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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 29/06/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 1175/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco S. Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere-rel.
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1175/2024 R.G., vertente tra
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Remo Di Giacomo ed elettivamente domiciliato in Chieti presso il suo studio alla via F.
Rega n. 4, giusta procura in atti;
appellante e
Controparte_1
appellato – non costituito
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Avez- zano n. 497/2024, pubblicata il 04.12.2024 e notificata in pari data;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Avezzano accoglieva la domanda proposta da nei confronti del Controparte_1 [...]
, accertando la responsabilità quest'ultimo in rela- CP_2
zione al sinistro verificatosi in data 24.8.2015 - allorquando l'attore, scendendo le scale della via Sopportico Magnante, in- ciampava a causa della presenza di un gradino in pietra rotto e pri- vo di una sua parte – e condannando il medesimo al risarcimento del danno in favore dell'attore, liquidato in complessivi €
24.847,50, oltre che alla refusione delle spese di lite.
Avverso tale sentenza, interponeva appello il il Parte_1
quale, nel censurare la decisione sotto diversi profili, ne chiedeva la riforma, con rigetto integrale della domanda risarcitoria formu- lata nei propri confronti o, in via subordinata, riducendo l'importo della condanna ai sensi dell'art. 1227 c.c.; in ogni caso, applicando la previa devalutazione sulle somme liquidate o liquidande.
Non si costituiva l'appellato , benché rego- Controparte_1
larmente citato.
In occasione dell'udienza del 25.06.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. - cui la causa era stata in precedenza rinvia- ta art. 348 c.p.c. a seguito del mancato deposito delle note di trat- tazione scritta da parte dell'appellante in occasione dell'udienza del 28.05.2025, anch'essa sostituita ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.
– parte appellante depositava note scritte dando atto
2 dell'intervenuta transazione con la controparte e dichiarando di ri- nunciare all'appello a spese compensate.
Tali note venivano altresì sottoscritte dall'avv. Berardino Terra, di- fensore in primo grado del per accettazione Controparte_1
della rinuncia a spese compensate.
In aderenza a tale concorde richiesta, questa Corte, constatata l'avvenuta definizione transattiva della controversia e l'accordo in ordine alle spese processuali, non può che pronunciare sentenza che dichiari l'estinzione del giudizioa spese compensate.
Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unifi- cato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presen- te grado di giudizio.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 25.06.2025
Il Consigliere relatore/est. Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio Francesco Salvatore Filocamo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 1175/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco S. Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere-rel.
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1175/2024 R.G., vertente tra
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Remo Di Giacomo ed elettivamente domiciliato in Chieti presso il suo studio alla via F.
Rega n. 4, giusta procura in atti;
appellante e
Controparte_1
appellato – non costituito
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Avez- zano n. 497/2024, pubblicata il 04.12.2024 e notificata in pari data;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Avezzano accoglieva la domanda proposta da nei confronti del Controparte_1 [...]
, accertando la responsabilità quest'ultimo in rela- CP_2
zione al sinistro verificatosi in data 24.8.2015 - allorquando l'attore, scendendo le scale della via Sopportico Magnante, in- ciampava a causa della presenza di un gradino in pietra rotto e pri- vo di una sua parte – e condannando il medesimo al risarcimento del danno in favore dell'attore, liquidato in complessivi €
24.847,50, oltre che alla refusione delle spese di lite.
Avverso tale sentenza, interponeva appello il il Parte_1
quale, nel censurare la decisione sotto diversi profili, ne chiedeva la riforma, con rigetto integrale della domanda risarcitoria formu- lata nei propri confronti o, in via subordinata, riducendo l'importo della condanna ai sensi dell'art. 1227 c.c.; in ogni caso, applicando la previa devalutazione sulle somme liquidate o liquidande.
Non si costituiva l'appellato , benché rego- Controparte_1
larmente citato.
In occasione dell'udienza del 25.06.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. - cui la causa era stata in precedenza rinvia- ta art. 348 c.p.c. a seguito del mancato deposito delle note di trat- tazione scritta da parte dell'appellante in occasione dell'udienza del 28.05.2025, anch'essa sostituita ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.
– parte appellante depositava note scritte dando atto
2 dell'intervenuta transazione con la controparte e dichiarando di ri- nunciare all'appello a spese compensate.
Tali note venivano altresì sottoscritte dall'avv. Berardino Terra, di- fensore in primo grado del per accettazione Controparte_1
della rinuncia a spese compensate.
In aderenza a tale concorde richiesta, questa Corte, constatata l'avvenuta definizione transattiva della controversia e l'accordo in ordine alle spese processuali, non può che pronunciare sentenza che dichiari l'estinzione del giudizioa spese compensate.
Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unifi- cato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presen- te grado di giudizio.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 25.06.2025
Il Consigliere relatore/est. Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio Francesco Salvatore Filocamo
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