Ordinanza presidenziale 25 marzo 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 10/12/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00557/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00415/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 415 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marzia Pittone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui il Prefetto di Reggio Emilia ha rigettato la domanda d'iscrizione della società ricorrente nella White List della Prefettura di Reggio Emilia, presentata ex art. 5- bis del D.L. n 74/2012, disponendo, contestualmente, la cancellazione della stessa dall'elenco delle imprese richiedenti l'iscrizione;
- di ogni atto presupposto, preordinato, connesso e consequenziale, compreso il verbale della riunione del Gruppo Interforze riunitosi il 4 maggio 2022 presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale ed allargato al GIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa PA PO e udito per parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo parte attrice ha chiesto l’annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui il Prefetto di Reggio Emilia ha rigettato la domanda d'iscrizione della società ricorrente nella White List della Prefettura di Reggio Emilia presentata ex art. 5- bis del D.L. n 74/2012, disponendo contestualmente la cancellazione della stessa dall'elenco delle imprese richiedenti l'iscrizione. E’ stato impugnato anche il verbale della riunione del Gruppo Interforze riunitosi il 4 maggio 2022 presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale.
La Prefettura di Reggio Emilia si è costituita in giudizio il 24 novembre 2022 ed ha depositato memoria il 6 dicembre 2022.
Con ordinanza presidenziale n. 36 del 25 marzo 2025 si è chiesto alle parti di comunicare se fossero intervenuti fatti o atti ulteriori nel corso del giudizio e alla parte ricorrente di confermare l’attualità dell’interesse alla definizione del giudizio.
Con atto depositato in giudizio il 19 maggio 2025 parte ricorrente ha dichiarato la persistenza dell’interesse alla decisione e con memoria depositata il 16 ottobre 2025 ha ribadito le proprie doglianze.
La Prefettura di Reggio Emilia ha depositato in giudizio il 7 novembre 2025 memoria di replica.
Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2025, udito il difensore di parte attrice, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso introduttivo la ricorrente lamenta l’illegittimità del diniego di iscrizione nella White List di cui all’art. 5 -bis del D.L. n. 74 del 2012, sostenendo che la Prefettura di Reggio Emilia non ha sufficientemente motivato il giudizio di prognosi inferenziale di esposizione della società al pericolo di infiltrazione mafiosa, atteso che gli elementi contestati (frequentazioni dei soci, partecipazioni in consorzi e relazioni economiche della ditta) non sarebbero significativi e che non sarebbe stata neppure articolata una compiuta valutazione complessiva degli stessi.
La società ricorrente rappresenta di essere iscritta dal -OMISSIS- presso la CCIA di Reggio Emilia svolgendo la propria attività nell'ambito del codice Ateco 43.39.09, prevalentemente nell'esecuzione di lavori generali di costruzione di opere edili; in data -OMISSIS-, poi, la stessa presentava domanda per l'iscrizione nella c.d. White List della Prefettura di Reggio Emilia, con riferimento ai settori di cui all'Ordinanza n. 91 del 27 dicembre 2012 del Presidente della Regione Emilia - Romagna, quale Commissario Delegato per la ricostruzione post - sisma 2012.
Prosegue l’esponente evidenziando che, esperita l’istruttoria, con l’impugnato provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- la Prefettura rigettava la domanda disponendo la contestuale cancellazione della società dall'elenco delle imprese richiedenti l'iscrizione, e ciò sulla base del verbale della riunione del Gruppo Interforze redatto in esito agli accertamenti svolti, da cui emergono:
- un controllo da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo di Licata a carico di -OMISSIS-, socio amministratore della ricorrente, in data -OMISSIS- unitamente ad altri soggetti tra cui il sig. -OMISSIS- e il sig. -OMISSIS-, arrestato in data -OMISSIS- in ordine all'art. 416- bis (associazione di stampo mafioso) e condannato, in primo grado, dal GIP di Palermo alla pena della reclusione di oltre 10 anni;
- un controllo a carico del -OMISSIS- in data -OMISSIS-, nel Comune di Reggio Emilia, unitamente al sig. -OMISSIS- e al sig. -OMISSIS-, e in particolare, a seguito degli accertamenti effettuati, -OMISSIS- sarebbe in rapporto di parentela con pregiudicati affiliati alla cosca "ndranghetista della famiglia -OMISSIS-" e in rapporti di parentela diretti con appartenenti alla medesima famiglia, mentre nei confronti del sig. -OMISSIS- sarebbero emerse frequentazioni e cointeressenze con personaggi vicini ad ambienti mafiosi;
- il rapporto consortile di -OMISSIS-, socio amministratore della ricorrente e interessato da precedenti risalenti all'anno 1999 per falsificazione di monete, con il " -OMISSIS- (-OMISSIS-, titolare d'imprese oggetto di provvedimento restrittivo antimafia) " e con il Consorzio "-OMISSIS-" anch'esso " permeato da criticità antimafia " (provv. impugnato, pag. 6, primo capoverso);
- un controllo a carico del Sig. -OMISSIS- in data -OMISSIS- da parte di agenti del Commissariato di Acireale (CT), colto in compagnia di persone poi tratte in arresto per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti, e un ulteriore controllo a suo carico in data -OMISSIS-;
- un rapporto consortile costituito in data 23 giugno 2008 dal Sig. -OMISSIS- con il sig. -OMISSIS- nel consorzio denominato "-OMISSIS-", nonché – quanto ancora al -OMISSIS- – la qualità di socio amministratore di una società operante nell'attività di "esercizio di giochi organizzato in sale giochi".
Secondo la ricostruzione attorea, quanto alle cointeressenze economiche della società ricorrente, gli accertamenti compiuti avrebbero prodotto questi risultati:
a) la -OMISSIS- risulta proprietaria di quote di partecipazione, sin dal 12 ottobre 2017, nel “-OMISSIS-” amministrato da -OMISSIS-, sul conto del quale sarebbero emerse criticità antimafia in ordine a cointeressenze economiche;
b) fino al 16 aprile 2015 la ricorrente è stata consorziata del "Consorzio -OMISSIS-";
c) fino al 16 novembre 2016 la -OMISSIS- è stata consorziata del "-OMISSIS-" amministrato da un liquidatore per cui sarebbero emerse criticità, riportate in provvedimenti di rigetto d'iscrizione nella White List dalla Prefettura di Parma;
d) sino al 18 aprile 2016 la ricorrente è stata consorziata dell'impresa "-OMISSIS-", per la quale erano emerse criticità riportate nel precedente punto c).
Aggiunge la difesa attorea che nel gravato provvedimento, in ordine ai rapporti economici (di rilievo in ottica antimafia), risulterebbero fatture emesse e ricevute (per ditte di per sé controindicate) per un volume d'affari, per l'anno 2020, di € 174.688,00 e per l'anno 2021 pari a € 228.580,00; in particolare, si tratterebbe di fatture emesse nei confronti della -OMISSIS- (per € 272.790,21), del -OMISSIS- (per € 6.100,00) e di -OMISSIS- (per € 116.031,00).
