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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 5361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5361 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Paolo Mariani consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2631/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n.
3437 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 15.05.2020,
tra
(c.f. Parte_1
), successore ex lege n. 214/2011 dell' con P.IVA_1 CP_1 sede alla via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Di Ronza (c.f.
); C.F._1
APPELLANTE-APPELLATO INCIDENTALE
e
(c.f. ) e Controparte_2 C.F._2 [...]
(c.f. ), rappresentati e difesi CP_3 C.F._3 dall'avv. Paola Santoro (c.f. ); CodiceFiscale_4
APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALI
Oggetto: vendita di cose immobili
Conclusioni: come da note di udienza del 16.10.2025
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data notificato in data 19-5-2014 e 23-5-
2014, e convenivano in giudizio Controparte_2 Controparte_3
L'istituto (d'ora innanzi, per Parte_1 brevità, ), innanzi al Tribunale di Napoli, chiedendo: “Sentirsi Pt_1 condannare al pagamento in favore degli attori e Controparte_2
della somma di Euro 24.031,72, o comunque della Controparte_3 somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà dovuta, con gli interessi legali dal 29-12-2005 (data di stipula dell'atto di transazione), per i titoli di cui in premessa;
Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Gli attori, a fondamento della domanda, deducevano:
- di avere acquistato, in comunione legale, con atto notarile del 29-10-
2003, un appartamento a Napoli dalla esercitando il diritto di CP_4 opzione previsto dall'art. 3 del D.L. 25-9-2001 n. 351 (convertito in L. 23-
11-2001 n. 410);
- che il prezzo pagato era di 99.924,00 euro in conformità alla legge suindicata;
- che, a seguito dell'intervento normativo introdotto con il D.L. 23 febbraio
2004, n. 41, convertito in L. 23 aprile 2004, n. 104, era stato stabilito che il prezzo di vendita degli immobili ad uso residenziale ceduti ai conduttori che avevano manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 dovesse essere ricalcolato in base ai valori di mercato riferiti al mese di ottobre 2001; a tal fine, era stato previsto un coefficiente di abbattimento, determinato dall'Agenzia del Territorio, per adeguare il prezzo di vendita originariamente fissato;
- che, per il Comune di Napoli, il coefficiente applicabile nel periodo da ottobre 2001 al primo semestre del 2003 era pari a 0,7595 (come indicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2004); di conseguenza, il prezzo corretto da corrispondere sarebbe stato di 75.892,78 euro (calcolato moltiplicando 99.924 euro per 0,7595); tuttavia, essi avevano versato l'intero importo di 99.924 euro;
-che avevano notificato un atto di citazione nel 2009 per ottenere il
2 rimborso della differenza di prezzo, invocando l'applicazione del D.L. n.
41/2004 e della legge di conversione n. 104/2004, oltre che del decreto interministeriale attuativo del 2005;
- che, a fronte di ciò, l aveva eccepito che, nel 2005, gli stessi, CP_1 insieme ad altri acquirenti, avevano stipulato una transazione, regolante in via definitiva il diritto al rimborso del maggior prezzo pagato;
- che tale transazione, stipulata con mandato conferito a un avvocato, prevedeva la tacitazione totale e definitiva del diritto in questione, salvo eventuali maggiori importi determinati successivamente;
- che il Tribunale, con sentenza passata in giudicato n. 6429/2012, aveva dichiarato improponibile la domanda di nuovo giudizio in ragione della transazione intervenuta nel 29/12/2005, condannando gli istanti al pagamento delle spese processuali;
con tale decisione, era stata altresì confermata la validità e l'efficacia della detta transazione;
- che, in forza dell'atto di transazione, la cui validità era stata confermata dalla sentenza suindicata, veniva riconosciuto il diritto degli istanti al rimborso del maggior prezzo pagato per l'immobile;
- che, ai fini della quantificazione di tale importo, veniva fatto riferimento alla somma indicata nella nota allegata al modulo di richiesta rimborso
(previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto interministeriale 20 aprile 2005), modulo però mai ricevuto;
- che, ad ogni modo, l'importo da rimborsare sarebbe comunque determinabile applicando i coefficienti di abbattimento calcolati dall'Agenzia del Territorio, in base ai valori di mercato del mese di ottobre
2001 (per il Comune di Napoli, il coefficiente 0,7595);
- che, in applicazione dei suddetti criteri, il prezzo avrebbe dovuto essere ricalcolato in € 75.892,78 rispetto ai € 99.924,00 pagati, quindi con una differenza da rimborsare di € 24.031,72;
- che l era subentrato all' dal 1° gennaio 2012 e che vano Pt_1 CP_1 era stato il tentativo di mediazione presso l'Organismo di mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Napoli il 21 marzo 2014.
