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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/10/2025, n. 1465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1465 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2495/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2495/2022 promossa da:
(c.f. ), in proprio e n.q. di legale rappresentante di Parte_1 C.F._1
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. PIERO PATTI;
OPPONENTE contro p. iva ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. VITO MELFI;
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Ragusa n. 630/2022 (R.G. 1246/2022) del 5.5.2022, notificato in data 19.5.2022. Citazione in opposizione notificata in data 28.6.2022. Decreto ingiuntivo basato su fatture elettroniche e assegni;
importo ingiunto di € 7.320,32, oltre interessi e spese.
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
- Accertare e dichiarare l'erroneità e l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento;
- Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.ra in proprio e dalla alla società Parte_1 Controparte_1 istante;
- In subordine, accertare e dichiarare l'erroneità della somma ingiunta stante che non vi è alcuna prova dell'esatto ammontare del credito vantato dalla società istante nei confronti dell'odierna attrice;
- Revocare il decreto ingiuntivo n. 630/2022 reso Tribunale di Ragusa, nell'ambito del procedimento monitorio n. 1246/2022 R.G, e notificato 11.05.2022, oggi opposto in quanto emesso in mancanza dei presupposti di certezza e liquidità del credito. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Per parte opposta:
- nel merito rigettare la svolta opposizione perché infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte. Con il favore di spese e pagina 1 di 4 compensi del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario, e con condanna dell'opponente ai danni ex art. 96 c.p.c., per avere resistito alla domanda dell'opponente con colpa grave e/o malafede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato in data 28.6.2022, in Parte_1 Cont proprio e n.q. di legale rappresentante di e proponeva opposizione Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 630/2022 emesso dal Tribunale di Ragusa il 5.5.2022 nell'ambito del procedimento civile n. 1246/2022 R.G., con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 7.320,32, oltre interessi e spese, in favore di Controparte_2
In seno al ricorso per decreto ingiuntivo, lamentava il mancato pagamento Controparte_2 Cont di talune forniture di mangimi effettuate in favore di e come Controparte_1 risultanti da: n. 7 fatture elettroniche;
l'assegno n° 9329620595-09 di € 2.476,56, emesso da
[...] e tratto il 15.2.2022 su Intesa San Paolo s.p.a.; l'assegno n° 9329620821- Controparte_1
01 di € 1.500,00, emesso da e tratto il 30.3.2022 su Intesa San Paolo s.p.a. Parte_1
Cont In sede di opposizione, in proprio e n.q. di legale rappresentante di e Parte_1
[...]
deduceva che: gli assegni prodotti in sede monitoria erano stati smarriti in Controparte_1 data antecedente rispetto alla firma, come da denuncia di smarrimento del 27.12.2021; le fatture azionate avevano valore superiore rispetto alla reale consistenza delle forniture effettuate;
era stato comunque pagato l'intero corrispettivo dovuto ad per le prestazioni svolte. Controparte_2
Si costituiva in giudizio, con apposita comparsa di costituzione e risposta, Controparte_2 che preliminarmente chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, contestava le difese di parte opponente, con particolare riferimento al preteso smarrimento degli assegni, e ribadiva la debenza della somma ingiunta. Con provvedimento del 9.11.2022 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente all'importo di € 3.500,00, alla luce degli assegni prodotti, allegati al ricorso monitorio, e della non verosimiglianza della denuncia di furto; quindi, ammetteva la prova testimoniale richiesta da parte opposta, espletata la quale rinviava la causa per decisione ex art. 281 sexies c.p.c. L'opposizione è infondata e deve pertanto essere rigettata.
