CASS
Sentenza 2 novembre 2020
Sentenza 2 novembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/11/2020, n. 30418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30418 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LI GI, nato il [...] a [...], avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 17/7/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberta Barberini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso in relazione alla reiezione dell'eccezione di difetto di giurisdizione e che il ricorso avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere venga qualificato come appello, con trasmissione degli atti al Tribunale del riesame di Roma;
udito, per l'imputato, l'avv. Claudia Serafini, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. A seguito di un controllo in mare della barca di nome "El KT (in precedenza denominata "ST"), operato in data 1/5/2017 a circa 17 miglia dalla costa libica, a Est di Misurata, forze navali appartenenti alla missione Eunav Penale Sent. Sez. 1 Num. 30418 Anno 2020 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 25/09/2020 For Med, operazione Sophia, avevano rinvenuto delle armi a bordo. Dalla successiva attività investigativa era, infatti, emerso che il natante era nella disponibilità dell'odierno imputato, GI LI, a carico del quale era stata, quindi, elevata una duplice contestazione: per il delitto di cui all'art. 270-bis cod. pen., di cui al capo a), per avere, in concorso con altri soggetti rimasti ignoti, diretto e finanziato l'associazione terroristica denominata Majlis Shui-a Thuwar BE (Consiglio Consultivo dei Rivoluzionari di BE) quale «Comandante delle forze rivoluzionarie della marina di Tripoli» del Consiglio Consultivo dei Rivoluzionari di BE e, in particolare,«quale«capitano delle Forze Speciali di Sicurezza Marittima", acquistando o, comunque, mettendo a disposizione degli scopi dell'associazione due barche, denominate "ST" e "Leon", destinandole al traffico di armi di cui al successivo capo.b), nonché per i delitti di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 2 legge n. 895 del 1967, 270-sexies cod. pen., contestati al capo b), per avere, al fine di favorire l'azione della predetta associazione terroristica, attraverso l'utilizzo della barca "ST", raccolto, introdotto nello Stato, detenuto e ceduto a terzi armi da guerra destinate al rifornimento di unità combattenti della prima linea d'assalto, quali armi portatili, munizionamento, granate, bombe, mine, lanciarazzi anticarro, lanciarazzi antipersonale, missili anticarro e materiale accessorio da guerra convenzionale e non convenzionale;
fatti ritenuti avvenuti, in acque internazionali, tra il maggio e il giugno 2017. 1.1. Nel corso dell'udienza preliminare, e segnatamente alle udienze del 17/6/2020 e del 16/7/2020, la difesa di LI formulò un'eccezione di difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria italiana a favore di quella della Repubblica Araba della Libia, deducendo che: 1) la "ST" era stata controllata in acque territoriali della Repubblica Araba della Libia e, quindi, era soggetta alla giurisdizione di detto Stato, 2) l'imbarcazione era di nazionalità libica e, quindi, soggetta alla giurisdizione della Libia;
3) le navi da guerra e le navi in servizio governativo non commerciale, come il natante in questione, avevano, in alto mare, completa immunità sovrana (sovereign immunity) dalla giurisdizione di qualsiasi Stato diverso da quello di appartenenza e di cui battano la bandiera. 1.2. Con ordinanza in data 16/7/2020, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma rigettò l'eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando il principio dell'estensione del mare territoriale fino alle 12 miglia, recepito dall'art. 2 cod. nav. in linea con la Convenzione internazionale di Montego Bay del 1982, ratificata dall'Italia nel 1994 e dall'Accordo di applicazione di New York del 1994, sicché il natante, trovandosi oltre tale limite, era stato fermato in alto mare, anche perché il Golfo della Sirte, nelle cui acque esso era stato localizzato, non poteva essere qualificato come «baia storica» e, dunque, non rientrava, nemmeno sotto tale profilo, tra le acque interne della Repubblica Araba della Libia, atteso che la dichiarazione.unilaterale della Libia del 1973 non aveva incontrato una pacifica 2 accettazione da parte degli Stati terzi. Inoltre, la nave era solo formalmente battente bandiera libica, con conseguente esclusione del c.d. principio di bandiera;
