TAR
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00263/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 07/01/2026
N. 00027 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00263/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 263 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Corso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Prefettura di VA, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto del Ministero dell'Interno 5-12-2023, Dipartimento della Pubblica
Sicurezza, Ufficio per l'Amministrazione Generale del dipartimento – Ufficio IV –
Area I, prot. n. -OMISSIS- del 20-12-2023, di rigetto del ricorso gerarchico proposto in data 3-3-2023 dal signor -OMISSIS-;
- del provvedimento del Prefetto di VA del 6-2-2023, prot. n. -OMISSIS- del 9-2- N. 00263/2024 REG.RIC.
2023, con cui veniva respinta l'istanza di revoca (del 15-9-2022 n. -OMISSIS-) del decreto del 19-11-2018 con cui veniva disposto nei confronti del ricorrente il divieto di detenzione di armi e munizioni;
- decreto del Prefetto di VA del 19-11-2018 con cui veniva fatto divieto al signor
-OMISSIS- di detenere armi e munizioni, prot. -OMISSIS- del 22-11-2018;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto del 19-11-2018, il Prefetto di VA vietava al signor -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S., di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, a seguito della nota con cui i Carabinieri della Stazione di-OMISSIS-segnalavano l'esistenza di una situazione di conflittualità tra lo stesso e i vicini di casa per un contenzioso di natura civilistica nonché per il proferimento da parte del medesimo signor -OMISSIS- di una frase minatoria, contenente un riferimento all'uso delle armi da fuoco nei confronti dei medesimi vicini.
1.1. In data 22-9-2022 il signor -OMISSIS- presentava alla Prefettura di VA istanza di revoca di tale provvedimento di divieto di detenzione armi evidenziando che con sentenza n. -OMISSIS- del 31-3-2022 – irrevocabile – il Tribunale penale di
VA lo aveva assolto:
- per il reato di cui agli artt. 81 e 612, comma 2, c.p. (“perché minacciava -OMISSIS-
-OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- dicendo loro <<se vi trovo di sera, sparo a voi e do fuoco al bosco>>”), in quanto “il fatto non sussiste”; N. 00263/2024 REG.RIC.
- per il reato di cui di cui all'art. 81 e 610 c.p. (“perché, alla guida del proprio veicolo
e con violenza consistita nel porre in essere manovre pericolose, impediva a -
OMISSIS--OMISSIS-SIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- di accedere alla strada comunale
e cercava di buttarle fuori strada”), in quanto “non punibile ex art. 131-bis c.p.”.
1.3. Il Prefetto di VA con provvedimento del 6-2-2023 respingeva l'istanza di revoca rilevando che anche la sentenza del Tribunale di VA confermava la situazione di conflittualità con i vicini e che, stante “la gravità di quanto emerge dagli atti”, “non sia trascorso un ragionevole lasso di tempo dai citati eventi”.
1.4. Il Ministro dell'Interno con decreto del 5-12-2023 ha successivamente respinto il ricorso gerarchico proposto dal signor -OMISSIS-, avverso tale provvedimento di reiezione dell'istanza di revoca in autotutela, ritenendo ragionevole il giudizio espresso dal Prefetto e che “dagli esiti del procedimento di istruttoria del gravame non sono emersi elementi che possano legittimare un orientamento diverso da quello che ha determinato l'adozione del provvedimento impugnato”.
2. Con il ricorso in esame il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale di rigetto del ricorso gerarchico e i provvedimenti prefettizi di divieto di detenzione armi e di reiezione dell'istanza di revoca dello stesso in autotutela sulla base del seguente motivo articolato in più censure: Violazione ed errata applicazione dell'art. 39 del r.d.
18-6-1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti e di istruttoria. Violazione art. 3 della legge n.
241/90, eccesso di potere per difetto e contraddittorietà della motivazione.
Non vi sarebbero i presupposti per l'adozione del provvedimento di divieto di detenzione armi e comunque l'Amministrazione non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla pericolosità del ricorrente.