In primo luogo, occorre rilevare che è incontestata la sussistenza di un rapporto commerciale di fornitura tra le parti in causa;
inoltre, la stessa parte opponente ha riconosciuto che, in esecuzione di detto rapporto, ha effettuato talune forniture in suo favore. L'oggetto del Controparte_2 contendere attiene al numero delle forniture effettuate e alla conseguente entità del corrispettivo. A sostegno della propria pretesa, ha prodotto in giudizio sette fatture Controparte_2 Cont elettroniche indirizzate a e per un importo complessivo di € Controparte_1 8.320,32, di cui viene chiesto un residuo pari ad € 7.320,32. La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (Cass. n. 128/2022). Nel caso di specie, il valore indiziario di tali documenti è corroborato da ulteriori elementi dimostrativi. In primo luogo, assumono rilievo le dichiarazioni rese dal teste , dipendente di Testimone_1 [...] con mansione di autotrasportatore addetto alle consegne, che alla domanda “Vero Controparte_2
pagina 2 di 4 o no che nei mesi di settembre, novembre e dicembre 2022 (l'avv. Melfi dichiara esservi un refuso, si tratta dell'anno 2021), ho provveduto alla consegna in favore della Parte_2
presso la sede di Canicattì (AG), via Vittorio Emanuele n° 369, della merce indicata
[...] nelle fatture n° V01428 del 16.09.2021 di € 564,72; n° V01834 del 18.11.2021 di € 1.358,14; n° V01835 del 18.11.2021 di € 1.118,42; n° V01952 del 07.12.2021 di € 2.436,72; n° V01953 del 07.12.2021 di € 577,20; n° V02013 del 16.12.2021 di € 1.179,62 e n° V02014 del 16.12.2021 di € 1.085,50, che mi si rammostrano in copia” ha risposto “riconosco la sigla o firma apposta a ciascuna fattura accompagnatoria che mi viene posta in visione;
confermo; all'epoca solo io facevo i trasporti;
la destinataria rilasciava assegni contestualmente alla consegna della merce, per questo non facevo firmare la ricevuta per consegna della merce” (cfr. verbale di udienza del 30.10.2024). Non si ha motivo di dubitare dell'attendibilità del teste, che ha dichiarato di essersi personalmente occupato di effettuare le forniture contestate, altresì descrivendo la prassi seguita al momento della consegna. In secondo luogo, ad integrazione della documentazione allegata al ricorso monitorio – assegno n. 9329620595-09 del 15.2.2022, assegno n. 9329620821-01 del 30.3.2022 e fatture elettroniche n. V01428 del 16.9.2021, n. V01834 del 18.11.2021, n. V01835 del 18.11.2021, n. V01952 del 7.12.2021, n. V01953 del 7.12.2021, n. V02013 del 16.12.2021, n. V02014 del 16.12.2021 – Controparte_2 ha prodotto nel presente giudizio:
[...]
- l'assegno n. 8504567738-10 di € 2.626,00, emesso da e tratto il 30.10.2021 su Parte_1
Monte dei Paschi di Siena s.p.a.;
- l'assegno n. 9329620822-02 di € 1.500,00, emesso da e tratto il 30.4.2022 su Parte_1 Intesa San Paolo s.p.a.; Cont
- l'assegno n. 9329620600-01 di € 2.265,00, emesso da e zampe e tratto il CP_1 CP_1 30.5.2022 su Intesa San Paolo s.p.a.;
- la fattura commerciale n. V01427 del 16.9.2021 di € 2.062,32.
Occorre precisare che la fattura commerciale n. V01427 del 16.9.2021 di € 2.062,32 e l'assegno n. 9329620600-01 di € 2.265,00 sono stati azionati a mezzo di differente ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al Giudice di Pace di Modica. L'importo complessivo degli assegni prodotti ammonta ad € 10.367,56, mentre l'importo complessivo delle fatture ammonta ad 10.382,64. Essendo i relativi importi sostanzialmente coincidenti, appare verosimile che detti assegni siano stati utilizzati da e da Parte_1 CP_1 Controparte_1 come mezzi di pagamento delle predette fatture in favore di
[...] Controparte_2 Tale circostanza risulta, peraltro, confermata dal teste , che alla domanda “Vero o no Testimone_1 che contestualmente alla consegna della merce indicata nel corpo delle fatture predette la sig.ra
mi ha consegnato in pagamento gli assegni bancari che mi si rammostrano in Parte_1 copia […]” ha risposto “vero, ricordo che mi ha rilasciato quattro assegni, non posso ricordare la singola numerazione” (cfr. verbale di udienza del 30.10.2024).