Prosegue la deducente illustrando che sono state contestate dalla Prefettura anche fatture ricevute (per un imponibile superiore a € 10.000,00) dalla -OMISSIS- per € 36.880,00.
Ad avviso della ricorrente, gli elementi sopraindicati non sarebbero idonei, contrariamente a quanto fatto dalla Prefettura, ad esprimere un giudizio circa la possibilità che l'attività d'impresa in oggetto possa " anche in maniera indiretta, essere condizionata dalla criminalità organizzata " (con riferimento all’atto impugnato, pag. 10, ultimo capoverso), né sarebbe significativo che la società esponente non ha presentato osservazioni difensive endoprocedimentali, come invece stigmatizzato dall’Amministrazione. Per queste ragioni essa ha impugnato il provvedimento di rigetto.
Con l’unico, articolato, motivo di ricorso “ A.1. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 91 e 94 del D.lgs. 6.9.2011 n. 159, della Circolare del Ministero dell'Interno n. 559 del 18.12.1998, dell'art. 5 bis d.l. 6.6.2012 n. 74. Eccesso di potere per errore nei presupposti, difetto d'istruttoria, travisamento dei fatti. Carenza d'attualità e ingiustizia manifesta. Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dell'atto amministrativo. Violazione degli artt. 3, 4 comma 1, 27, comma 2, 41 e 97 della Costituzione ” parte ricorrente censura che non sussisterebbero i presupposti per integrare l’ipotesi prevista dall'art. 84, comma 3), del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, che fa riferimento genericamente a circostanze che attestino " la sussistenza o meno di eventuali tentativi d'infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società o imprese interessate indicate nel comma 4 ", desumibili anche dagli " accertamenti disposti dal Prefetto " come indicato dalla lettera d) della medesima norma, e ciò per una valutazione atomistica anziché complessiva dei dati considerati e inoltre riferita ad elementi di cui non è evidenziato il profilo di rischio.
In particolare, nel caso di specie, secondo la tesi attorea:
- non esistono nei confronti del socio -OMISSIS- provvedimenti giudiziari sfavorevoli e/o condanne di qualunque tipo per reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali, mentre esiste solo per il -OMISSIS- un precedente di polizia del 1999 (ossia di 20 anni orsono), peraltro non attinente ai reati di rilievo nel presente caso;
- non esistono, per i soci della ricorrente, rapporti di parentela né diretta né indiretta con persone coinvolte in episodi di criminalità di stampo mafioso.
Sulla posizione dei soci amministratori, la ricorrente deduce che, per quanto attiene la presunta frequentazione, conoscenza, colleganza e amicizia con personaggi di "spessore criminale", sia il provvedimento prefettizio sia il verbale del Gruppo Interforze riferiscono circostanze sostanzialmente inattuali e, in ogni caso, di limitata rilevanza:
- per il -OMISSIS- si fa riferimento a un controllo dei carabinieri di Licata del 2007 e a un controllo del 2018 presso Reggio Emilia, circostanze che non fanno presumere un nucleo consolidato di rapporti del medesimo con soggetti di spessore criminale, sia per il numero estremamente limitato d'incontri, sia per l'assenza di qualsiasi elemento di fatto e/o documentale idoneo a dimostrare una sostanziale continuità di rapporti;
- per il -OMISSIS-, analogamente, facendosi riferimento al controllo del Commissariato di Acireale del -OMISSIS- e a quello del Nucleo di carabinieri di Acireale del -OMISSIS-, il provvedimento prefettizio non produce nulla, né argomenta sul contenuto di questi rapporti.
Le riferite considerazioni, quindi, deporrebbero per un mero sospetto e sarebbero prive di concretezza.
Prosegue la difesa attorea evidenziando che, quanto agli aspetti riferiti alle asserite "cointeressenze economiche" della società ricorrente, il provvedimento impugnato e il verbale del Gruppo Interforze si limitano a indicare il fatto che la stessa: a) è proprietaria di una quota di partecipazione a un Consorzio (-OMISSIS-) per il quale esisterebbe una proposta di interdittiva antimafia; b) sino al 16 aprile 2015 (ossia non lo era più da circa otto anni) è stata consorziata del Consorzio -OMISSIS-; c) sino al 16 novembre 2016 (ossia non lo era più da circa sette anni) è stata consorziata del -OMISSIS- per cui sarebbero emerse criticità in sede di rigetto dell'iscrizione nella White List ; d) sino al 18 aprile 2016 (ossia non lo era più da circa sette anni) è stata consorziata del -OMISSIS-, per il quale sarebbero emerse le medesime criticità di cui al precedente punto c).
In definitiva, ad avviso della deducente, relativamente alle indicate cointeressenze economiche non sarebbero significative le quote di partecipazione in un Consorzio nei confronti del quale, al momento del provvedimento, non vi erano provvedimenti interdittivi, e la partecipazione non attuale, ma risalente a diversi anni orsono, in Consorzi per i quali sarebbero emerse criticità antimafia; ciò, quindi, comporterebbe una carenza istruttoria e logico-giuridica del provvedimento, laddove non potrebbe oggettivamente desumersi alcun elemento significativo del condizionamento, né risulterebbe esplicitato, in modo quantomeno comprensibile, in cosa consisterebbero le rilevate cointeressenze economiche.
I limiti istruttori e argomentativi del procedimento prefettizio sarebbero, secondo la prospettazione attorea, evincibili anche nel verbale del Gruppo Interforze il quale, nel suo parere conclusivo, così si esprime: " Atteso quanto precede, non si può escludere, secondo il principio del "più probabile che non" che l'impresa in argomento, possa essere esposta al rischio di condizionamento da parte della criminalità organizzata " (con riferimento al verbale del 4 maggio 2022, pag. 7, primo capoverso); il che, a suo dire, mostra l’insussistenza di sufficienti elementi idonei a integrare il rischio del condizionamento, limitandosi a evidenziarne la non escludibilità.
Sui rapporti economici, la difesa attorea censura la carenza istruttoria e la limitata chiarezza, se non la contraddittorietà dei dati esposti, perché il provvedimento impugnato si limiterebbe (pag. 11, 5° capoverso) a sostenere apoditticamente che i rapporti commerciali " si sviluppano in modo prevalente rispetto al fatturato annuale, con imprese permeate da forti criticità in materia antimafia ". Tale conclusione sarebbe errata, perché, in base a quanto rinvenibile nell'ultimo capoverso di pag. 7 e nel primo capoverso di pag. 8 dell'atto impugnato, dopo un generico riferimento al volume d'affari per la ricorrente per l'anno 2020 di € 174.688,00 e per l'anno 2021 di € 228.580,00, si evidenziano fatture emesse nei confronti della ditta -OMISSIS- (per € 272.790,21), del -OMISSIS- (per € 6.100,00) e per la ditta -OMISSIS- (per € 116.031,00) e fatture ricevute dalla ditta -OMISSIS- (per € 36.880.00): da ciò deduce la difesa attorea che i rapporti commerciali con le imprese a rischio sono riferibili, per tabulas , solo al -OMISSIS- per un rapporto commerciale di soli € 6.100,00, non potendosi invece attribuire rilievo ai rapporti con le imprese -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, per le quali non emerge, quantomeno negli atti, alcun riferimento a loro eventuali criticità.