Il ricorrente, cacciatore esperto e selecontrollore del -OMISSIS- -OMISSIS-bbe sempre detenuto armi e munizioni in modo legittimo, senza porre in essere alcun N. 00263/2024 REG.RIC.
comportamento inappropriato; inoltre non avrebbe precedenti penali o di polizia e avrebbe sempre mantenuto una condotta irreprensibile.
Le condotte denunciate dai vicini e poste a fondamento del decreto prefettizio del 2018 non sarebbero state oggetto di alcun accertamento istruttorio da parte dell'Amministrazione e, da quanto emerso in sede penale, nessuno dei comportamenti ascritti al ricorrente “sarebbe idoneo a sostenere una prognosi di pericolosità o inaffidabilità dello stesso, o perché mai avvenuti (minacce), ovvero irrilevanti ai fini del predetto giudizio”.
Il Tribunale di VA avrebbe infatti assolto il ricorrente con formula piena, per il capo di imputazione concernente le minacce, e avrebbe ritenuto non punibile lo stesso per il reato di violenza privata in ragione della scarsa offensività e non abitualità della condotta. Il Tribunale di VA avrebbe ritenuto non credibile la denuncia-querela presentata dalla vicina, in quanto motivata da una controversia civile tra le parti e non supportata da prove concrete. I provvedimenti impugnati sarebbero fondati su un unico episodio del 2018, senza effettuare gli approfondimenti necessari e senza considerare la “reale portata offensiva/pericolosa della condotta posta in essere”. La condotta contestata, quand'anche accertata, non sarebbe di per sé rilevante e il ricorrente avrebbe concluso con i vicini un accordo conciliativo, che avrebbe portato all'estinzione del contenzioso civile in data 17-1-2023.
La valutazione dell'Amministrazione, secondo cui non sarebbe trascorso un periodo di tempo sufficiente per modificare la valutazione prognostica in ordine alla piena affidabilità del ricorrente, sarebbe erronea in quanto lo stesso Tribunale Penale avrebbe dato atto che si tratterebbe di un'unica condotta non abituale, dalla quale sarebbero decorsi cinque anni e nel frattempo non si sarebbero verificati ulteriori comportamenti sintomatici di conflittualità o abuso di armi.
3. Nonostante la notifica del ricorso le Amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio. N. 00263/2024 REG.RIC.
4. All'udienza pubblica del 10 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Le censure proposte non possono essere condivise.
5.1. Per giurisprudenza costante:
a) non esiste un diritto soggettivo al porto d'armi e la regola generale è costituita dal divieto di detenzione delle armi (Cons. Stato, Sez. III, 12-6-2020, n. 3759);
b) il potere di vietare la detenzione e il porto delle armi ha una finalità di tutela preventiva-cautelare dell'ordine pubblico, non sanzionatorio (TAR Veneto, Sez. I, 30-
10-2025, n. 1956);
c) in materia di armi, la regola del "più probabile che non", tipica del diritto amministrativo della prevenzione, non richiede il raggiungimento di alcuna certezza probatoria, né rappresenta una valutazione di pericolosità del soggetto a tutti gli effetti, come nel caso del giudizio sotteso all'adozione delle misure di sicurezza (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 45);
d) il pericolo di abuso delle armi viene valutato attraverso un ragionamento induttivo e probabilistico, che non esige un grado di certezza al di là di ogni ragionevole dubbio, come nella valutazione della responsabilità penale, ma richiede una previsione supportata da un grado attendibile di probabilità in modo da far ritenere “più probabile che non” l'eventualità di abuso delle armi. Pertanto, la mancanza di affidabilità nell'uso delle armi è sufficiente a giustificare il ritiro della licenza, anche senza la necessità di dimostrare un abuso effettivo (Cons. Stato, Sez. III, 13-1-2025, n. -
OMISSIS-)
e) il giudizio di “non affidabilità” è ampiamente discrezionale ed è adeguatamente motivato anche con riferimento a situazioni che, pur non avendo dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, siano genericamente non ascrivibili a
“buona condotta” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 9 febbraio 2022, n. 883);
f) la condizione di conflittualità interpersonale è considerata, dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, una ragione sufficiente per disporre la revoca del porto N. 00263/2024 REG.RIC.
d'armi, in quanto non permette di esprimere un giudizio di assoluta affidabilità in ordine al corretto uso delle stesse: ciò anche quando il titolare del porto d'armi sia il soggetto passivo delle minacce o dei comportamenti violenti (T.A.R. Campania,
Salerno, Sez. I, 30-4-2024, n. 939).
