Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00556/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01661/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1661 del 2025, proposto da
Nettuno Tennis Club Associazione Dilettantistica Sportiva, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9344665581, rappresentata e difesa dall’avv. Silva Gotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bologna, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella Trentini e Nadia Zanoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso la sede dell’Avvocatura civica, in Bologna, piazza Maggiore n. 6;
nei confronti
Bcc Emil Banca, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
della nota a firma del RUP con la quale, dando atto della avvenuta risoluzione del contratto sottoscritto con il concessionario Nettuno Sport Center, il Comune di Bologna ha comunicato a Nettuno Tennis Club che non potrà subentrare nella gestione dell’impianto sportivo sito in Bologna via Fancelli n. 5;
per l’accertamento e la dichiarazione
dell’obbligo del Comune di Bologna di dare avvio allo scorrimento della graduatoria formata in esito al procedimento di gara per l’affidamento in concessione tramite finanza di progetto dell’impianto medesimo, con conseguente obbligo di interpello della ricorrente, risultata seconda, ai fini di una nuova aggiudicazione e della sottoscrizione del nuovo contratto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 la dott.ssa SS GL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Torna all’esame di questo Tribunale Amministrativo Regionale l’esternalizzazione tramite finanza di progetto della gestione dell’impianto sportivo di proprietà del Comune di Bologna, ubicato a Bologna, in via Petronio Fancelli n. 5.
Il Comune di Bologna, infatti, con deliberazione di Giunta n. 157 del 31.05.2022 aveva dichiarato fattibile e di pubblico interesse, ai sensi dell’articolo 183, comma 15, D.Lgs. n. 50/2016 (applicabile ratione temporis), il progetto presentato da Nettuno Sport Center S.S.D. a r.l..
All’esito di procedura di evidenza pubblica il Comune aggiudicava alla proponente la concessione ventennale della gestione del suddetto impianto sportivo.
Ne scaturiva un lungo contenzioso promosso da Associazione Dilettantistica Sportiva A.S.D. Nettuno Tennis Club, gestore uscente dell’impianto sportivo e seconda classificata nella procedura di evidenza pubblica per l’assegnazione della concessione, che si concludeva definitivamente a favore del Comune e di Nettuno Sport Center S.S.D. a r.l..
2. Sennonché, passati alla fase esecutiva del contratto, Nettuno Sport Center S.S.D. a r.l. non reperiva nei termini pattuiti le risorse finanziarie necessarie per realizzare gli investimenti di cui alla proposta di finanza di progetto.
Di talché, con atto di data 7.10.2025 il Comune di Bologna, avvalendosi della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto, risolveva la concessione per inadempimento, ai sensi dell’articolo 1456 Cod. civ..
Venuta a conoscenza della intervenuta risoluzione del contratto in questione, la Associazione Dilettantistica Sportiva A.S.D. Nettuno Tennis Club comunicava al Comune la sua immediata disponibilità a subentrare, quale seconda classificata nella procedura di evidenza pubblica, nella gestione dell’impianto sportivo di via Petronio Fancelli n. 5.
Il Comune, tuttavia, con nota del 13.10.2025 si dichiarava impossibilitato a disporre il subentro, perché «tale possibilità non è prevista dal Codice dei Contratti e dal Contratto sottoscritto con Nettuno Sport Center, che attribuiscono solo agli Enti Finanziatori del Concessionario con cui si è risolto in Contratto la possibilità di indicare un soggetto subentrante. Appare opportuno evidenziare che il procedimento di Gara di cui sopra si è concluso con la aggiudicazione al primo classificato e non prevede comunque uno scorrimento della graduatoria in caso di annullamento della aggiudicazione o di risoluzione del Contratto».
3.1. Il suvvisto atto di diniego è stato impugnato dalla Associazione Dilettantistica Sportiva A.S.D. Nettuno Tennis Club, che ne ha chiesto l’annullamento per “ Violazione degli artt. 110 e 176, commi 8 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016. Violazione dell’art. 23 del Disciplinare di gara. Difetto assoluto dei presupposti e difetto assoluto di motivazione. Illogicità e irragionevolezza manifeste. Violazione dell’art. 97 Cost. ”.
Ritiene parte ricorrente che non sussistano i presupposti per invocare nel caso in esame l’articolo 176 D.Lgs. n. 50/2016, che semmai troverebbe applicazione l’articolo 110 sempre del D.Lgs. n. 50/2016 e che in ogni caso lo scorrimento della graduatoria sarebbe imposto proprio dalla legge di gara.
3.2. Si è costituito in giudizio il Comune di Bologna, eccependo preliminarmente la inammissibilità ovvero la improcedibilità del ricorso per potenziale conflitto di giudicati, avendo Nettuno Sport Center S.S.D. a r.l. azionato il rimedio di cui all’articolo 700 Cod. proc. civ. avverso la risoluzione del contratto di concessione.
