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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 28/08/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
SENTENZA Nr. 62/2025
CRON Nr.
Depositata minuta
_______________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
Dr. Roberto SPAGNUOLO Presidente rel.
Dr. Aida SABBATO Consigliera,
Dr. Rosa LAROCCA Consigliera,
ha pronunziato all'udienza del 13/3/2025 la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 346/2022 del ruolo generale del lavoro dell'anno
2022
TRA
nata in [...] il [...], residente in [...]Parte_1
(SA) alla via Pantano n. 1, in proprio e quale legale rappresentante della ditta con sede legale in Polla (SA) alla località Sant'Antuono s.n.c. Parte_2
- Z.I., rappr. e dif. per mandato in calce al ricorso di primo grado dagli avv.ti
Edmondo Giuliano e Danilo della Rocca,
APPELLANTE
E
1 ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO di SALERNO, in persona del Direttore ad interim dr. , che elegge domicilio al Corso Controparte_1
Garibaldi (pal. Amato), Salerno, rappresentato e difeso da funzionari delegati, come da delega ai sensi dell'art.9 co. 4 D. Lgs. 149/2015,
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante (vds. note di trattazione scritta in data 24/1/2025): “Si insiste affinchè l'adita Corte voglia dichiarare cessata la materia del contendere con la compensazione delle spese di lite, rilevandosi all'uopo che la società appellante ha documentato in seno alle note di trattazione scritta per l'udienza del 16/11/2023,
depositate il 24/10/2023, l'accoglimento da parte dell' Controparte_2
in data 28/7/2023 dell'istanza di definizione agevolata (rottamazione
[...]
quater) afferente la cartella di pagamento, che ha a sua volta, come proprio atto presupposto l'ordinanza – ingiunzione oggetto del presente gravame. Del resto, con la prodromica istanza di definizione agevolata, della quale si è dato parimenti riscontro documentale con nota di deposito del 25/5/2023, l'appellante assumeva l'impegno a rinunciare al giudizio de quo”.
In via di principalità, accertare e dichiarare la nullità dell'ordinanza - ingiunzione n.
2351/1396 del 11/9/2020 per violazione dell'art. 18 co. 1 e 2 l.n. 689/81; nel merito,
nella denegata ipotesi di approdo a una disamina devolutiva merituale, dichiarare la illegittimità dell'ordinanza di cui è causa e degli atti ad essa presupposti, in difetto della prova della interposizione illecita da pseudo-distacco; in via di ulteriore subordine, rideterminare in diminuzione gli importi di cui all'ordinanza in oggetto,
2 in ragione di quanto espresso nella narrativa di questo atto;
condannare in tutti i casi l'ente convenuto alle spese e competenze del doppio grado di giudizio …”;
per parte appellata (vds. note di trattazione scritta del 30/1/2025): “…l'ufficio appellato si riporta alla propria comparsa di costituzione e risposta, impugna e contesta l'avverso atto di appello e chiede l'accoglimento delle conclusioni formulate. In ordine alla documentazione prodotta da controparte in ordine all'adesione alla rottamazione quater e al rispettivo provvedimento di accoglimento dell' fa rilevare che l'Ispettorato non è parte della riferita transazione e CP_3
rottamazione e pertanto si riporta ai propri scritti difensivi e atti di causa;
in via subordinata in caso di declaratoria della cessazione del contendere chiede la condanna di controparte alle spese del giudizio”;
rigettare il proposto appello perché infondato in fatto e in diritto, confermare la sentenza n. 1304 – 2022 del Tribunale di Lagonegro, confermare l'ordinanza –
ingiunzione n. 2531/1396 dell'11/9/2020 dell'Ispettorato territoriale del Lavoro di
Salerno, con vittoria delle spese di lite del grado di appello”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23/10/2020 innanzi al Tribunale di Lagonegro,
[...]