A nulla valgono le contestazioni di parte opponente in ordine all'inopponibilità degli assegni nei suoi confronti, in quanto smarriti in data antecedente rispetto alla firma e alla presunta materiale dazione. Nonostante l'allegazione della denuncia di smarrimento presentata il 27.12.2021 alla Questura di Enna, appare inverosimile che abbia smarrito unicamente i cinque assegni destinati ad Parte_1
peraltro precompilati, alcuni recanti il timbro di Controparte_2 CP_1 Controparte_1
provenienti da carnet e conti correnti differenti (Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e Intesa
[...] San Paolo s.r.l.), con numeri progressivi non continuativi. A ciò si aggiunga che nel presente giudizio non ha formalmente disconosciuto le sottoscrizioni in calce ai titoli. Parte_1
pagina 3 di 4 Gli assegni in questione sono rimasti insoluti, come dimostra la copia conforme rilasciata da Intesa San Paolo s.r.l. relativa all'assegno n. 9329620595-09 del 15.2.2022, ove si attesta che “L'assegno è stato presentato al pagamento in data 16/02/2022 ed è stato comunicato impagato in data 17/02/2022 con causale “34” – “ASSEGNO RECANTE UNA FIRMA DI TRAENZA RELATIVA AL CORRENTISTA E CONFORME ALLO SPECIMEN” per l'importo di euro 2.476,56”. Con riferimento ai restanti titoli, la circostanza che abbia denunciato il loro smarrimento è incompatibile con il Parte_1 pagamento dei relativi importi.
Deve, infine, escludersi che il pagamento di talune forniture sia avvenuto in contanti. Depongono in tal senso sia la testimonianza di , che alla domanda “Vero o no che la Testimone_1 [...]
e per essa la sua legale rappresentante sig.ra , Parte_3 Parte_1 provvedevano al saldo delle predette forniture a mezzo contanti, contestualmente alla consegna dei beni” ha ulteriormente ribadito “mai ricevuto contanti, pagava solo con assegni”, sia la predetta corrispondenza tra l'importo complessivo delle fatture e quello risultante dalla somma dei vari assegni consegnati ad da e da Controparte_2 Parte_1 CP_1 Controparte_1
[...]
Per tutto quanto sopra esposto, deve essere rigettata l'opposizione di in proprio e Parte_1 n.q. di legale rappresentante di con conseguente dichiarazione di Controparte_1 definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Deve, inoltre, essere accolta la domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 1 c.p.c., avendo parte opponente agito temerariamente e in mala fede, ben sapendo di non avere valide ragioni per opporsi alla richiesta di controparte. In particolare, ha fondato la propria Parte_1 difesa su un'inverosimile denuncia di smarrimento degli assegni consegnati ad Controparte_2 a soluzione dei propri debiti, sostenendo che i titoli fossero stati smarriti prima ancora di apporre
[...] la sottoscrizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2495/2022, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: rigetta l'opposizione proposta da in proprio e in qualità di legale rappresentante di Parte_1 Cont e avverso il decreto ingiuntivo n. 630/2022 emesso in data 5.5.2022, Controparte_1 che dichiara esecutivo;
Cont Co condanna in solido e zampe e quest'ultima fino alla CP_1 CP_1 Parte_1 concorrenza dell'importo di € 1.500,00, al pagamento, in favore di delle Controparte_2 spese processuali, che si liquidano in complessivi € 5.000,00, oltre al rimborso di spese generali, Iva e CPA, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Vito Melfi;
Cont condanna in solido e e al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 2.500,00, ex art. 96 c. 1 c.p.c. Controparte_2
Ragusa, 15/10/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2495/2022 promossa da:
(c.f. ), in proprio e n.q. di legale rappresentante di Parte_1 C.F._1
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. PIERO PATTI;
OPPONENTE contro p. iva ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. VITO MELFI;
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Ragusa n. 630/2022 (R.G. 1246/2022) del 5.5.2022, notificato in data 19.5.2022. Citazione in opposizione notificata in data 28.6.2022. Decreto ingiuntivo basato su fatture elettroniche e assegni;
importo ingiunto di € 7.320,32, oltre interessi e spese.