5.2. Alla luce di tali coordinate giurisprudenziale, le censure proposte non possono ritenersi fondate.
Nel provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca del divieto di detenzione armi, confermato dal Ministro in sede di rigetto del ricorso gerarchico, il Prefetto ha infatti dato atto che il Tribunale Penale di VA nella sentenza n. -OMISSIS- del 31-3-
2022, pur prosciogliendo il ricorrente per entrambi i capi di imputazione, ha confermato l'insorgenza di un'accesa conflittualità tra il ricorrente e i vicini in ordine all'utilizzo di una strada di proprietà del primo.
Nella sentenza viene infatti evidenziato che “l'astio e il livore delle parti” è emerso
“anche dal comportamento processuale” (pag. 6) e che tale astio è stato manifestato
“anche in sede di udienza” (pag. 7). Inoltre “nel documento di p.g. è documentato il comportamento dell'imputato poco collaborativo e irrispettoso verso gli agenti e le signore…” (pag. 7).
Quanto al secondo capo di imputazione, si afferma che si ritiene “provato il reato di violenza privata (art. 610 c.p.) in quanto il -OMISSIS- utilizzava un mezzo (l'auto) per esercitare pressione sulla libertà di autodeterminazione e azione delle persone offese.
Tuttavia si considera la condotta come rientrante nell'ambito di applicazione dell'art.
131-bis c.p. e quindi non punibile”.
L'Amministrazione ha quindi ritenuto comprovata la situazione di accesa conflittualità tra il ricorrente e i vicini, anche alla luce della pronuncia del giudice penale.
D'altra parte anche il ricorrente nel ricorso ha dato atto di tale conflittualità e dell'intervenuta estinzione del correlato contenzioso civile solo nel gennaio 2023. N. 00263/2024 REG.RIC.
E alla luce di tale accesa conflittualità la valutazione dell'Amministrazione, circa la non perfetta affidabilità del ricorrente nell'utilizzo delle armi, non presenta profili di manifesta irragionevolezza.
5.3. Anche la valutazione dell'Amministrazione, secondo cui non sarebbe trascorso un periodo di tempo sufficiente per modificare la valutazione prognostica in ordine alla piena affidabilità del ricorrente, non presenta evidenti vizi logici.
Infatti i fatti, che hanno dato luogo al provvedimento di divieto di detenzione armi, risalgono al 20-2-2018, ma all'udienza del 31-3-2022 le parti manifestavano ancora – anche davanti al giudice penale – un “astio” reciproco e il procedimento civile pendente tra il ricorrente e i vicini si è concluso solo in data 17-1-2023, poco tempo prima l'adozione dei provvedimenti impugnati: il provvedimento prefettizio di reiezione dell'istanza di revoca del divieto di detenzione armi è stato assunto il 6-2-
2023, pochi giorni dopo l'estinzione del contenzioso civile, e il decreto ministeriale di rigetto del ricorso gerarchico solo in data 5-12-2023.
E tale lasso di tempo non risulta eccessivo e comunque manifestamente idoneo a far ritenere del tutto superate le motivate valutazioni compiute dall'Amministrazioni in ordine alla non perfetta affidabilità del ricorrente circa l'utilizzo delle armi.
5.4. In definitiva i provvedimenti impugnati risultano congruamente motivati e le circostanze di fatto su cui si fondano - la conflittualità con i vicini - sono confermati dagli stessi atti acquisiti dall'Amministrazione nel corso del procedimento.
6. Il ricorso deve pertanto essere respinto, ferma in ogni caso la possibilità dell'Amministrazione di rivalutare successivamente la posizione del ricorrente alla luce del maggior tempo trascorso dagli eventi contestati.
7. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione delle Amministrazioni intimate.