e, trovandosi in acque internazionali, doveva essere affermata la giurisdizione italiana. 1.3. Con successiva ordinanza, emessa in data 17/7/2020, lo stesso Giudice rigettò l'istanza di revoca o di modifica della misura cautelare in carcere applicata nei confronti di LI, con la seguente motivazione: «ritenuto che il quadro indiziario e le esigenze cautelari sono inalterate». 2. Avverso i due provvedimenti ha proposto ricorso per cassazione lo stesso LI per mezzo del difensore di fiducia, avv. Claudia Serafini, all'uopo deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 6 cod. pen. in relazione agli artt. 3, 15 e 287 della Convenzione delle Nazioni unite sul mare del 1982, nonché in relazione al principio di diritto internazionale consuetudinario sotteso alla dichiarazione di baia storica e al principio di diritto internazionale della reciprocità tra Stati, nonché agli artt. 2 e 143 cod. nav. e agli artt. 91, 32, 96, Convenzione Uniclos sul mare del 1982. A seguito di indagini difensive compiute presso la Eunavfor Med - Operazione Sophia, finalizzate a conoscere le esatte coordinate geografiche dell'imbarcazione "El KT (ex "ST") al momento del controllo in mare in data 1/5/2017, il Comandante BI IN, con missiva del 13/5/2020, avrebbe riferito al Pubblico ministero dei dati che confermerebbero come il controllo del natante fosse nel Golfo della Sirte, e, dunque, in acque sottoposte 4a sovranità della Libia, trattandosi di una zona di mare rientrante nelle sue "acque territoriali". Ciò in quanto, mentre per l'Italia e per gli altri stati che hanno sottoscritto e ratificato la Convenzione di Montego Bay sul Mare del 1982 l'ampiezza massima delle acque territoriali, in base all'art. 3 della Convenzione, sarebbe quella delle 12 miglia marine, misurate a partire dalle linee di base della costa dello Stato rivierasco, la Libia non avrebbe ratificato la Convenzione del Diritto del Mare del 1982, riservandosi il diritto di stabilire una maggiore estensione delle proprie acque territoriali sino a 97 miglia nautiche in alcuni tratti di mare, anche considerando il principio base secondo cui, in mancanza di accordo, il limite è quello della linea mediana o di equidistanza tra di essi. Principio, questo, accolto dall'art. 12 della Convenzione di Ginevra del 1958 e confermato dall'art. 15 della Convenzione del Diritto del mare del 1982. Nel caso della Libia, lo Stato africano avrebbe esteso le proprie acque territoriali fino a 97 miglia nautiche in alcuni tratti di mare, senza che gli Stati costieri, opposti o adiacenti - gli unici a poter legittimamente lamentare violazioni 3 e ricorrere alla Corte Internazionale di Giustizia, al Tribunale Internazionale del Diritto del Mare o a un Tribunale arbitrale ai sensi dell'art. 287 delle Convenzione di Montego Bay - abbiano elevato alcuna formale contestazione. Sotto altro profilo, la Libia avrebbe dichiarato il Golfo della Sirte «Baia Storica», facendo rientrare le acque del Golfo tra le acque interne e spostando la linea base di partenza delle acque territoriali, costituendo le baie storiche una eccezione al principio per cui lo Stato costiero ha il diritto di sottoporre al regime delle acque interne una insenatura. In assenza di una norma positiva, per delineare il concetto di «baia storica» sarebbe necessario rifarsi al diritto internazionale, secondo cui le condizioni necessarie perché un'insenatura sia qualificata come tale sarebbero: 1) il possesso secolare o immemorabile, accompagnato dall'animus dominii, il possesso pacifico e continuo della zona interessata, e la conoscenza della pretesa dagli altri Stati;
