Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 26/02/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 8570/2024 Reg.Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di conIGlio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi.................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ai sensi dell'art.473-bis.49 c.p.c. con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 24.12.2024 dai coniugi:
(C.F. ) nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Peter Sironi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Ceriani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
Oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 10.02.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1. i coniugi vivranno separati e nel rispetto reciproco, fermi restando gli obblighi di Legge;
2. l'abitazione coniugale sita in Bernareggio (Mb), Via Montello, n. 11, di proprietà dell'ALER della Provincia di Monza e Brianza e condotta in locazione dai coniugi, con contratto intestato al IG. in data 02.12.2014, rimarrà assegnata in via definitiva al IG. Parte_2 Parte_2
il quale, a decorrere dalla data del 01.01.2025, vi si trasferirà a vivere, ivi trasferendovi la propria residenza;
3. viceversa, la IG.ra , entro e non oltre la data del 31.12.2024, provvederà Parte_1
a rilasciare la predetta abitazione, in favore del marito asportando dalla stessa Parte_2
il rimanente mobilio dell'abitazione rimarrà invece assegnato, in via definitiva, al IG. Parte_2
4. a decorrere dal 01.01.2025, il IG. verserà, in favore della IG.ra Parte_2 [...]
, a titolo di contributo nel mantenimento della stessa, la somma mensile di € 500,00 Parte_1
(Euro cinquecento/00), da corrispondersi a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente che verrà successivamente indicato dalla IG.ra al IG. entro e non oltre il giorno cinque di Pt_1 Pt_2
ogni mese;
il suddetto importo verrà rivalutato annualmente, in base agli indici ISTAT, a decorrere dal mese di gennaio 2026;
5. il IG. si impegna, altresì, a cedere, a titolo gratuito, in favore della IG.ra Parte_2
o in favore di terzi (con attribuzione, in tale secondo caso, del ricavato dalla Parte_1 vendita in favore della IG.ra ), la propria quota del 50% dell'immobile, ad uso Parte_1
autorimessa, sito in Bernareggio (Mb), Via Europa, snc, identificato al NCEU del predetto Comune al fog. n. 18 - part. n. 615 - sub. n. 16 - cat. C/6 - cl. 06 - cons. 13 m² - rend. € 32,23; tale cessione, che costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi, dovrà essere formalizzata dalle parti con atto di compravendita, avanti al Notaio scelto dalla parte acquirente, entro e non oltre tre mesi dall'omologa della separazione disposta dal Tribunale adito, con i benefici di cui all'art. 19 della L. 71 del 1987; le spese per il suddetto atto notarile saranno poste a carico esclusivo della parte acquirente;
6.le parti si impegnano, altresì, vicendevolmente, fino a che sarà all'uopo necessario, a fornirsi tutta la documentazione necessaria per l'ottenimento della/e attestazione/i ISEE rilasciata/e dall'INPS per l'ottenimento di prestazioni sociali agevolate;
7.con l'esatto adempimento delle suddette condizioni, i coniugi dichiarano, sin da ora, di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro, a qualsiasi titolo, ad eccezione degli obblighi contenuti nel presente ricorso, dando atto di aver già definito e regolato tra loro ogni altra questione di natura economica e patrimoniale;
8.le spese di assistenza legale del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti;
9.con la sottoscrizione del presente ricorso, i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare al beneficio della solidarietà professionale di cui all'art. 13 Legge n. 247/12;
10. le parti dichiarano di dare attuazione alle condizioni contenute nel presente ricorso sin dal momento della sua sottoscrizione;
11. le parti dichiarano, sin da ora, di prestare la loro piena e totale acquiescenza all'emananda sentenza di separazione, rinunciando a qualsiasi forma d'impugnazione avverso la stessa. Decorsi i termini di legge dal termine per il deposito delle note scritte (in sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti davanti al Giudice relatore), ovvero dalla data di pubblicazione dell'emananda sentenza di separazione, rimettere la causa sul ruolo e, autorizzato il deposito di note di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il relativo parere,
PRONUNCIARE sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i Ricorrenti in data 01.09.1968 in Formia (Lt), con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del predetto
Comune al n. 87, parte 2, Serie A - anno 1968, come meglio indentificato nelle premesse, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle relative annotazioni di Legge, alle seguenti
CONDIZIONI
1.il IG. verserà, in favore della IG.ra , a titolo di assegno Parte_2 Parte_1 divorzile in favore della stessa, la somma mensile di € 500,00 (Euro cinquecento/00), da corrispondersi a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente che verrà successivamente indicato dalla IG.ra al IG. entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese;
il Parte_1 Pt_2
suddetto importo verrà rivalutato annualmente, in base agli indici ISTAT, a decorrere dal mese di gennaio 2026;
2. le parti dichiarano di aver di aver già definito e regolato tra loro ogni altra questione di natura economica e patrimoniale e, pertanto, di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro, a qualsiasi
Par titolo, ad eccezione dell'obbligo di assegno divorzile da parte del IG. di cui al Parte_2
precedente punto 1.;
3.le spese di assistenza legale del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti;
4. con la sottoscrizione del presente ricorso, i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare al beneficio della solidarietà professionale di cui all'art. 13 Legge n. 247/12;
5. le parti dichiarano, sin da ora, di prestare la loro piena e totale acquiescenza all'emananda sentenza di divorzio, rinunciando a qualsiasi forma d'impugnazione avverso la stessa.
vista l'assenza di opposizione del P.M.; ritenuto che:
- le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- gli accordi raggiunti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, e che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3 n.2 lett.b) Legge n.898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per acquisire, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., sempre tramite lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Formia in data
01.09.1968;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Formia per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 87, parte II, serie A, anno 1968);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate
4) rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di ConIGlio in data 20.02.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti