Art. 2.
All'onere di lire 200 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte a valere sulle disponibilita' residue degli stanziamenti recati dall' articolo 1, lettera a), della legge 11 aprile 1974, n. 179 .
A tal fine le dette disponibilita' saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato e quindi iscritte ad apposito capitolo di spesa dello Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 200 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte a valere sulle disponibilita' residue degli stanziamenti recati dall' articolo 1, lettera a), della legge 11 aprile 1974, n. 179 .
A tal fine le dette disponibilita' saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato e quindi iscritte ad apposito capitolo di spesa dello Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.