3 Si costituiva in giudizio l , con comparsa depositata in data Pt_1
25/09/2014, così instando all'adito giudice: “conclude per il rigetto della domanda attoree con vittoria di spese e competenze di lite”.
Con sentenza del 15/05/2020, il Tribunale di Napoli, così statuiva: “1) accerta e dichiara il diritto degli attori al rimborso del maggior prezzo pagato per l'acquisto dell'immobile sito in Napoli, al Centro Direzionale
Isola C6 Torre Luisa int. 43, per l'effetto, condanna l'Istituto convenuto al pagamento, in favore degli attori, della somma di Euro 24.031,73 oltre interessi legali dal 29-12-2005 (epoca in cui è stata stipulata la transazione); 2) condanna l' in persona del legale rappresentante Pt_1 pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice, che liquida in complessivi Euro 3.500,00 di cui Euro 250,00 per spese ed Euro 3.250,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA nelle aliquote previste.
Il giudizio di appello
L' , con atto di appello notificato il 22 luglio 2020 ad Pt_1 Controparte_2
e ha impugnato la predetta sentenza, Parte_2 chiedendone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “Riformare la sentenza appellata n. 3467/2020, depositata il 15/5/2020 dal Tribunale di Napoli, sezione XI, e rigettare integralmente la domanda attorea. In subordine: ridurre la somma dovuta ad € 14,904,68. Con vittoria delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Si sono costituiti in giudizio e con Controparte_2 Controparte_3 comparsa depositata in data 6 novembre 2020 per l'udienza del 21 dicembre 2020, eccependo l'infondatezza nel merito del gravame, proponendo tempestivamente appello incidentale e rassegnando le segunti conclusioni: “Perché la Corte di Appello, per quanto possa occorrere in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli
n.3467/2020 del 3-4-20/15-5-20, voglia rigettare l'appello proposto dall' e confermare per Controparte_5 Parte_1 altro la sentenza, riducendo nel dispositivo la condanna dell' al Pt_1
4 pagamento della somma di Euro 14.904,60, oltre interessi legali dal 29-12-
2005 (data di stipula della transazione). Con vittoria di spese e competenze anche di questo grado di giudizio”.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27 febbraio 2025, svoltasi con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 23.7.2025, la Corte rilevava come, dall'esame degli atti, emergesse la concreta possibilità che le parti addivenissero ad una composizione bonaria della lite, ovvero, quantomeno, ad una reciproca disponibilità alla rimodulazione delle rispettive pretese, avendo entrambe, nelle conclusioni rassegnate, manifestato — sia pure in via subordinata — la volontà di accedere ad una quantificazione ridotta delle somme originariamente domandate (avendo la parte appellata concluso “Perché la Corte di Appello, per quanto possa occorrere in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli n.3467/2020 del 3-4-20/15-5-20, voglia rigettare l'appello proposto dall' Parte_3
e confermare per altro la sentenza, riducendo nel dispositivo la
[...] condanna dell' al pagamento della somma di Euro 14.904,60, oltre Pt_1 interessi legali dal 29-12-2005 (data di stipula della transazione). Con vittoria di spese e competenze anche di questo grado di giudizio” e l'appellante chiesto “in subordine: ridurre la somma dovuta ad €
14,904,68. Con vittoria delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio”).
