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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 01/09/2025, n. 3628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3628 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1143/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione terza (centrale) civile
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Michele Posio Presidente relatore
Claudia Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 1143 /2022 promossa da
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. MACCHION Parte_1 C.F._1
PAOLO; ricorrente contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. REPETTI CP_1 C.F._2
ROSSELLA; resistente con l'intervento obbligatorio del P.M.
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni
All'udienza del 6/03/2025, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per la ricorrente:
“NEL MERITO:
1 1) pronunciare la separazione personale dei coniugi autorizzando la vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
2) disporre a carico del sig. un contributo per il mantenimento del coniuge, nella misura CP_1 non inferiore a € 770,00 netti mensili;
3) condannare il sig. a corrispondere alla ricorrente le somme corrispondenti alla metà CP_1 dei titoli, valori e somme depositate presso le poste e altri istituti di credito a nome dello stesso;
4) disporre la suddivisione in ragione del 50% del valore complessivo dei beni mobili di proprietà comune dei coniugi contenuti nell'edificio di via Risorgimento n. 129 a Castenedolo, condannando il sig. a restituire alla sig.ra i beni mobili di esclusiva proprietà della CP_1 Parte_1 stessa, come risulterà in corso di causa;
IN VIA ISTRUTTORIA: [omissis]”.
Per il resistente:
“nel merito, rigettare tutte le domande ed eccezioni avversarie, in quanto inammissibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi;
- statuire che la casa coniugale, sita in Castenedolo (Bs), via Risorgimento n. 129, di esclusiva proprietà del marito, rimanga medesimo;
- disporre a carico del marito un assegno mensile di € 500,00, quale contributo per il mantenimento della moglie, oltre Istat di legge;
con vittoria di spese di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti contraevano matrimonio in data 23/08/1981 in Montirone (BS), atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune (al. 3, Parte II, Serie A); dall'unione nascevano
SS (nel 1983) e (nel 1991), entrambe maggiorenni ed economicamente indipendenti. Per_1
Con ricorso depositato il 02/02/2022 adiva il Tribunale di Brescia al fine di Parte_1 sentir pronunciare la separazione dal coniuge con obbligo a carico di quest'ultimo di corrisponderle un assegno mensile di mantenimento di euro 700,00 netti, formulando ulteriori domande di restituzione somme e beni (segnatamente: somme investite presso istituti di credito, beni mobili comuni per la quota di sua competenza, restituzione beni in sua proprietà restati nella casa familiare, rimborso somme investite per l'edificazione dell'anzidetto immobile).
2 Si costituiva aderendo alla domanda di separazione ma disattendendo le ulteriori CP_1 domande avversarie e chiedendo di determinare il contributo separativo a suo carico in euro 500,00 dando atto di versare già spontaneamente detta somma dal tempo della separazione di fatto verificatasi nel dicembre 2019.
Con ordinanza del 25/09/2023, il Presidente delegato, in via provvisoria ed urgente, disponeva l'obbligo del marito di contribuire al mantenimento della moglie versandole euro 500,00 al 10 di ogni mese, rilevava l'improponibilità nel giudizio di separazione della domanda di rimborso, infine rimetteva la causa per il proseguo avanti al Giudice istruttore, individuato nel sottoscritto estensore.
Concessi i termini ex art. 183 co. VI cpc e depositate le memorie dalle parti, rigettate le istanze istruttorie ivi formulate, il Giudice sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe tratteneva la causa in decisione all'udienza del 6/03/2025 con termini ex art. 190 cpc.
***
Preliminarmente si confermano le determinazioni istruttorie assunte con l'ordinanza del 29/11/2024, con conseguente respingimento delle reiterate istanze di prova.
Nel merito, la domanda di separazione personale dei coniugi è meritevole di accoglimento, infatti alla luce delle rispettive deduzioni è pacifica l'intollerabilità della convivenza, già interrotta da tempo
(2019), né vi sono elementi concreti per ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Reputandosi irrilevanti i motivi che hanno determinato la crisi coniugale, in assenza di domanda di addebito della separazione, risulta dalle incontestate allegazioni delle parti che la ricorrente abbia lasciato la casa coniugale a dicembre 2019, trasferendosi a vivere presso la propria madre. Il resistente
è rimasto, invece, nella casa coniugale di sua esclusiva proprietà (per riunione della nuda proprietà e del diritto di usufrutto che era in capo alla madre, a seguito del decesso di quest'ultima) ed ha contribuito al mantenimento della moglie fin dalla separazione di fatto versandole euro 500,00 al mese. Con i provvedimenti provvisori ed urgenti, il contributo nel mantenimento della moglie è stato confermato nella medesima misura già spontaneamente versata dal marito.