in proprio e quale legale rappresentante p.t. della società Parte_1
esercente attività di autotrasporto merci per conto terzi, Parte_2 Pt_2
proponeva opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione n. 2531/1396 del
11/9/2020, emessa dall'Ispettorato territoriale del Lavoro di Salerno, con la quale le era stato ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di €. 30.300,00 quale sanzione amministrativa irrogata per aver fatto ricorso ad interposizione illecita di
3 manodopera, attraverso un'operazione di pseudo distacco di cinque lavoratori della soc. coop. , per un numero complessivo di 606 giornate lavorative. Parte_3
Con sentenza n. 137/2022 del 1/3/2022, il primo giudice rigettava il ricorso, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese, ritenendo infondato sia il motivo di opposizione formale (nullità del provvedimento ingiuntivo per asserita omessa motivazione), che quello di opposizione di merito (sussistenza dei requisiti per aversi comando o distacco di lavoratori).
Con ricorso depositato il 20/7/2022, avverso tale pronuncia ha proposto appello
(sia in proprio che come legale rappresentante della Parte_1
, riproponendo sostanzialmente le medesime censure formulate Parte_2
in primo grado.
Nelle more del presente giudizio di appello gli appellanti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, per avere presentato istanza per la definizione agevolata dell'obbligazione sanzionatoria, aderendo alla c.d. “rottamazione quater”
di cui all'art. 1 co. 231-251 della l.n. 197/22 (legge di bilancio 2023).
Depositata dagli appellanti documentazione attinente alla predetta definizione agevolata, all'udienza a trattazione scritta del 13/3/2025 i difensori delle parti hanno concluso come da memorie scritte e l'appello è stato deciso come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVAZIONE
L'appello è inaccoglibile e va respinto.
I. Va preliminarmente disattesa la richiesta di parte appellante di dichiarare cessata la materia del contendere per aver aderito alla c.d. rottamazione quater del proprio
4 carico esattoriale, non avendo offerto compiuta prova della ricorrenza dei presupposti di accesso alla definizione agevolata.
Invero, ai sensi dell'art. 1 co. 236 della l.n. 197/2022 cit.: “Nella dichiarazione di cui
al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i
carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che,
dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle
somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata
all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso
giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il
giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”. Orbene, nel caso di specie parte appellante non ha comprovato il pagamento delle somme dovute a titolo di agevolazione, limitandosi a depositare lo schema di ripartizione rateale formato dall' , senza produrre alcuna quietanza di pagamento (vd. prospetto Controparte_4
di sintesi del 28/7/2023, con bollettini di pagamento rateale sino al 30/11/2025, tutti non evasi;
vds. altresì ricevute di pagamento somme attraverso bonifici bancari, che risultano eseguiti da soggetto affatto differente dagli odierni appellanti, la
[...]
. Parte_4
Non ricorrono, pertanto, i presupposti di legge per una definizione in rito del presente appello, sia essa di estinzione del giudizio o di cessazione della materia del contendere.
II. Nel merito, l'opposizione è infondata.
E' pacifico il fatto da cui è scaturita l'ordinanza-ingiunzione opposta. Nel corso di un accertamento ispettivo svolto da funzionari dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di
Potenza, è emerso che la nel corso dell'anno 2017 aveva Parte_2
5 utilizzato autisti distaccati dalla Società Cooperativa Trevalvole, per un numero complessivo di 606 giornate lavorative, in violazione dell'art. 30 co. 1 del D. Lgs. n.
276/2003.
Acquisito il contratto intercorso tra le due società, rilevavano che il motivo di quella operazione era da rinvenirsi nella necessità della società distaccataria di avvalersi della collaborazione di alcuni autisti, per non essere riuscita a reperire sul mercato persone esperte, disponibili a sottoscrivere un contratto a tempo determinato. Pertanto
la società distaccataria aveva chiesto alla società distaccante la possibilità di avvalersi di alcuni autisti in carico alla distaccante medesima.