Il Collegio considerava, quindi, che la parte appellata, pur instando per il rigetto dell'impugnazione proposta dall' , aveva evidenziato, “per Pt_1 quanto possa occorrere”, una disponibilità ad una parziale riforma della sentenza gravata, indicando quale somma ritenuta congrua quella di €
14.904,60 e che, parimenti, l aveva prospettato, in via subordinata, Pt_1
l'ipotesi di una rideterminazione della pretesa creditoria in misura pari a €
14.904,68.
Ritenuto, dunque, che siffatte conclusioni, convergenti su importi pressoché coincidenti, denotavano una significativa apertura delle parti ad una soluzione transattiva della controversia, auspicabilmente realizzabile mediante una definizione condivisa, la Corte rimetteva la causa sul ruolo, al fine di interloquire con le parti e favorire la conciliazione tra le stesse per
5 l'udienza del 2 ottobre 2025.
A tale udienza, le parti chiedevano breve rinvio ai fini di un bonario componimento della lite e all'udienza successiva del 16.10.2025, i procuratori delle parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo transattivo, anche relativamente alle spese del giudizio.
Ritiene il Collegio che debba dichiararsi la cessazione della materia del contendere, come richiesto dai difensori delle parti.
E' noto che, nella transazione intervenuta in corso di causa, la giurisprudenza individua un fatto idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, in quanto essa elimina la posizione di contrasto fra le parti e fa venire meno l'interesse delle stesse ad una pronuncia sulle domande proposte, correlativamente determinando l'inutilità della pronuncia medesima. E non vi è dubbio che, nella fattispecie, dalle concordi richieste finali delle parti emerga, in modo del tutto chiaro ed univoco, che è venuto meno ogni possibile motivo di contrasto tra di esse e, di conseguenza, il loro interesse ad agire ed a contraddire.
Anche le spese processuali vanno regolamentate secondo le richieste congiuntamente avanzate dalle parti, con compensazione integrale delle stesse.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile –, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall , nonché sull'appello Pt_1 incidentale proposto da e avverso Controparte_2 Controparte_3 la sentenza n. 3437 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 15.05.2020, così provvede: in riforma della sentenza impugnata, dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa interamente tra tutte le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Paolo Mariani consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2631/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n.
3437 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 15.05.2020,
tra
(c.f. Parte_1
), successore ex lege n. 214/2011 dell' con P.IVA_1 CP_1 sede alla via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Di Ronza (c.f.
); C.F._1
APPELLANTE-APPELLATO INCIDENTALE
e
(c.f. ) e Controparte_2 C.F._2 [...]
(c.f. ), rappresentati e difesi CP_3 C.F._3 dall'avv. Paola Santoro (c.f. ); CodiceFiscale_4
APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALI
Oggetto: vendita di cose immobili
Conclusioni: come da note di udienza del 16.10.2025
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data notificato in data 19-5-2014 e 23-5-
2014, e convenivano in giudizio Controparte_2 Controparte_3
L'istituto (d'ora innanzi, per Parte_1 brevità, ), innanzi al Tribunale di Napoli, chiedendo: “Sentirsi Pt_1 condannare al pagamento in favore degli attori e Controparte_2
della somma di Euro 24.031,72, o comunque della Controparte_3 somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà dovuta, con gli interessi legali dal 29-12-2005 (data di stipula dell'atto di transazione), per i titoli di cui in premessa;
Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Gli attori, a fondamento della domanda, deducevano:
- di avere acquistato, in comunione legale, con atto notarile del 29-10-
2003, un appartamento a Napoli dalla esercitando il diritto di CP_4 opzione previsto dall'art. 3 del D.L. 25-9-2001 n. 351 (convertito in L. 23-
11-2001 n. 410);
- che il prezzo pagato era di 99.924,00 euro in conformità alla legge suindicata;
- che, a seguito dell'intervento normativo introdotto con il D.L. 23 febbraio
2004, n. 41, convertito in L. 23 aprile 2004, n. 104, era stato stabilito che il prezzo di vendita degli immobili ad uso residenziale ceduti ai conduttori che avevano manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 dovesse essere ricalcolato in base ai valori di mercato riferiti al mese di ottobre 2001; a tal fine, era stato previsto un coefficiente di abbattimento, determinato dall'Agenzia del Territorio, per adeguare il prezzo di vendita originariamente fissato;
- che, per il Comune di Napoli, il coefficiente applicabile nel periodo da ottobre 2001 al primo semestre del 2003 era pari a 0,7595 (come indicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2004); di conseguenza, il prezzo corretto da corrispondere sarebbe stato di 75.892,78 euro (calcolato moltiplicando 99.924 euro per 0,7595); tuttavia, essi avevano versato l'intero importo di 99.924 euro;
-che avevano notificato un atto di citazione nel 2009 per ottenere il
2 rimborso della differenza di prezzo, invocando l'applicazione del D.L. n.