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
- Accertare e dichiarare l'erroneità e l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento;
- Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.ra in proprio e dalla alla società Parte_1 Controparte_1 istante;
- In subordine, accertare e dichiarare l'erroneità della somma ingiunta stante che non vi è alcuna prova dell'esatto ammontare del credito vantato dalla società istante nei confronti dell'odierna attrice;
- Revocare il decreto ingiuntivo n. 630/2022 reso Tribunale di Ragusa, nell'ambito del procedimento monitorio n. 1246/2022 R.G, e notificato 11.05.2022, oggi opposto in quanto emesso in mancanza dei presupposti di certezza e liquidità del credito. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Per parte opposta:
- nel merito rigettare la svolta opposizione perché infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte. Con il favore di spese e pagina 1 di 4 compensi del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario, e con condanna dell'opponente ai danni ex art. 96 c.p.c., per avere resistito alla domanda dell'opponente con colpa grave e/o malafede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato in data 28.6.2022, in Parte_1 Cont proprio e n.q. di legale rappresentante di e proponeva opposizione Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 630/2022 emesso dal Tribunale di Ragusa il 5.5.2022 nell'ambito del procedimento civile n. 1246/2022 R.G., con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 7.320,32, oltre interessi e spese, in favore di Controparte_2
In seno al ricorso per decreto ingiuntivo, lamentava il mancato pagamento Controparte_2 Cont di talune forniture di mangimi effettuate in favore di e come Controparte_1 risultanti da: n. 7 fatture elettroniche;
l'assegno n° 9329620595-09 di € 2.476,56, emesso da
[...] e tratto il 15.2.2022 su Intesa San Paolo s.p.a.; l'assegno n° 9329620821- Controparte_1
01 di € 1.500,00, emesso da e tratto il 30.3.2022 su Intesa San Paolo s.p.a. Parte_1
Cont In sede di opposizione, in proprio e n.q. di legale rappresentante di e Parte_1
[...]
deduceva che: gli assegni prodotti in sede monitoria erano stati smarriti in Controparte_1 data antecedente rispetto alla firma, come da denuncia di smarrimento del 27.12.2021; le fatture azionate avevano valore superiore rispetto alla reale consistenza delle forniture effettuate;
era stato comunque pagato l'intero corrispettivo dovuto ad per le prestazioni svolte. Controparte_2
Si costituiva in giudizio, con apposita comparsa di costituzione e risposta, Controparte_2 che preliminarmente chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, contestava le difese di parte opponente, con particolare riferimento al preteso smarrimento degli assegni, e ribadiva la debenza della somma ingiunta. Con provvedimento del 9.11.2022 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente all'importo di € 3.500,00, alla luce degli assegni prodotti, allegati al ricorso monitorio, e della non verosimiglianza della denuncia di furto; quindi, ammetteva la prova testimoniale richiesta da parte opposta, espletata la quale rinviava la causa per decisione ex art. 281 sexies c.p.c. L'opposizione è infondata e deve pertanto essere rigettata.