2) la configurazione geografica particolare e la necessità assoluta, per gli Stati costieri, di possedere le acque del golfo per le proprie esigenze vitali e di sicurezza. Requisiti che sarebbero esistenti nel caso in esame, secondo quanto affermato dalla Libia con Dichiarazione del 10/10/1973 trasmessa alle Nazioni Unite in data 19/10/1973, avendo essa esercitato i diritti di sovranità sul Golfo «senza alcun contrasto, durante lunghi periodi della storia» e tenuto conto che esso, giacendo nel cuore del territorio libico, avrebbe importanza strategica e rilevanza storica, geografica ed economica per la Repubblica Araba della Libia. Inoltre, in base al principio di reciprocità del diritto internazionale, occorrerebbe rispettare la pretesa della Libia da parte degli Stati le cui leggi nazionali e le cui pratiche internazionali abbiano portato a rivendicare pretese analoghe sulle rispettive coste, come avvenuto per l'Italia con il Golfo di Taranto. In ogni caso, quanto alla nazionalità della barca "El KT (ex ST), secondo il Tribunale di Roma la nave sarebbe stata battente bandiera libica solo formalmente, con conseguente esclusione del c.d. principio di bandiera, trovandosi in alto mare. Secondo la difesa, il natante, al momento in cui era stato intercettato, batteva bandiera libica, il comandante e il suo equipaggio erano libici, l'armatore, proprietario della barca, era Al Mirasd Ltd, società di capitali libica appartenente alla famiglia El Gammudi, come da visura camerale in atti, avendo alla data del 28/4/2017 la Powerboat Service S.R.O. già versato alla Marina Blu S.p.A. il prezzo di vendita della ST e avendo la Inhouse Sri già versato l'importo, come puntualmente documentato;
di tal che, perfezionata l'operazione di compravendita, in data 18/4/2017 l'imbarcazione sarebbe stata consegnata al porto di Misurata al nuovo acquirente, Al RS Ltd. Per tale ragione, secondo il principio di diritto internazionale del mare del legame sostanziale («genuine link»), lo Stato libico avrebbe legittimamente concesso la sua bandiera alla nave in questione, anche secondo la normativa italiana, che all'art. 143 cod. nav. richiede l'appartenenza della quota di maggioranza della proprietà a cittadini o società 4 italiane per l'iscrizione nelle matricole o nei registri di cui all'art. 146, stesso codice, laddove "El KT (ex "ST"), al momento del controllo in data 1/5/2017 era di proprietà della società libica Al Mirasad Ltd, sicché non aveva più alcun legame sostanziale con lo Stato Italiano. Infine, dal momento che le navi in servizio governativo non commerciale hanno, in alto mare, completa immunità sovrana ("sovereign immunity") dalla giurisdizione di qualsiasi Stato diverso da quello di appartenenza e di cui battono la bandiera, come le navi da guerra, la circostanza che il Capo della sala operativa della Guardia Costiera libica di Tripoli e il responsabile della Guardia Costiera di Misurata avessero escluso la natura militare dell'imbarcazione non sarebbe rilevante, atteso che un documento proveniente dal Ministro della Difesa libico attesterebbe l'autorizzazione alla navigazione dello yacht "El Mokthar", confermando che essa era utilizzata per un servizio pubblico della Repubblica della Libia, batteva la bandiera libica e godeva di completa immunità giurisdizionale, ex artt. 32 e 96 della Convenzione delle Nazioni Unite sul mare del 1982. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 272, 274 e 299 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai medesimi articoli. Il rigetto dell'istanza di revoca o di modifica della misura cautelare non indicherebbe i motivi per cui l'istanza della difesa non meritasse accoglimento, pur essendo fondata su questioni ed elementi nuovi e concreti, dimostrativi della sua totale estraneità ai fatti contestati. In particolare, la difesa avrebbe evidenziato la natura non terroristica della Majlis RA Thuwar Benghazi, coalizione di milizie unitesi nel 2014 a BE nella resistenza al golpe di HA, finanziata dal Ministero della difesa libico tramite la Banca Centrale Libica e alle dirette dipendenze del governo GNA di Al Serraj, la non riconducibilità all'imputato della condotta di traffico di armi, la totale assenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo a GI LI, esponendo i motivi per cui non sussisterebbero, attualmente, esigenze cautelari da tutelare, essendo stato egli espulso dalla Libia e trovandosi detenuto sin dall'ottobre 2017, senza poter intrattenere rapporti con alcuno, tanto meno con la Majlis RA Thuwar Ben ghazi, annientata da HA nel 2017. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Muovendo dall'analisi del primo motivo di ricorso, osserva il Collegio che l'ordinanza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma ha respinto la proposta eccezione di difetto di giurisdizione non è autonomamente impugnabile, non essendo tale possibilità prevista da alcuna disposizione codicistica e ostando, di conseguenza, il principio di tassatività delle impugnazioni 5 j cri E o fr di cui all'art. 568, comma 1, cod. proc. pen., fermo restando che la relativa questione può essere presentata in sede di eventuale impugnazione della sentenza di merito. Ne consegue, dunque, l'inammissibilità del relativo motivo di ricorso. 3. Venendo, quindi, al secondo motivo di impugnazione, deve rilevarsi che avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca o di sostituzione delle misure cautelari è ammesso esclusivamente il rimedio dell'appello, previsto dall'art. 310, cod. proc. pen. Ciò in quanto il ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., può essere proposto soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., contro i provvedimenti concernenti lo status libertatis non altrimenti impugnabili (Sez. 1, n. 9657 del 5/10/2016, dep. 2017, Mortarini, Rv. 269418). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere deve essere qualificato come appello con riferimento all'impugnazione dell'ordinanza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma in data 17/7/2020, con trasmissione degli atti al Tribunale del riesame di Roma in funzione di giudice dell'appello. Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
Qualificata come appello l'impugnazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca/sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma in funzione di giudice dell'appello. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 25/9/2020
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberta Barberini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso in relazione alla reiezione dell'eccezione di difetto di giurisdizione e che il ricorso avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere venga qualificato come appello, con trasmissione degli atti al Tribunale del riesame di Roma;
udito, per l'imputato, l'avv. Claudia Serafini, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. A seguito di un controllo in mare della barca di nome "El KT (in precedenza denominata "ST"), operato in data 1/5/2017 a circa 17 miglia dalla costa libica, a Est di Misurata, forze navali appartenenti alla missione Eunav Penale Sent. Sez. 1 Num. 30418 Anno 2020 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 25/09/2020 For Med, operazione Sophia, avevano rinvenuto delle armi a bordo. Dalla successiva attività investigativa era, infatti, emerso che il natante era nella disponibilità dell'odierno imputato, GI LI, a carico del quale era stata, quindi, elevata una duplice contestazione: per il delitto di cui all'art. 270-bis cod. pen., di cui al capo a), per avere, in concorso con altri soggetti rimasti ignoti, diretto e finanziato l'associazione terroristica denominata Majlis Shui-a Thuwar BE (Consiglio Consultivo dei Rivoluzionari di BE) quale «Comandante delle forze rivoluzionarie della marina di Tripoli» del Consiglio Consultivo dei Rivoluzionari di BE e, in particolare,«quale«capitano delle Forze Speciali di Sicurezza Marittima", acquistando o, comunque, mettendo a disposizione degli scopi dell'associazione due barche, denominate "ST" e "Leon", destinandole al traffico di armi di cui al successivo capo.b), nonché per i delitti di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 2 legge n. 895 del 1967, 270-sexies cod. pen., contestati al capo b), per avere, al fine di favorire l'azione della predetta associazione terroristica, attraverso l'utilizzo della barca "ST", raccolto, introdotto nello Stato, detenuto e ceduto a terzi armi da guerra destinate al rifornimento di unità combattenti della prima linea d'assalto, quali armi portatili, munizionamento, granate, bombe, mine, lanciarazzi anticarro, lanciarazzi antipersonale, missili anticarro e materiale accessorio da guerra convenzionale e non convenzionale;