Conclude, quindi, la società ricorrente per l’annullamento dell’atto impugnato, giacché il complesso degli elementi riportati nell’atto prefettizio preordinato a rappresentare, in termini prognostici, l’effettiva sussistenza di un condizionamento esercitato dalla criminalità sulla singola impresa non risulta sufficiente per integrare la suddetta circostanza e giustificare il provvedimento di rigetto.
La Prefettura di Reggio Emilia, costituitasi in giudizio, dopo aver richiamato l’ampia giurisprudenza anche costituzionale in materia, rimarca la sussistenza di un quadro indiziario sufficiente a giustificare l’adozione del provvedimento oggetto della controversia (con particolare riferimento al numero delle fatture ed ai rapporti consortili).
Segnatamente, l’Avvocatura dello Stato evidenzia quanto emerge dal provvedimento impugnato, precisando in relazione al socio -OMISSIS-:
- quanto al controllo del 2007 a carico di -OMISSIS- socio amministratore, uno dei controllati, -OMISSIS-, è stato tratto in arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere, in data -OMISSIS-, dai Carabinieri della Stazione di Licata (AG) in ordine alla violazione di cui all’art. 416- bis (Associazione di tipo mafioso) nell’ambito dell’inchiesta denominata “-OMISSIS-”, che ha permesso di disvelare un complesso intreccio tra esponenti di spicco di Cosa Nostra e la Massoneria deviata, sull’asse Licata-Palermo, e tra le sette persone fermate, molte delle quali insospettabili, figurano anche il boss -OMISSIS- ( alias “-OMISSIS-”), zio di -OMISSIS-, e suo figlio -OMISSIS-, e nello specifico -OMISSIS- è stato accusato di “ avere mantenuto un costante collegamento con gli altri associati, partecipando a incontri e occupandosi dell’acquisizione di informazioni funzionali all’infiltrazione in appalti di lavori dell’importo milionario… ” (per tale incriminazione lo stesso è stato condannato in primo grado alla pena di 10 anni e 8 mesi di reclusione, nel giugno 2021, con sentenza del G.I.P. del Tribunale di Palermo);
- quanto al controllo del 2018 nel Comune di Reggio Emilia, il -OMISSIS- risultava in compagnia di -OMISSIS- (cugino dei fratelli -OMISSIS-, noti pluripregiudicati nel processo “Operazione -OMISSIS-” per reati di associazione mafiosa affiliati della cosca ‘ndranghetista della famiglia “-OMISSIS-” facente capo al boss -OMISSIS-, nonché nipote di -OMISSIS- deferito nel 2012 per “occultamento o distruzione di documenti contabili” e a sua volta cognato di -OMISSIS- moglie del noto boss di ‘ndrangheta -OMISSIS-, nipote sempre da parte di padre di -OMISSIS- coniugato con -OMISSIS- a sua volta sorella di -OMISSIS- titolare di ditta raggiunta da diniego di iscrizione in White List nel 2022 e consorziata sino al 2022 con il Consorzio -OMISSIS- interdetto nel 2022, avendo -OMISSIS- costituito nel 2002 la società -OMISSIS- con i fratelli e nel 2002 la -OMISSIS- di -OMISSIS- e -OMISSIS- con il predetto cugino -OMISSIS- e con -OMISSIS-) e in compagnia di -OMISSIS- (di cui sono emerse frequentazioni e cointeressenze con personaggi vicini ad ambienti mafiosi, tra cui la vendita nel 2014 della società dei fratelli -OMISSIS- a -OMISSIS-, personaggio legato agli ambienti di criminalità organizzata calabrese e condannato per occultamento e distruzione di documenti contabili nell’ambito del procedimento penale instaurato a carico di -OMISSIS- imprenditore edile, elemento di spicco della cosca di ‘ndrangheta “-OMISSIS-” operante in Emilia Romagna, condannato in via definitiva con rito abbreviato a 14 anni di reclusione nel procedimento -OMISSIS- ).
Quanto al socio -OMISSIS-, l’Avvocatura dello Stato precisa che nel provvedimento impugnato risulta quanto segue:
- socio amministratore, gravato da un precedente di polizia per falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato previo concerto (1999), è stato consorziato nel Consorzio -OMISSIS- (il cui liquidatore -OMISSIS- è anche titolare della -OMISSIS- di --OMISSIS-, quest’ultima destinataria del provvedimento interdittivo antimafia datato 3 settembre 2021 della Prefettura di Reggio Emilia) e nel Consorzio -OMISSIS-, consorzio anch’esso permeato da criticità antimafia;
- sottoposto a controllo del territorio, in data -OMISSIS-, dagli agenti del Commissariato di Acireale (CT), in compagnia di -OMISSIS- e di -OMISSIS-, quest’ultimo tratto in arresto in flagranza di reato in data 9 settembre 2005 dagli agenti del Commissariato di Acireale (CT), in ordine al reato di cui all’art. 73, co. 1, D.P.R. n. 309/1990 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope);
- sottoposto a controllo del territorio, in data -OMISSIS-, dai carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Acireale (CT), unitamente a -OMISSIS-, sopra richiamato, -OMISSIS- (in data 29 settembre 2005 sottoposto dal Tribunale di Catania alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. per la durata di anni uno, misura ultimata in data 28 settembre 2006) e -OMISSIS- (deferito all’A.G., in data 14 luglio 2003, dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Messina in ordine al reato di cui all’art. 73 D.P.R. n. 309/1990, ovvero produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope);
- ha costituito, in data 23 giugno 2008, il consorzio denominato “-OMISSIS-”, unitamente al succitato -OMISSIS-;
- socio amministratore della società “-OMISSIS-” operante nell’attività di “esercizio di giochi organizzato in sale giochi”.