Il diritto della moglie al mantenimento a carico del coniuge non è controverso.
Le parti discutono sulla quantificazione del contributo che la moglie chiede aumentare ad euro 700,00 mentre il marito chiede confermare nell'attuale misura di euro 500,00.
Per decidere le rispettive domande occorre comparare le condizioni economiche delle parti.
3 La moglie, casalinga, deduce di fruire del solo mantenimento del coniuge come fonte di reddito, di avere durante il matrimonio svolto lavori irregolari (pulizia presso abitazioni di privati), interrotti dal
2019 allorquando prestava assistenza continuativa all'anziana madre convivente, malata di Alzheimer.
Il marito è pensionato con emolumento mensile di circa euro 1.660,00 netti.
Le parti si addebitano reciprocamente introiti da lavori irregolari, segnatamente il marito da quando in pensione si dedicherebbe – a detta della ricorrente - ad opere di falegnameria e restauro mobili;
la moglie continuerebbe – a detta del resistente - a lavorare come collaboratrice domestica. Gli addebiti risultano rispettivamente contestati, ma appare verosimile che entrambi svolgano lavori non dichiarati, seppur saltuariamente, attesa l'esiguità dei redditi sia per il marito, detratto il mantenimento per la moglie, sia per la moglie, evidenziandosi l'insufficienza al sostentamento del solo mantenimento del marito.
Entrambi i coniugi hanno documentato il proprio reddito limitatamente all'anno 2023 mediante produzione dei modelli 730/2024 attestanti per il marito redditi lordi di euro 29.544,00 coincidenti al trattamento pensionistico;
per la moglie redditi lordi di euro 1.500,00 da assegno del coniuge.
Quanto, alle spese, nessuno dei coniugi è gravato da canone locativo (vivendo lei presso la madre, lui in immobile in proprietà), né sono dedotte specifiche spese a loro carico, sicché l'accertamento può limitarsi per entrambi alla comparazione delle sole partite reddituali attive.
La ricorrente ha senz'altro diritto al contributo al mantenimento a carico del coniuge, non disponendo di propri redditi, né potendoseli verosimilmente procurare, per età (ultrasessantenne) ed assenza di qualifiche professionali. L'attuale versamento mensile di euro 500,00 tuttavia si reputa congruo alle sue esigenze, considerato che non è gravata da specifiche spese e può condividere quelle ordinarie con la madre convivente. Inoltre, non vi sono elementi in atti sul tenore di vita coniugale, cui parametrare l'assegno separativo, eventualmente riconoscendone un maggior importo in continuità con le condizioni economiche coniugali (l'assegno di separazione presuppone infatti la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi del richiedente con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio). Si osserva altresì l'insussistenza di rilevanti sopravvenienze rispetto all'ordinanza presidenziale, vieppiù non oggetto di impugnazione.
L'assegno separativo, da versare alla ricorrente al 10 di ogni mese, è rivalutabile annualmente in base all'Istat.
La casa familiare di proprietà del resistente, in cui quest'ultimo è restato a vivere, è assoggettata alle ordinarie regole sul titolo di proprietà, pertanto, non v'è luogo per pronunciarne l'assegnazione.
4 Analogamente, le domande della ricorrente in punto di rimborso e restituzione somme e beni mobili sono inammissibili nel giudizio di separazione (ex multis cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 6660/2001, Cass.
21.5.2009, n. 11828, Cass.n. 18870/2014).
In ragione della soccombenza della ricorrente sul quantum e non sull'an del mantenimento, con differenziale di relativa entità, oltre che su domande peraltro inammissibili, ricorrono gravi motivi per la compensazione parziale delle spese di lite nella misura di 2/3.
Le spese di lite, liquidate in applicazione del DM 55/2014 aggiornato al DM 147/2022, sul valore indeterminabile della causa, di bassa complessità, ai valori minimi, in euro 1.469,00 (di cui euro
851,00 per la fase di studio, euro 1.200,00 per la fase introduttiva, euro 903,00 per la fase di trattazione, euro 1.453,00 per la fase decisionale, dedotti 2/3 per la compensazione parziale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara la separazione personale tra e ; Parte_1 CP_1
2. ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Montirone (BS), di procedere alla relativa annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio (n. 3, Parte II, Serie A);
3. dispone che concorra al mantenimento della moglie versandole entro il giorno CP_1
10 di ogni mese euro 500,00 (importo soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat,
a decorrere dalla data della domanda, 2.2.2022);
4. compensa parzialmente tra le part le spese di lite nella misura di due terzi;
5. condanna alla rifusione, in favore di , delle spese processuali Parte_1 CP_1 in misura di euro 1.469,00, oltre spese ed accessori come per legge.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24.7.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione terza (centrale) civile
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Michele Posio Presidente relatore
Claudia Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 1143 /2022 promossa da
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. MACCHION Parte_1 C.F._1
PAOLO; ricorrente contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. REPETTI CP_1 C.F._2
ROSSELLA; resistente con l'intervento obbligatorio del P.M.