fatti ritenuti avvenuti, in acque internazionali, tra il maggio e il giugno 2017. 1.1. Nel corso dell'udienza preliminare, e segnatamente alle udienze del 17/6/2020 e del 16/7/2020, la difesa di LI formulò un'eccezione di difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria italiana a favore di quella della Repubblica Araba della Libia, deducendo che: 1) la "ST" era stata controllata in acque territoriali della Repubblica Araba della Libia e, quindi, era soggetta alla giurisdizione di detto Stato, 2) l'imbarcazione era di nazionalità libica e, quindi, soggetta alla giurisdizione della Libia;
3) le navi da guerra e le navi in servizio governativo non commerciale, come il natante in questione, avevano, in alto mare, completa immunità sovrana (sovereign immunity) dalla giurisdizione di qualsiasi Stato diverso da quello di appartenenza e di cui battano la bandiera. 1.2. Con ordinanza in data 16/7/2020, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma rigettò l'eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando il principio dell'estensione del mare territoriale fino alle 12 miglia, recepito dall'art. 2 cod. nav. in linea con la Convenzione internazionale di Montego Bay del 1982, ratificata dall'Italia nel 1994 e dall'Accordo di applicazione di New York del 1994, sicché il natante, trovandosi oltre tale limite, era stato fermato in alto mare, anche perché il Golfo della Sirte, nelle cui acque esso era stato localizzato, non poteva essere qualificato come «baia storica» e, dunque, non rientrava, nemmeno sotto tale profilo, tra le acque interne della Repubblica Araba della Libia, atteso che la dichiarazione.unilaterale della Libia del 1973 non aveva incontrato una pacifica 2 accettazione da parte degli Stati terzi. Inoltre, la nave era solo formalmente battente bandiera libica, con conseguente esclusione del c.d. principio di bandiera;
e, trovandosi in acque internazionali, doveva essere affermata la giurisdizione italiana. 1.3. Con successiva ordinanza, emessa in data 17/7/2020, lo stesso Giudice rigettò l'istanza di revoca o di modifica della misura cautelare in carcere applicata nei confronti di LI, con la seguente motivazione: «ritenuto che il quadro indiziario e le esigenze cautelari sono inalterate». 2. Avverso i due provvedimenti ha proposto ricorso per cassazione lo stesso LI per mezzo del difensore di fiducia, avv. Claudia Serafini, all'uopo deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 6 cod. pen. in relazione agli artt. 3, 15 e 287 della Convenzione delle Nazioni unite sul mare del 1982, nonché in relazione al principio di diritto internazionale consuetudinario sotteso alla dichiarazione di baia storica e al principio di diritto internazionale della reciprocità tra Stati, nonché agli artt. 2 e 143 cod. nav. e agli artt. 91, 32, 96, Convenzione Uniclos sul mare del 1982. A seguito di indagini difensive compiute presso la Eunavfor Med - Operazione Sophia, finalizzate a conoscere le esatte coordinate geografiche dell'imbarcazione "El KT (ex "ST") al momento del controllo in mare in data 1/5/2017, il Comandante BI IN, con missiva del 13/5/2020, avrebbe riferito al Pubblico ministero dei dati che confermerebbero come il controllo del natante fosse nel Golfo della Sirte, e, dunque, in acque sottoposte 4a sovranità della Libia, trattandosi di una zona di mare rientrante nelle sue "acque territoriali". Ciò in quanto, mentre per l'Italia e per gli altri stati che hanno sottoscritto e ratificato la Convenzione di Montego Bay sul Mare del 1982 l'ampiezza massima delle acque territoriali, in base all'art. 3 della Convenzione, sarebbe quella delle 12 miglia marine, misurate a partire dalle linee di base della