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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/03/2025, n. 4815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4815 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Paolo Goggi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 41685 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, separata dal giudizio portante RGN 51228/2017 e trattenuta in decisione a seguito dell'udienza cartolare dell'1.10.2024 e vertente
T R A
(C. F.: ), e per essa quale mandataria Parte_1 P.IVA_1
(già (C.F.: P.IVA: ), in CP_1 CP_2 P.IVA_2 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Vittorio
Veneto n. 108, presso lo studio legale dell'Avv. Roberto Malizia, che la rappresenta e difende giusta procura generale per atto Notaio di Velletri, rep. n. 70952, racc. Persona_1
n. 24394
Terza intervenuta e attrice in via riconvenzionale
E
C.F./P.IVA: , in persona del procuratore speciale Avv. Controparte_3 P.IVA_4
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Po n. 12, presso lo studio legale Controparte_4
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Toffoletto, Marco Controparte_5
Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli, giusta procura generale per atto Notaio di Milano, del 09.04.2020, rep. n. 32163, racc. Persona_2
n. 14918
Convenuta
NONCHÈ
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Salerno, CP_6 C.F._1
Via XX Settembre n. 10, presso lo studio legale dell'Avv. Gabriele Iuliano, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
1 Terza chiamata
NONCHÈ
(C.F.: ), (C.F.: CP_7 C.F._2 Controparte_8
), (C.F.: ), C.F._3 Controparte_9 C.F._4 elettivamente domiciliati in Salerno, Via F.sco Farao n. 4, presso lo studio legale dell'Avv.
Antonio Sabatino, che li rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Terzi chiamati
NONCHÉ
e , quali eredi di Controparte_10 CP_11 Persona_3
Terzi chiamati contumaci
OGGETTO: Rapporti bancari
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così concludevano:
• La difesa della terza intervenuta e attrice in via riconvenzionale Parte_1
“Si riporta alle conclusioni della Memoria n. 1 ex art. 183 co. 6° c.p.c. depositata il 14.10.2020 che qui si trascrivono: A) Rigettare tutte le domande proposte dalla società
contro
Parte_2
l' , di cui all'atto di citazione notificato in data 11.07.2017, nonché tutte le CP_3 domande proposte dai terzi chiamati in causa , CP_7 Controparte_8 CP_9
e perché improponibili, inammissibili e, comunque, infondate nel
[...] CP_6 merito, nonchè dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale, ex art. 2946 c.c., di ogni e qualsiasi pretesa in ipotesi maturata a favore dell'attrice in data anteriore al 11.07.2007 in relazioni a tutti i conti correnti di cui è causa ed, in ogni caso, alla stregua dei principi sanciti dalla sentenza n. 24418/2010 delle SS.UU. della Suprema Corte, l'intervenuta prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dei pretesi indebiti ovvero dei minori interessi attivi riscossi con riferimento alle rimesse aventi funzione solutoria eseguite ante 11.07.2007 sul c/c n. 4403826
e sul c/c anticipi n. 30009036; B) Dichiarare, in particolare, l'incompetenza dell'adito Giudice
a decidere le domande di nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/90 in favore del Tribunale di Roma – sezione specializzata in materia di impresa, competente per materia ex art. 33, comma II, della L. 287/90 ed, in ogni caso, rigettare l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa anticoncorrenziale perché inammissibile e,
comunque, infondata;
C) Accogliere la spiegata domanda riconvenzionale nei confronti della
[...
[...] e dei suoi fideiussori , e CP_12 CP_7 Controparte_8 Controparte_9
, anche quale erede di , nonché e CP_6 Persona_3 Controparte_10
, anch'essi quali eredi, condannandoli a pagare, in via solidale tra di loro, alla CP_11
cessionaria ut supra, la complessiva somma di € 377.358,27, di cui Parte_1
Euro 121.885,01, quale saldo debitore del c/c n.4403826 ed Euro 255.473,26, quale saldo debitore del c/c n. 30009036, oltre interessi legali dal 01.01.2016 sino all'effettivo soddisfo, e/o la maggiore o minore somma che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria del presente giudizio, compensandola, in subordine, “pro concurrenti quantitate”, solo nei confronti dell'attrice, stante
l'autonomia della prestata fideiussione, con le somme che eventualmente dovessero risultare a credito della condannandola, in ogni caso, a pagare le differenza dovuta, oltre Parte_2
interessi sino al soddisfo;
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e C.p.a.”;
• La difesa della convenuta “In via preliminare: 1) accertare e dichiarare Controparte_3
l'inammissibilità della domanda di ripetizione formulata per i motivi esposti in atti;
2) dichiarare
l'intervenuta prescrizione delle domande ex adverso avanzate quanto ai rapporti di conto corrente inter partes, per tutte le rimesse di natura solutoria e risalenti ad oltre un decennio
prima della proposizione del presente giudizio. Nel merito: 3) rigettare tutte le domande formulate da parte attrice e dai garanti, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi
esposti in atti;
In ogni caso: 6) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA,
CPA e oneri di legge.”;
• La difesa della terza chiamata in causa “si riporta integralmente alla CP_6
comparsa di costituzione e risposta e a tutte le eccezioni, deduzioni, richieste, domande e conclusioni ivi formulate, nonché nei verbali delle precedenti udienze, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, chiedendone l'accoglimento. Si impugnano e conte-stano ancora una volta tutte le avverse richieste, deduzioni ed eccezioni, nonché, per quanto di ragione,
le espletate CTU, chiedendo il rigetto delle avverse domande, infondate in fatto ed in diritto”.
Premesso in fatto che:
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio la Parte_2 CP_3
esponendo:
[...]
- che aveva intrattenuto alcuni rapporti bancari con la quali: un conto Controparte_3
corrente ordinario, già contraddistinto dal n. 13732, poi dal n. 4403826; un conto anticipi n.
30009036; vari rapporti di conto anticipi;
3 - che contestava alla il saldo del c/c n. 4403826, nonché il saldo del conto anticipi n. CP_13
30009036 ed il saldo di alcuni rapporti di conto anticipi;
- che, in particolare, contestava alla Banca la corretta applicazione degli interessi debitori,
delle commissioni di massimo scoperto o voci simili, delle spese in riepilogo, delle spese fuori riepilogo ed il superamento dei tassi soglia usura;
- che, in merito all'analisi del c/c n. 4403826, l'importo di euro 48.948,91 addebitato dalla non era dovuto;
CP_13
- che, nel corso degli anni, la aveva contabilizzato in suo favore competenze costituite CP_13 da interessi debitori ultralegali mai pattuiti, in violazione dell'art. 1284 cod. civ.;
- che la aveva variato illegittimamente il tasso d'interesse debitore, con variazioni non CP_13
pattuite dalle parti e che tale interesse debitore superava i tassi soglia usura;
- che gli interessi debitori, insieme alle spese e commissioni non dovute, erano stati capitalizzati trimestralmente in violazione dell'art. 1283 Cod. civ.;
- che la capitalizzazione trimestrale applicata dalla era illegittima;
CP_13
- che per quanto riguarda il c/c anticipi n. 30009036 l'importo di euro 136.268,03 addebitato dalla alla società, non era dovuto;
CP_13
- che, nel corso degli anni, la aveva contabilizzato competenze costituite da interessi CP_13
debitori ultralegali mai pattuiti, commissioni di massimo scoperto indeterminate, spese non convenute che illegittimamente erano state capitalizzate;
- che non erano dovuti né gli interessi per i periodi interessati, né le cc.dd. commissioni di massimo scoperto, né le spese;
- che dall'analisi dei vari conti anticipi contestava alla tassi passivi, cc.dd commissioni CP_13
di massimo scoperto o voci simili e spese varie, oltre quattro operazioni che avevano superato il tasso soglia usura, giusta il trimestre di riferimento ed i Decreti MEF;
- che gli interessi ultralegali non erano dovuti alla sia per il difetto del requisito della CP_13 forma scritta richiesto dall'art. 1284 comma 3 c.c. e dal TUB, sia per il difetto del requisito della oggettiva determinabilità della prestazione;
- che chiedeva la nullità e/o l'inefficacia del pagamento degli interessi ultralegali che era stata costretta a corrispondere e anche il ricalcolo del saldo contabile e la ripetizione mediante i criteri di legge;
- che dall'esame degli estratti conto emergeva che la banca aveva applicato, in modo illegittimo, la capitalizzazione degli interessi passivi per la durata dei rapporti violando in questo modo il disposto dell'art. 1283 c.c.;
4 - che chiedeva di dichiarare l'illegittimità o la nullità delle applicazioni anatocistiche operate dalla nel corso del rapporto;
CP_13
- che la aveva applicato, per tutta la durata dei rapporti, la commissione di massimo CP_13
scoperto, senza nessuna pattuizione;
- che, pertanto, chiedeva l'illegittimità e la nullità delle commissioni di massimo scoperto;
- che contestava l'illegittimità delle somme trattenute dalla Banca e che pertanto ne chiedeva la restituzione.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, in accoglimento delle presenti domande, contrariis rejectis, così provvedere: 1) Riguardo al Conto corrente n.
