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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VII, sentenza 21/01/2026, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 404/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 7, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FORTUNATO VINCENZO, Presidente
RT NT, OR
DIOTALLEVI GIOVANNI, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5548/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6962/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 12
e pubblicata il 27/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190147222343001 REGISTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
“all'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, affinché, contrariis reiectis, previo dibattimento in pubblica udienza, in totale riforma della sentenza n. 6962/12/2024 della C.G.T. di Roma, per tutti i motivi sopra richiamati, accerti e dichiari l'illegittimità della cartella di pagamento n. 097 2019 01472223
43 001 e, per l'effetto, ne disponga l'annullamento totale. Con vittoria di spese ed onorari per il doppio grado di giudizio, da distrarsi a favore dell'antistatario Avvocato.
CHIEDE a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria: 1) il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione promosso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 097 2019 01472223 43 001, adottata nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma, per l'omessa oblazione dell'imposta di registro per l'annualità 2015. In particolare, la cartella traeva origine nella mancata impugnazione dell'avviso di rettifica e liquidazione n. 20151T018368000, ritualmente notificato in data 23/06/2017 e, recante l'iscrizione a ruolo di complessivi Euro 28.334,35 dovuti a titolo di imposta di registro in relazione all'atto posto in essere dal notaio Dott. Nominativo_1 stipulato in data 09/07/2015.
Il ricorrente assumeva la mancata notifica del sotteso avviso di liquidazione alla cartella impugnata, nonché la carenza di motivazione e la decadenza del potere impositivo.
Ritualmente costituito il contraddittorio, la Corte adita, con la sentenza n. 6962/12/2024, pronunciata dalla
Sezione n. 12 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma in data 24.04.2024, depositata in
Segreteria in data 27.05.2024, rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite, ritenendo la legittimità della procedura di riscossione delle pretese azionate a carico dell'appellante ed, in particolare, la rituale consegna dell'avviso di liquidazione presupposto all'ingiunzione avversata.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il Ricorrente_1 per censurare la gravata sentenza laddove non aveva correttamente valutato le risultanze istruttorie e soprattutto la circostanza che il Ricorrente_1, all'epoca della notifica dell'atto presupposto, non era residente in Italia.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate per resistere al gravame e chiederne il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e quindi decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento. Risulta, infatti, che l'avviso di liquidazione n. 2015T018368000
(presupposto all'odierna cartella) è stato notificato tramite il servizio postale e che, rilevata la momentanea assenza del contribuente presso la residenza del contribuente in Indirizzo_1, alla Indirizzo_1, era stata inviata la raccomandata di avvenuto deposito presso il competente ufficio postale. Sostiene quindi l'Ufficio che la procedura di notificazione si sarebbe perfezionata, per compiuta giacenza, in data 23.06.2017.
Ebbene, come puntualmente eccepito dal Ricorrente_1 sin dal primo grado di giudizio, è stata fornita la prova che il contribuente, all'epoca dei fatti, non era più residente al citato indirizzo, essendo emigrato in Nazione_1 ed iscritto all'Società_1 a far data dal 03.12.2015, come comprovato dal certificato storico di residenza prodotto in atti (si veda all. n. 02 del ricorso introduttivo). Pertanto, tra il 03.12.2015 ed il 12.11.2020, data del suo rientro in Italia, il sig. Ricorrente_1 non risiedeva né poteva risiedere in Indirizzo_1, alla Indirizzo_1, perché si era già trasferito all'estero, laddove l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto notificare l'avviso fiscale.
Conseguentemente, essendo invalida la notificazione dell'avviso di liquidazione presupposto alla cartella impugnata, non può che concludersi per invalidità dell'ingiunzione impugnata e dell'intera connessa procedura di riscossione.
Per tutte le suesposte motivazioni, in totale riforma della gravata sentenza, il ricorso di primo grado deve essere accolto.