P.Q.M. N. 00263/2024 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrenti e le altre persone fisiche menzionate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI AR, Presidente F/F
Filippo Dallari, Primo Referendario, Estensore
RT AM, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Filippo Dallari NI AR N. 00263/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 07/01/2026
N. 00027 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00263/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 263 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Corso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Prefettura di VA, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto del Ministero dell'Interno 5-12-2023, Dipartimento della Pubblica
Sicurezza, Ufficio per l'Amministrazione Generale del dipartimento – Ufficio IV –
Area I, prot. n. -OMISSIS- del 20-12-2023, di rigetto del ricorso gerarchico proposto in data 3-3-2023 dal signor -OMISSIS-;
- del provvedimento del Prefetto di VA del 6-2-2023, prot. n. -OMISSIS- del 9-2- N. 00263/2024 REG.RIC.
2023, con cui veniva respinta l'istanza di revoca (del 15-9-2022 n. -OMISSIS-) del decreto del 19-11-2018 con cui veniva disposto nei confronti del ricorrente il divieto di detenzione di armi e munizioni;
- decreto del Prefetto di VA del 19-11-2018 con cui veniva fatto divieto al signor
-OMISSIS- di detenere armi e munizioni, prot. -OMISSIS- del 22-11-2018;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto del 19-11-2018, il Prefetto di VA vietava al signor -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S., di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, a seguito della nota con cui i Carabinieri della Stazione di-OMISSIS-segnalavano l'esistenza di una situazione di conflittualità tra lo stesso e i vicini di casa per un contenzioso di natura civilistica nonché per il proferimento da parte del medesimo signor -OMISSIS- di una frase minatoria, contenente un riferimento all'uso delle armi da fuoco nei confronti dei medesimi vicini.
1.1. In data 22-9-2022 il signor -OMISSIS- presentava alla Prefettura di VA istanza di revoca di tale provvedimento di divieto di detenzione armi evidenziando che con sentenza n. -OMISSIS- del 31-3-2022 – irrevocabile – il Tribunale penale di
VA lo aveva assolto:
- per il reato di cui agli artt. 81 e 612, comma 2, c.p. (“perché minacciava -OMISSIS-
-OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- dicendo loro <<se vi trovo di sera, sparo a voi e do fuoco al bosco>>”), in quanto “il fatto non sussiste”; N. 00263/2024 REG.RIC.
- per il reato di cui di cui all'art. 81 e 610 c.p. (“perché, alla guida del proprio veicolo
e con violenza consistita nel porre in essere manovre pericolose, impediva a -
OMISSIS--OMISSIS-SIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- di accedere alla strada comunale
e cercava di buttarle fuori strada”), in quanto “non punibile ex art. 131-bis c.p.”.
1.3. Il Prefetto di VA con provvedimento del 6-2-2023 respingeva l'istanza di revoca rilevando che anche la sentenza del Tribunale di VA confermava la situazione di conflittualità con i vicini e che, stante “la gravità di quanto emerge dagli atti”, “non sia trascorso un ragionevole lasso di tempo dai citati eventi”.
1.4. Il Ministro dell'Interno con decreto del 5-12-2023 ha successivamente respinto il ricorso gerarchico proposto dal signor -OMISSIS-, avverso tale provvedimento di reiezione dell'istanza di revoca in autotutela, ritenendo ragionevole il giudizio espresso dal Prefetto e che “dagli esiti del procedimento di istruttoria del gravame non sono emersi elementi che possano legittimare un orientamento diverso da quello che ha determinato l'adozione del provvedimento impugnato”.
2. Con il ricorso in esame il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale di rigetto del ricorso gerarchico e i provvedimenti prefettizi di divieto di detenzione armi e di reiezione dell'istanza di revoca dello stesso in autotutela sulla base del seguente motivo articolato in più censure: Violazione ed errata applicazione dell'art. 39 del r.d.
18-6-1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti e di istruttoria. Violazione art. 3 della legge n.
241/90, eccesso di potere per difetto e contraddittorietà della motivazione.
Non vi sarebbero i presupposti per l'adozione del provvedimento di divieto di detenzione armi e comunque l'Amministrazione non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla pericolosità del ricorrente.
Il ricorrente, cacciatore esperto e selecontrollore del -OMISSIS- -OMISSIS-bbe sempre detenuto armi e munizioni in modo legittimo, senza porre in essere alcun N. 00263/2024 REG.RIC.
comportamento inappropriato; inoltre non avrebbe precedenti penali o di polizia e avrebbe sempre mantenuto una condotta irreprensibile.