costa dello Stato rivierasco, la Libia non avrebbe ratificato la Convenzione del Diritto del Mare del 1982, riservandosi il diritto di stabilire una maggiore estensione delle proprie acque territoriali sino a 97 miglia nautiche in alcuni tratti di mare, anche considerando il principio base secondo cui, in mancanza di accordo, il limite è quello della linea mediana o di equidistanza tra di essi. Principio, questo, accolto dall'art. 12 della Convenzione di Ginevra del 1958 e confermato dall'art. 15 della Convenzione del Diritto del mare del 1982. Nel caso della Libia, lo Stato africano avrebbe esteso le proprie acque territoriali fino a 97 miglia nautiche in alcuni tratti di mare, senza che gli Stati costieri, opposti o adiacenti - gli unici a poter legittimamente lamentare violazioni 3 e ricorrere alla Corte Internazionale di Giustizia, al Tribunale Internazionale del Diritto del Mare o a un Tribunale arbitrale ai sensi dell'art. 287 delle Convenzione di Montego Bay - abbiano elevato alcuna formale contestazione. Sotto altro profilo, la Libia avrebbe dichiarato il Golfo della Sirte «Baia Storica», facendo rientrare le acque del Golfo tra le acque interne e spostando la linea base di partenza delle acque territoriali, costituendo le baie storiche una eccezione al principio per cui lo Stato costiero ha il diritto di sottoporre al regime delle acque interne una insenatura. In assenza di una norma positiva, per delineare il concetto di «baia storica» sarebbe necessario rifarsi al diritto internazionale, secondo cui le condizioni necessarie perché un'insenatura sia qualificata come tale sarebbero: 1) il possesso secolare o immemorabile, accompagnato dall'animus dominii, il possesso pacifico e continuo della zona interessata, e la conoscenza della pretesa dagli altri Stati;
2) la configurazione geografica particolare e la necessità assoluta, per gli Stati costieri, di possedere le acque del golfo per le proprie esigenze vitali e di sicurezza. Requisiti che sarebbero esistenti nel caso in esame, secondo quanto affermato dalla Libia con Dichiarazione del 10/10/1973 trasmessa alle Nazioni Unite in data 19/10/1973, avendo essa esercitato i diritti di sovranità sul Golfo «senza alcun contrasto, durante lunghi periodi della storia» e tenuto conto che esso, giacendo nel cuore del territorio libico, avrebbe importanza strategica e rilevanza storica, geografica ed economica per la Repubblica Araba della Libia. Inoltre, in base al principio di reciprocità del diritto internazionale, occorrerebbe rispettare la pretesa della Libia da parte degli Stati le cui leggi nazionali e le cui pratiche internazionali abbiano portato a rivendicare pretese analoghe sulle rispettive coste, come avvenuto per l'Italia con il Golfo di Taranto. In ogni caso, quanto alla nazionalità della barca "El KT (ex ST), secondo il Tribunale di Roma la nave sarebbe stata battente bandiera libica solo formalmente, con conseguente esclusione del c.d. principio di bandiera, trovandosi in alto mare. Secondo la difesa, il natante, al momento in cui era stato intercettato, batteva bandiera libica, il comandante e il suo equipaggio erano libici, l'armatore, proprietario della barca, era Al Mirasd Ltd, società di capitali libica appartenente alla famiglia El Gammudi, come da visura camerale in atti, avendo alla data del 28/4/2017 la Powerboat Service S.R.O. già versato alla Marina Blu S.p.A. il prezzo di vendita della ST e avendo la Inhouse Sri già versato l'importo, come puntualmente documentato;
