TAR Bologna, sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 556
TAR
Sentenza 26 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione di norme sul subentro e scorrimento graduatoria

    Il Tribunale ha ritenuto che la legge di gara, in particolare l'art. 23 del disciplinare, obbligasse il Comune a procedere allo scorrimento della graduatoria in caso di risoluzione del contratto per inadempimento. Ha altresì chiarito che l'art. 176 del D.Lgs. n. 50/2016 non costituiva un impedimento giuridico allo scorrimento della graduatoria, poiché la risoluzione era già intervenuta.

  • Accolto
    Obbligo di interpello per nuova aggiudicazione

    Il Tribunale ha accolto la domanda principale di annullamento, disponendo che il Comune riattivi il procedimento entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza e lo concluda con un provvedimento espresso in conformità alle statuizioni della sentenza, che implica l'obbligo di procedere allo scorrimento della graduatoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 556
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 556
    Data del deposito : 26 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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