4403826, accertata la violazione dei Principi di correttezza contrattuale, lealtà, buona fede
contrattuale e trasparenza bancaria da parte della banca, dichiarare la nullità di tutte le condizioni decise dall'Azienda di credito e, per l'effetto, ordinare il ricalcolo del DARE-AVERE fra le parti e ad apportare le corrette annotazioni al saldo del Conto corrente in accredito in favore dell'attrice e/o alla restituzione, in favore dell' delle somme di Parte_2
Euro=48.948,91=, come distinta in premessa, o a quella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione a maturare dalle singole date di
valuta relative ad ogni operazione fino all'effettivo soddisfo;
2) Riguardo al Conto anticipi n.
30009036, accertata la violazione dei Principi di correttezza, lealtà, buona fede contrattuale e trasparenza bancaria da parte della banca, dichiarare la nullità di tutte le condizioni decise
dall'Azienda di credito e, per l'effetto ordinare il ricalcolo del DARE-AVERE fra le parti e ad apportare le corrette annotazioni al saldo del Conto in accredito in favore dell'attrice e/o alla restituzione, in favore dell' della somma di Euro=136.268,03=, come distinta Parte_2
in premessa, o a quella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, oltre
interessi e rivalutazione a maturare dalle singole date di valuta relative ad ogni operazione fino all'effettivo soddisfo;
3) Riguardo ai Conti anticipi, come indicati in schema ed allegato 6, accertata la violazione dei Principi di correttezza, lealtà, buona fede contrattuale e trasparenza bancaria da parte della banca, dichiarare la nullità di tutte le condizioni decise dall'Azienda di credito e, per l'effetto ordinare il ricalcolo del DARE-AVERE fra le parti e ad apportare le corrette annotazioni al saldo del Conto in accredito in favore dell'attrice e/o alla restituzione, in favore dell' della somma di Euro=25.601,67=, come distinta in premessa, o a Parte_2
quella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione a maturare dalle singole date di valuta relative ad ogni operazione fino all'effettivo
5 soddisfo; 4) Per effetto della soccombenza, condannare la convenuta alle spese ed onorari del giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la la quale Parte_1
esponeva:
- che nel contesto di una operazione di cartolarizzazione era diventata titolare dei crediti trasferiti da derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da Controparte_3
finanziamenti nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016;
- che aveva conferito a procura per l'amministrazione, gestione, incasso e CP_2
recupero dei crediti;
- che con atto di citazione notificato in data 11 luglio 2017, la aveva contestato Parte_2
alla le competenze addebitate per interessi passivi, c.m.s. e spese, nonché l'usura Controparte_3
originaria e sopravvenuta in relazione ai rapporti intrattenuti con essa Banca;
- che quindi aveva chiesto la ripetizione delle somme illegittimamente addebitate di euro
48.948,91 in relazione al c/c ordinario n. 4403826, ex n. 13732, di euro 136.268,03 in relazione al c/c anticipi n. 30009036 e di euro 25.601,67 in relazione alle varie operazioni di anticipo fatture;
- che eccepiva la improcedibilità della domanda giudiziale di parte attrice in quanto non era stato previamente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione;
- che eccepiva l'intervenuta prescrizione decennale, ex art. 2946 c.c., di ogni e qualsiasi pretesa in ipotesi maturata a favore della in data anteriore al 11.07.2007; Parte_2
- che dichiarava di avere interesse a chiamare in causa, ex artt. 106 e 269 c.p.c., i IG.ri
, , Persona_3 CP_6 Controparte_14 Controparte_9 CP_7
in qualità di fideiussori delle obbligazioni assunte nei confronti
[...] Controparte_8 dell' dalla società Infrater S.r.l. debitrice principale;
Controparte_3
- che, essendo creditrice della complessiva somma di euro 377.358,27, spiegava domanda riconvenzionale e chiedeva la condanna di e dei fideiussori , Parte_2 Persona_3
, , e CP_6 Controparte_14 Controparte_9 CP_7 Controparte_8
in via solidale tra di loro, al pagamento della suddetta somma;
- che, poiché parte attrice aveva chiesto la ripetizione delle somme illegittimamente addebitate di euro 48.948,91 in relazione al c/c ordinario n. 4403826, ex n. 13732, e di euro
136.268,03 in relazione al c/c n. 30009036, chiedeva emettersi ordinanza ex art. 186 ter e/o bis c.p.c.;
6 - che chiedeva il rigetto della domanda di ripetizione degli indebiti relativi ai vari conti anticipo indicati da parte attrice;
- che si opponeva all' ammissione della consulenza tecnica d'ufficio richiesta da parte attrice.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “Piaccia all'On.le Giudice adito così provvedere: A) In via preliminare, autorizzare la chiamata in causa dei fideiussori SIg.ri , Persona_3
nato a [...] il [...] (C.F. ) ed ivi residente a[...]
Castagneti, 7, nata a [...] il [...] (C.F. CP_6
) ed ivi residente a[...], , nato a [...]F._1 Controparte_14
Roccadaspide il 30.04.1993 (C.F. ), ed ivi residente a[...]
322, , nato a [...] il [...] (C.F. , ed ivi Controparte_9 C.F._4
residente a[...], nato a [...] il [...] (C.F. CP_7
) ed ivi residente a[...], e , nata in [...]F._7 Controparte_8
Germania il 23.06.1971 e residente in [...], ai sensi degli artt.
106 e 269 c.p.c., previa fissazione di altra udienza, nel rispetto dei termini a comparire, affinchè,
in virtù della fideiussione omnibus prestata, siano condannati, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale di cui al punto 6) della presente comparsa, a pagare alla cessionaria
ut supra, in solido con la debitrice principale la Parte_1 Parte_2 complessiva somma di € 377.358,27, oltre interessi al tasso legale dal 01.01.2016 sino al soddisfo;
B) Sempre in via preliminare, dichiarare la improcedibilità della domanda giudiziale attrice, notificata in data 11.07.2017, ai sensi del dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche, non essendo stato previamente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione;
C)
Rigettare tutte le domande proposte dalla società contro l' , di cui Parte_2 CP_3 all'atto di citazione notificato in data 11.07.2017, perché improponibili, inammissibili e, comunque, infondate nel merito, nonchè dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale, ex art.
2946 c.c., di ogni e qualsiasi pretesa in ipotesi maturata a favore dell'attrice in data anteriore al
11.07.2007 in relazioni a tutti i conti correnti di cui è causa ed, in ogni caso, alla stregua dei principi sanciti dalla sentenza n. 24418/2010 delle SS.UU. della Suprema Corte, l'intervenuta prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dei pretesi indebiti ovvero dei minori interessi attivi riscossi con riferimento alle rimesse aventi funzione solutoria eseguite ante 11.07.2007 sul
c/c n. 4403826 e sul c/c anticipi n. 30009036; D) Accogliere la spiegata domanda
riconvenzionale nei confronti della e dei suoi fideiussori, ut supra,, condannandoli Parte_2
a pagare, in via solidale tra di loro, alla cessionaria ut supra, la Parte_1 complessiva somma di € 377.358,27, per le causali di cui in narrativa della presente comparsa,
7 oltre interessi legali dal 01.01.2016 sino all'effettivo soddisfo, e/o la maggiore o minore somma che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria del presente giudizio, compensandola, in subordine,
“pro concurrenti quantitate”, nei confronti dell'attrice – stante l'autonomia della prestata fideiussione bancaria - con le somme che eventualmente dovessero risultare a credito della
condannandola, in ogni caso, a pagare le differenza dovuta, oltre interessi sino al Parte_2
soddisfo; - emettere ordinanza ex art. 186 ter/ bis c.p.c. al fine di condannare parte attrice alla corresponsione nei confronti dell'Istituto delle somme non contestate corrispondenti alla differenza tra quanto preteso in restituzione (totali € 185.216,94) e quanto invece appostato nel saldo bancario dei suddetti conti correnti alla data di estinzione dei rapporti dell'11.08.2014
(totali € 374.032,97), ovvero dell'importo di € 188.816,03 (€ 374.032,97 – € 185.216,94); F) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e
C.p.a.”.
Autorizzata la chiamata in causa dei terzi indicati dalla si Parte_1 costituiva in giudizio la quale esponeva: CP_6
- che contestava la pretesa creditoria rivendicata dalla Parte_1
- che non aveva sottoscritto alcuna fideiussione omnibus;
- che la firma apposta sulla fideiussione omnibus era in realtà apocrifa;
- che, dunque, proponeva querela di falso avverso la sottoscrizione apposta in calce alla fideiussione omnibus;
- che chiedeva di disporre c.t.u. grafologica per accertare la falsità della firma;
- che eccepiva la nullità della fideiussione omnibus e chiedeva il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dalla chiamante.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: -in via
preliminare, ammettere la proposta querela di falso e conseguentemente trasmettere il presente
giudizio alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale, al fine di accertare e dichiarare la falsità della sottoscrizione ad apparente firma di apposta in calce CP_6
alla fideiussione omnibus allegata al fascicolo di parte convenuta e Parte_1
per essa quale mandataria, ed in particolar modo la non appartenenza della CP_15 firma apposta in calce alla stessa dalla SI.ra , con conseguente condanna della CP_6
stessa convenuta alla rifusione delle spese e dei compensi di causa, da distrarsi in favore del
sottoscritto procuratore antistatario;
-nel merito: previa declaratoria del carattere fraudolento,
e quindi la lesione dei principi di correttezza contrattuale, lealtà, buona fede e trasparenza
bancaria da parte della banca nella redazione della modulistica relativa alla prestata
8 fideiussione o c.d. contratto autonomo di garanzia imposto alla società e per essa Parte_2 alla terza chiamata in causa, dichiarare la nullità del contratto e, per l'effetto, liberare la terza chiamata da qualsivoglia obbligazione di cui alla fideiussione invocata;
- sempre nel merito, rigettare la domanda riconvenzionale siccome proposta dalla convenuta con l'atto di chiamata in causa del terzo nei confronti della IG.ra , poiché palesemente infondata in CP_6
fatto e diritto;
con vittoria di spese e compensi di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Si costituivano in giudizio anche i terzi chiamati , e CP_7 Controparte_8
, sostenendo: Controparte_9
- che la disconosceva le garanzie sottoscritte in favore dell' per CP_8 Parte_2
apposizione di firme apocrife;
- che contestavano la legittimazione attiva della cessionaria per Parte_1
non aver dimostrato la cessione del credito da parte della banca cedente;
- che contestavano il contenuto dell'atto di chiamata in causa ed in particolare la genericità
della domanda di condanna al pagamento, in quanto vaga e non comprovata da alcun valido documento;
- che impugnano tutta la documentazione esibita dalla controparte, ma nello specifico gli “atti di fideiussione omnibus” in quanto nulli;
- che, pertanto, chiedevano il rigetto della domanda della Parte_1
Concludevano, pertanto, chiedendo: “Piaccia all'On.le Tribunale di Roma, contrariis reiectis, così PROVVEDERE IN VIA PREGIUDIZIALE: disattese le istanze della controparte
avanzate ai sensi degli artt. 633 comma 1 e 183 bis c.p.c., accertato e dichiarato il difetto di legittimazione attiva della e per essa dalla Parte_1 CP_2
rigettare la domanda attrice, con conseguente condanna della medesima alle spese del giudizio,
con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario. IN VIA PRINCIPALE: fatta salva la dichiarazione di disconoscimento delle scritture private da parte della SI.ra Controparte_8
e nella sola denegata ipotesi di diversa valutazione, disattese le istanze della controparte avanzate ai sensi degli artt. 633 comma 1 e 183 bis c.p.c.: 1) Rigettare la domanda in quanto
inammissibile, improponibile ed improcedibile, nonché infondata in fatto ed in diritto;
di poi, previo ordine di esibizione alla controparte di depositare agli atti cartaceamente ed in originale
i documenti da costei prodotti sub suo “doc. n. 13 - n. 7 atti di fideiussione omnibus”: 2) In forza della sollevata exceptio doli generalis, accertata e dichiarata la lesione da parte della banca dei
Principi di buona fede, correttezza, lealtà, trasparenza bancaria e, non ultimo, del superamento
9 dei tassi soglia - usura, rigettare l'avversa domanda e, per l'effetto, liberare gli esponenti da ogni obbligazione di cui alle supposte “fideiussioni omnibus” o c.c.dd. contratti autonomi di garanzia, allegate nei suoi documenti sub “doc. n. 13 - n. 7 atti di fideiussione omnibus”; 3) In forza della sollevata eccezione di nullità delle supposte “fideiussioni omnibus” o c.c.dd. contratti autonomi di garanzia per violazione delle norme sulla libera concorrenza nel mercato, rigettare
l'avversa domanda e, per l'effetto, dichiarare la nullità di tutte le “fideiussioni omnibus” o
c.c.dd. contratti autonomi di garanzia prodotti dalla controparte e liberare gli esponenti da ogni obbligazione di cui alle supposte garanzie, allegate nei suoi documenti sub “doc. n. 13 - n. 7 atti di fideiussione omnibus”; 4) Per effetto della soccombenza, condannare l'attrice alle spese del giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.”.
Esperito il procedimento di mediazione, con esito negativo, all'udienza del 17.12.2018 il giudizio veniva dichiarato interrotto per il decesso del terzo chiamato in causa Persona_3
, non costituito in giudizio, avvenuto in data 28.02.2018.
[...]
La causa era quindi riassunta dalla nella contumacia di Parte_1 [...]
e , quali eredi di e veniva istruita con CP_10 CP_11 Persona_3
l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'espletamento di CTU grafologica e contabile.
Infine, in data 27.9.2022, si costituiva in giudizio la la quale esponeva: Controparte_3
- che la l'aveva convenuta in giudizio censurando alcune irregolarità in merito Parte_2
al rapporto di conto corrente n. c/c ordinario n. 4403826, ex n. 13732, al conto anticipi n.
30009036 ed a vari rapporti di conto anticipi contraddistinti dai n. ri 1544, 8751, 380371,
9328650, 9313957, 434257, 4938500, 50529, 51296, 51712, 51725, 51803, 51894, 51933,
52492, 52700, 53298, 51725 e 55170;
- che parte attrice aveva sollevato le seguenti censure: (i) la nullità/ inesistenza della documentazione contrattuale;
(ii) l'applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c.; (iii) l'illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto;
(iv) l'applicazione, nel corso dei rapporti, di interessi usurari;
(v) l'illegittimità dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca;
(vi) l'illegittimità dell'applicazione del metodo di determinazione delle valute;
(vii) l'illegittima applicazione di spese;
- che parte attrice aveva chiesto di condannarla alla restituzione di tutte le somme e specificamente nell'importo complessivo di Euro 136.268,03, Euro 48.948,91 ed Euro 25.601,67;
- che si costituiva in giudizio la rappresentata dalla mandataria Parte_1
cessionaria dal credito derivante dallo scoperto del conto corrente n.4403826 e CP_2
10 del conto corrente n. 30009036, la quale svolgeva domanda riconvenzionale e chiamava in causa i fideiussori;
- che veniva esperita la mediazione obbligatoria e veniva depositata c.t.u. grafologica che aveva riconosciuto l'autografia di tutte le firme apposte da e CP_6 Controparte_8
in calce agli atti di fideiussione omnibus;
- che il rapporto di conto corrente n. 4403826, ex 13732, risultava estinto in data 11 agosto
2014 con saldo debitore finale di - euro 120.810,96, mentre il rapporto di conto corrente n.
30009036 risultava estinto in data 11 agosto 2014 con saldo debitore finale di - euro 253.222,01;
- che con lettere raccomandate a/r del 04 luglio 2014 inviate alla società debitrice ed ai fideiussori, aveva comunicato la revoca degli affidamenti ed il recesso dai conti correnti e aveva intimato il pagamento del debito complessivo ammontante ad euro 368.816,38;
- che la società non aveva corrisposto nulla e quindi non poteva richiedere la Parte_2
restituzione di alcunché;
- che, pertanto, eccepiva l'inammissibilità delle domande di ripetizione formulate da parte attrice;
- che eccepiva la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione delle competenze quantificate da parte attrice in euro 25.601,67;
- che parte attrice non aveva assolto all'onere probatorio in quanto non aveva prodotto i contratti dei conti correnti bancari, né i relativi estratti conto e scalari per l'intera durata degli intercorsi rapporti bancari;
- che, pertanto, contestava tutti i risultati dei calcoli delle competenze indebite afferenti i rapporti bancari oggetto di giudizio e delle verifiche dell'usura, in quanto errati e privi di valore probatorio;
- che tutte le condizioni economiche erano state pattuite e portate a conoscenza di parte attrice attraverso l'invio degli estratti conto e dei documenti di sintesi, oltre alla pubblicizzazione nei locali della CP_13
- che, inoltre, parte attrice era costantemente al corrente dei tassi di interesse che venivano applicati;
- che la c.m.s. era stata indicata nei contratti, oltre che negli estratti conto in atti, che regolarmente veniva trasmessi a parte attrice;
- che respingeva la censura mossa da parte attrice sulla usura sopravvenuta e sull'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi;
- che erano infondate le doglianze relative ai rapporti di conto anticipi;
11 - che i fideiussori, costituendosi in giudizio, avevano sostenuto la nullità delle fideiussioni depositate dalla cessionaria del credito Parte_1
- che bisognava sottolineare il carattere autonomo delle fideiussioni, in quanto i IG.ri e avevano prestato garanzia con clausola CP_7 Controparte_8 Controparte_9
a prima richiesta;
- che, in merito alla presunta pattuizione di interessi usurari riscontrata dai garanti in alcuni contratti di affidamento, eccepiva l'erroneità delle verifiche usura;
- che, dunque, i tassi pattuiti erano al di sotto del tasso soglia e che i tassi non avevano mai superato la soglia nel corso dei rapporti bancari;
- che la fideiussione non era contraria e lesiva della L. n. 287/90;
- che la IG.ra contestava il tasso Euribor per “violazione dell'art. 101 del CP_6
T.F.U.E. e dell'art. 53 dell'Accordo sull'Area Economica Europea”;
- che era inammissibile la richiesta di consulenza tecnica di parte;
- che, pertanto, chiedeva il rigetto delle domande formulate da parte attrice e dai garanti.
Concludeva, quindi, come puntualmente riportato in epigrafe.
In data 11 ottobre 2023 il Tribunale di Salerno emetteva la sentenza n. 49/2023, con la quale veniva dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_16
. Pertanto, si procedeva a dichiarare l'interruzione del giudizio limitatamente alla
[...]
domanda formulata dalla e si disponeva la separazione dei Controparte_16
procedimenti ex art. 103, II comma c.p.c..
La causa separata veniva quindi trattenuta in decisione a seguito dell'udienza cartolare dell'1.10.2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
OSSERVA IN DIRITTO
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione sollevata dai terzi chiamati di carenza di legittimazione attiva in capo alla con riferimento alla domanda Parte_1
riconvenzionale formulata da quest'ultima nei loro confronti, quali fideiussori della Parte_2
In proposito, si evidenzia che costituisce principio affermato in giurisprudenza quello secondo il quale in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la
12 formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass.31188/2017; Cass. Sez. 3, Ord. n. 15884 del 2019; Cass. ord. n. 4334/2020).
L'art. 58 TUB nel consentire la cessione a banche di aziende, di rami di azienda, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco detta, infatti, una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto e trova giustificazione principalmente nell'eSIenza di agevolare la cessione di rapporti giuridici individuati in blocco.
Nel caso di specie, dall'estratto della G.U. (Parte Seconda n. 93 dell'8.8.2017, documento depositato il 18.06.2017) prodotto dalla , nonché dalla dichiarazione di Parte_1
e dallo stralcio dei rapporti da quest'ultima ceduti alla Controparte_3 Parte_1
(doc.ti 1, 2 e 3), si evidenziano elementi essenziali per ricondurre nell'ambito dei crediti ceduti in blocco anche quello oggetto del presente giudizio, sula base della pendenza a una certa data e alla possibilità di qualificare i relativi rapporti giuridici come risolti e in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine, o classificati in
“sofferenza” in base alle disposizioni di Banca d'Italia e per gli effetti di cui all'art. 7.1, comma
6 della Legge sulla Cartolarizzazione.
In forza di tale avviso, dunque, il debitore ceduto, sin dalla costituzione del cessionario, era in condizione di contestare specificamente il fatto storico della cessione in blocco o il fatto che il proprio debito fosse compreso tra quelli ceduti, avuto riguardo, ad esempio, alla natura del credito, alla data di chiusura del conto, alle caratteristiche del rapporto.
Pertanto, in tale fattispecie, la legittimazione della cessionaria ex art. 58 TUB deve ritenersi provata sulla base della pubblicazione dell'estratto dell'avviso.
Parimenti, deve essere rigettata l'eccezione formulata dalla di inammissibilità Controparte_3
delle contestazioni in ordine all'an ed al quantum debeatur da parte dei fideiussori.
Ed invero, innanzitutto, a differenza di quanto asserito da tutte le parti in causa, le fideiussioni rilasciate dai terzi chiamati non possono essere qualificate alla stregua di contratti autonomi di garanzia, bensì, di fideiussioni omnibus, non essendo stata preclusa al fideiussore la possibilità di sollevare eccezioni inerenti al rapporto principale e, dunque, venendo meno l'aspetto di autonomia caratterizzante la figura del contratto autonomo di garanzia.
Ad ogni modo, anche qualora si fosse in presenza di una garanzia a prima richiesta, al garante non sarebbero comunque precluse al garante le eccezioni relative alla invalidità del rapporto garantito per contrarietà a norme imperative, così come avvenuto nel presente giudizio.
Al riguardo, infatti, la Suprema Corte ha affermato che “In tema di contratto autonomo di garanzia, l'assunzione da parte del garante dell'impegno di effettuare il pagamento a semplice
13 richiesta del beneficiario della garanzia comporta la rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, con il duplice limite dell'esecuzione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale il garante può opporre l'”exceptio doli”, e del caso in cui le predette eccezioni siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il primo contratto ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta. (In applicazione di tale principio, la S.C., cassando con rinvio la sentenza impugnata, che aveva erroneamente ritenuto inammissibile l'eccezione di nullità, ha affermato il dovere di accertare - come richiesto dagli opponenti ad un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca ai sensi dell'art. 50
del d.lgs. n. 385 del 1993 - l'eventuale previsione del tasso usurario sugli interessi passivi interessanti il rapporto di conto corrente ai sensi degli artt. 644 cod. pen. e 1815 cod. civ., e la conseguente nullità ex art. 1418 cod. civ.) (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26262 del 14/12/2007).
Dal tenore degli atti difensivi dei terzi chiamati si desume la contestazione sulla validità dei contratti di conto corrente sottostanti al rapporto fondamentale, avendo i convenuti dedotto l'applicazione di interessi usurari e illegittimamente anatocistici, nonché di commissioni di massimo scoperto mai convenute tra le parti.
Si tratta, a ben vedere, di contestazioni potenzialmente idonee a determinare la nullità delle relative clausole contrattuali per violazione di norme imperative (vengono rispettivamente in rilievo gli artt. 1283 c.c. e 120 TUB;
l'art. 2 bis D.L. 185/2008 e l'art. 117 bis TUB; l'art. 644 c.p.,
l'art. 1, c. 1 D.L. 394/2000 convertito nella L. 24/2001, l'art. 1815 c.2 c.c., l'art. 2 L. 108/1996).
Ne consegue che - non essendovi motivo di discostarsi dall'orientamento che ammette la proponibilità, da parte del garante, delle eccezioni fondate sulla nullità del contratto-base per violazione di norme imperative – in ipotesi, anche il garante autonomo deve ritenersi pienamente legittimato a sollevare, nei confronti della banca, l'eccezione di nullità della clausola anatocistica,
di quella relativa all'applicazione di commissioni illegittime o di interessi usurari.
Va evidenziato, del resto, che, se si ammettesse la soluzione contraria, si finirebbe per consentire al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta
(cfr. Cassazione civile sez. I, 10/01/2018, n.371; Cassazione civile sez. I, 14/12/2007, n.26262).
Sicché, nemmeno può accogliersi l'eccezione di tesa a far valere Parte_1
l'eventuale compensazione tra crediti solo nei confronti della debitrice principale (attrice nel giudizio n. 51228/2017), in quanto la fideiussione sarebbe connotata dal carattere di autonomia, che comporterebbe l'impossibilità di far valere qualsivoglia eccezione da parte dei garanti.
14 Ammessa la legittimazione attiva dei fideiussori, devono ora essere esaminate le ulteriori questioni.
Ed invero, sia la garante che la garante hanno Controparte_8 CP_6
disconosciuto le sottoscrizioni apposte in calce alle fideiussioni rilasciate e, a fronte della istanza di verificazione avanzata dalla è stata disposta CTU grafologica. Parte_1
L'ausiliare del giudice ha concluso l'accertamento ritenendo autografe le sottoscrizioni impugnate e, dunque, riconducibili alla mano di e , con una CP_17 Controparte_8 valutazione che l'odierno giudicante ritiene essere attendibile, priva di errori e incongruenze, avendo il CTU verificato la piena corrispondenza tra le caratteristiche e i parametri grafici in tutte le firme sottoposte all'analisi grafologica poste in comparazione tra loro.
