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Sentenza 16 settembre 2024
Sentenza 16 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/09/2024, n. 1678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1678 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, dott. Flora Scelza, lette le note scritte di trattazione depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato, a seguito della riserva assunta in data 13-6-2024, la seguente sentenza
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 173/2023 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
(16-10-1960), rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore De Vivo, e con Parte_1 lo stesso elettivamente domiciliato come in atti
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuliana CP_1
Cavalcanti, e con la stessa elettivamente domiciliato come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11-1-2023, adiva il Tribunale di Nola, in funzione Parte_1 di Giudice del Lavoro, esponendo di aver ottenuto dal Giudice del Lavoro di Nola, a seguito di procedimento per ATP, il riconoscimento del requisito sanitario per l'assegno di invalidità civile, ma che questo non veniva erogato dall' in quanto l' riteneva che fosse CP_1 Controparte_2 incompatibile rendita dallo stesso percepita. CP_3
Sosteneva il ricorrente che l'incompatibilità non sussistesse, e che non fosse necessario esercitare alcuna opzione tra i due trattamenti, in quanto la rendita era stata erogata in relazione a CP_3 patologia del tutto diversa (amputazione del dito) rispetto a quelle accertate in sede di ATP che sono state oggetto del decreto di omologa del Giudice del Lavoro di Nola.
Chiedeva quindi al Giudice adito di condannare l' al pagamento in suo favore dei ratei maturati CP_1
e non riscossi dell'assegno di invalidità civile per il periodo dall'01.10.2021 fino alla data della pronuncia della sentenza, oltre accessori. In data 11-10-2023 si costituiva l' resistendo all'avverso ricorso, e chiedendone il rigetto. In CP_1 particolare, l'Istituto deduceva che l'articolo 3, comma 1, della legge 407/1990, come modificato dall'articolo 12 della Legge 412/1991, ha esteso, a partire dal 1° gennaio 1992 il regime di incompatibilità dell'assegno mensile a tutte le prestazioni a carattere diretto concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio.
Il medesimo articolo 3, comma 1, della legge n. 407/1990, ha concesso agli invalidi civili parziali la facoltà di optare per il trattamento più favorevole.
La facoltà di opzione è regolamentata dal decreto 31 ottobre 1992, n. 553 emanato dal Ministero dell'Interno di concerto con quelli del Lavoro e del Tesoro e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24, serie generale, del 30 gennaio 1993. Nel caso in esame, l' ha comunicato le ragioni del CP_4 mancato pagamento dell'assegno mensile di assistenza ovverosia la titolarità della rendita ed CP_3 è ancora in attesa di ricevere la comunicazione dell'esercizio del diritto di opzione.
1 La causa veniva rinviata per la decisione al 13-6-2024, con trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. In tale data il Giudice, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti, si riservava.
Questo giudizio può essere deciso alla stregua del principio di diritto enunciato dalla Corte di
Cassazione con la sentenza Sez. L, n. 5494 del 14/03/2006, cui questo Giudicante presta convinta adesione: “In tema di prestazioni previdenziali, il divieto di cumulo, stabilito dall'art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, fra prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria liquidate in conseguenza di infortuni sul lavoro o malattie professionali, con le rendite vitalizie a carico dell' per gli stessi eventi invalidanti, trova applicazione solo quando le due prestazioni CP_3
- alle quali il divieto si riferisce - abbiano il medesimo ed immediato presupposto nell'infortunio o nella malattia professionale e siano completamente sovrapponibili, solo con riferimento a tali situazioni potendosi ipotizzare quella duplicazione di tutela con la quale si giustifica la scelta legislativa dell'approntamento di un unico intervento del complessivo sistema di sicurezza sociale”. Tale principio è stato ribadito da Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 5636 del 22/03/2016: “In tema di prestazioni previdenziali, il presupposto del medesimo evento invalidante posto a base del divieto di cumulo, di cui all'art. 1, comma 43, della l. n. 335 del 1995, si verifica in situazioni di invalidità connotate da completa sovrapponibilità, quando la prestazione a carico dell' e quella per CP_3
l'invalidità pensionabile o l'assegno di invalidità a carico dell' siano fondate sullo stesso CP_1 quadro morboso, potendosi ipotizzare solo in tal caso quella duplicazione di tutela che giustifica la scelta legislativa di un unico intervento del sistema di sicurezza sociale”. Deve dunque accogliersi il ricorso e condannarsi l' al pagamento in favore del ricorrente dei CP_1 ratei di assegno di invalidità civile a decorrere dal 1-10-2021 fino alla data del deposito della presente sentenza, oltre gli interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei fino al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: a) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore del ricorrente dei CP_1 ratei di assegno di invalidità civile a decorrere dal 1-10-2021 fino alla data del deposito della presente sentenza, oltre gli interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei fino al saldo;
b) Condanna l' al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in euro 2500,00, oltre CP_1
IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore del ricorrente, antistatario.