Sulle cointeressenze economiche, la Prefettura evidenzia che:
- quanto alle quote di partecipazione dal 2017 nel -OMISSIS-, questo è amministrato da -OMISSIS- (amministratore unico a far data dal 31 marzo 2022), sul conto del quale sono emerse le criticità antimafia in ordine anche alle cointeressenze economiche ed ai rapporti commerciali tali per cui il Gruppo Interforze ha proposto l’adozione di un provvedimento di natura interdittiva antimafia (poi adottato in data 19 ottobre 2022);
- quanto al rapporto consortile con il Consorzio -OMISSIS- fino al 16 aprile 2016, di questo, connotato di criticità antimafia, come detto è stato consorziato il socio della ricorrente -OMISSIS-;
- quanto al rapporto consortile con il -OMISSIS-, questo è stato amministrato da -OMISSIS- (cl. 1969), liquidatore, per cui sono emerse le criticità riportate nei provvedimenti di rigetto di iscrizione nella White List emessi dalla Prefettura di Parma in data 22 dicembre 2021 nei confronti delle società -OMISSIS- e “-OMISSIS-;
- quanto al rapporto consortile fino al 18 aprile 2016, è stata consorziata dell’impresa -OMISSIS- (amministratore unico -OMISSIS-, per cui sono emerse le criticità riportate nei sopra citati provvedimenti di cui al precedente punto).
Infine, quanto ai rapporti economici, l’Avvocatura dello Stato evidenzia il rilievo in ottica antimafia delle fatture emesse e ricevute (filtrate per totale imponibile superiore a Euro 10.000) per/da ditte di per sé controindicate, rispetto al volume d’affari.
In replica alle doglianze attoree la resistente controdeduce che:
- sulla lamentata carenza di una significativa istruttoria nonché di esaustiva motivazione, è sufficiente la lettura del provvedimento per avvedersi della scrupolosa e dettagliata elencazione dei presupposti di adozione del medesimo, frutto di una approfondita disamina della mole istruttoria, che consente pienamente all’interessato la conoscenza di ogni passaggio procedimentale ai fini della più completa difesa delle proprie ragioni ed è completa di riferimenti giurisprudenziali conferenti nel corretto quadro dei c.d. provvedimenti anticipatori della difesa sociale;
- sul rilievo che non siano indicati nel gravato atto legami parentali significativi, le frequentazioni dei soci con soggetti altamente controindicati ed avvinti da legami familiari portatori di criticità antimafia risultano maggiormente indicative in quanto costituiscono un importante categoria di elementi da cui sussumere il rischio di potenziale infiltrabilità e sono specificamente valutabili ai fini antimafia proprio perché mostrano quegli elementi sintomatici che più contribuiscono a confortare una commistione di interessi potenzialmente portatrice di reciproche influenze illecite;
- sulle cointeressenze economiche rilevate, tali elementi vanno valutati nel loro portato oggettivo di condivisione del rischio di impresa o di costituzione di legami consortili in quanto, richiamando la giurisprudenza in materia, i rapporti che ne derivano non possono certo definirsi casuali o instabili, al di là della loro durata, e la commistione di interessi economici assume una incidenza decisiva nello stabilire una potenziale assoggettabilità a una etero-direzione economica, evidentemente illecita, e nel caso in questione è evidenziata la partecipazione al -OMISSIS-, interdetto per i gravi riscontri antimafia con provvedimento della medesima Prefettura in data 10 ottobre 2022;
- quanto ai rapporti commerciali, questi naturalmente espongono a una usuale collaborazione in affari e, se condotti con realtà controindicate, è più agevole presumere che dette realtà al momento del bisogno si rivolgano ai soggetti economici con i quali è già stato instaurato un rapporto di fiducia, tipico del fare affari insieme, sicché nel caso concreto sono rilevanti, in particolare, le fatturazioni con il predetto -OMISSIS- e con la società -OMISSIS-, anch’essa attinta da un provvedimento di diniego interdittivo della Prefettura di Reggio Emilia in data 21 settembre 2022.
Stigmatizza, infine, la Prefettura che l’inerzia difensiva endoprocedimentale della ricorrente può rilevare in ragione del criterio della economicità dell’azione amministrativa e del principio della prevenzione/partecipazione collaborativa di cui alle recenti modifiche normative.
Conclude, quindi, l’Avvocatura dello Stato che gli elementi raccolti soddisfano pienamente i criteri di concretezza e attualità atti a supportare la prognosi della sussistenza della potenziale influenza della criminalità organizzata sulle scelte economiche della ditta, così come la motivazione ampiamente esaustiva contenuta nel provvedimento mette in condizione l’interessato di conoscere compiutamente gli addebiti a lui contestati e valorizza situazioni di criticità incrociate i cui elementi acquistano rilevanza nell’esame congiunto.
Illustrate le posizioni delle parti, giova premettere un breve quadro sinottico degli approdi ermeneutici giurisprudenziali riferito alle specifiche questioni sollevate nel presente giudizio.
Sull’ampiezza della discrezionalità amministrativa e del sindacato giurisdizionale in materia, la decisione del Consiglio di Stato, Sez. III, 11 giugno 2025 n. 5079 chiarisce che, per giurisprudenza consolidata, “ la valutazione che l'autorità prefettizia è chiamata a compiere, per determinarsi in ordine alla sussistenza o meno del pericolo di infiltrazione mafiosa dell'attività di impresa ai sensi del codice antimafia, deve svolgersi sul complesso degli elementi raccolti e non va condotta partitamente su ciascuno di essi e, a sua volta, il sindacato del giudice sulla valutazione compiuta dall'autorità prefettizia di sussistenza del pericolo mafioso deve incentrarsi sull'atto complessivamente considerato e non va parcellizzato nella disamina di ogni singolo elemento di fatto preso in considerazione dall'autorità, come sintomatico del pericolo di infiltrazione mafiosa, non venendo in rilievo, nel caso, la necessità di accertare singole e individuate responsabilità come, invece, necessariamente avviene nel processo penale ma, piuttosto, l'esigenza, prevalente rispetto ad altre pur connesse ad interessi a rilievo costituzionale (come la libertà di iniziativa economica e la libertà di impresa), di porre un argine significativamente preventivo al pernicioso fenomeno del condizionamento mafioso dell'attività economica del Paese. Infatti, gli elementi raccolti non vanno riguardati in modo atomistico ma unitario, sì che la valutazione deve essere effettuata in relazione al complessivo quadro indiziario, nel quale ogni elemento acquista valenza nella sua connessione con gli altri; tutto ciò comporta l'attribuzione al Prefetto di un ampio margine di accertamento e di apprezzamento, sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesti vizi di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti (Cons. Stato, sez. III, 7 ottobre 2024, n. 8052; Id., 3 luglio 2024, n. 5896; Id., 10 aprile 2024, n. 3263) ”.
