Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 10 marzo 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 2564/2023 RG Lavoro vertente
TRA
(P. IVA e C.F. ) con sede legale in Scafati Parte_1 P.IVA_1
(SA) – CAP 84018, alla Via Poggiomarino n. 234, in persona della Sig.ra
[...]
, nata il [...] a San Giorgio a [...], C.F. Parte_2
nella qualità di amministratore e legale rappresentante C.F._1
p.t., rapp. ta e difesa dall'avv. Salvatore Fusco del Foro di OL (NA), (C.F.
PEC fax 081825.5609), come da C.F._2 Email_1 procura rilasciata in calce al presente ricorso;
la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli artt. 372 e 390 c.p.c. al numero di fax 081.8255609 ovvero all'indirizzo pec indicato
- Appellante
E
(c.f. ) con Controparte_1 P.IVA_2 sede in Roma, via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro- tempore - elettivamente domiciliato in Grosseto Via Trento n. 44 presso la sede provinciale dell' (Ufficio Legale , presso l'Avv. Katya Lea Napoletano (c.f. CP_1 CP_1
) che lo rappresenta e difende anche disgiuntamente, all'Avv. C.F._3
Ilario Maio ( t)- in forza di procura generale alle Email_2 liti rep.37875\7313 del 22\3\24 a rogito Notar di Roma. Il Persona_1 difensore dell' indica l'indirizzo P.E.C. CP_1
t - e il n. fax 0564760319. Email_3
- Appellato
1
Con ricorso depositato in data 25.10.2023 l'epigrafata parte appellante ha impugnato la sentenza del Tribunale di NOLA in funzione di Giudice del lavoro n. 905/2023 pubbl. il 17/05/2023 con la quale era stata dichiarata inammissibile l'opposizione proposta avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017021749/TO1 del 12/03/2018 con il quale l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Napoli – accertate delle irregolarità in relazione alla posizione della dipendente
- aveva annullato le denunce contributive mensili relative alla Parte_3 predetta per gli anni 2012, 2013 e 2014, contestualmente addebitando la contribuzione dovuta per il periodo dall'aprile 2015 al novembre 2015, oltre le sanzioni previste dalla legge per il lavoro a nero, intimando il pagamento di complessivi € 9.954,93 a titolo di contributi e somme aggiuntive.
L'appellante ha censurato la sentenza per aver ritenuto inammissibile l'opposizione spiegata, non soltanto perché proposta avverso un atto non ritenuto autonomamente impugnabile, ma anche perché l'azione giudiziale intrapresa non sarebbe stata diretta all'accertamento negativo della pretesa contributiva. Ha sottolineato che è ammissibile l'azione diretta all'accertamento negativo della pretesa contributiva dell'ente previdenziale, come del resto riconosciuto dal Giudice di prime cure, e che nella specie l'azione di accertamento negativo – contrariamente a quanto ritenuto in sentenza all'esito di erronea interpretazione della domanda giudiziale - era stata ritualmente introdotta. Ha concluso chiedendo dichiarare ammissibile l'opposizione proposta avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017021749/TO1 del 12.03.2018, e per l'effetto dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato svoltosi negli anni disconosciuti dall'istituto appellato;
accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del verbale ispettivo n. 2017021749/TO1 per le motivazioni espresse nel ricorso ex art. 442 c.p.c. e per l'effetto dichiarare non dovuti i versamenti (contributi e sanzioni) richiesti con il verbale ispettivo impugnato;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Notificato l'atto, l' si è costituito, resistendo al gravame. CP_1
La Corte ha disposto la trattazione scritta e, quindi, acquisite le note delle parti costituite, all'esito dell'udienza odierna come sostituita ex art. 127 ter c.p.c. e della camera di consiglio, ha trattenuto la causa in decisione.
Il gravame è infondato.
1.Deve procedersi innanzitutto alla delimitazione della questione controversa, esaminando il ricorso di primo grado e le relative conclusioni.
Era stato dedotto che l' di OL aveva disposto in data 15/12/2017 un CP_1 accertamento ispettivo per verificare la genuinità dei rapporti di lavoro instaurati nell'ambito dei componenti del medesimo gruppo familiare della Parte_1
. All'esito l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Napoli il 26/3/2018 aveva
[...] notificato alla ricorrente Società il Verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017021749/TO1 del 12/3/2018, provvedendo - per la posizione della lavoratrice nata il [...] - a: Parte_3
a) ANNULLARE LE DENUNCE CONTRIBUTIVE MENSILI RELATIVE AGLI ANNI 2012, 2013 e 2014; 2 b) Addebitare la contribuzione dovuta rispetto ai periodi dall'aprile 2015 al novembre 2015, procedendo a contestare le sanzioni previste dalla legge per lavoro nero, intimando al datore di lavoro, per la regolarizzazione delle inadempienze accertate, il versamento di Euro =9.954,93.
A tali conclusioni si era giunti sulla base della documentazione e delle dichiarazioni acquisite nel corso dell'indagine.
2.Si controverte nel presente grado dell'ammissibilità del ricorso, esclusa dal primo Giudice sulla base dell'orientamento giurisprudenziale che non ammette l'autonoma impugnabilità del verbale unico di accertamento;
quindi della conseguente preclusione della disamina della domanda di accertamento negativo della pretesa contributiva, in quanto – come ritenuto in sentenza - formulata “per l'effetto” dell'annullamento del suddetto atto.
Procedendo alla lettura dell'atto introduttivo di primo grado, deve rilevarsi che la parte opponente aveva svolto ampie argomentazioni con riguardo al merito, cioè alle circostanze di fatto relative alla vicenda della lavoratrice che Parte_3 era stata assunta alle dipendenze della mediante Parte_1
l'attivazione di un contratto di inserimento professionale dall'8 ottobre 2012 all'8 ottobre 2013, con la qualifica di IMPIEGATA con il livello di inquadramento 3 del C.C.N.L. autotrasporto merci e con orario di lavoro dalle 8,30 alle 13,30 con pausa pranzo e ripresa dalle 14,30 alle 17,30, turnazione prevista per il sabato con gli altri dipendenti;
con riposo il lunedì oppure il venerdì per esigenze organizzative aziendali.
In data 8/10/2013, la Società aveva proceduto alla trasformazione del contratto di inserimento professionale della suddetta in contratto a tempo Pt_3 indeterminato, e poi al licenziamento della stessa (e di altri dipendenti) all'inizio di marzo 2015, per la necessità familiare di definire un nuovo assetto dell'organizzazione aziendale, con decorrenza dal 31/3/2015.
Successivamente, l'amministratore aveva disposto la nuova Controparte_2 assunzione della sorella con decorrenza dal 27/11/2015. Pt_3
Tanto premesso in fatto, la parte ricorrente aveva chiesto di accertare e dichiarare non dovuti i versamenti richiesti.
Ritiene il collegio, pertanto, ammissibile la domanda – sia pur formulata nelle conclusioni “per l'effetto” dell'annullamento del verbale unico – in quanto tesa all'accertamento negativo della pretesa contributiva dell'ente previdenziale.
Deve quindi procedersi ad esaminare il merito della vicenda, cioè la contestata fondatezza degli esiti dell'accertamento ispettivo e la conseguente debenza della contribuzione e delle sanzioni.
3. Il ricorso risulta infondato.
Deve anzitutto rammentarsi che “il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. 3 (In applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto valore di piena prova al verbale ispettivo dell' , i cui funzionari avevano personalmente CP_1 esaminato il libro paga e matricola, nonché le denunce contributive ed i pagamenti dell'impresa edile artigiana dell'opponente, accertando il mancato rispetto dei minimi retributivi, con conseguente indebito conguaglio degli sgravi, ed il versamento di contributi su una retribuzione inferiore a quella corrispondente all'orario normale di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva, in violazione dell'art. 29 del d.l. 23 giugno 1995, n. 244, conv. in legge 8 agosto 1995, n. 341)” (C. Cass. Sez. L, Sentenza n. 23800 del 07/11/2014 - Rv. 633239 - 01).
Le risultanze degli accertamenti effettuati in sede ispettiva rimandano infatti a
“circostanze fattuali direttamente constatate attraverso tali accertamenti, onde il verbale di che trattasi, essendo in grado di esprimere gli elementi da cui trae origine, riveste una particolare attendibilità, suscettibile di essere infirmata soltanto da una prova contraria (cfr. Cass., nn. 15702/2004; 405/2004 cit.)” (v. in motivazione C. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4558 del 2009).
Come è pacifico, in sede di accertamento ispettivo la lavoratrice aveva dichiarato ai verbalizzanti di aver prestato attività lavorativa per la (azienda della Parte_1 sua famiglia) con decorrenza dal Gennaio 2015, con continuità e senza interruzioni.
Nella specie, non vi è ragione di dubitare della veridicità delle dichiarazioni rese agli ispettori dalla diretta interessata, nell'immediatezza delle indagini, senza subire alcun condizionamento da parte datoriale, di modo che appare superflua la sollecitata attività istruttoria.
In riscontro alle domande degli ispettori la lavoratrice non può che aver riferito quanto di sua diretta conoscenza, senza condizionamenti e senza una valutazione di “convenienza” delle conseguenze di tali affermazioni. Ne consegue che non hanno alcun effetto eventuali ritrattazioni in giudizio di dichiarazioni raccolte a verbale dagli ispettori, in quanto si deve ritenere che le affermazioni sottoscritte davanti a funzionari accertatori, rese senza preavviso, siano sicuramente più genuine e sincere, perché non “inquinate” dalla volontà di favorire il proprio datore di lavoro (cfr. anche C. Cass. Sez. L, Sentenza n. 17097 del 21/07/2010 -Rv. 614797).
Del resto, a conforto della genuinità delle dichiarazioni, deve evidenziarsi che le stesse sono risultate in parte contrarie agli interessi della lavoratrice, essendo stato posto nel nulla il fondamento della contribuzione versata per gli anni precedenti a suo vantaggio.
Pacifico il contenuto di tali dichiarazioni, in quanto giammai contestato, non vale ad inficiarne la genuinità l'asserita condizione della che, all'epoca, “era Pt_3 emozionata, manifestava ansia e agitazione…, in un soggetto già caratterialmente ansioso, e ciò ha sicuramente generato in Lei la confusione di date e tempistica di fatti ed eventi” (v. ricorso di primo grado). La deduzione appare insufficiente ed inoltre, attenendo ad uno stato soggettivo interiore, non suscettibile di prova.
Pertanto deve ritenersi corretta la determinazione di annullare le denunce contributive mensili relative agli anni 2012, 2013, 2014 per la suddetta dipendente ed addebitare alla società la contribuzione dovuta per i periodi dall'APRILE 2015 al Novembre 2015, con le correlate sanzioni previste dalla legge per il lavoro nero.
Da quanto sopra esposto discende il rigetto dell'appello, pur modificandosi la motivazione della gravata sentenza.
4 Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti –come quello di specie - pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado che liquida in euro 1.984,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA CPA come per legge;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 10 marzo 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
5