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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/02/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 14863/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.02.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14863/2022 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) in data 11/12/1977 rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
BUONANNO MASSIMO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA CP_1
EMANUELA come da procura in atti
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 17/11/2022, parte ricorrente in epigrafe ha impugnato l'ordinanza- ingiunzione n. OI-002130419, con la quale l' ha intimato il pagamento della sanzione per un CP_1 importo pari ad € 27.506,6, per il mancato adempimento degli oneri di cui all' atto di accertamento prot. n. .5105.05/02/2020.0043661 del 06.03.2020, relativo ad omesso versamento delle ritenute CP_1 previdenziali ed assistenziali – DM10- per l'annualità 2018.
A sostegno della propria posizione, parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento per l'intervenuta decadenza in assenza di tempestiva notifica dell'atto di accertamento nonché la sproporzione fra il debito e la sanzione irrogata.
1 Ha, infine, concluso chiedendo di annullare l'ordinanza-ingiunzione impugnata e di dichiarare non dovuta la sanzione irrogata. Il tutto con vittoria di spese con attribuzione.
Si è costituito in giudizio l' deducendo di aver provveduto, a seguito della intervenuta riforma CP_1 del quadro normativo di riferimento ad opera dell'art. 23, d.l. n. 48/2023, al ricalcolo della sanzione irrogata di cui al provvedimento impugnato e chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere laddove parte ricorrente avesse provato l'avvenuto pagamento della somma così rideterminata.
Con le note per la presente udienza, parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere avendo provveduto al pagamento dell'importo ricalcolato dall' . CP_1
Allo stesso modo, con le note per la odierna udienza, l'ente convenuto ha dedotto, considerato l'avvenuto pagamento della sanzione rideterminata, di aver emesso l'ordinanza di archiviazione dell'ingiunzione opposta.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
A questo punto, visto l'avvenuto pagamento da parte dell'istante della somma ricalcolata, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, per il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con esso, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza di interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (cfr., ex multis, Cass. n. 10553/09; Cass. 22650/08).
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il
2 processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio
(Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in ragione della circostanza che la rideterminazione della sanzione per cui è causa è avvenuta per effetto di una disposizione normativa intervenuta nelle more del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
3 Aversa, 13/02/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.02.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14863/2022 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) in data 11/12/1977 rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
BUONANNO MASSIMO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA CP_1
EMANUELA come da procura in atti
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 17/11/2022, parte ricorrente in epigrafe ha impugnato l'ordinanza- ingiunzione n. OI-002130419, con la quale l' ha intimato il pagamento della sanzione per un CP_1 importo pari ad € 27.506,6, per il mancato adempimento degli oneri di cui all' atto di accertamento prot. n. .5105.05/02/2020.0043661 del 06.03.2020, relativo ad omesso versamento delle ritenute CP_1 previdenziali ed assistenziali – DM10- per l'annualità 2018.
A sostegno della propria posizione, parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento per l'intervenuta decadenza in assenza di tempestiva notifica dell'atto di accertamento nonché la sproporzione fra il debito e la sanzione irrogata.
1 Ha, infine, concluso chiedendo di annullare l'ordinanza-ingiunzione impugnata e di dichiarare non dovuta la sanzione irrogata. Il tutto con vittoria di spese con attribuzione.
Si è costituito in giudizio l' deducendo di aver provveduto, a seguito della intervenuta riforma CP_1 del quadro normativo di riferimento ad opera dell'art. 23, d.l. n. 48/2023, al ricalcolo della sanzione irrogata di cui al provvedimento impugnato e chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere laddove parte ricorrente avesse provato l'avvenuto pagamento della somma così rideterminata.
Con le note per la presente udienza, parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere avendo provveduto al pagamento dell'importo ricalcolato dall' . CP_1
Allo stesso modo, con le note per la odierna udienza, l'ente convenuto ha dedotto, considerato l'avvenuto pagamento della sanzione rideterminata, di aver emesso l'ordinanza di archiviazione dell'ingiunzione opposta.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
A questo punto, visto l'avvenuto pagamento da parte dell'istante della somma ricalcolata, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, per il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con esso, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza di interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (cfr., ex multis, Cass. n. 10553/09; Cass. 22650/08).
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il
2 processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio
(Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in ragione della circostanza che la rideterminazione della sanzione per cui è causa è avvenuta per effetto di una disposizione normativa intervenuta nelle more del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
3 Aversa, 13/02/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
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