In primo luogo, occorre rilevare che è incontestata la sussistenza di un rapporto commerciale di fornitura tra le parti in causa;
inoltre, la stessa parte opponente ha riconosciuto che, in esecuzione di detto rapporto, ha effettuato talune forniture in suo favore. L'oggetto del Controparte_2 contendere attiene al numero delle forniture effettuate e alla conseguente entità del corrispettivo. A sostegno della propria pretesa, ha prodotto in giudizio sette fatture Controparte_2 Cont elettroniche indirizzate a e per un importo complessivo di € Controparte_1 8.320,32, di cui viene chiesto un residuo pari ad € 7.320,32. La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (Cass. n. 128/2022). Nel caso di specie, il valore indiziario di tali documenti è corroborato da ulteriori elementi dimostrativi. In primo luogo, assumono rilievo le dichiarazioni rese dal teste , dipendente di Testimone_1 [...] con mansione di autotrasportatore addetto alle consegne, che alla domanda “Vero Controparte_2
pagina 2 di 4 o no che nei mesi di settembre, novembre e dicembre 2022 (l'avv. Melfi dichiara esservi un refuso, si tratta dell'anno 2021), ho provveduto alla consegna in favore della Parte_2
presso la sede di Canicattì (AG), via Vittorio Emanuele n° 369, della merce indicata
[...] nelle fatture n° V01428 del 16.09.2021 di € 564,72; n° V01834 del 18.11.2021 di € 1.358,14; n° V01835 del 18.11.2021 di € 1.118,42; n° V01952 del 07.12.2021 di € 2.436,72; n° V01953 del 07.12.2021 di € 577,20; n° V02013 del 16.12.2021 di € 1.179,62 e n° V02014 del 16.12.2021 di € 1.085,50, che mi si rammostrano in copia” ha risposto “riconosco la sigla o firma apposta a ciascuna fattura accompagnatoria che mi viene posta in visione;
confermo; all'epoca solo io facevo i trasporti;
la destinataria rilasciava assegni contestualmente alla consegna della merce, per questo non facevo firmare la ricevuta per consegna della merce” (cfr. verbale di udienza del 30.10.2024). Non si ha motivo di dubitare dell'attendibilità del teste, che ha dichiarato di essersi personalmente occupato di effettuare le forniture contestate, altresì descrivendo la prassi seguita al momento della consegna. In secondo luogo, ad integrazione della documentazione allegata al ricorso monitorio – assegno n. 9329620595-09 del 15.2.2022, assegno n. 9329620821-01 del 30.3.2022 e fatture elettroniche n. V01428 del 16.9.2021, n. V01834 del 18.11.2021, n. V01835 del 18.11.2021, n. V01952 del 7.12.2021, n. V01953 del 7.12.2021, n. V02013 del 16.12.2021, n. V02014 del 16.12.2021 – Controparte_2 ha prodotto nel presente giudizio:
[...]
- l'assegno n. 8504567738-10 di € 2.626,00, emesso da e tratto il 30.10.2021 su Parte_1
Monte dei Paschi di Siena s.p.a.;
- l'assegno n. 9329620822-02 di € 1.500,00, emesso da e tratto il 30.4.2022 su Parte_1 Intesa San Paolo s.p.a.; Cont
- l'assegno n. 9329620600-01 di € 2.265,00, emesso da e zampe e tratto il CP_1 CP_1 30.5.2022 su Intesa San Paolo s.p.a.;
- la fattura commerciale n. V01427 del 16.9.2021 di € 2.062,32.
Occorre precisare che la fattura commerciale n. V01427 del 16.9.2021 di € 2.062,32 e l'assegno n. 9329620600-01 di € 2.265,00 sono stati azionati a mezzo di differente ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al Giudice di Pace di Modica. L'importo complessivo degli assegni prodotti ammonta ad € 10.367,56, mentre l'importo complessivo delle fatture ammonta ad 10.382,64. Essendo i relativi importi sostanzialmente coincidenti, appare verosimile che detti assegni siano stati utilizzati da e da Parte_1 CP_1 Controparte_1 come mezzi di pagamento delle predette fatture in favore di
[...] Controparte_2 Tale circostanza risulta, peraltro, confermata dal teste , che alla domanda “Vero o no Testimone_1 che contestualmente alla consegna della merce indicata nel corpo delle fatture predette la sig.ra
mi ha consegnato in pagamento gli assegni bancari che mi si rammostrano in Parte_1 copia […]” ha risposto “vero, ricordo che mi ha rilasciato quattro assegni, non posso ricordare la singola numerazione” (cfr. verbale di udienza del 30.10.2024).