Quanto alla compatibilità costituzionale del perimetro interpretativo delle ipotesi di pericolo infiltrativo, evocata da parte attrice anche nella memoria finale, il Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza n. 5180 del 10 giugno 2024, ha ribadito che “ Il sindacato per eccesso di potere sui vizi della motivazione del provvedimento amministrativo, anche quando questo rimandi per relationem agli atti istruttori, scongiura il rischio che la valutazione del Prefetto divenga, appunto, una "pena del sospetto" e che la portata della discrezionalità amministrativa in questa materia, necessaria per ponderare l'esistenza del pericolo infiltrativo in concreto, sconfini nel puro arbitrio (cfr. 18 settembre 2023, n. 8395). Il delicato bilanciamento raggiunto dall'interpretazione di questo Consiglio di Stato è stato avallato dalla Corte costituzionale dapprima con le sentenze n. 24 del 27 febbraio 2019 e n. 195 del 24 luglio 2019. Come ha ben posto in rilievo la Corte costituzionale nella sentenza n. 24 del 2019, infatti, allorché si versi al di fuori della materia penale, non può del tutto escludersi che l'esigenza di predeterminazione delle condizioni in presenza delle quali può legittimamente limitarsi un diritto costituzionalmente e convenzionalmente protetto possa essere soddisfatta anche sulla base "dell'interpretazione, fornita da una giurisprudenza costante e uniforme, di disposizioni legislative pure caratterizzate dall'uso di clausole generali, o comunque da formule connotate in origine da un certo grado di imprecisione". Essenziale - nell'ottica costituzionale così come in quella convenzionale (v., ex multis, Corte europea dei diritti dell'uomo, sezione quinta, sentenza 26 novembre 2011, Gochev c. Bulgaria; Corte europea dei diritti dell'uomo, sezione prima, sentenza 4 giugno 2002, Olivieiria c. Paesi Bassi; Corte europea dei diritti dell'uomo, sezione prima, sentenza 20 maggio 2010, Lelas c. Croazia) - è, infatti, che tale interpretazione giurisprudenziale sia in grado di porre la persona potenzialmente destinataria delle misure limitative del diritto in condizioni di poter ragionevolmente prevedere l'applicazione della misura stessa. Ciò che connota la regola probatoria del "più probabile che non" non è un diverso procedimento logico, ma la (minore) forza dimostrativa dell'inferenza logica, sicché, in definitiva, l'interprete è sempre vincolato a sviluppare un'argomentazione rigorosa sul piano metodologico, "ancorché sia sufficiente accertare che l'ipotesi intorno a quel fatto sia più probabile di tutte le altre messe insieme, ossia rappresenti il 50% + 1 di possibilità, ovvero, con formulazione più appropriata, la c.d. probabilità cruciale" (Cons. St., sez. III, 26 settembre 2017, n. 4483). I principi elaborati dalla Sezione - che, come si è detto, hanno ricevuto un primo avallo dal giudice delle leggi (sentenze n. 24 del 27 febbraio 2019 e n. 195 del 24 luglio 2019) - sono stati nuovamente confermati dalla Corte costituzionale (sentenza n. 57 del 26 marzo 2020), che, sebbene abbia pronunciato con specifico riferimento alla comunicazione antimafia interdittiva che impinge sull'esercizio di una attività imprenditoriale puramente privatistica, ha ribadito le linee fondanti di tale misura preventiva. Nel respingere la questione di legittimità costituzionale la Corte - prendendo le mosse da una analisi della giurisprudenza di questa Sezione - ha affermato che il fenomeno mafioso rappresenta un quadro preoccupante non solo per le dimensioni ma anche per le caratteristiche del fenomeno, e in particolare - e in primo luogo - per la sua pericolosità (rilevata anche da questa Corte: sentenza n. 4 del 2018). Difatti la forza intimidatoria del vincolo associativo e la mole ingente di capitali provenienti da attività illecite sono inevitabilmente destinate a tradursi in atti e comportamenti che inquinano e falsano il libero e naturale sviluppo dell'attività economica nei settori infiltrati, con grave vulnus, non solo per la concorrenza, ma per la stessa libertà e dignità umana. Le modalità, poi, di tale azione criminale non sono meno specifiche, perché esse manifestano una grande "adattabilità alle circostanze": variano, cioè, in relazione alle situazioni e alle problematiche locali, nonché alle modalità di penetrazione, e mutano in funzione delle stesse. Ha aggiunto la Corte costituzionale che quello che si chiede alle autorità amministrative non è di colpire pratiche e comportamenti direttamente lesivi degli interessi e dei valori prima ricordati, compito naturale dell'autorità giudiziaria, bensì di prevenire tali evenienze, con un costante monitoraggio del fenomeno, la conoscenza delle sue specifiche manifestazioni, la individuazione e valutazione dei relativi sintomi, la rapidità di intervento. È in questa prospettiva anticipatoria della difesa della legalità che si colloca il provvedimento di informativa antimafia al quale, infatti, è riconosciuta dalla giurisprudenza natura "cautelare e preventiva" (Cons. St., A.P., 6 aprile 2018, n. 3), comportando un giudizio prognostico circa probabili sbocchi illegali della infiltrazione mafiosa. La Corte costituzionale ha quindi fatto riferimento alle situazioni indiziarie, che sviluppano e completano le indicazioni legislative, costruendo un sistema di tassatività sostanziale, individuate da questa Sezione. Tra queste: i provvedimenti "sfavorevoli" del giudice penale; le sentenze di proscioglimento o di assoluzione, da cui pure emergano valutazioni del giudice competente su fatti che, pur non superando la soglia della punibilità penale, sono però sintomatici della contaminazione mafiosa; la proposta o il provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione previste dallo stesso d.lgs. n. 159 del 2011; i rapporti di parentela, laddove assumano una intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una "regia collettiva" dell'impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia "clanica"; i contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia; le vicende anomale nella formale struttura dell'impresa e nella sua gestione, incluse le situazioni in cui la società compie attività di strumentale pubblico sostegno a iniziative, campagne antimafia, antiusura, antiriciclaggio, allo scopo di mostrare un "volto di legalità" idoneo a stornare sospetti o elementi sostanziosi sintomatici della contaminazione mafiosa; la condivisione di un sistema di illegalità, volto ad ottenere i relativi "benefici"; l'inserimento in un contesto di illegalità o di abusivismo, in assenza di iniziative volte al ripristino della legalità ”.