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni
All'udienza del 6/03/2025, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per la ricorrente:
“NEL MERITO:
1 1) pronunciare la separazione personale dei coniugi autorizzando la vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
2) disporre a carico del sig. un contributo per il mantenimento del coniuge, nella misura CP_1 non inferiore a € 770,00 netti mensili;
3) condannare il sig. a corrispondere alla ricorrente le somme corrispondenti alla metà CP_1 dei titoli, valori e somme depositate presso le poste e altri istituti di credito a nome dello stesso;
4) disporre la suddivisione in ragione del 50% del valore complessivo dei beni mobili di proprietà comune dei coniugi contenuti nell'edificio di via Risorgimento n. 129 a Castenedolo, condannando il sig. a restituire alla sig.ra i beni mobili di esclusiva proprietà della CP_1 Parte_1 stessa, come risulterà in corso di causa;
IN VIA ISTRUTTORIA: [omissis]”.
Per il resistente:
“nel merito, rigettare tutte le domande ed eccezioni avversarie, in quanto inammissibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi;
- statuire che la casa coniugale, sita in Castenedolo (Bs), via Risorgimento n. 129, di esclusiva proprietà del marito, rimanga medesimo;
- disporre a carico del marito un assegno mensile di € 500,00, quale contributo per il mantenimento della moglie, oltre Istat di legge;
con vittoria di spese di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti contraevano matrimonio in data 23/08/1981 in Montirone (BS), atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune (al. 3, Parte II, Serie A); dall'unione nascevano
SS (nel 1983) e (nel 1991), entrambe maggiorenni ed economicamente indipendenti. Per_1
Con ricorso depositato il 02/02/2022 adiva il Tribunale di Brescia al fine di Parte_1 sentir pronunciare la separazione dal coniuge con obbligo a carico di quest'ultimo di corrisponderle un assegno mensile di mantenimento di euro 700,00 netti, formulando ulteriori domande di restituzione somme e beni (segnatamente: somme investite presso istituti di credito, beni mobili comuni per la quota di sua competenza, restituzione beni in sua proprietà restati nella casa familiare, rimborso somme investite per l'edificazione dell'anzidetto immobile).
2 Si costituiva aderendo alla domanda di separazione ma disattendendo le ulteriori CP_1 domande avversarie e chiedendo di determinare il contributo separativo a suo carico in euro 500,00 dando atto di versare già spontaneamente detta somma dal tempo della separazione di fatto verificatasi nel dicembre 2019.
Con ordinanza del 25/09/2023, il Presidente delegato, in via provvisoria ed urgente, disponeva l'obbligo del marito di contribuire al mantenimento della moglie versandole euro 500,00 al 10 di ogni mese, rilevava l'improponibilità nel giudizio di separazione della domanda di rimborso, infine rimetteva la causa per il proseguo avanti al Giudice istruttore, individuato nel sottoscritto estensore.
Concessi i termini ex art. 183 co. VI cpc e depositate le memorie dalle parti, rigettate le istanze istruttorie ivi formulate, il Giudice sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe tratteneva la causa in decisione all'udienza del 6/03/2025 con termini ex art. 190 cpc.
***
Preliminarmente si confermano le determinazioni istruttorie assunte con l'ordinanza del 29/11/2024, con conseguente respingimento delle reiterate istanze di prova.
Nel merito, la domanda di separazione personale dei coniugi è meritevole di accoglimento, infatti alla luce delle rispettive deduzioni è pacifica l'intollerabilità della convivenza, già interrotta da tempo
(2019), né vi sono elementi concreti per ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Reputandosi irrilevanti i motivi che hanno determinato la crisi coniugale, in assenza di domanda di addebito della separazione, risulta dalle incontestate allegazioni delle parti che la ricorrente abbia lasciato la casa coniugale a dicembre 2019, trasferendosi a vivere presso la propria madre. Il resistente
è rimasto, invece, nella casa coniugale di sua esclusiva proprietà (per riunione della nuda proprietà e del diritto di usufrutto che era in capo alla madre, a seguito del decesso di quest'ultima) ed ha contribuito al mantenimento della moglie fin dalla separazione di fatto versandole euro 500,00 al mese. Con i provvedimenti provvisori ed urgenti, il contributo nel mantenimento della moglie è stato confermato nella medesima misura già spontaneamente versata dal marito.