A nulla valgono le contestazioni di parte opponente in ordine all'inopponibilità degli assegni nei suoi confronti, in quanto smarriti in data antecedente rispetto alla firma e alla presunta materiale dazione. Nonostante l'allegazione della denuncia di smarrimento presentata il 27.12.2021 alla Questura di Enna, appare inverosimile che abbia smarrito unicamente i cinque assegni destinati ad Parte_1
peraltro precompilati, alcuni recanti il timbro di Controparte_2 CP_1 Controparte_1
provenienti da carnet e conti correnti differenti (Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e Intesa
[...] San Paolo s.r.l.), con numeri progressivi non continuativi. A ciò si aggiunga che nel presente giudizio non ha formalmente disconosciuto le sottoscrizioni in calce ai titoli. Parte_1
pagina 3 di 4 Gli assegni in questione sono rimasti insoluti, come dimostra la copia conforme rilasciata da Intesa San Paolo s.r.l. relativa all'assegno n. 9329620595-09 del 15.2.2022, ove si attesta che “L'assegno è stato presentato al pagamento in data 16/02/2022 ed è stato comunicato impagato in data 17/02/2022 con causale “34” – “ASSEGNO RECANTE UNA FIRMA DI TRAENZA RELATIVA AL CORRENTISTA E CONFORME ALLO SPECIMEN” per l'importo di euro 2.476,56”. Con riferimento ai restanti titoli, la circostanza che abbia denunciato il loro smarrimento è incompatibile con il Parte_1 pagamento dei relativi importi.
Deve, infine, escludersi che il pagamento di talune forniture sia avvenuto in contanti. Depongono in tal senso sia la testimonianza di , che alla domanda “Vero o no che la Testimone_1 [...]
e per essa la sua legale rappresentante sig.ra , Parte_3 Parte_1 provvedevano al saldo delle predette forniture a mezzo contanti, contestualmente alla consegna dei beni” ha ulteriormente ribadito “mai ricevuto contanti, pagava solo con assegni”, sia la predetta corrispondenza tra l'importo complessivo delle fatture e quello risultante dalla somma dei vari assegni consegnati ad da e da Controparte_2 Parte_1 CP_1 Controparte_1
[...]
Per tutto quanto sopra esposto, deve essere rigettata l'opposizione di in proprio e Parte_1 n.q. di legale rappresentante di con conseguente dichiarazione di Controparte_1 definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Deve, inoltre, essere accolta la domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 1 c.p.c., avendo parte opponente agito temerariamente e in mala fede, ben sapendo di non avere valide ragioni per opporsi alla richiesta di controparte. In particolare, ha fondato la propria Parte_1 difesa su un'inverosimile denuncia di smarrimento degli assegni consegnati ad Controparte_2 a soluzione dei propri debiti, sostenendo che i titoli fossero stati smarriti prima ancora di apporre
[...] la sottoscrizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2495/2022, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: rigetta l'opposizione proposta da in proprio e in qualità di legale rappresentante di Parte_1 Cont e avverso il decreto ingiuntivo n. 630/2022 emesso in data 5.5.2022, Controparte_1 che dichiara esecutivo;
Cont Co condanna in solido e zampe e quest'ultima fino alla CP_1 CP_1 Parte_1 concorrenza dell'importo di € 1.500,00, al pagamento, in favore di delle Controparte_2 spese processuali, che si liquidano in complessivi € 5.000,00, oltre al rimborso di spese generali, Iva e CPA, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Vito Melfi;
Cont condanna in solido e e al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 2.500,00, ex art. 96 c. 1 c.p.c. Controparte_2
Ragusa, 15/10/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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