In questo modo, secondo quanto argomentato dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro
di Salerno, non risultava ricorrere alcuno specifico interesse economicamente rilevante dell'impresa distaccante, con la conseguenza che con quell'operazione di distacco dovesse esser stata dissimulata una mera interposizione vietata di manodopera.
Orbene, in materia costituiscono affermazioni di principio della S.C. di Cassazione le seguenti:
A) “La dissociazione fra il soggetto che ha proceduto all'assunzione del lavoratore e
l'effettivo beneficiario della prestazione (c.d. distacco o comando) è consentita
soltanto a condizione che essa realizzi, per tutta la sua durata, uno specifico interesse
imprenditoriale tale da consentirne la qualificazione come atto organizzativo
dell'impresa che la dispone, così determinando una mera modifica delle modalità di
esecuzione della prestazione lavorativa e la conseguente temporaneità del distacco,
coincidente con la durata dell'interesse del datore di lavoro allo svolgimento della
prestazione del proprio dipendente a favore di un terzo. Il relativo accertamento è
6 riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi” (Cass. Sez. L., sent. n. 7517 del 15/5/2015);
B) Il "comando" o "distacco" di un lavoratore disposto dal datore di lavoro presso
altro soggetto destinatario delle prestazioni lavorative, è configurabile quando
sussista, oltre all'interesse del datore di lavoro a che il lavoratore presti la propria
opera presso il soggetto distaccatario, anche la temporaneità del distacco, che non
richiede una predeterminazione della durata, più o meno lunga, ma solo la
coincidenza della durata stessa con l'interesse del datore di lavoro allo svolgimento
da parte del proprio dipendente della sua opera a favore di un terzo, e che permanga
in capo al datore di lavoro distaccante, il potere direttivo, eventualmente delegabile
al distaccatario, e quello di determinare la cessazione del distacco (tra le tante, Cass.
Sez. L., sent. n. 23933 del 25/11/2010).
C) “In caso di distacco del lavoratore, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 276 del 2003,
la prova dell'interesse temporaneo del distaccante è a carico del datore di lavoro,
costituendo requisito qualificante della fattispecie”, così Cass. Sez. L., ord. n. 18959
del 11/9/2020).
Ordunque, è mancata nel caso di specie la prova di uno specifico e concreto interesse della distaccante rispetto al distacco dei cinque autisti Parte_5
presso la sicchè deve ritenersi che l'operazione di distacco Parte_2
Con oggetto di verifica da parte dell' di Salerno fosse soltanto una manovra per aggirare il divieto di interposizione illecita di manodopera. Conclusione, questa, non validamente contrastata da parte appellante, chè, anzi, con la richiesta di adesione alla definizione agevolata del carico riveniente dalla cartella esattoriale ha posto in essere un contegno valutabile come argomento di prova contra se, ex art.116 co. 2 c.p.c..
7 D) Respinto l'appello per le ragioni innanzi specificate, il regime delle spese segue la soccombenza di parte appellante, con condanna di e della in solido tra loro, al pagamento in Pt_1 Parte_2
favore della controparte delle spese del presente grado, da ridursi del
20% ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D. Lgs. n.149/2015.
Sussistono infine le condizioni per condannar e gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento di un 'ulteriore somma pari al contributo unificato già versato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio di appello iscritto al n. 346/2022 del ruolo generale appelli lavoro, promosso da e Parte_2 Parte_1
nei confronti di Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, avverso la
[...]
sentenza del Tribunale di Lagonegro n. 137/2022 del 1/3/2022, ogni altra domanda,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore
della controparte delle spese del presente grado, che liquid a in
complessivi € 3.473,00, oltre IVA, CPA e RSF come per legge, da
ridursi del 20% ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D. Lgs. n.149/2015;
3) dichiara sussistenti le condizioni per condannare gli appellanti,
in solido tra loro, al pagamento di un ulterior e somma pari al
contributo unificato già versato.