di tal che, perfezionata l'operazione di compravendita, in data 18/4/2017 l'imbarcazione sarebbe stata consegnata al porto di Misurata al nuovo acquirente, Al RS Ltd. Per tale ragione, secondo il principio di diritto internazionale del mare del legame sostanziale («genuine link»), lo Stato libico avrebbe legittimamente concesso la sua bandiera alla nave in questione, anche secondo la normativa italiana, che all'art. 143 cod. nav. richiede l'appartenenza della quota di maggioranza della proprietà a cittadini o società 4 italiane per l'iscrizione nelle matricole o nei registri di cui all'art. 146, stesso codice, laddove "El KT (ex "ST"), al momento del controllo in data 1/5/2017 era di proprietà della società libica Al Mirasad Ltd, sicché non aveva più alcun legame sostanziale con lo Stato Italiano. Infine, dal momento che le navi in servizio governativo non commerciale hanno, in alto mare, completa immunità sovrana ("sovereign immunity") dalla giurisdizione di qualsiasi Stato diverso da quello di appartenenza e di cui battono la bandiera, come le navi da guerra, la circostanza che il Capo della sala operativa della Guardia Costiera libica di Tripoli e il responsabile della Guardia Costiera di Misurata avessero escluso la natura militare dell'imbarcazione non sarebbe rilevante, atteso che un documento proveniente dal Ministro della Difesa libico attesterebbe l'autorizzazione alla navigazione dello yacht "El Mokthar", confermando che essa era utilizzata per un servizio pubblico della Repubblica della Libia, batteva la bandiera libica e godeva di completa immunità giurisdizionale, ex artt. 32 e 96 della Convenzione delle Nazioni Unite sul mare del 1982. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 272, 274 e 299 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai medesimi articoli. Il rigetto dell'istanza di revoca o di modifica della misura cautelare non indicherebbe i motivi per cui l'istanza della difesa non meritasse accoglimento, pur essendo fondata su questioni ed elementi nuovi e concreti, dimostrativi della sua totale estraneità ai fatti contestati. In particolare, la difesa avrebbe evidenziato la natura non terroristica della Majlis RA Thuwar Benghazi, coalizione di milizie unitesi nel 2014 a BE nella resistenza al golpe di HA, finanziata dal Ministero della difesa libico tramite la Banca Centrale Libica e alle dirette dipendenze del governo GNA di Al Serraj, la non riconducibilità all'imputato della condotta di traffico di armi, la totale assenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo a GI LI, esponendo i motivi per cui non sussisterebbero, attualmente, esigenze cautelari da tutelare, essendo stato egli espulso dalla Libia e trovandosi detenuto sin dall'ottobre 2017, senza poter intrattenere rapporti con alcuno, tanto meno con la Majlis RA Thuwar Ben ghazi, annientata da HA nel 2017. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Muovendo dall'analisi del primo motivo di ricorso, osserva il Collegio che l'ordinanza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma ha respinto la proposta eccezione di difetto di giurisdizione non è autonomamente impugnabile, non essendo tale possibilità prevista da alcuna disposizione codicistica e ostando, di conseguenza, il principio di tassatività delle impugnazioni 5 j cri E o fr di cui all'art. 568, comma 1, cod. proc. pen., fermo restando che la relativa questione può essere presentata in sede di eventuale impugnazione della sentenza di merito. Ne consegue, dunque, l'inammissibilità del relativo motivo di ricorso. 3. Venendo, quindi, al secondo motivo di impugnazione, deve rilevarsi che avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca o di sostituzione delle misure cautelari è ammesso esclusivamente il rimedio dell'appello, previsto dall'art. 310, cod. proc. pen. Ciò in quanto il ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., può essere proposto soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., contro i provvedimenti concernenti lo status libertatis non altrimenti impugnabili (Sez. 1, n. 9657 del 5/10/2016, dep. 2017, Mortarini, Rv. 269418). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere deve essere qualificato come appello con riferimento all'impugnazione dell'ordinanza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma in data 17/7/2020, con trasmissione degli atti al Tribunale del riesame di Roma in funzione di giudice dell'appello. Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
Qualificata come appello l'impugnazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca/sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma in funzione di giudice dell'appello. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 25/9/2020