minima di ricalcolo pari ad euro 50,38;
preso atto che il consulente di ufficio ha concluso per un saldo a debito in favore della banca pari ad euro 60.184,75, diverso rispetto a quello contabilizzato in corrispondenza dell'ultima rata pagata al 21/09/2018;
rilevato che il rapporto di mutuo non risulta formalmente estinto;
3 ritenuto che la domanda attorea può essere accolta solo parzialmente;
che invero, con riferimento alla ritenuta manipolazione del tasso Euribor, parte attrice si limita a richiamare l'ordinanza n. 34889 del 13 dicembre
2023 della Corte di Cassazione da cui discenderebbe la prova della avvenuta manipolazione, laddove avrebbe dovuto fornire la prova della effettiva manipolazione e della partecipazione della banca al cartello ovvero all'accordo manipolativo sanzionato dalla Commissione Europea;
che parte attrice non ha fornito alcuna prova circa l'esistenza dell'intesa e l'illiceità della stessa, né della connessione tra essa e il contratto a valle, sicché è da escludere ogni illiceità, ancorché di riflesso, sulla pattuizione oggi in esame;
ritenuto, pertanto, che le spese di lite, escluse quelle della consulenza contabile, possono essere compensate, atteso che il parziale accoglimento si traduce in una reciproca soccombenza;
P.Q.M.
ACCOGLIE parzialmente la domanda di accertamento e, per l'effetto,
DICHIARA che il saldo a debito di parte attrice è, al 21/09/2018, di euro
60.184,75, anziché quello registrato in estratto conto pari ad euro
84.663,06;
COMPENSA interamente le spese di lite tra le parti;
PONE a definitivo carico della le spese della Controparte_1
consulenza tecnica d'ufficio, secondo la liquidazione operata in istruttoria.
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni.
Salerno, lì 21 gennaio 2025
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
Il Giudice unico
dott. Roberto Ricciardi
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