Potenza, 13/3/2025
Il Presidente est.
8
CRON Nr.
Depositata minuta
_______________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
Dr. Roberto SPAGNUOLO Presidente rel.
Dr. Aida SABBATO Consigliera,
Dr. Rosa LAROCCA Consigliera,
ha pronunziato all'udienza del 13/3/2025 la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 346/2022 del ruolo generale del lavoro dell'anno
2022
TRA
nata in [...] il [...], residente in [...]Parte_1
(SA) alla via Pantano n. 1, in proprio e quale legale rappresentante della ditta con sede legale in Polla (SA) alla località Sant'Antuono s.n.c. Parte_2
- Z.I., rappr. e dif. per mandato in calce al ricorso di primo grado dagli avv.ti
Edmondo Giuliano e Danilo della Rocca,
APPELLANTE
E
1 ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO di SALERNO, in persona del Direttore ad interim dr. , che elegge domicilio al Corso Controparte_1
Garibaldi (pal. Amato), Salerno, rappresentato e difeso da funzionari delegati, come da delega ai sensi dell'art.9 co. 4 D. Lgs. 149/2015,
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante (vds. note di trattazione scritta in data 24/1/2025): “Si insiste affinchè l'adita Corte voglia dichiarare cessata la materia del contendere con la compensazione delle spese di lite, rilevandosi all'uopo che la società appellante ha documentato in seno alle note di trattazione scritta per l'udienza del 16/11/2023,
depositate il 24/10/2023, l'accoglimento da parte dell' Controparte_2
in data 28/7/2023 dell'istanza di definizione agevolata (rottamazione
[...]
quater) afferente la cartella di pagamento, che ha a sua volta, come proprio atto presupposto l'ordinanza – ingiunzione oggetto del presente gravame. Del resto, con la prodromica istanza di definizione agevolata, della quale si è dato parimenti riscontro documentale con nota di deposito del 25/5/2023, l'appellante assumeva l'impegno a rinunciare al giudizio de quo”.
In via di principalità, accertare e dichiarare la nullità dell'ordinanza - ingiunzione n.
2351/1396 del 11/9/2020 per violazione dell'art. 18 co. 1 e 2 l.n. 689/81; nel merito,
nella denegata ipotesi di approdo a una disamina devolutiva merituale, dichiarare la illegittimità dell'ordinanza di cui è causa e degli atti ad essa presupposti, in difetto della prova della interposizione illecita da pseudo-distacco; in via di ulteriore subordine, rideterminare in diminuzione gli importi di cui all'ordinanza in oggetto,
2 in ragione di quanto espresso nella narrativa di questo atto;
condannare in tutti i casi l'ente convenuto alle spese e competenze del doppio grado di giudizio …”;
per parte appellata (vds. note di trattazione scritta del 30/1/2025): “…l'ufficio appellato si riporta alla propria comparsa di costituzione e risposta, impugna e contesta l'avverso atto di appello e chiede l'accoglimento delle conclusioni formulate. In ordine alla documentazione prodotta da controparte in ordine all'adesione alla rottamazione quater e al rispettivo provvedimento di accoglimento dell' fa rilevare che l'Ispettorato non è parte della riferita transazione e CP_3
rottamazione e pertanto si riporta ai propri scritti difensivi e atti di causa;
in via subordinata in caso di declaratoria della cessazione del contendere chiede la condanna di controparte alle spese del giudizio”;
rigettare il proposto appello perché infondato in fatto e in diritto, confermare la sentenza n. 1304 – 2022 del Tribunale di Lagonegro, confermare l'ordinanza –
ingiunzione n. 2531/1396 dell'11/9/2020 dell'Ispettorato territoriale del Lavoro di
Salerno, con vittoria delle spese di lite del grado di appello”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23/10/2020 innanzi al Tribunale di Lagonegro,
[...]