Le condotte denunciate dai vicini e poste a fondamento del decreto prefettizio del 2018 non sarebbero state oggetto di alcun accertamento istruttorio da parte dell'Amministrazione e, da quanto emerso in sede penale, nessuno dei comportamenti ascritti al ricorrente “sarebbe idoneo a sostenere una prognosi di pericolosità o inaffidabilità dello stesso, o perché mai avvenuti (minacce), ovvero irrilevanti ai fini del predetto giudizio”.
Il Tribunale di VA avrebbe infatti assolto il ricorrente con formula piena, per il capo di imputazione concernente le minacce, e avrebbe ritenuto non punibile lo stesso per il reato di violenza privata in ragione della scarsa offensività e non abitualità della condotta. Il Tribunale di VA avrebbe ritenuto non credibile la denuncia-querela presentata dalla vicina, in quanto motivata da una controversia civile tra le parti e non supportata da prove concrete. I provvedimenti impugnati sarebbero fondati su un unico episodio del 2018, senza effettuare gli approfondimenti necessari e senza considerare la “reale portata offensiva/pericolosa della condotta posta in essere”. La condotta contestata, quand'anche accertata, non sarebbe di per sé rilevante e il ricorrente avrebbe concluso con i vicini un accordo conciliativo, che avrebbe portato all'estinzione del contenzioso civile in data 17-1-2023.
La valutazione dell'Amministrazione, secondo cui non sarebbe trascorso un periodo di tempo sufficiente per modificare la valutazione prognostica in ordine alla piena affidabilità del ricorrente, sarebbe erronea in quanto lo stesso Tribunale Penale avrebbe dato atto che si tratterebbe di un'unica condotta non abituale, dalla quale sarebbero decorsi cinque anni e nel frattempo non si sarebbero verificati ulteriori comportamenti sintomatici di conflittualità o abuso di armi.
3. Nonostante la notifica del ricorso le Amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio. N. 00263/2024 REG.RIC.
4. All'udienza pubblica del 10 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Le censure proposte non possono essere condivise.
5.1. Per giurisprudenza costante:
a) non esiste un diritto soggettivo al porto d'armi e la regola generale è costituita dal divieto di detenzione delle armi (Cons. Stato, Sez. III, 12-6-2020, n. 3759);
b) il potere di vietare la detenzione e il porto delle armi ha una finalità di tutela preventiva-cautelare dell'ordine pubblico, non sanzionatorio (TAR Veneto, Sez. I, 30-
10-2025, n. 1956);
c) in materia di armi, la regola del "più probabile che non", tipica del diritto amministrativo della prevenzione, non richiede il raggiungimento di alcuna certezza probatoria, né rappresenta una valutazione di pericolosità del soggetto a tutti gli effetti, come nel caso del giudizio sotteso all'adozione delle misure di sicurezza (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 45);
d) il pericolo di abuso delle armi viene valutato attraverso un ragionamento induttivo e probabilistico, che non esige un grado di certezza al di là di ogni ragionevole dubbio, come nella valutazione della responsabilità penale, ma richiede una previsione supportata da un grado attendibile di probabilità in modo da far ritenere “più probabile che non” l'eventualità di abuso delle armi. Pertanto, la mancanza di affidabilità nell'uso delle armi è sufficiente a giustificare il ritiro della licenza, anche senza la necessità di dimostrare un abuso effettivo (Cons. Stato, Sez. III, 13-1-2025, n. -
OMISSIS-)
e) il giudizio di “non affidabilità” è ampiamente discrezionale ed è adeguatamente motivato anche con riferimento a situazioni che, pur non avendo dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, siano genericamente non ascrivibili a
“buona condotta” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 9 febbraio 2022, n. 883);
f) la condizione di conflittualità interpersonale è considerata, dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, una ragione sufficiente per disporre la revoca del porto N. 00263/2024 REG.RIC.
d'armi, in quanto non permette di esprimere un giudizio di assoluta affidabilità in ordine al corretto uso delle stesse: ciò anche quando il titolare del porto d'armi sia il soggetto passivo delle minacce o dei comportamenti violenti (T.A.R. Campania,
Salerno, Sez. I, 30-4-2024, n. 939).
