Articolo 2 della Legge 6 agosto 1954, n. 857
Articolo 1Articolo 3
Versione
8 ottobre 1954
Art. 2.
Il Ministero del tesoro e' autorizzato, secondo apposite convenzioni da stipulare fra lo stesso Ministero, di concerto con il Ministero della marina mercantile, e gli istituti di credito di diritto pubblico esercenti il credito peschereccio, a concedere anticipazioni agli istituti predetti fino all'ammontare di lire 800.000.000 per la concessione dei mutui di cui all'articolo precedente.
L'importo delle anticipazioni concesse ai singoli istituti a norma del comma precedente, sara' versato in un conto corrente, infruttifero vincolato, aperto a favore di ciascun istituto presso la Tesoreria centrale dello Stato.
Ciascun istituto potra' utilizzare l'anticipazione ad esso accordata nella misura dell'importo dei mutui stipulati, previa autorizzazione del Ministero del tesoro.
Entrata in vigore il 8 ottobre 1954