Nel merito l’Amministrazione resistente si è opposta alle tesi avversarie, assumendo l’inapplicabilità nel caso di specie dell’articolo 110 D.Lgs. n. 56/2016, sostenendo l’assoggettamento di contro della fattispecie concreta alla norma contenuta nell’articolo 176 del medesimo D.Lgs. n. 56/2016, e rivendicando comunque ampi margini di discrezionalità nella scelta delle modalità di gestione dell’impianto sportivo per cui è causa.
3.3. Non si è invece costituita in giudizio BCC MI BA, che aveva stipulato, in qualità di mutuante, un contratto di mutuo chirografario con Nettuno Sport Center S.S.D. a r.l..
3.4. Agli argomenti spesi dal Comune ha replicato la Associazione Dilettantistica Sportiva A.S.D. Nettuno Tennis Club, insistendo sulle conclusioni formulate il ricorso.
3.4. Alla pubblica udienza del 12 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4.1. Preliminarmente il Collegio deve farsi carico dell’eccezione di inammissibilità/improcedibilità del ricorso sollevata dalla difesa del Comune di Bologna.
Va premesso che il contrasto tra giudicati o comunque il rischio di un contrasto tra giudicati presuppone l’identità soggettiva e oggettiva tra i due giudizi (cfr., Cass., Sez. III, ordinanza n. 11314/2025; C.d.S., Sez. VII, sentenza n. 3196/2025; Cass., Sez. I, ordinanza n. 25051/2024), mentre è da escludersi laddove l’eventuale conflitto «al più potrebbe riguardare soltanto gli effetti pratici dell’una o dell’altra pronuncia» (così, Cass., SU, ordinanza n. 30148/2022).
4.2. Ebbene è evidente che non vi sia alcuna identità né soggettiva, né tantomeno oggettiva tra il giudizio instaurato avanti a questo Giudice dalla Associazione Dilettantistica Sportiva A.S.D. Nettuno Tennis Club e avente a oggetto il subentro nel contratto di concessione, e il giudizio cautelare instaurato dalla Nettuno Sport Center S.S.D. a r.l. avente a oggetto la risoluzione del medesimo contratto di concessione.
Il che esclude alla radice il rischio di un contrasto fra giudicati.
D’altro canto, non può certo ammettersi che il diritto di difesa di un soggetto (nel caso di specie, la Associazione Dilettantistica Sportiva A.S.D. Nettuno Tennis Club) risulti paralizzato dall’azione di un altro soggetto (nel caso di specie, la Nettuno Sport Center S.S.D. a r.l.) in un distinto giudizio, di cui il primo non è nemmeno parte.
La domanda di provvedimento cautelare atipico formulata al Giudice ordinario dalla Nettuno Sport Center S.S.D. a r.l. non è certo idonea a rendere inammissibile o improcedibile la domanda di annullamento del diniego di subentro avanzata avanti a questo Giudice amministrativo.
E ciò nemmeno nell’ipotesi in cui la domanda ex articolo 700 Cod. proc. civ. fosse accolta, giacché si tratterebbe pur sempre di un provvedimento interinale, che non preclude definitivamente all’odierna ricorrente di conseguire il bene della vita cui aspira.
5.1. Può dunque passarsi all’esame del merito.
Va anzitutto rilevato che è fuori fuoco il richiamo operato dalla difesa del Comune alla discrezionalità dell’Amministrazione, in quanto nell’atto impugnato si fa riferimento a una impossibilità giuridica di disporre il subentro e non di una scelta dell’Ente.
Fuoriesce, pertanto, dall’ambito di questo giudizio la questione della sussistenza di un siffatto potere, dal momento che – anche a tutto volere concedere – nel caso di specie esso comunque non è stato esercitato dal Comune.
Va, allora, verificato se – come sostiene l’Amministrazione – la disciplina giuridica della fattispecie preclude il subentro, o se viceversa – come ritiene la ricorrente – tale esito sia addirittura obbligato alla luce degli obblighi assunti dall’Ente.
5.2.1. Il ragionamento deve muovere dall’articolo 176, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016.
La citata disposizione stabiliva che «Nei casi che comporterebbero la risoluzione di una concessione per cause imputabili al concessionario, la stazione appaltante comunica per iscritto al concessionario e agli enti finanziatori l’intenzione di risolvere il rapporto. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal concessionario, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, possono indicare un operatore economico, che subentri nella concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto della concessione alla data del subentro».
5.2.2. Ora, alla luce del dato letterale, in particolare laddove di parla di “intenzione” della stazione appaltante di risolvere il contratto, deve convenirsi che la previsione riguardi la fase antecedente la risoluzione, andando a delineare un meccanismo volto a scongiurare la risoluzione e a preservare gli interessi economici di coloro che hanno finanziato il “project financing”.