41/2004 e della legge di conversione n. 104/2004, oltre che del decreto interministeriale attuativo del 2005;
- che, a fronte di ciò, l aveva eccepito che, nel 2005, gli stessi, CP_1 insieme ad altri acquirenti, avevano stipulato una transazione, regolante in via definitiva il diritto al rimborso del maggior prezzo pagato;
- che tale transazione, stipulata con mandato conferito a un avvocato, prevedeva la tacitazione totale e definitiva del diritto in questione, salvo eventuali maggiori importi determinati successivamente;
- che il Tribunale, con sentenza passata in giudicato n. 6429/2012, aveva dichiarato improponibile la domanda di nuovo giudizio in ragione della transazione intervenuta nel 29/12/2005, condannando gli istanti al pagamento delle spese processuali;
con tale decisione, era stata altresì confermata la validità e l'efficacia della detta transazione;
- che, in forza dell'atto di transazione, la cui validità era stata confermata dalla sentenza suindicata, veniva riconosciuto il diritto degli istanti al rimborso del maggior prezzo pagato per l'immobile;
- che, ai fini della quantificazione di tale importo, veniva fatto riferimento alla somma indicata nella nota allegata al modulo di richiesta rimborso
(previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto interministeriale 20 aprile 2005), modulo però mai ricevuto;
- che, ad ogni modo, l'importo da rimborsare sarebbe comunque determinabile applicando i coefficienti di abbattimento calcolati dall'Agenzia del Territorio, in base ai valori di mercato del mese di ottobre
2001 (per il Comune di Napoli, il coefficiente 0,7595);
- che, in applicazione dei suddetti criteri, il prezzo avrebbe dovuto essere ricalcolato in € 75.892,78 rispetto ai € 99.924,00 pagati, quindi con una differenza da rimborsare di € 24.031,72;
- che l era subentrato all' dal 1° gennaio 2012 e che vano Pt_1 CP_1 era stato il tentativo di mediazione presso l'Organismo di mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Napoli il 21 marzo 2014.
3 Si costituiva in giudizio l , con comparsa depositata in data Pt_1
25/09/2014, così instando all'adito giudice: “conclude per il rigetto della domanda attoree con vittoria di spese e competenze di lite”.
Con sentenza del 15/05/2020, il Tribunale di Napoli, così statuiva: “1) accerta e dichiara il diritto degli attori al rimborso del maggior prezzo pagato per l'acquisto dell'immobile sito in Napoli, al Centro Direzionale
Isola C6 Torre Luisa int. 43, per l'effetto, condanna l'Istituto convenuto al pagamento, in favore degli attori, della somma di Euro 24.031,73 oltre interessi legali dal 29-12-2005 (epoca in cui è stata stipulata la transazione); 2) condanna l' in persona del legale rappresentante Pt_1 pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice, che liquida in complessivi Euro 3.500,00 di cui Euro 250,00 per spese ed Euro 3.250,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA nelle aliquote previste.