Il diritto della moglie al mantenimento a carico del coniuge non è controverso.
Le parti discutono sulla quantificazione del contributo che la moglie chiede aumentare ad euro 700,00 mentre il marito chiede confermare nell'attuale misura di euro 500,00.
Per decidere le rispettive domande occorre comparare le condizioni economiche delle parti.
3 La moglie, casalinga, deduce di fruire del solo mantenimento del coniuge come fonte di reddito, di avere durante il matrimonio svolto lavori irregolari (pulizia presso abitazioni di privati), interrotti dal
2019 allorquando prestava assistenza continuativa all'anziana madre convivente, malata di Alzheimer.
Il marito è pensionato con emolumento mensile di circa euro 1.660,00 netti.
Le parti si addebitano reciprocamente introiti da lavori irregolari, segnatamente il marito da quando in pensione si dedicherebbe – a detta della ricorrente - ad opere di falegnameria e restauro mobili;
la moglie continuerebbe – a detta del resistente - a lavorare come collaboratrice domestica. Gli addebiti risultano rispettivamente contestati, ma appare verosimile che entrambi svolgano lavori non dichiarati, seppur saltuariamente, attesa l'esiguità dei redditi sia per il marito, detratto il mantenimento per la moglie, sia per la moglie, evidenziandosi l'insufficienza al sostentamento del solo mantenimento del marito.
Entrambi i coniugi hanno documentato il proprio reddito limitatamente all'anno 2023 mediante produzione dei modelli 730/2024 attestanti per il marito redditi lordi di euro 29.544,00 coincidenti al trattamento pensionistico;
per la moglie redditi lordi di euro 1.500,00 da assegno del coniuge.
Quanto, alle spese, nessuno dei coniugi è gravato da canone locativo (vivendo lei presso la madre, lui in immobile in proprietà), né sono dedotte specifiche spese a loro carico, sicché l'accertamento può limitarsi per entrambi alla comparazione delle sole partite reddituali attive.
La ricorrente ha senz'altro diritto al contributo al mantenimento a carico del coniuge, non disponendo di propri redditi, né potendoseli verosimilmente procurare, per età (ultrasessantenne) ed assenza di qualifiche professionali. L'attuale versamento mensile di euro 500,00 tuttavia si reputa congruo alle sue esigenze, considerato che non è gravata da specifiche spese e può condividere quelle ordinarie con la madre convivente. Inoltre, non vi sono elementi in atti sul tenore di vita coniugale, cui parametrare l'assegno separativo, eventualmente riconoscendone un maggior importo in continuità con le condizioni economiche coniugali (l'assegno di separazione presuppone infatti la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi del richiedente con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio). Si osserva altresì l'insussistenza di rilevanti sopravvenienze rispetto all'ordinanza presidenziale, vieppiù non oggetto di impugnazione.
L'assegno separativo, da versare alla ricorrente al 10 di ogni mese, è rivalutabile annualmente in base all'Istat.
La casa familiare di proprietà del resistente, in cui quest'ultimo è restato a vivere, è assoggettata alle ordinarie regole sul titolo di proprietà, pertanto, non v'è luogo per pronunciarne l'assegnazione.
4 Analogamente, le domande della ricorrente in punto di rimborso e restituzione somme e beni mobili sono inammissibili nel giudizio di separazione (ex multis cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 6660/2001, Cass.
21.5.2009, n. 11828, Cass.n. 18870/2014).
In ragione della soccombenza della ricorrente sul quantum e non sull'an del mantenimento, con differenziale di relativa entità, oltre che su domande peraltro inammissibili, ricorrono gravi motivi per la compensazione parziale delle spese di lite nella misura di 2/3.
Le spese di lite, liquidate in applicazione del DM 55/2014 aggiornato al DM 147/2022, sul valore indeterminabile della causa, di bassa complessità, ai valori minimi, in euro 1.469,00 (di cui euro
851,00 per la fase di studio, euro 1.200,00 per la fase introduttiva, euro 903,00 per la fase di trattazione, euro 1.453,00 per la fase decisionale, dedotti 2/3 per la compensazione parziale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara la separazione personale tra e ; Parte_1 CP_1
2. ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Montirone (BS), di procedere alla relativa annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio (n. 3, Parte II, Serie A);
3. dispone che concorra al mantenimento della moglie versandole entro il giorno CP_1
10 di ogni mese euro 500,00 (importo soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat,
a decorrere dalla data della domanda, 2.2.2022);
4. compensa parzialmente tra le part le spese di lite nella misura di due terzi;
5. condanna alla rifusione, in favore di , delle spese processuali Parte_1 CP_1 in misura di euro 1.469,00, oltre spese ed accessori come per legge.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24.7.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
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