in proprio e quale legale rappresentante p.t. della società Parte_1
esercente attività di autotrasporto merci per conto terzi, Parte_2 Pt_2
proponeva opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione n. 2531/1396 del
11/9/2020, emessa dall'Ispettorato territoriale del Lavoro di Salerno, con la quale le era stato ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di €. 30.300,00 quale sanzione amministrativa irrogata per aver fatto ricorso ad interposizione illecita di
3 manodopera, attraverso un'operazione di pseudo distacco di cinque lavoratori della soc. coop. , per un numero complessivo di 606 giornate lavorative. Parte_3
Con sentenza n. 137/2022 del 1/3/2022, il primo giudice rigettava il ricorso, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese, ritenendo infondato sia il motivo di opposizione formale (nullità del provvedimento ingiuntivo per asserita omessa motivazione), che quello di opposizione di merito (sussistenza dei requisiti per aversi comando o distacco di lavoratori).
Con ricorso depositato il 20/7/2022, avverso tale pronuncia ha proposto appello
(sia in proprio che come legale rappresentante della Parte_1
, riproponendo sostanzialmente le medesime censure formulate Parte_2
in primo grado.
Nelle more del presente giudizio di appello gli appellanti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, per avere presentato istanza per la definizione agevolata dell'obbligazione sanzionatoria, aderendo alla c.d. “rottamazione quater”
di cui all'art. 1 co. 231-251 della l.n. 197/22 (legge di bilancio 2023).
Depositata dagli appellanti documentazione attinente alla predetta definizione agevolata, all'udienza a trattazione scritta del 13/3/2025 i difensori delle parti hanno concluso come da memorie scritte e l'appello è stato deciso come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVAZIONE
L'appello è inaccoglibile e va respinto.
I. Va preliminarmente disattesa la richiesta di parte appellante di dichiarare cessata la materia del contendere per aver aderito alla c.d. rottamazione quater del proprio
4 carico esattoriale, non avendo offerto compiuta prova della ricorrenza dei presupposti di accesso alla definizione agevolata.
Invero, ai sensi dell'art. 1 co. 236 della l.n. 197/2022 cit.: “Nella dichiarazione di cui
al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i
carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che,
dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle
somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata
all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso
giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il
giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”. Orbene, nel caso di specie parte appellante non ha comprovato il pagamento delle somme dovute a titolo di agevolazione, limitandosi a depositare lo schema di ripartizione rateale formato dall' , senza produrre alcuna quietanza di pagamento (vd. prospetto Controparte_4
di sintesi del 28/7/2023, con bollettini di pagamento rateale sino al 30/11/2025, tutti non evasi;
vds. altresì ricevute di pagamento somme attraverso bonifici bancari, che risultano eseguiti da soggetto affatto differente dagli odierni appellanti, la
[...]
. Parte_4
Non ricorrono, pertanto, i presupposti di legge per una definizione in rito del presente appello, sia essa di estinzione del giudizio o di cessazione della materia del contendere.
II. Nel merito, l'opposizione è infondata.
E' pacifico il fatto da cui è scaturita l'ordinanza-ingiunzione opposta. Nel corso di un accertamento ispettivo svolto da funzionari dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di
Potenza, è emerso che la nel corso dell'anno 2017 aveva Parte_2
5 utilizzato autisti distaccati dalla Società Cooperativa Trevalvole, per un numero complessivo di 606 giornate lavorative, in violazione dell'art. 30 co. 1 del D. Lgs. n.
276/2003.
Acquisito il contratto intercorso tra le due società, rilevavano che il motivo di quella operazione era da rinvenirsi nella necessità della società distaccataria di avvalersi della collaborazione di alcuni autisti, per non essere riuscita a reperire sul mercato persone esperte, disponibili a sottoscrivere un contratto a tempo determinato. Pertanto
la società distaccataria aveva chiesto alla società distaccante la possibilità di avvalersi di alcuni autisti in carico alla distaccante medesima.
In questo modo, secondo quanto argomentato dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro
di Salerno, non risultava ricorrere alcuno specifico interesse economicamente rilevante dell'impresa distaccante, con la conseguenza che con quell'operazione di distacco dovesse esser stata dissimulata una mera interposizione vietata di manodopera.
Orbene, in materia costituiscono affermazioni di principio della S.C. di Cassazione le seguenti:
A) “La dissociazione fra il soggetto che ha proceduto all'assunzione del lavoratore e
l'effettivo beneficiario della prestazione (c.d. distacco o comando) è consentita
soltanto a condizione che essa realizzi, per tutta la sua durata, uno specifico interesse
imprenditoriale tale da consentirne la qualificazione come atto organizzativo
dell'impresa che la dispone, così determinando una mera modifica delle modalità di
esecuzione della prestazione lavorativa e la conseguente temporaneità del distacco,
coincidente con la durata dell'interesse del datore di lavoro allo svolgimento della
prestazione del proprio dipendente a favore di un terzo. Il relativo accertamento è
6 riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi” (Cass. Sez. L., sent. n. 7517 del 15/5/2015);
B) Il "comando" o "distacco" di un lavoratore disposto dal datore di lavoro presso
altro soggetto destinatario delle prestazioni lavorative, è configurabile quando
sussista, oltre all'interesse del datore di lavoro a che il lavoratore presti la propria
opera presso il soggetto distaccatario, anche la temporaneità del distacco, che non
richiede una predeterminazione della durata, più o meno lunga, ma solo la
coincidenza della durata stessa con l'interesse del datore di lavoro allo svolgimento
da parte del proprio dipendente della sua opera a favore di un terzo, e che permanga
in capo al datore di lavoro distaccante, il potere direttivo, eventualmente delegabile
al distaccatario, e quello di determinare la cessazione del distacco (tra le tante, Cass.
Sez. L., sent. n. 23933 del 25/11/2010).
C) “In caso di distacco del lavoratore, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 276 del 2003,
la prova dell'interesse temporaneo del distaccante è a carico del datore di lavoro,
costituendo requisito qualificante della fattispecie”, così Cass. Sez. L., ord. n. 18959
del 11/9/2020).
Ordunque, è mancata nel caso di specie la prova di uno specifico e concreto interesse della distaccante rispetto al distacco dei cinque autisti Parte_5
presso la sicchè deve ritenersi che l'operazione di distacco Parte_2
Con oggetto di verifica da parte dell' di Salerno fosse soltanto una manovra per aggirare il divieto di interposizione illecita di manodopera. Conclusione, questa, non validamente contrastata da parte appellante, chè, anzi, con la richiesta di adesione alla definizione agevolata del carico riveniente dalla cartella esattoriale ha posto in essere un contegno valutabile come argomento di prova contra se, ex art.116 co. 2 c.p.c..
7 D) Respinto l'appello per le ragioni innanzi specificate, il regime delle spese segue la soccombenza di parte appellante, con condanna di e della in solido tra loro, al pagamento in Pt_1 Parte_2
favore della controparte delle spese del presente grado, da ridursi del
20% ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D. Lgs. n.149/2015.
Sussistono infine le condizioni per condannar e gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento di un 'ulteriore somma pari al contributo unificato già versato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio di appello iscritto al n. 346/2022 del ruolo generale appelli lavoro, promosso da e Parte_2 Parte_1
nei confronti di Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, avverso la
[...]
sentenza del Tribunale di Lagonegro n. 137/2022 del 1/3/2022, ogni altra domanda,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore
della controparte delle spese del presente grado, che liquid a in
complessivi € 3.473,00, oltre IVA, CPA e RSF come per legge, da
ridursi del 20% ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D. Lgs. n.149/2015;
3) dichiara sussistenti le condizioni per condannare gli appellanti,
in solido tra loro, al pagamento di un ulterior e somma pari al
contributo unificato già versato.
Potenza, 13/3/2025
Il Presidente est.
8