Così deciso in Nola, a seguito della riserva assunta in data 13-6-2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Flora Scelza
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, dott. Flora Scelza, lette le note scritte di trattazione depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato, a seguito della riserva assunta in data 13-6-2024, la seguente sentenza
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 173/2023 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
(16-10-1960), rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore De Vivo, e con Parte_1 lo stesso elettivamente domiciliato come in atti
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuliana CP_1
Cavalcanti, e con la stessa elettivamente domiciliato come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11-1-2023, adiva il Tribunale di Nola, in funzione Parte_1 di Giudice del Lavoro, esponendo di aver ottenuto dal Giudice del Lavoro di Nola, a seguito di procedimento per ATP, il riconoscimento del requisito sanitario per l'assegno di invalidità civile, ma che questo non veniva erogato dall' in quanto l' riteneva che fosse CP_1 Controparte_2 incompatibile rendita dallo stesso percepita. CP_3
Sosteneva il ricorrente che l'incompatibilità non sussistesse, e che non fosse necessario esercitare alcuna opzione tra i due trattamenti, in quanto la rendita era stata erogata in relazione a CP_3 patologia del tutto diversa (amputazione del dito) rispetto a quelle accertate in sede di ATP che sono state oggetto del decreto di omologa del Giudice del Lavoro di Nola.
Chiedeva quindi al Giudice adito di condannare l' al pagamento in suo favore dei ratei maturati CP_1
e non riscossi dell'assegno di invalidità civile per il periodo dall'01.10.2021 fino alla data della pronuncia della sentenza, oltre accessori. In data 11-10-2023 si costituiva l' resistendo all'avverso ricorso, e chiedendone il rigetto. In CP_1 particolare, l'Istituto deduceva che l'articolo 3, comma 1, della legge 407/1990, come modificato dall'articolo 12 della Legge 412/1991, ha esteso, a partire dal 1° gennaio 1992 il regime di incompatibilità dell'assegno mensile a tutte le prestazioni a carattere diretto concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio.
Il medesimo articolo 3, comma 1, della legge n. 407/1990, ha concesso agli invalidi civili parziali la facoltà di optare per il trattamento più favorevole.
La facoltà di opzione è regolamentata dal decreto 31 ottobre 1992, n. 553 emanato dal Ministero dell'Interno di concerto con quelli del Lavoro e del Tesoro e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24, serie generale, del 30 gennaio 1993. Nel caso in esame, l' ha comunicato le ragioni del CP_4 mancato pagamento dell'assegno mensile di assistenza ovverosia la titolarità della rendita ed CP_3 è ancora in attesa di ricevere la comunicazione dell'esercizio del diritto di opzione.
1 La causa veniva rinviata per la decisione al 13-6-2024, con trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. In tale data il Giudice, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti, si riservava.
Questo giudizio può essere deciso alla stregua del principio di diritto enunciato dalla Corte di
Cassazione con la sentenza Sez. L, n. 5494 del 14/03/2006, cui questo Giudicante presta convinta adesione: “In tema di prestazioni previdenziali, il divieto di cumulo, stabilito dall'art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, fra prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria liquidate in conseguenza di infortuni sul lavoro o malattie professionali, con le rendite vitalizie a carico dell' per gli stessi eventi invalidanti, trova applicazione solo quando le due prestazioni CP_3
- alle quali il divieto si riferisce - abbiano il medesimo ed immediato presupposto nell'infortunio o nella malattia professionale e siano completamente sovrapponibili, solo con riferimento a tali situazioni potendosi ipotizzare quella duplicazione di tutela con la quale si giustifica la scelta legislativa dell'approntamento di un unico intervento del complessivo sistema di sicurezza sociale”. Tale principio è stato ribadito da Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 5636 del 22/03/2016: “In tema di prestazioni previdenziali, il presupposto del medesimo evento invalidante posto a base del divieto di cumulo, di cui all'art. 1, comma 43, della l. n. 335 del 1995, si verifica in situazioni di invalidità connotate da completa sovrapponibilità, quando la prestazione a carico dell' e quella per CP_3
l'invalidità pensionabile o l'assegno di invalidità a carico dell' siano fondate sullo stesso CP_1 quadro morboso, potendosi ipotizzare solo in tal caso quella duplicazione di tutela che giustifica la scelta legislativa di un unico intervento del sistema di sicurezza sociale”. Deve dunque accogliersi il ricorso e condannarsi l' al pagamento in favore del ricorrente dei CP_1 ratei di assegno di invalidità civile a decorrere dal 1-10-2021 fino alla data del deposito della presente sentenza, oltre gli interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei fino al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: a) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore del ricorrente dei CP_1 ratei di assegno di invalidità civile a decorrere dal 1-10-2021 fino alla data del deposito della presente sentenza, oltre gli interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei fino al saldo;
b) Condanna l' al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in euro 2500,00, oltre CP_1
IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore del ricorrente, antistatario.
Così deciso in Nola, a seguito della riserva assunta in data 13-6-2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Flora Scelza
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