La citata pronuncia prosegue sulle coordinate ermeneutiche relative agli elementi sintomatici rilevati nei rapporti economici consortili evidenziando che “ la giurisprudenza ha anche osservato che uno degli indici del tentativo di infiltrazione mafiosa nell'attività d'impresa - di per sé sufficiente a giustificare l'emanazione di una interdittiva antimafia – consiste nella instaurazione di rapporti commerciali o associativi tra un'impresa e una società già ritenuta esposta al rischio di influenza criminale (cfr. ex multis Cons. St., sez. III, 26 maggio 2016, n. 2232). La ratio di tale regola dev'essere, in particolare, rinvenuta nella valenza sintomatica (del rischio di collusioni illecite con organizzazioni mafiose) attribuibile a cointeressenze economiche particolarmente pregnanti tra un'impresa certamente gravata da controindicazioni antimafia e un'altra che fa affari con essa. Perché possa presumersi il “contagio” è necessario che la natura, la consistenza e i contenuti delle modalità di collaborazione tra le due imprese siano idonei a rivelare il carattere illecito dei legami stretti tra i due operatori economici. Là dove, in particolare, l'analisi dei rapporti tra le due imprese manifesti una plausibile condivisione di finalità illecite e una verosimile convergenza verso l'assoggettamento agli interessi criminali di organizzazioni mafiose, desumibili, ad esempio, dalla stabilità, dalla persistenza e dalla intensità dei vincoli associativi o delle relazioni commerciali, può presumersi l'esistenza di un sodalizio criminoso tra i due operatori. Là dove, viceversa, l'esame dei contatti tra le società riveli il carattere del tutto episodico, inconsistente o remoto delle relazioni d'impresa, deve escludersi l'automatico trasferimento delle controindicazioni antimafia dalla prima alla seconda società. Mentre, infatti, nella prima ipotesi la continuità e la particolare qualificazione della collaborazione tra le imprese giustifica il convincimento, seppur in termini prognostici e probabilistici, che l'impresa controindicata trasmetta alla seconda il suo corredo di controindicazioni antimafia, potendosi presumere che la prima scelga come partner un soggetto già colluso o, comunque, permeabile agli interessi criminali a cui essa resta assoggettata (o che, addirittura, interpreta e persegue), nel secondo caso, al contrario, il carattere del tutto sporadico e scarsamente significativo dei contatti tra i due operatori impedisce di formulare la predetta valutazione (in presenza di ulteriori e diversi indici sintomatici) - (Consiglio di Stato, sez. III, 22/06/2016, n. 2774) ”. E, alla luce di tale quadro ermeneutico, la pronuncia precisa che l’appartenenza della ditta ad un consorzio dotato di personalità giuridica autonoma, già colpito da interdittiva antimafia, con consorziate a loro volta attinte da interdittiva antimafia, rappresenta “ un indice di potenziale pericolo di permeabilità mafiosa, suscettibile di essere valutato, se corroborato da ulteriori elementi indiziari, da parte dell’autorità prefettizia ”, valorizzabile anche in ragione di stabili e duratori rapporti commerciali.
In tema di interdittive cosiddette “a cascata”, a conferma delle surriferite considerazioni, la giurisprudenza ha evidenziato la legittimità del provvedimento che ritenga sussistente il contagio, laddove sia valorizzata l’intensità dei rapporti esistenti (Cons. Stato, Sez. III, 29 luglio 2024 n. 6784: “ l’evocata incongruenza dell’adozione di un’interdittiva a cascata è smentita dalla circostanza che l’instaurazione di rapporti commerciali o associativi tra un’impresa e una società già ritenuta esposta al rischio di influenza criminale giustifica l’adozione di tale tipo di interdittiva. Può infatti ragionevolmente presumersi il “contagio” alla seconda impresa della “mafiosità” della prima qualora la consistenza e i contenuti delle modalità di collaborazione tra le due siano idonei a rivelare il carattere illecito dei legami stretti tra i due operatori economici, così come risulta evidente nel caso in esame, laddove i contatti non possono considerarsi di carattere episodico, ma frutto di un’unica “regia” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 29 maggio 2023, n. 5227) ”).
Pertanto, in estrema sintesi, l’esegesi giurisprudenziale richiamata complessivamente evidenzia che i provvedimenti prefettizi in materia sono connotati da ampia discrezionalità amministrativa, apprezzabile con sindacato c.d. “debole” di questo giudice, limitatamente ai profili di travisamento di fatto e manifesta irragionevolezza o illogicità che rivelino quindi con immediatezza il cattivo esercizio del potere: tale discrezionalità deve essere articolata sulla base di elementi indiziari sintomatici, gravi e concreti, vagliati alla luce dei peculiari caratteri del metodo mafioso (rapporti di soggiacenza/compiacenza nel quadro di strutture familiari di tipo “clanico”) in forza del criterio della “probabilità cruciale” (ossia del nesso causale del “più probabile che non”), al fine di una prognosi inferenziale di permeabilità criminale, a tutela preventiva quale “frontiera avanzata” dell’interesse primario ad evitare condizionamenti mafiosi nelle attività economiche e nei rapporti tra operatori economici e pubblica Amministrazione; in particolare, le richiamate pronunce rimarcano la concreta rilevanza indiziante dei rapporti consortili nonché delle relazioni commerciali che, se connotati da stabilità, persistenza ed intensità, possono condurre a presumere l'esistenza di un sodalizio criminoso tra gli operatori, da ritenere invece ragionevolmente insussistente se ne emerga l’episodicità e la effettiva irrilevanza sostanziale.
Alla luce del quadro esegetico tratteggiato sulle questioni sollevate nel presente giudizio, avviando la disamina concreta del caso di specie dalle rilevate cointeressenze economiche e dai dettagliati rapporti commerciali, è possibile osservare, sui profili evidenziati nelle doglianze attoree, quanto segue.
I rilievi attorei sulla irrilevanza delle partecipazioni consortili per numero e significatività sono contraddetti dalla forza e costanza delle stesse con soggetti a loro volta coinvolti in indagini penali ed amministrative in ottica antimafia; inoltre, la risalenza nel tempo di alcune delle partecipazioni non depone a favore della tesi della deducente perché per pacifica giurisprudenza il provvedimento di natura interdittiva, in esito ad un’istruttoria che ricostruisce la realtà storica in cui l’impresa ha operato, interviene in un momento successivo ai fatti esaminati e descritti sottoponendoli ad un vaglio di rilevanza preventiva (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5284 del 12 giugno 2024: “ l’interdittiva non costituisce ex novo la condizione di “impresa collusa”, la quale non è tale per effetto dello status “formale” che le viene conferito da un provvedimento, ma in virtù di una condizione “reale” e “storica” di implicazioni e contiguità praticate nell’ambito di contesti ed ambienti a riconosciuta dominanza criminale. L’interdittiva prende atto dei fatti storici accertati, intervenendo in un momento ad essi successivo e sottoponendoli ad un vaglio di rilevanza preventiva. Dunque, non è concettualmente corretto ancorare alla data di emissione del provvedimento antimafia la condizione di prossimità dell’impresa al modo criminale (Cons. Stato, sez. III, 27 giugno 2019, n. 4421). Come già evidenziato da questa stessa Sezione (20 settembre 2018, n. 5480), la fattispecie provvedimentale in discorso si caratterizza alla stregua del pertinente schema legislativo, per la connotazione squisitamente ricognitiva (dei fatti rilevanti ai fini dell’accertamento del pericolo di condizionamento criminale) dell’attività preparatoria demandata al Gruppo Interforze (art. 93, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011), restando demandata al Prefetto la funzione propriamente valutativa della rilevanza dei fatti raccolti in sede istruttoria ai fini della formulazione della prognosi di condizionamento mafioso (art. 93, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011) ”.