Il giudizio di appello
L' , con atto di appello notificato il 22 luglio 2020 ad Pt_1 Controparte_2
e ha impugnato la predetta sentenza, Parte_2 chiedendone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “Riformare la sentenza appellata n. 3467/2020, depositata il 15/5/2020 dal Tribunale di Napoli, sezione XI, e rigettare integralmente la domanda attorea. In subordine: ridurre la somma dovuta ad € 14,904,68. Con vittoria delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Si sono costituiti in giudizio e con Controparte_2 Controparte_3 comparsa depositata in data 6 novembre 2020 per l'udienza del 21 dicembre 2020, eccependo l'infondatezza nel merito del gravame, proponendo tempestivamente appello incidentale e rassegnando le segunti conclusioni: “Perché la Corte di Appello, per quanto possa occorrere in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli
n.3467/2020 del 3-4-20/15-5-20, voglia rigettare l'appello proposto dall' e confermare per Controparte_5 Parte_1 altro la sentenza, riducendo nel dispositivo la condanna dell' al Pt_1
4 pagamento della somma di Euro 14.904,60, oltre interessi legali dal 29-12-
2005 (data di stipula della transazione). Con vittoria di spese e competenze anche di questo grado di giudizio”.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27 febbraio 2025, svoltasi con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 23.7.2025, la Corte rilevava come, dall'esame degli atti, emergesse la concreta possibilità che le parti addivenissero ad una composizione bonaria della lite, ovvero, quantomeno, ad una reciproca disponibilità alla rimodulazione delle rispettive pretese, avendo entrambe, nelle conclusioni rassegnate, manifestato — sia pure in via subordinata — la volontà di accedere ad una quantificazione ridotta delle somme originariamente domandate (avendo la parte appellata concluso “Perché la Corte di Appello, per quanto possa occorrere in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli n.3467/2020 del 3-4-20/15-5-20, voglia rigettare l'appello proposto dall' Parte_3
e confermare per altro la sentenza, riducendo nel dispositivo la
[...] condanna dell' al pagamento della somma di Euro 14.904,60, oltre Pt_1 interessi legali dal 29-12-2005 (data di stipula della transazione). Con vittoria di spese e competenze anche di questo grado di giudizio” e l'appellante chiesto “in subordine: ridurre la somma dovuta ad €
14,904,68. Con vittoria delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio”).
Il Collegio considerava, quindi, che la parte appellata, pur instando per il rigetto dell'impugnazione proposta dall' , aveva evidenziato, “per Pt_1 quanto possa occorrere”, una disponibilità ad una parziale riforma della sentenza gravata, indicando quale somma ritenuta congrua quella di €
14.904,60 e che, parimenti, l aveva prospettato, in via subordinata, Pt_1
l'ipotesi di una rideterminazione della pretesa creditoria in misura pari a €
14.904,68.
Ritenuto, dunque, che siffatte conclusioni, convergenti su importi pressoché coincidenti, denotavano una significativa apertura delle parti ad una soluzione transattiva della controversia, auspicabilmente realizzabile mediante una definizione condivisa, la Corte rimetteva la causa sul ruolo, al fine di interloquire con le parti e favorire la conciliazione tra le stesse per
5 l'udienza del 2 ottobre 2025.
A tale udienza, le parti chiedevano breve rinvio ai fini di un bonario componimento della lite e all'udienza successiva del 16.10.2025, i procuratori delle parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo transattivo, anche relativamente alle spese del giudizio.
Ritiene il Collegio che debba dichiararsi la cessazione della materia del contendere, come richiesto dai difensori delle parti.
E' noto che, nella transazione intervenuta in corso di causa, la giurisprudenza individua un fatto idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, in quanto essa elimina la posizione di contrasto fra le parti e fa venire meno l'interesse delle stesse ad una pronuncia sulle domande proposte, correlativamente determinando l'inutilità della pronuncia medesima. E non vi è dubbio che, nella fattispecie, dalle concordi richieste finali delle parti emerga, in modo del tutto chiaro ed univoco, che è venuto meno ogni possibile motivo di contrasto tra di esse e, di conseguenza, il loro interesse ad agire ed a contraddire.
Anche le spese processuali vanno regolamentate secondo le richieste congiuntamente avanzate dalle parti, con compensazione integrale delle stesse.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile –, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall , nonché sull'appello Pt_1 incidentale proposto da e avverso Controparte_2 Controparte_3 la sentenza n. 3437 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 15.05.2020, così provvede: in riforma della sentenza impugnata, dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa interamente tra tutte le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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