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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/09/2025, n. 3724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3724 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 4433/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 4433 /2024 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio vertente
TRA
(CF. ), rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maria Faggiano, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. , rapp.to e difeso come in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Speranza Gerundo, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE C O N
AVV. MARIA PIA PERISANO (C.F. ), quale curatore C.F._3 speciale della minore (23.11.2020) Persona_1
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 18.9.2025.
1 Proc. R.G. n. 4433/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.47 c.p.c. depositato in data 7.6.2024 Parte_1
[nata a [...] in data [...] (C.F. )] ha C.F._1 chiesto dichiararsi la separazione personale e, trascorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 12.9.2015 in Vallo della UC (SA) con [nato a Vallo della UC (SA) in [...] Controparte_1
24/06/1984 (C.F. ], matrimonio dal quale era nata la figlia C.F._2
(23.11.2020). Per_1
La ricorrente chiedeva: 1) l'affido congiunto della minore con collocazione presso di sé; 2) la regolamentazione del diritto di vista del padre;
3) la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento per la minore di euro 500,00 oltre alla contribuzione alle spese straordinarie.
Con il decreto di fissazione di udienza emesso in data 11.6.2024, il G.D. rigettava la richiesta di provvedimenti indifferibili avanzata dalla resistente e, preso atto della pendenza dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Salerno di un procedimento ex art. 333 c.c. proposto dal PM minorile nei confronti di entrambi i genitori in ragione della loro conflittualità, procedeva alla nomina di un curatore speciale della minore e chiedeva una relazione ai SS di CP_2
L'Avv. Mariapia Perisano si costituiva quale curatore speciale della minore con comparsa del 24.7.2024. si costituiva con comparsa depositata in data 28.8.2024 aderendo Controparte_1 sia alla domanda di separazione che a quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il resistente chiedeva altresì: 1) l'affidamento congiunto della minore con collocamento prevalente presso la residenza materna;
2) la disciplina del suo diritto di visita;
3) la previsione a suo carico di un assegno di 200,00 euro per il mantenimento della minore oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie.
In data 24.9.2024 perveniva la relazione dei SS di CP_2
Le parti, comparse personalmente alla prima udienza del 18.10.2024, raggiungevano un accordo in ordine alle condizioni della separazione.
2 Proc. R.G. n. 4433/2024
Il Tribunale con sentenza n. 4767/2024 emessa in data 10.10.2024 recepiva l'accordo e, con ordinanza emessa in pari data, rimetteva la causa sul ruolo davanti al G.D. all'udienza del 5.6.2025 al fine di verificare se le parti intendevano confermare le condizioni concordate all'udienza del 18.10.2024 anche in riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con decreto del 5.6.2025 il giudice, preso atto del mancato accordo delle parti in ordine alle condizioni del divorzio, disponeva rinvio alla udienza del 5.2.2026 per la decisione ex art. 473-bis.28 c.p.c. in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili e a quelle alla stessa connesse.
All'udienza del 18.9.2025, fissata medio tempore dal giudice su richiesta di parte ricorrente, la causa veniva rimessa al collegio in ordine alla sola pronuncia di stato.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, essendo fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata per tabulas l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale, intesa come “omnium consortium vitae” ossia come quel complesso di rapporti solidaristici sui quali si basa il legame coniugale secondo lo schema legislativo delineato oltre che dagli artt. 143 - 147 cc dall'art. 30 della Costituzione.
È peraltro ricorrente la condizione dell'azione posta dall'art. 3, comma 2, L.
898/1970 atteso che dalla data di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Giova osservare che risulta pacifico che la separazione dalla data di comparizione non si era mai interrotta, a conferma del perdurante ed irreversibile stato di disgregazione familiare. In ogni caso non è stata proposta alcuna eccezione di riconciliazione. Va dunque accolta la relativa domanda.
La causa va rimessa sul ruolo per la decisione delle domande accessorie proposte dalle parti.
Sulle spese si provvederà con la sentenza definitiva.
3 Proc. R.G. n. 4433/2024
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, così provvede nella causa in epigrafe:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
12.9.2015 in Vallo della UC (SA) da [nata a [...] Parte_1
UC (SA) in data 17.3.1986 (C.F. )] e C.F._1 CP_1
[nato a [...] in data [...] (C.F.
[...]