Dalla lettura dell’impugnato diniego è, infatti, agevole considerare che:
- la partecipazione nel -OMISSIS-, incontestatamente, era già sussistente dal 2017 e l’amministratore unico (dal 2022, anno del provvedimento gravato) era gravato da criticità antimafia “in ordine anche alle cointeressenze economiche e rapporti commerciali” tali da aver comportato da parte del Gruppo Interforze la proposta di un provvedimento di natura interdittiva (poi sfociato, come precisato dall’Avvocatura dello Stato, nell’interdittiva definitiva), e pertanto, attesa l’emissione del gravato diniego nel settembre del 2022, la contestata cointeressenza appare rilevata coerentemente ai principi giurisprudenziali surriferiti, laddove si connota per stabilità e non per episodicità concorrendo la fattura segnalata (seppur per un importo di per sé non indicativo rispetto al fatturato ma rilevante nel complesso delle cointeressenze dettagliate) ad attualizzare la consistenza degli interessi economici comuni alle consorziate;
- la partecipazione nel Consorzio -OMISSIS-, anch’esso raggiunto da interdittiva (come precisato dall’Avvocatura dello Stato) nello stesso anno 2022 ma successivamente al gravato diniego, risulta terminata nel 2015, tuttavia, sul punto parte attrice non allega elementi per ritenere che tale rapporto non fosse connotato da stabilità, censurandone solo la risalenza nel tempo (sul punto della valorizzazione di elementi c.d. “risalenti”, come già esaminato, la data di adozione di un provvedimento interdittivo costituisce la conclusione di una istruttoria iniziata precedentemente, quando comunque le condizioni di esposizione al pericolo di infiltrazione mafiosa già potevano iniziare a produrre gli effetti), ed inoltre al consorzio -OMISSIS- risulta consorziato il socio della ricorrente Sig. -OMISSIS-, ciò corroborando il quadro di fitte cointeressenze economiche;
- le partecipazioni nel -OMISSIS- e nel -OMISSIS- risultano terminate nel 2016 (e sulla rilevanza di elementi risalenti si è già illustrata la pertinenza) ma nessuna contestazione è stata mossa sulla stabilità del rapporto consortile, così come è significativo che tali imprese fossero connotate da controindicazioni già dal 2021, ciò logicamente assegnando un particolare rilievo al quadro complessivo di intense relazioni gestionali di impresa.
In definitiva, sui censurati elementi a carico della ricorrente relativi alle c.d. cointeressenze economiche con soggetti controindicati, le cui criticità antimafia non sono poste in contestazione, le doglianze attoree, come appena esaminato, non risultano fondate: alla luce delle osservazioni svolte sulle contestazioni attoree e sugli elementi evidenziati nel gravato diniego, risulta chiaro che le rilevate cointeressenze (rapporti consortili) si presentano storicamente contraddistinte dalla stabilità (difatti non sono contestate né in ordine alle quote né in relazione alla durata della partecipazione), ciò escludendo che si possa riscontrare il carattere episodico, marginale o remoto delle relazioni d’impresa considerate.
Sui rapporti economici, la difesa attorea censura la carenza istruttoria, la limitata chiarezza e la contraddittorietà dei dati esposti, perché il provvedimento impugnato si limiterebbe a sostenere apoditticamente che i rapporti commerciali " si sviluppano in modo prevalente rispetto al fatturato annuale, con imprese permeate da forti criticità in materia antimafia " quando, invece, secondo la prospettazione della deducente, sarebbe rilevante solo il rapporto con il -OMISSIS- per un valore commerciale di € 6.100,00, non potendosi attribuire importanza ai rapporti con le imprese -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, per le quali non emergerebbe agli atti alcun riferimento a loro criticità.
Tuttavia, va osservato che il -OMISSIS-, come risulta dal gravato diniego, era sottoposto a proposta di interdittiva, e che la -OMISSIS- è consorziata “-OMISSIS-”, soggetto destinatario di un provvedimento di interdittiva antimafia da parte della Prefettura di Reggio Emilia in data 20 gennaio 2022 (la cui ditta ricorre anche nelle parentele di uno dei soggetti con cui è stato controllato il socio -OMISSIS-), ed è legalmente rappresentata da persona che annovera vincoli di affinità parentale con soggetti controindicati ai fini antimafia. Appare, quindi, coerente con i principi giurisprudenziali surriferiti che l’Amministrazione abbia ritenuto di valorizzare tali rapporti economici per la significatività delle emergenze in ottica antimafia dei soggetti considerati, quale situazione convergente rispetto al quadro complessivo di stabili relazioni economiche; né, del resto, l’eventuale esiguità relativa degli ‘importi’ può di per sé portare a conclusioni differenti, come evidenziato dalla decisione del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4880 del 23 ottobre 2017.
I segnalati rapporti economici, quindi, raggiungono, per le illustrate caratteristiche che li connotano (significatività e convergenza), la soglia della prova del concreto rischio che dietro le attività economiche si celi una relazione di soggiacenza-compiacenza con le organizzazioni mafiose, delineata dal provvedimento prefettizio anche alla luce delle descritte frequentazioni dei soci, che di seguito si esaminano.
Completano, infatti, l’illustrato quadro indiziario già particolarmente significativo i rilievi scanditi nel gravato diniego relativamente alle frequentazioni dei soci della società ricorrente (“ sono state individuate diverse frequentazioni dei soci della società in argomento con personaggi di acclarato spessore criminale anche in relazione alla partecipazione ad associazione di criminalità organizzata nonché spesso calati in contesto parentali di indubbio potenziale pericolo ”; in questi termini a pag. 11 del provvedimento impugnato).
Parte ricorrente lamenta che – per il -OMISSIS- – i fatti dettagliati dalla Prefettura non farebbero presumere un nucleo consolidato di rapporti del medesimo con soggetti di spessore criminale, sia per il numero estremamente limitato di incontri, sia per l'assenza di qualsiasi elemento di fatto e/o documentale idoneo a dimostrare una sostanziale continuità di rapporti, e che – per il -OMISSIS- – nulla sarebbe circostanziato né argomentato sul contenuto di questi rapporti, deponendo le riferite considerazioni per un mero sospetto privo di concretezza.
Tuttavia, diversamente dalla prospettazione attorea, le conclusioni prefettizie sui rilevati controlli risultano logiche e coerenti con l’orientamento giurisprudenziale in materia, in ragione delle seguenti osservazioni sui concreti elementi evidenziati.
In relazione al socio -OMISSIS-, alla luce di quanto analiticamente sottolineato dall’Avvocatura dello Stato cui si fa richiamo, in particolare, risulta che i controlli (2007 e 2018) hanno evidenziato la contestuale presenza, di cui parte attrice comunque non offre elementi per definirne l’occasionalità, di soggetti altamente legati alla criminalità organizzata sia per le relazioni economiche sia per i legami familiari (riconducibili alla famiglia del boss -OMISSIS-) degli stessi nell’ambito di indagini associative complesse, laddove gli incontri, come dettagliato nel gravato diniego, erano funzionali all’infiltrazione in appalti di lavori di importo milionario; inoltre, uno dei soggetti fermati nel 2018 (-OMISSIS-) risulta, incontestatamente, avere legami familiari con soggetto titolare di ditta “interdetta” nel 2022 e consorziata sino al 2022 con il Consorzio -OMISSIS- (interdetto nel 2022), rispetto al quale è riferita nel provvedimento impugnato la partecipazione dell’impresa -OMISSIS-, da cui la ricorrente ha ricevuto fattura per Euro 36.880,00 (pag. 8 del provvedimento di diniego).