Tale conclusione trova poi conferma nel comma 9 del medesimo articolo 176 D.Lgs. n. 50/2016, a mente del quale «L’operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell’esecuzione della concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al concessionario sostituito entro il termine indicato dalla stazione appaltante. Il subentro dell’operatore economico ha effetto dal momento in cui la stazione appaltante vi presta il consenso».
In sintesi, la sequenza procedimentale delineata dalle disposizioni citate è la seguente: la stazione appaltante preannuncia di voler risolvere il contratto, i finanziatori indicano un eventuale subentrante, la stazione appaltante valuta se il soggetto indicato è in grado di adempiere pienamente al contratto e si determina di conseguenza.
5.2.3. Va da sé che se– come per l’appunto nel caso di specie – la risoluzione per inadempimento è già stata esercitata dall’Ente concedente, allora non vi è più spazio per l’attivazione del rimedio in questione. Vero è, infatti, che il rischio che detto rimedio è volto a prevenire (ovverosia la risoluzione della concessione) si è oramai verificato.
Poiché è già intervenuta la risoluzione, i finanziatori del “project financing” (anche a voler ritenere che tale veste possa essere riconosciuta all’Istituto di credito che ha concesso il mutuo chirografario alla Nettuno Sport Center S.S.D. a r.l.) non potevano più indicare un soggetto che prendesse il posto del finanziato nel contratto con il Comune.
Ne consegue che nel caso di specie l’articolo 176 D.Lgs. n. 50/2016 non costituisce affatto un impedimento giuridico allo scorrimento della graduatoria della procedura aperta bandita dal Comune di Bologna e all’assegnazione in concessione dell’impianto sportivo in questione alla Associazione Dilettantistica Sportiva A.S.D. Nettuno Tennis Club, quale seconda classificata nella procedura di evidenza pubblica.
5.3.1. Resta da esaminare la legge di gara, pure invocata dal Comune nell’atto qui impugnato, quale impedimento allo scorrimento della graduatoria.
A tale riguardo va considerato che, come documentato in atti, l’articolo 23 del disciplinare di gara stabilisce che «Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura».
Il “Codice”, come precisato nelle premesse del disciplinare medesimo, è il D.Lgs. n. 50/2016 (denominato, per l’appunto “Codice dei contratti pubblici”). Ebbene, il comma 1 del relativo articolo 110 si occupa – tra l’altro – della risoluzione non consensuale del contratto, prevedendo in tale ipotesi lo scorrimento della graduatoria e l’aggiudicazione del contratto o della parte di contratto residua al concorrente che segue in graduatoria quello nei cui confronti è stata disposta la risoluzione del contratto medesimo.
Si tratta, del resto, di un meccanismo funzionale a non vanificare il dispendio di tempo e di risorse pubbliche che una procedura di evidenza pubblica comporta e a consentire l’avvio o la prosecuzione del rapporto negoziale quasi senza soluzione di continuità.
5.3.2. Può dunque concludersi che la legge di gara, lungi dall’impedire il subentro nella concessione della Associazione Dilettantistica Sportiva A.S.D. Nettuno Tennis Club, obbliga al contrario il Comune a procedere in tal senso.
La surricordata previsione della legge di gara costituisce, infatti, un autovincolo per l’Amministrazione comunale, con la conseguenza che essa non può discostarsene. Per giurisprudenza pacifica, infatti, quando «l’Amministrazione, nell'esercizio del proprio potere discrezionale decide di autovincolarsi, stabilendo le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà, la stessa è tenuta all'osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che ne è impedita la successiva disapplicazione e che la violazione dell’autovincolo determina l’illegittimità delle susseguenti determinazioni» (così, ex plurimis, C.d.S., Sez. VI, sentenza n. 3297/2025; nello stesso senso, e con specifico riguardo alla legge di gara, si veda tra le tante C.d.S., Sez. III, sentenza n. 5375/2024).
In definitiva, una volta risolto per inadempimento il contratto con Nettuno Sport Center S.S.D. a r.l. e stante la disponibilità immediatamente manifestata dalla Associazione Dilettantistica Sportiva A.S.D. Nettuno Tennis Club, il Comune di Bologna doveva procedere in conformità alla legge di gara e dunque al subentro.
6.1. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso risulta fondato e viene pertanto accolto: per l’effetto l’atto impugnato è annullato.
Spetta al Comune di Bologna riattivare il procedimento entro 30 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se antecedente, della presente sentenza e concluderlo con un provvedimento espresso in conformità alle statuizioni ivi contenute.
6.2. Come da regola generale, le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a favore di parte ricorrente nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – sede di Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato e dispone come in motivazione.
Condanna il Comune di Bologna a rifondere alla Associazione Dilettantistica Sportiva A.S.D. Nettuno Tennis Club le spese di giudizio, che liquida in complessivi €uro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre a spese generali e ad accessori di legge, e al rimborso del contributo unificato effettivamente versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
UG Di DE, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
SS GL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS GL | UG Di DE |
IL SEGRETARIO