TAR Venezia, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 27
TAR
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione ed errata applicazione art. 39 T.U.L.P.S., eccesso di potere per carenza presupposti e istruttoria, violazione art. 3 L. 241/90, eccesso di potere per difetto e contraddittorietà motivazione

    La Corte ha ritenuto che la giurisprudenza costante stabilisce che non esiste un diritto soggettivo al porto d'armi e che il potere di divieto ha finalità preventiva. La valutazione di pericolosità si basa su un giudizio probabilistico e può fondarsi anche su situazioni di conflittualità interpersonale, non richiedendo certezza probatoria come nel giudizio penale. La conflittualità con i vicini, confermata anche dalla sentenza penale e dall'estinzione del contenzioso civile, giustifica la valutazione di non perfetta affidabilità del ricorrente, e il lasso di tempo trascorso non è ritenuto eccessivo per modificare tale valutazione.

  • Rigettato
    Violazione ed errata applicazione art. 39 T.U.L.P.S., eccesso di potere per carenza presupposti e istruttoria, violazione art. 3 L. 241/90, eccesso di potere per difetto e contraddittorietà motivazione

    La Corte ha ritenuto che la giurisprudenza costante stabilisce che non esiste un diritto soggettivo al porto d'armi e che il potere di divieto ha finalità preventiva. La valutazione di pericolosità si basa su un giudizio probabilistico e può fondarsi anche su situazioni di conflittualità interpersonale, non richiedendo certezza probatoria come nel giudizio penale. La conflittualità con i vicini, confermata anche dalla sentenza penale e dall'estinzione del contenzioso civile, giustifica la valutazione di non perfetta affidabilità del ricorrente, e il lasso di tempo trascorso non è ritenuto eccessivo per modificare tale valutazione.

  • Rigettato
    Violazione ed errata applicazione art. 39 T.U.L.P.S., eccesso di potere per carenza presupposti e istruttoria, violazione art. 3 L. 241/90, eccesso di potere per difetto e contraddittorietà motivazione

    La Corte ha ritenuto che la giurisprudenza costante stabilisce che non esiste un diritto soggettivo al porto d'armi e che il potere di divieto ha finalità preventiva. La valutazione di pericolosità si basa su un giudizio probabilistico e può fondarsi anche su situazioni di conflittualità interpersonale, non richiedendo certezza probatoria come nel giudizio penale. La conflittualità con i vicini, confermata anche dalla sentenza penale e dall'estinzione del contenzioso civile, giustifica la valutazione di non perfetta affidabilità del ricorrente, e il lasso di tempo trascorso non è ritenuto eccessivo per modificare tale valutazione.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 27
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 27
    Data del deposito : 7 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo