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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/12/2024, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg, magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente
- dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice
- dott.ssa Germana Maffei Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. 5423 R.G.V.G. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 09 dicembre 2024, vertente
TRA
nata a [...] in data [...] e residente in [...]1 '
), rappresentata e difesaCosentino (CS) via A. De Gasperi n. 21 (C
.F. C.F. 1
dall'Avv. Teresa Politano;
[... Parte 2 nato a [...] il [...] residente in [...](Rm), Via degli
' rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Ermellini n. 31, (C.F. C.F. 2
Cassandra;
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su istanza congiunta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti, premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio, hanno chiesto congiuntamente regolamentarsi le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale nei nata a [...] il [...] econfronti delle minori Persona 1 Persona_2
[...] nata a [...] il [...] tutte e due riconosciute da entrambi i genitori all'atto di nascita.
In particolare, le parti chiedono l'affido condiviso delle minori, il collocamento prevalente delle stesse presso la madre, la regolamentazione del regime di frequentazione con il genitore non collocatario nei termini di cui ai punti 2, 3 e 4 delle conclusioni rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo, l'obbligo in capo a Parte 2 di corrispondere a Parte 1 la complessiva somma di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna) a titolo di contribuzione al mantenimento
'oltre al 50% delle spese ordinario delle figlie Persona_1 e Persona_2
straordinarie. Si dà atto che, su accordo delle parti, percepirà l'intero importo Parte 1
dell'Assegno Unico erogato dall' INPS per le figlie minori, poiché il sig. Parte 2 rinuncia al
50% della sua quota parte in favore della madre delle figlie.
Il Collegio recepisce l'accordo delle parti, non ravvisando ragioni ostative, avuto riguardo agli interessi della prole e alla prospettazione dei fatti sopravvenuti posti a fondamento dello stesso.
Spese irripetibili, trattandosi di procedimento ad istanza congiunta.
P. Q. M.
Il Collegio, visto il parere favorevole del PM emesso in data 21 novembre 2024, recepisce le condizioni di cui all'accordo tra le parti e dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, così deciso all'esito della camera di consiglio dell'11.12.2024.
Il Presidente Il giudice est.
Germana Maffei Andrea Palma
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg, magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente
- dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice
- dott.ssa Germana Maffei Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. 5423 R.G.V.G. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 09 dicembre 2024, vertente
TRA
nata a [...] in data [...] e residente in [...]1 '
), rappresentata e difesaCosentino (CS) via A. De Gasperi n. 21 (C
.F. C.F. 1
dall'Avv. Teresa Politano;
[... Parte 2 nato a [...] il [...] residente in [...](Rm), Via degli
' rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Ermellini n. 31, (C.F. C.F. 2
Cassandra;
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su istanza congiunta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti, premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio, hanno chiesto congiuntamente regolamentarsi le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale nei nata a [...] il [...] econfronti delle minori Persona 1 Persona_2
[...] nata a [...] il [...] tutte e due riconosciute da entrambi i genitori all'atto di nascita.
In particolare, le parti chiedono l'affido condiviso delle minori, il collocamento prevalente delle stesse presso la madre, la regolamentazione del regime di frequentazione con il genitore non collocatario nei termini di cui ai punti 2, 3 e 4 delle conclusioni rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo, l'obbligo in capo a Parte 2 di corrispondere a Parte 1 la complessiva somma di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna) a titolo di contribuzione al mantenimento
'oltre al 50% delle spese ordinario delle figlie Persona_1 e Persona_2
straordinarie. Si dà atto che, su accordo delle parti, percepirà l'intero importo Parte 1
dell'Assegno Unico erogato dall' INPS per le figlie minori, poiché il sig. Parte 2 rinuncia al
50% della sua quota parte in favore della madre delle figlie.
Il Collegio recepisce l'accordo delle parti, non ravvisando ragioni ostative, avuto riguardo agli interessi della prole e alla prospettazione dei fatti sopravvenuti posti a fondamento dello stesso.
Spese irripetibili, trattandosi di procedimento ad istanza congiunta.
P. Q. M.
Il Collegio, visto il parere favorevole del PM emesso in data 21 novembre 2024, recepisce le condizioni di cui all'accordo tra le parti e dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, così deciso all'esito della camera di consiglio dell'11.12.2024.
Il Presidente Il giudice est.
Germana Maffei Andrea Palma