Articolo 2 della Legge 10 maggio 1970, n. 291
Articolo 1Articolo 3
Versione
9 giugno 1970
Art. 2.
Gli enti di cui sopra e la Gestione autonoma dei concerti dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia sono, altresi', autorizzati a contrarre mutui con l'istituto di credito sopra precisato per l'importo complessivo di lire 4 miliardi per sopperire alle esigenze dell'esercizio finanziario 1969.
Entrata in vigore il 9 giugno 1970