]; C.F._2
- Ordina l'annotazione della presente decisione nel registro degli Atti di matrimonio;
- Dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
- Spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 22.9.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
4
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 4433 /2024 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio vertente
TRA
(CF. ), rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maria Faggiano, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. , rapp.to e difeso come in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Speranza Gerundo, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE C O N
AVV. MARIA PIA PERISANO (C.F. ), quale curatore C.F._3 speciale della minore (23.11.2020) Persona_1
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 18.9.2025.
1 Proc. R.G. n. 4433/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.47 c.p.c. depositato in data 7.6.2024 Parte_1
[nata a [...] in data [...] (C.F. )] ha C.F._1 chiesto dichiararsi la separazione personale e, trascorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 12.9.2015 in Vallo della UC (SA) con [nato a Vallo della UC (SA) in [...] Controparte_1
24/06/1984 (C.F. ], matrimonio dal quale era nata la figlia C.F._2
(23.11.2020). Per_1
La ricorrente chiedeva: 1) l'affido congiunto della minore con collocazione presso di sé; 2) la regolamentazione del diritto di vista del padre;
3) la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento per la minore di euro 500,00 oltre alla contribuzione alle spese straordinarie.
Con il decreto di fissazione di udienza emesso in data 11.6.2024, il G.D. rigettava la richiesta di provvedimenti indifferibili avanzata dalla resistente e, preso atto della pendenza dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Salerno di un procedimento ex art. 333 c.c. proposto dal PM minorile nei confronti di entrambi i genitori in ragione della loro conflittualità, procedeva alla nomina di un curatore speciale della minore e chiedeva una relazione ai SS di CP_2
L'Avv. Mariapia Perisano si costituiva quale curatore speciale della minore con comparsa del 24.7.2024. si costituiva con comparsa depositata in data 28.8.2024 aderendo Controparte_1 sia alla domanda di separazione che a quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il resistente chiedeva altresì: 1) l'affidamento congiunto della minore con collocamento prevalente presso la residenza materna;
2) la disciplina del suo diritto di visita;
3) la previsione a suo carico di un assegno di 200,00 euro per il mantenimento della minore oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie.
In data 24.9.2024 perveniva la relazione dei SS di CP_2
Le parti, comparse personalmente alla prima udienza del 18.10.2024, raggiungevano un accordo in ordine alle condizioni della separazione.
2 Proc. R.G. n. 4433/2024
Il Tribunale con sentenza n. 4767/2024 emessa in data 10.10.2024 recepiva l'accordo e, con ordinanza emessa in pari data, rimetteva la causa sul ruolo davanti al G.D. all'udienza del 5.6.2025 al fine di verificare se le parti intendevano confermare le condizioni concordate all'udienza del 18.10.2024 anche in riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con decreto del 5.6.2025 il giudice, preso atto del mancato accordo delle parti in ordine alle condizioni del divorzio, disponeva rinvio alla udienza del 5.2.2026 per la decisione ex art. 473-bis.28 c.p.c. in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili e a quelle alla stessa connesse.
All'udienza del 18.9.2025, fissata medio tempore dal giudice su richiesta di parte ricorrente, la causa veniva rimessa al collegio in ordine alla sola pronuncia di stato.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, essendo fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata per tabulas l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale, intesa come “omnium consortium vitae” ossia come quel complesso di rapporti solidaristici sui quali si basa il legame coniugale secondo lo schema legislativo delineato oltre che dagli artt. 143 - 147 cc dall'art. 30 della Costituzione.
È peraltro ricorrente la condizione dell'azione posta dall'art. 3, comma 2, L.
898/1970 atteso che dalla data di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Giova osservare che risulta pacifico che la separazione dalla data di comparizione non si era mai interrotta, a conferma del perdurante ed irreversibile stato di disgregazione familiare. In ogni caso non è stata proposta alcuna eccezione di riconciliazione. Va dunque accolta la relativa domanda.
La causa va rimessa sul ruolo per la decisione delle domande accessorie proposte dalle parti.
Sulle spese si provvederà con la sentenza definitiva.
3 Proc. R.G. n. 4433/2024
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, così provvede nella causa in epigrafe:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
12.9.2015 in Vallo della UC (SA) da [nata a [...] Parte_1
UC (SA) in data 17.3.1986 (C.F. )] e C.F._1 CP_1
[nato a [...] in data [...] (C.F.
[...]
]; C.F._2
- Ordina l'annotazione della presente decisione nel registro degli Atti di matrimonio;
- Dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
- Spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 22.9.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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