Pertanto, gli elementi descritti sono valorizzati dalla Prefettura di Reggio Emilia in aderenza alla loro indubbia significatività in ottica antimafia ed evidenziano una successione negli incontri con soggetti controindicati pure riconducibili ai segnalati rapporti economici della ditta ricorrente, ciò destituendo di fondatezza i rilievi attorei sulla indimostrata sostanziale continuità dei rapporti; infine, il controllo del 2007 a carico del -OMISSIS- con il Sig. -OMISSIS- unitamente a -OMISSIS- (la cui rilevanza in ottica antimafia è dettagliata dall’Avvocatura dello Stato, cui si rinvia) conferma il quadro di intense relazioni dato che il -OMISSIS- ha fondato, insieme al -OMISSIS- (come si confermerà a breve), nel 2008 il Consorzio -OMISSIS-
Quanto alle frequentazioni del -OMISSIS-, risulta, oltre al precedente penale, il rapporto consortile - e quindi non solo una relazione personale, bensì, una cointeressenza economica particolarmente rilevante (come già esaminato) - con due Consorzi controindicati, di cui il Consorzio -OMISSIS- è stato partecipato anche dalla ditta ricorrente, e con il Consorzio -OMISSIS- che, come visto, è stato costituito già nel 2008 dal -OMISSIS- con il -OMISSIS- soggetto controllato (nel 2007) unitamente al -OMISSIS- ed a -OMISSIS-. Ulteriormente, i “controlli” del 2003 e del 2011 disvelano, oltre alla frequentazione di soggetti di indubbio e incontestato spessore criminale, anche la continuità di contatti controindicati.
Le segnalate frequentazioni, particolarmente significative per come emerge dalle considerazioni appena articolate, costituiscono in ogni caso uno degli “ulteriori elementi” che conducono logicamente a confermare la concreta esposizione della società ricorrente all’influenza soggiacente-compiacente delle organizzazioni criminali: la mancanza di prova della specifica natura degli incontri, di cui peraltro parte attrice non controprova alcunché, non è argomento conferente alla tesi attorea, atteso che non è richiesto in sede amministrativa preventiva un quadro probatorio o indiziante di correità o collaborazione in attività illecite, bensì, è rilevante il rapporto di frequentazione con soggetti che risultino, anche in data successiva ai controlli, collegati alla criminalità organizzata (si è, infatti, precisato sulla pretesa inattualità delle contestazioni dell’Amministrazione sulle frequentazioni che “ i fatti sui quali si fonda l’interdittiva antimafia possono anche essere risalenti nel tempo nel caso in cui vadano a comporre un quadro indiziario dal quale possa ritenersi attendibile l’esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sezione III, 2 gennaio 2020, n. 2) ”, elementi da valorizzarsi “ non atomisticamente, ma in chiave unitaria, secondo il canone inferenziale che è alla base della teoria della prova indiziaria al fine di valutare l’esistenza o meno di un pericolo di una permeabilità dell’impresa a possibili tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata ”, così Consiglio di Stato, Sez. III, n. 8327 del 27 ottobre 2025).
I controlli effettuati con soggetti incontestatamente significativi nonché i descritti rapporti consortili del -OMISSIS- nel caso di specie non risultano essere il solo elemento considerato dall’Amministrazione che ne ha, invece, coerentemente ai principi in materia, riportato la sussistenza quale indizio convergente all’interno di un articolato motivazionale ampio e dettagliato; pertanto, la censura sull’irrilevanza di tali segnalazioni è inconsistente.
Correlatamente, è infondata la doglianza sull’assenza di rilievi sul quadro familiare dei soci, essendo ampiamente sufficienti e coerenti con i principi illustrati in materia sia l’estesa ricostruzione degli elementi in tal senso significativi dettagliata dall’Amministrazione sia l’articolata valorizzazione e sussunzione degli stessi nell’ambito discrezionale affidato dal Legislatore all’Autorità prefettizia.
La logica motivazionale risulta, pertanto, coerente e strutturata atteso quanto si è precisato in giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 9357 del 31 ottobre 2023) in merito all’onere probatorio: “ lo standard probatorio sotteso alla regola del "più probabile che non", nel richiedere la verifica della c.d. probabilità cruciale, impone infatti di ritenere, sul piano della tassatività processuale, più probabile l'ipotesi dell'infiltrazione mafiosa rispetto a "tutte le altre messe insieme", nell'apprezzamento degli elementi indiziari posti a base del provvedimento prefettizio, che attingono perciò una soglia di coerenza e significatività dotata di una credibilità razionale superiore a qualsivoglia altra alternativa spiegazione logica, laddove l'esistenza di spiegazioni divergenti, fornite di un qualche elemento concreto, implicherebbe un ragionevole dubbio (Cons. St., sez. III, 26 settembre 2017, n. 4483), non richiedendosi infatti, in questa materia, l'accertamento di una responsabilità che superi qualsivoglia ragionevole dubbio, tipico delle istanze penali, né potendo quindi traslarsi ad essa, impropriamente, le categorie tipiche del diritto e del processo penale, che ne frustrerebbero irrimediabilmente la funzione preventiva. Ciò che connota la regola probatoria del "più probabile che non" non è un diverso procedimento logico, va del resto qui ricordato, ma la (minore) forza dimostrativa dell'inferenza logica, sicché, in definitiva, l'interprete è sempre vincolato a sviluppare un'argomentazione rigorosa sul piano metodologico, "ancorché sia sufficiente accertare che l'ipotesi intorno a quel fatto sia più probabile di tutte le altre messe insieme, ossia rappresenti il 50% + 1 di possibilità, ovvero, con formulazione più appropriata, la c.d. probabilità cruciale" (Cons. St., sez. III, 26 settembre 2017, n. 4483 )”.
Le illustrate considerazioni del provvedimento prefettizio sulla rilevanza delle cointeressenze economiche, dei rapporti consortili e delle frequentazioni risultano nella fattispecie dotate di credibilità razionale, alla luce dei fatti circostanziati e della articolata motivazione sulla rilevanza e significatività degli stessi in un quadro indiziario complessivo convergente.
Per le illustrate ragioni, quindi, il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento nei confronti dell’U.T.G. – Prefettura di Reggio Emilia delle spese di lite che si liquidano in Euro 3.000,00 (tremila//00), oltre accessori di legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente e le persone ivi indicate.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Italo CA, Presidente
Caterina Luperto, Referendario
PA PO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA PO | Italo CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.