Le spese di lite del doppio grado, che si liquidano come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio accoglie l'appello. Spese a carico di parte soccombente che si liquidano in € 700,00 per il I grado ed € 900,00 per il II grado, spese da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 7, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FORTUNATO VINCENZO, Presidente
RT NT, OR
DIOTALLEVI GIOVANNI, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5548/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6962/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 12
e pubblicata il 27/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190147222343001 REGISTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
“all'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, affinché, contrariis reiectis, previo dibattimento in pubblica udienza, in totale riforma della sentenza n. 6962/12/2024 della C.G.T. di Roma, per tutti i motivi sopra richiamati, accerti e dichiari l'illegittimità della cartella di pagamento n. 097 2019 01472223
43 001 e, per l'effetto, ne disponga l'annullamento totale. Con vittoria di spese ed onorari per il doppio grado di giudizio, da distrarsi a favore dell'antistatario Avvocato.
CHIEDE a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria: 1) il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione promosso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 097 2019 01472223 43 001, adottata nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma, per l'omessa oblazione dell'imposta di registro per l'annualità 2015. In particolare, la cartella traeva origine nella mancata impugnazione dell'avviso di rettifica e liquidazione n. 20151T018368000, ritualmente notificato in data 23/06/2017 e, recante l'iscrizione a ruolo di complessivi Euro 28.334,35 dovuti a titolo di imposta di registro in relazione all'atto posto in essere dal notaio Dott. Nominativo_1 stipulato in data 09/07/2015.
Il ricorrente assumeva la mancata notifica del sotteso avviso di liquidazione alla cartella impugnata, nonché la carenza di motivazione e la decadenza del potere impositivo.
Ritualmente costituito il contraddittorio, la Corte adita, con la sentenza n. 6962/12/2024, pronunciata dalla
Sezione n. 12 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma in data 24.04.2024, depositata in
Segreteria in data 27.05.2024, rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite, ritenendo la legittimità della procedura di riscossione delle pretese azionate a carico dell'appellante ed, in particolare, la rituale consegna dell'avviso di liquidazione presupposto all'ingiunzione avversata.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il Ricorrente_1 per censurare la gravata sentenza laddove non aveva correttamente valutato le risultanze istruttorie e soprattutto la circostanza che il Ricorrente_1, all'epoca della notifica dell'atto presupposto, non era residente in Italia.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate per resistere al gravame e chiederne il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e quindi decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento. Risulta, infatti, che l'avviso di liquidazione n. 2015T018368000
(presupposto all'odierna cartella) è stato notificato tramite il servizio postale e che, rilevata la momentanea assenza del contribuente presso la residenza del contribuente in Indirizzo_1, alla Indirizzo_1, era stata inviata la raccomandata di avvenuto deposito presso il competente ufficio postale. Sostiene quindi l'Ufficio che la procedura di notificazione si sarebbe perfezionata, per compiuta giacenza, in data 23.06.2017.
Ebbene, come puntualmente eccepito dal Ricorrente_1 sin dal primo grado di giudizio, è stata fornita la prova che il contribuente, all'epoca dei fatti, non era più residente al citato indirizzo, essendo emigrato in Nazione_1 ed iscritto all'Società_1 a far data dal 03.12.2015, come comprovato dal certificato storico di residenza prodotto in atti (si veda all. n. 02 del ricorso introduttivo). Pertanto, tra il 03.12.2015 ed il 12.11.2020, data del suo rientro in Italia, il sig. Ricorrente_1 non risiedeva né poteva risiedere in Indirizzo_1, alla Indirizzo_1, perché si era già trasferito all'estero, laddove l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto notificare l'avviso fiscale.
Conseguentemente, essendo invalida la notificazione dell'avviso di liquidazione presupposto alla cartella impugnata, non può che concludersi per invalidità dell'ingiunzione impugnata e dell'intera connessa procedura di riscossione.
Per tutte le suesposte motivazioni, in totale riforma della gravata sentenza, il ricorso di primo grado deve essere accolto.
Le spese di lite del doppio grado, che si liquidano come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio accoglie l'appello. Spese a carico di parte soccombente che si liquidano in € 700,00 per il I grado ed € 900,00 per il II grado, spese da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.