5.2. Alla luce di tali coordinate giurisprudenziale, le censure proposte non possono ritenersi fondate.
Nel provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca del divieto di detenzione armi, confermato dal Ministro in sede di rigetto del ricorso gerarchico, il Prefetto ha infatti dato atto che il Tribunale Penale di VA nella sentenza n. -OMISSIS- del 31-3-
2022, pur prosciogliendo il ricorrente per entrambi i capi di imputazione, ha confermato l'insorgenza di un'accesa conflittualità tra il ricorrente e i vicini in ordine all'utilizzo di una strada di proprietà del primo.
Nella sentenza viene infatti evidenziato che “l'astio e il livore delle parti” è emerso
“anche dal comportamento processuale” (pag. 6) e che tale astio è stato manifestato
“anche in sede di udienza” (pag. 7). Inoltre “nel documento di p.g. è documentato il comportamento dell'imputato poco collaborativo e irrispettoso verso gli agenti e le signore…” (pag. 7).
Quanto al secondo capo di imputazione, si afferma che si ritiene “provato il reato di violenza privata (art. 610 c.p.) in quanto il -OMISSIS- utilizzava un mezzo (l'auto) per esercitare pressione sulla libertà di autodeterminazione e azione delle persone offese.
Tuttavia si considera la condotta come rientrante nell'ambito di applicazione dell'art.
131-bis c.p. e quindi non punibile”.
L'Amministrazione ha quindi ritenuto comprovata la situazione di accesa conflittualità tra il ricorrente e i vicini, anche alla luce della pronuncia del giudice penale.
D'altra parte anche il ricorrente nel ricorso ha dato atto di tale conflittualità e dell'intervenuta estinzione del correlato contenzioso civile solo nel gennaio 2023. N. 00263/2024 REG.RIC.
E alla luce di tale accesa conflittualità la valutazione dell'Amministrazione, circa la non perfetta affidabilità del ricorrente nell'utilizzo delle armi, non presenta profili di manifesta irragionevolezza.
5.3. Anche la valutazione dell'Amministrazione, secondo cui non sarebbe trascorso un periodo di tempo sufficiente per modificare la valutazione prognostica in ordine alla piena affidabilità del ricorrente, non presenta evidenti vizi logici.
Infatti i fatti, che hanno dato luogo al provvedimento di divieto di detenzione armi, risalgono al 20-2-2018, ma all'udienza del 31-3-2022 le parti manifestavano ancora – anche davanti al giudice penale – un “astio” reciproco e il procedimento civile pendente tra il ricorrente e i vicini si è concluso solo in data 17-1-2023, poco tempo prima l'adozione dei provvedimenti impugnati: il provvedimento prefettizio di reiezione dell'istanza di revoca del divieto di detenzione armi è stato assunto il 6-2-
2023, pochi giorni dopo l'estinzione del contenzioso civile, e il decreto ministeriale di rigetto del ricorso gerarchico solo in data 5-12-2023.
E tale lasso di tempo non risulta eccessivo e comunque manifestamente idoneo a far ritenere del tutto superate le motivate valutazioni compiute dall'Amministrazioni in ordine alla non perfetta affidabilità del ricorrente circa l'utilizzo delle armi.
5.4. In definitiva i provvedimenti impugnati risultano congruamente motivati e le circostanze di fatto su cui si fondano - la conflittualità con i vicini - sono confermati dagli stessi atti acquisiti dall'Amministrazione nel corso del procedimento.
6. Il ricorso deve pertanto essere respinto, ferma in ogni caso la possibilità dell'Amministrazione di rivalutare successivamente la posizione del ricorrente alla luce del maggior tempo trascorso dagli eventi contestati.
7. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione delle Amministrazioni intimate.
P.Q.M. N. 00263/2024 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrenti e le altre persone fisiche menzionate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI AR, Presidente F/F
Filippo Dallari, Primo Referendario, Estensore
RT AM, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Filippo Dallari NI AR N. 00263/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.