Pertanto, deve essere dichiarata la genuinità delle fideiussioni versate in atti e sottese alla domanda di pagamento formulata dalla Parte_1
Ciò precisato e passando al merito della questione, in termini generali devesi ricordare che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi vuol far valere in giudizio un diritto deve provare i fatti posti a fondamento dello stesso, mentre il incombe sul convenuto l'onere di provare i fatti (estintivi, modificativi e impeditivi del diritto altrui) posti a fondamento delle proprie eccezioni.
Nel giudizio instaurato dalla banca per ottenere il pagamento del saldo negativo di un conto corrente, incombe, dunque, sull'Istituto di credito – che nel caso di specie ha agito in via riconvenzionale nei confronti dei fideiussori della - dare la prova della fonte Parte_2
negoziale del rapporto, nonché del concreto andamento dello stesso, versando in atti i contratti intercorsi con la debitrice principale, corredati dalle relative condizioni economiche e la serie continuativa e completa degli estratti conto afferenti ai rapporti bancari. Né la banca può sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, dal momento che l'obbligo di conservazione della documentazione contabile va distinto da quello di dar prova del proprio credito (Cass. Civ., n. 10698/2007; Cass.
Civ., n. 23974/2010; Cass. Civ., 1842/2011; Cass. Civ., 19696/2014; Cass. Civ., n. 7972/2016;
Cass. Civ., n. 13258/2017; Cass. Civ., n. 9365/2018; Cass. Civ., n. 23313/2018; Cass. Civ., n.
11543/2019).
Nella fattispecie concreta, a fronte della documentazione versata in atti da
[...]
e da (attrice nel giudizio n. 51228/2017) è stata disposta CTU Parte_1 Parte_2 contabile, al fine di ricostruire l'esatto rapporto di dare e avere, nonché di verificare la fondatezza delle eccezioni formulate dai fideiussori.
15 Ebbene, relativamente al conto corrente di corrispondenza n. 4403826, è stata rilevata la presenza in atti di un primo contratto risalente al 24.05.2006 (contratto di affidamento), nonostante la sussistenza di estratti conto a decorrere dal 30.04.1999 e fino al 31.08.2014.
Del pari, con riguardo al conto anticipi n. 30009036, è stata rilevata la pattuizione per iscritto delle condizioni economiche soltanto in data 10.12.2012, pure a fronte di estratti conto relativi a un periodo intercorrente dal 30.06.2003 al 31.08.2014.
Entrambi i conti de quibus, poi, sono stati estinti per giro a sofferenza in data 11.08.2014.
Attesa, dunque, la mancanza documentale dei contratti di apertura dei predetti rapporti, correttamente l'ausiliare del giudice ha ricostruito i saldi, sino alla data in cui sono sopravvenute le sottoscrizioni dei moduli contrattuali, annullando gli effetti derivanti dagli addebiti e dagli accrediti effettuati a titolo di interessi e altre spese, ricalcolando i saldi con l'applicazione dei soli interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284 c.c., che, al terzo comma, stabilisce che gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale. Né può trovare applicazione il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB, il quale,
dopo aver stabilito – ai commi 1 e 3 – che i contratti sono redatti per iscritto e che, nel caso di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo, al comma 4 prevede che “i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”.
Poi, il successivo comma 7 stabilisce che “in caso di inosservanza del comma 4 … si applicano a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive
e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari …”.
Sicché, nella ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 117 TUB (inosservanza della forma scritta per il contratto con conseguente nullità totale del rapporto) non è previsto alcun tasso sostitutivo,
che invece può trovare applicazione solo nella ipotesi di inosservanza del comma 4, come espressamente previsto. Del resto, il comma 7 dell'art. 117 TUB prevede una ipotesi di automatica sostituzione di clausola nulla a seguito della mancata indicazione del tasso di interesse: automatica sostituzione che presuppone, comunque, che un contratto, redatto per iscritto, vi sia.
Pertanto, nella diversa ipotesi di nullità totale del rapporto, derivante dalla mancata osservanza della forma prescritta, viene privata in radice di effetti l'intera operazione di autonomia privata impostata dai contraenti;
ciò determina, come conseguenza, esclusivamente effetti restitutori con riguardo a tutte le prestazioni eseguite da entrambe le parti, ai sensi dell'art. 16 2033 c.c., (qui rilevante solo ai fini della rideterminazione del saldo in punto di annotazioni contabili, non avendo i fideiussori formulato domanda di ripetizione di indebito).
Tuttavia, essendo il conto corrente un rapporto di durata, nell'ambito del quale le parti annotano sul conto reciproche rimesse tra le quali opera la compensazione, si è reso dunque necessario (mediante la CTU) ricostruire l'intera movimentazione del conto e ricalcolare il saldo finale, espungendo tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione e calcolando sulle somme sia a credito sia a debito i soli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto fino a quella di regolamentazione negoziale in forma scritta delle condizioni economiche.
Con conseguente assorbimento, altresì, della questione relativa alla contestazione afferente all'applicazione illegittima di interessi anatocistici, con riferimento al periodo antecedente al
2000.
Per il periodo successivo alla pattuizione per iscritto di tutte le condizioni economiche
(24.05.2006 e 10.12.2012), si osserva quanto segue.
Come noto, l'art. 120 t.u.b., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, dispone: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. La delibera CICR del 9.2.2000 prevede, poi, all'art. 2 comma 2 che, nell'ambito di ogni singolo rapporto di conto corrente, deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
Di conseguenza, nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, dovendosi invece specificare sotto quale altro profilo la banca non si sarebbe attenuta alle disposizioni normative in questione.
Tale quadro normativo, tuttavia, è nuovamente mutato a decorrere dall'1.1.2014. Infatti, da tale data, il vecchio testo dell'art. 120, comma 2, TUB è, stato modificato dalla L. n. 147/2013
(legge di stabilità per il 2014), nel seguente modo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
17 La nuova norma pare assicurare solo la medesima scansione temporale (mensile, trimestrale,
ecc.) della liquidazione degli interessi di tutte le operazioni di dare e avere, ma senza alcuna capitalizzazione. La lettera b) conferma questa lettura della lettera a) ed elimina l'anatocismo degli interessi liquidati o, meglio, contabilizzati.
Successivamente, nel giugno 2014, il legislatore ha ulteriormente modificato il secondo comma dell'art. 120 del TUB con il cd. Decreto Competitività, entrato in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con cui, di fatto, è stata riaffermata la legittimità
dell'anatocismo bancario delegando al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la generazione di interessi sugli interessi maturati su base annua. Tale modifica, tuttavia, non è stata confermata dalla legge di conversione, rimanendo, pertanto, priva di effetto.
Di conseguenza, la materia è di nuovo regolata in via primaria dalla modifica introdotta dalla
Legge di Stabilità.
In tale disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si discute se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla Legge di Stabilità 2014, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del 2000, o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'attuale formulazione di tale articolo.
Orbene, conformemente all'orientamento già espresso da questo Tribunale, deve ritenersi che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9.2.2000 e pari ordinata rispetto al D.Lgs. n. 342/1999, che aveva delegato al CICR
l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 cod. civ.
Di conseguenza, a partire dall'1.1.2014, è stata negata in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi.
Secondo questa interpretazione, coerente con la finalità di dare continuità all'orientamento espresso dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, sugli interessi calcolati a partire dal 2014 non sono più applicabili ulteriori interessi nei trimestri successivi a quello di maturazione, o comunque nei periodi successivi alla capitalizzazione, intesa come accorpamento degli interessi al capitale, per cui capitale ed interessi devono rimanere separati nei conteggi periodici.
Trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31.12.2013 (avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1.1.2014.
18 In riferimento a entrambi i rapporti, in forza delle considerazioni di cui sopra e dell'avvenuta previsione per iscritto della pari periodicità nel calcolo degli interessi per il c/c n. 4403826 in data
24.05.2006 e per il conto anticipi n. 30009036 il 10.12.2012, il CTU ha mantenuto fermo il calcolo degli interessi in regime di capitalizzazione periodica sino al 31.12.2013, per poi espungere l'effetto anatocistico sino alla estinzione dei rapporti, avvenuta anteriormente alla entrate in vigore della delibera CICR del 03.08.2016, con la quale è stata reintrodotta la previsione dell'anatocismo bancario con l'aggiunta del meccanismo di autorizzazione preventiva revocabile liberamente.
Né può accogliersi l'osservazione formulata all'elaborato peritale da parte del CTP della il quale ha stigmatizzato l'espunzione delle somme addebitate a titolo di Controparte_3
capitalizzazione per il periodo successivo al 2000, in quanto comunque sarebbe stata garantita la reciprocità. Ed invero, la citata delibera CICR del 09.02.2000 ha previsto che “nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori” (art. 2, comma secondo), specificando, altresì, che “le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”. La delibera, peraltro, ha dettato una disciplina in tema di adeguamento dei contratti stipulati nel periodo anteriore all'entrata in vigore della delibera medesima, prevedendo, all'art. 7, che “le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1 luglio”. La delibera dispone, poi, al secondo comma, che «qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento,
in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000». Il terzo comma dell'art. 7 stabilisce, infine, che “nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”.
Se ne deduce, dunque, che, a prescindere dalla concreta applicazione della pari periodicità, la norma pretende comunque che a monte un contratto vi sia, e che sullo stesso la banca adegui l'applicazione della capitalizzazione in regime di reciprocità.
Nel caso di specie mancano i contratti di apertura dei conti e, dunque, deve ritenersi condivisibile la ricostruzione peritale in punto di verifica della legittimità dell'anatocismo, a
19 mente della quale, dunque, per il periodo compreso tra l'apertura dei rapporti e la data di intervenuta pattuizione delle condizioni economiche, devesi applicare la capitalizzazione semplice, mentre dal momento in cui sono stati sottoscritti i contratti e sino al 31.12.2013, deve applicarsi la capitalizzazione trimestrale ivi indicata. Dal 01.01.2014 e sino alla estinzione, invece, deve essere espunto l'addebito a titolo di interessi anatocistici.
Con riguardo alla lamentata usura originaria, devesi ricordare quanto segue.
Il legislatore è intervenuto sul tema con la Legge n. 108 del 1996, che si caratterizza per la previsione di una usura “oggettiva”, con individuazione di un tasso soglia, che era inizialmente il tasso medio (TEGM) risultante dall'ultima rilevazione operata dal Ministro del tesoro, ora
Ministro dell'economia, aumentato della metà. Oggi, a seguito della previsione contenuta nel DL
n. 70 del 2011, è pari al tasso medio aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali (con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere però superiore a otto punti percentuali).
L'attuale art. 644, 4° co. c.p. stabilisce che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
Ai fini della individuazione del tasso soglia è previsto l'intervento della Banca d'Italia che deve fornire le indicazioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (TEGM). Le Istruzioni della Banca d'Italia provvedono quindi alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse.
Con riferimento a tali istruzioni va, pertanto, individuato il tasso soglia, tenuto però conto di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella recente pronuncia n. 16303/2018, secondo cui -per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31.12.2009-
la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia va determinata effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con “la
CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi,
l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli
20 interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
Nel caso di specie, per il c/c n. 4403826 il CTU ha accertato il mancato superamento del tasso soglia al momento della stipulazione contrattuale (sia entro fido che extra fido), nonché in ipotesi di esercizio dello ius variandi da parte della Banca.
Diversamente, invece, per il conto anticipo n. 30009036, per il quale è stata verificata l'usura originaria con riferimento al tasso oltre fido, circostanza che non determina comunque la nullità tout court, ai sensi dell'art. 1815, co. 2, c.c., della pattuizione che prevede un saggio di interesse entro i limiti del fido inferiore al tasso soglia (cfr. Cass. Civ., n. 21470/2017).
Nella fattispecie concreta, in caso di superamento del fido concesso, sono stati correttamente azzerati gli interessi applicati in quanto applicati in violazione della normativa antiusura.
In ultimo, si ricorda che non è possibile nemmeno ipotizzare il fenomeno dell'usura sopravvenuta, tema che è stato oggetto di esame da parte delle Sezioni Unite, le quali si sono pronunciate nel senso della non configurabilità, nel nostro ordinamento, dell'usura sopravvenuta
(Cass. Sez. Civ., 19 ottobre 2017, n. 24675).
In merito, invece, alla contestazione sulla legittimità dell'applicazione delle commissioni di massimo scoperto, la stessa è fondata con le precisazioni che seguono.
A tal proposito, si osserva che nella tecnica bancaria, la commissione di massimo scoperto - tradizionalmente introdotta con una pattuizione accessoria ai contratti di affidamento in conto corrente - era una commissione riconosciuta dal cliente alla banca a fronte dell'impegno di quest'ultima di tenere a sua disposizione l'importo oggetto dell'affidamento.
Tuttavia, nel corso degli anni, tale commissione è stata talvolta applicata anche in maniera diversa rispetto alla sua originaria funzione, non tenendo conto dell'ammontare dei fondi messi a disposizione del cliente, utilizzati o non utilizzati, ma dell'esposizione debitoria massima concretamente raggiunta dal cliente in un determinato periodo di riferimento, solitamente trimestrale, non atteggiandosi quindi a controprestazione di quanto erogato dalla banca al cliente per il periodo di utilizzo dell'affidamento, ma neppure a remunerazione della tenuta a disposizione del cliente di somme da parte della banca.
Il problema della validità della c.m.s. è stato affrontato in vario modo dalla giurisprudenza e, con riferimento al periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28
gennaio 2009 n. 2 (ed, a fortiori, prima dell'art. 117 bis del TUB successivamente introdotto), si sono affermati diversi orientamenti.
21 Invero, secondo questo giudice, appare più corretto e conforme alla funzione dello strumento negoziale de quo, ritenere che la c.m.s. abbia valida causa solo laddove prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, rimanendo priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista, conformemente alla posizione espressa dalla Suprema Corte, secondo cui la c.m.s. rappresenta “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (in tal senso Cass. 18.1.2006 n°870), servendo a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela. A ciò si aggiunga che è in ogni caso illegittima l'applicazione della commissione di massimo scoperto ove non prevista per iscritto nel contratto stipulato con il correntista.
D'altro canto, non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la c.m.s. sia applicata sull'utilizzato, indifferentemente intra o extra fido. Rileva in tal senso non solo e non tanto la previsione di interessi sull'importo utilizzato (la quale già remunera la banca della concreta privazione di liquidità), ma anche e soprattutto l'atteggiarsi della c.m.s. in dette ipotesi.
Ed invero, laddove la c.m.s. sia applicata sull'utilizzato, la stessa – in genere – viene parametrata all'utilizzo più elevato nel trimestre di riferimento, a prescindere dalla durata di detta massima esposizione debitoria. Orbene, è proprio l'irrilevanza della durata della massima esposizione debitoria nel periodo di riferimento a palesare la mancanza di causa della c.m.s. in dette ipotesi: in questi termini, infatti, la c.m.s. perde la logica di un corrispettivo per la somma utilizzata, prescindendo dalla concreta durata della perdita di liquidità della banca, atteggiandosi invece come una sorta di inammissibile clausola penale per il “fatto lecito”, in quanto, da un lato, quantificata in un forfait a prescindere dalla durata dell'erogazione del credito e, dall'altro,
inaccettabilmente prevista per quanto è oggetto del contratto di apertura di credito e non anche per l'inadempienza dello stesso. Inoltre, va anche considerato che i contratti di apertura di credito in genere prevedono un interesse moratorio convenzionale specifico per le somme rese disponibili extra fido.
In questo contesto è, poi, intervenuto l'art. 2 bis del D.L. 29.11.2008 n°185, inserito in sede di conversione nell'art. 1 della L. 28.1.2009 n° 2 prevedendo la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la c.m.s. nel caso in cui il saldo del cliente risultasse a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido, nonché delle clausole che prevedessero una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di
22 fondi a favore di un correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ed altre restrizioni.
Tuttavia, tale intervento normativo non teneva conto delle ulteriori commissioni sostitutive
(es. commissione per istruttoria urgente, commissione per scoperto di conto, recupero spese per ogni sospeso, commissione mancanza fondi, onere per passaggio a debito nel trimestre), frustrando l'obiettivo di trasparenza ed intellegibilità delle voci di costo e di tutela del risparmio della clientela perseguito dal legislatore.
È quindi intervenuto l'art. 6 bis del D.L.
6.12.2011 n° 201 (decreto Salva Italia), convertito nella L. 22.12.2011 n° 214, che ha introdotto nel T.U.B. l'art. 117 bis, poi nuovamente modificato nel 2012. Sicchè, l'attuale disciplina dettata dall'art. 117 bis del T.U.B. e dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n° 644 del 30.6.2012 così articolata prevede: per i contratti di apertura di credito in conto corrente (in base ai quali il cliente ha facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell'affidamento) e per gli affidamenti a valere su conti di pagamento
(ossia su conti aperti presso istituti di pagamento autorizzati ex art. 114-octies lett. b del TUB)
l'applicazione nei rapporti tra intermediari abilitati e clienti siano essi consumatori, o professionisti (non vi rientrano gli operatori professionali del mercato finanziario quali le banche,
le società finanziarie, le società di gestione del risparmio, i fondi pensione, ) Controparte_18
quali unici oneri a carico del cliente di una commissione omnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente ed alla durata dell'affidamento, commissione che deve essere pattuita nel contratto e non deve superare il limite dello 0,5% trimestrale della somma messa a disposizione del cliente (che esclude le commissioni per l'istruttoria e le spese per il conteggio degli interessi, potendo invece essere poste a carico del cliente le imposte, le spese notarili, gli oneri conseguenti a inadempimento del cliente, le spese per iscrizione ipotecaria e le spese per far fronte a servizi di pagamento per l'utilizzo dell'affidamento) ed un tasso di interesse debitore sulle somme effettivamente prelevate.
Per gli sconfinamenti (utilizzo extrafido, o in assenza di fido che faccia registrare uno sconfinamento nel saldo di giornata e non nel solo saldo per valuta richiedendosi l'effettivo addebito autorizzato dall'intermediario sia esso richiesto, o meno dal cliente) l'applicazione esclusiva di una commissione istruttoria veloce, (c.i.v.) che va determinata per ciascun contratto in misura fissa ed espressa in valore assoluto e solo per i clienti che non siano consumatori possono essere previsti tre scaglioni a seconda dell'entità dello sconfinamento, mentre altrimenti non può essere determinata in percentuale rispetto allo sconfinamento, ma non ha un limite fisso predeterminato non dovendo comunque eccedere i costi medi sostenuti dall'intermediario per
23 svolgere l'istruttoria e a questa direttamente connessi e di un tasso di interesse debitore sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento (per cui tale tasso non può essere applicato in caso di sconfinamento per la parte utilizzata nei limiti del fido).
La c.i.v. in base all'art. 1 comma 1 ter d.l. 24.3.2012 n° 29 (come modificato dal Decreto
CICR) non si applica ai consumatori nei casi di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi e neppure nei casi in cui lo sconfinamento sia la conseguenza di un pagamento effettuato a favore dell'intermediario.
Le clausole non conformi a questa disciplina sono nulle in base all'art. 27 bis del D.L.
24.1.2012 n° 1 e successive modifiche ed in base all'art. 117 bis comma 3° del TUB, in quanto l'art. 27 bis nella sua attuale formulazione è stato introdotto per estendere la sanzione della nullità
a tutti i casi di violazione della disciplina attuativa dettata dal Decreto CICR sopravvenuto all'art. 117 bis del TUB, il quale ultimo stabilisce che la nullità della clausola non comporta la nullità del contratto escludendo quindi la disciplina della nullità parziale dell'art. 1419 cod. civ..
La disciplina è entrata in vigore l'1.7.2012 e l'adeguamento dei contratti di apertura di credito e conto corrente in corso doveva avvenire ad opera delle banche entro un mese per rispettare il termine dell'1.10.2012 col meccanismo previsto dall'art. 118 del TUB se contemplato nei singoli contratti (che richiede la comunicazione scritta al cliente con un preavviso di almeno due mesi e l'evidenziazione che si tratta di “proposta di modifica unilaterale del contratto”).
Sulla base di tali considerazioni, è stato posto al consulente tecnico il quesito, nel senso di escludere la C.M.S., in relazione al il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2008 n. 2, nel caso di mancanza di pattuizione o di pattuizione contenente criteri di determinazione dell'entità e delle modalità di calcolo sufficientemente determinate, nonché se prevista ed applicata sull'utilizzato. Per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n.2, è stato chiesto al consulente di escludere la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla c.m.s. alle previsioni dell'art.2 bis del decreto legge 29 novembre 2008
n.185. Per il periodo successivo alla data dell'1 luglio 2012 (decreto CICR 20 giugno 2012 n.644), infine, è stato chiesto al CTU di escludere la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117 bis del testo unico bancario e del suddetto decreto CICR.
Nel rispondere al quesito formulato, il consulente tecnico ha evidenziato che, per il rapporto
44003826, fatta salva l'espunzione delle commissioni applicate anteriormente alla pattuizione del
24 rapporto di affidamento del 24.05.2006, si è reso necessario eliminare anche le commissioni applicate successivamente alla pattuizione, in quanto previste in assenza di qualsivoglia criterio di calcolo al fine della determinazione dell'importo.
Successivamente alla stipula del contratto del 24.05.2006, è stata tuttavia rilevata una comunicazione bancaria del 18.05.2009, con la quale sono state indicate le c.m.s. rispettose delle previsioni di cui all'art. 2 bis del d.l. 29 novembre 2008, n. 185.
Parimenti, con comunicazione del 27.07.2012 (successiva all'emanazione del decreto CICR
20 giugno 2012, n. 644), la previsione delle commissioni è stata dall'Istituto di credito adeguata a quanto previsto dall'art. 117 bis TUB.
Pertanto, le commissioni applicate a partire dal 18.05.2009, possono dirsi legittime.
Relativamente, invece, al conto anticipi n. 30009036, la pattuizione delle commissioni è avvenuta solo in data 10.12.2012 e la stessa ha previsto che la CDF sarebbe stata calcolata a determinate percentuali, trimestralmente, in base agli affidamenti concessi e alla durata degli stessi. Tuttavia, a fronte della mancata anteriore pattuizione delle c.m.s. ante 10.12.2012, la CP_13
ha applicato un unico addebito alla data del 31.03.2013, in ordine al quale non è stato possibile addivenire alla indicazione specifica dei singoli addebiti di volta in volta rilevanti, al fine di mantenere saldo esclusivamente l'addebito quota parte successivo al 10.12.2012.
Deve invece essere rigettata la contestazione in ordine all'applicazione delle valute fittizie, in quanto genericamente dedotta con gli atti difensivi, in assenza di alcuna specificazione in ordine ai periodi e alle poste contabili calcolate erroneamente da parte dell'Istituto di credito.
Quanto all'eccezione di prescrizione decennale, ex art. 2946 c.c., sollevata dalla
[...]
, giova promettere che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, componendo un Parte_1 precedente contrasto, hanno affermato il seguente principio di diritto: “l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di
prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un apertura di credito, è soddisfatto
con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie” (Cass., Sez. Un., 13 giugno 2019, n. 15895; ma già Cass., 22 febbraio 2018, n. 4372).
Ciò posto, in giurisprudenza è stato correttamente affermato che l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione
25 decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto,
in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens (così, Cass., sez. un., 2 dicembre 2010, n. 24418).
Tuttavia, si osserva che, nel caso di specie, l'eccezione di prescrizione è stata correttamente proposta dalla Infatti, come chiarito dalla sopra citata giurisprudenza di legittimità, tale CP_13 fatto estintivo dell'avversa pretesa è esaurientemente introdotto nel processo dalla CP_13 mediante la semplice deduzione dell'inerzia del titolare, del tempo della prescrizione (nel caso di specie, dieci anni) e dell'intenzione di volerne profittare, senza che occorra altresì la specifica indicazione delle singole rimesse solutorie integranti dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale stesso. Conseguentemente, laddove il tempo decorso dalle annotazioni passive risulti effettivamente sufficiente ad integrare la prescrizione del diritto di agire in restituzione,
diventa onere del cliente-attore in ripetizione allegare e provare la natura affidata del rapporto e, quindi, il carattere meramente ripristinatorio dei versamenti effettuati.
Nella fattispecie concreta, l'atto di citazione è stato notificato in data 11.07.2017 e, dunque, il CTU ha esaminato il decennio anteriore a tale data al fine di rilevare eventuali rimesse solutorie, ossia versamenti eseguiti dalla correntista in assenza di fido o eccedenti quest'ultimo.
Il perito ha verificato che, per espressa dichiarazione delle parti, sussisteva un affidamento già alla data dell'11.09.2000, poi, confermato dal contratto di affidamento del 24.05.2006.
Tuttavia, sino al 31.01.2001, non è stato possibile risalire agli importi accreditati e, dunque, tutti i versamenti a tale data sono stati qualificati quali solutori.
Successivamente al 24.05.2006, poi, è documentato in atti un aumento del fido ad €
50.000,00, in essere sino al 31.08.2014 (ultimo scalare disponibile, a fronte della estinzione del rapporto n. 4403826 in data 11.08.2014), con possibilità di ricostruire tutti i versamenti ripristinatori e, dunque, non oggetto di prescrizione.
Con riferimento, invece, al conto anticipi n. 30009036, il documento afferente alla linea di credito del 10.12.2012 richiama un precedente affidamento del quale non è stato possibile risalire
26 alla data di concessione e al relativo importo, il cui onere probatorio incombeva in capo alla correntista.
Tuttavia, il CTU, analizzando la documentazione contabile versata in atti e diversamente da quanto accaduto per il conto corrente di corrispondenza, è riuscito a risalire all'importo effettivamente concesso a titolo di affidamento in precedenza per il periodo intercorrente tra il
30.06.2003 e il 31.08.2014, tenendo però conto della estinzione convenzionalmente stabilita al
28.02.2013 dell'affidamento concesso il 10.12.2012.
Pertanto, l'ausiliare del giudice ha ricalcolato il saldo finale espungendo le rimesse solutorie per come sopra descritte ed eseguite dalla correntista nel periodo antecedente al decennio a partire dall'11.07.2017.
In punto di ricalcolo dei saldi afferenti ai rapporti dedotti in giudizio, in definitiva, il CTU ha rideterminato un saldo debitore per il c/c n. 4403826 in - € 102.383,11 (in luogo di - € 120.810,96
risultante dalla ricostruzione della Banca) e per il conto anticipi n. 30009036 un saldo debitore pari a - € 117.456,63 (invece che pari a - € 253.222,01), per un totale di - € 219.839,74.
Al pagamento di tale somma devono essere dunque condannati gli odierni convenuti, in quanto le altre doglianze in merito alla validità delle fideiussioni devono essere rigettate.
Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di incompetenza sollevata da
[...] in ordine all'asserita competenza del Tribunale Sezione Imprese, in quanto Parte_1
funzionalmente competente ad esaminare le questioni di nullità delle fideiussioni omnibus
violative della disciplina antitrust.
Sul punto, è necessario distinguere il caso in cui la nullità della fideiussione sia stata sollevata come domanda riconvenzionale o, come nel caso di specie, soltanto in via di eccezione, tesa dunque a paralizzare la domanda di pagamento della controparte. Nella seconda ipotesi, infatti,
“La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale” (cfr. Cass.
Civ., n. 3248/2023; Cass. Civ., n. 33014/2023).
Nel merito, non può essere accolta la domanda di accertamento della nullità dei vincoli fideiussori in quanto confliggenti con la normativa antitrust, avanzata da , Controparte_9
e . CP_7 Controparte_8
27 L'invalidità della fideiussione risiederebbe, a detta degli istanti, nella violazione della normativa antitrust, per come accertata dalla Banca d'Italia con il noto provvedimento n. 55 del
2005 (allegato dai fideiussori con la memoria di cui all'art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., nel giudizio n.
51228/2017).
A tal riguardo, giova richiamare la recente pronuncia resa dalla Suprema Corte di Cassazione
a Sezioni Unite, con la quale è stato affermato il seguente principio: “I contratti di fideiussione
"a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole
clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in
relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa
vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (cfr. Cass. Civ. Sez. U. sent. n. 41994/2021).
Dunque, quand'anche si ritenesse pacifica la perfetta coincidenza delle fideiussioni rilasciate dagli odierni opponenti con il modello universale predisposto dall'ABI, non si potrebbe in ogni caso affermare la liberazione degli stessi in ragione della nullità dell'intero negozio, derivandone piuttosto la nullità delle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287
del 1990 e 101 del TFUE.
Nel caso di specie, tuttavia, non ricorrono i presupposti per liberare i fideiussori dal vincolo di garanzia.
Ed invero, in primo luogo, anche qualora si reputasse la nullità parziale della fideiussione,
limitatamente alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del
1990 e 101 del TFUE, si ritiene che la Banca abbia tempestivamente azionato il proprio credito nei confronti dell'obbligata principale nel termine di sei mesi testualmente previsto dall'art. 1957
c.c., derogato dalla clausola di cui all'art. 5 delle fideiussioni.
La Banca, revocando le linee di credito in data 04.07.2014 (doc. 16 fascicolo di
[...]
) ha contestualmente diffidato e messo in mora la debitrice principale Parte_1 Parte_2
ed anche i fideiussori, al fine di ottenere il pagamento immediato dei saldi debitori dei conti.
Con tale comunicazione, ancorché stragiudiziale, la Banca ha rispettato i termini imposti dal
1957 c.c., posto che, in ipotesi di rilascio di una garanzia autonoma o di una fideiussione omnibus
a prima richiesta, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “nella circostanza che, in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevede l'applicazione del primo comma dell'art. 1957 cod. civ., il criterio di esegesi di cui
28 all'art. 1363 cod. civ. impone di leggere il rinvio a detta norma, tanto più se espresso, come nella specie, con riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale […], non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe
contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta”
l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio.” (cfr. Cass., Civ., sentenza n.
22346/2017; così anche Corte di Appello di Milano, n. 220 del 24.01.2023, secondo cui “nelle ipotesi in cui le parti abbiano pattiziamente previsto che il garante debba adempiere a seguito della “semplice richiesta” del creditore, la domanda di pagamento inviata in via stragiudiziale può, e deve, essere considerata una valida istanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1957
c.c.: diversamente opinando, la garanzia perderebbe il suo SInificato di garanzia a prima richiesta […] La presenza di una clausola c.d. a prima richiesta, in concorrenza con la previsione di cui all'art. 1957 c.c., la cui reviviscenza è la naturale conseguenza della nullità del patto di deroga, determinerebbe non già l'elusione del termine semestrale per agire nei confronti del debitore, ma soltanto il venir meno dell'obbligo di esperire, in quello stesso termine, un'azione giudiziale (come richiesto da tradizionale esegesi della norma), essendo sufficiente, per evitare la decadenza, anche una mera iniziativa stragiudiziale”).
Dunque, in primo luogo, alla luce di questi orientamenti cui l'odierno giudicante intende dare continuità, la Banca con l'atto di messa in mora stragiudiziale ha senz'altro interrotto il termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. nei confronti degli odierni fideiussori.
Inoltre, questi ultimi nemmeno hanno tempestivamente eccepito la decadenza della CP_13
dalla richiesta di pagamento, eccezione proponibile solo con il primo atto difensivo.
In ultimo, la clausola in oggetto non riproduce pedissequamente l'art. 6 dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e ritenuto illecito dalla Banca d'Italia per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990, poiché prevede, in parziale deroga all'art. 1957 c.c., l'estensione del termine ivi previsto a 36 mesi (doc. 17 ), mentre la Suprema Corte ha Parte_1
dichiarato nulla la clausola del contratto a valle dell'intesa illecita, che prevede, sic et simpliciter,
la salvezza del diritto del creditore di escutere la fideiussione fino alla totale soddisfazione del credito, in deroga all'art. 1957 c.c..
Pertanto, l'eccezione di nullità delle fideiussioni rilasciate deve essere rigettata.
Del pari, priva di meritevolezza è la formulazione dell'exceptio doli generalis, in quanto innanzitutto azionata previa qualificazione della fideiussione quale contratto autonomo di
29 garanzia, nonostante la stessa sia qualificabile quale fideiussione omnibus a prima richiesta e,
inoltre, in quanto genericamente dedotta e priva di riscontro, attesa la sussistenza del credito, per come accertato in sede peritale, in capo alla Parte_1
Sicché, la richiesta di pagamento non può dirsi fraudolenta ed abusiva.
In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda proposta dalla
[...]
deve essere accolta nei limiti sin qui esaminati e, per l'effetto, i garanti devono Parte_1
essere condannati al pagamento, in solido tra loro ed in favore di Parte_1 dell'importo pari ad € 219.839,74, oltre interessi legali sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 147/2022, secondo lo scaglione medio in base al valore oggetto del decisum.
Le spese della CTU grafologica, già liquidate in separato provvedimento, sono poste definitivamente a carico di e in solido tra loro. Controparte_8 CP_6
Le spese della CTU contabile, già liquidate in separato provvedimento, attesa la differenza tra i saldi per come calcolati dalla e i saldi ricostruiti in corso d'istruttoria, sono poste CP_13
definitivamente a carico di tutte le parti in solido e, nei rapporti interni, per la metà a carico dei fideiussori, in solido, e per la restante parte a carico della e della Parte_1
in solido. Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice unico, definitivamente decidendo nella causa civile come sopra promossa, disattesa od assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, anche istruttoria, così provvede:
1) condanna , , , e CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_14 CP_9
nonché e quali eredi di CP_6 Controparte_10 CP_11 Persona_3
, in solido tra loro, al pagamento in favore di dell'importo di €
[...] Parte_1
219.839,74, oltre interessi legali sino al soddisfo;
2) condanna , , , e CP_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_14
nonché e quali eredi di CP_6 Controparte_10 CP_11 Persona_3
, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di e
[...] Parte_1
di in solido, liquidate in € 1.214,00 per esborsi e in € 14.100,00, per compensi, Controparte_3
oltre rimb. spese generali ed accessori come per legge;
3) pone definitivamente le spese della CTU grafologica, già liquidate in separato provvedimento, a carico di e in solido tra loro;
Controparte_8 CP_6
30 4) pone definitivamente le spese della CTU contabile, già liquidate in separato provvedimento, a carico di tutte le parti in solido e, nei rapporti interni, per la metà a carico di
, , , e CP_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_14 CP_6
nonché e quali eredi di , in solido tra Controparte_10 CP_11 Persona_3
loro e per la restante parte a carico della e della in Parte_1 Controparte_3
solido.
Così deciso in Roma, il 26.3.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Goggi
31