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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/03/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1012/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall' Avv. Angela TEDESCHINI ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio a Modena, via Sabbatini, n.13, e
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), rappresentato e difeso dall' Avv. Claudio DECAROLI ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Modena, Corso Canalgrande, n. 5 RICORRENTI
* * *
Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 13 marzo 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta di separazione proposta con ricorso depositato il 21 gennaio 2025. I ricorrenti, sentiti all'udienza del 13 marzo 2025, hanno confermato la domanda. I coniugi hanno contratto matrimonio a UG (LE) il 5 giugno 2021. Dall'unione è nato , il [...]. Per_1
La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento pagina 1 di 5 delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Il P.M. non è intervenuto.
Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 5 febbraio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05;
Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite devono essere concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1 il 29 settembre 1992 e , nato a [...] il [...], Parte_2 unitisi in matrimonio a UG (LE) il 5 giugno 2021, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune N. 2 Parte 2 Serie A, anno 2021; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) affida a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune accordo le Per_1 decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del minore, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso. Le decisioni di ordinaria amministrazione e quelle improcrastinabili relative alla salute saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
3) colloca il minore in via principale presso la madre;
4) prende atto che le parti hanno concordato che nella casa coniugale resterà a vivere il signor;
Pt_2
5) prende atto che i ricorrenti hanno convenuto che ognuno avrà accesso a tutte le informazioni relative alla scuola, alla salute e alla sicurezza del figlio, richiedendole direttamente all'istituto scolastico o alla struttura medica e sottoscriverà ogni documentazione necessaria per consentire all'altro di avere accesso ai predetti documenti;
6) prende atto che le parti hanno concordato che ciascuna potrà conferire con gli insegnati e gli operatori sanitari che si occupano del figlio ed entrambi dovranno risultare nell'elenco dei contatti di emergenza del bambino;
pagina 2 di 5 7) prende atto che i genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi l'indirizzo di casa e del luogo di lavoro e ogni altro contatto utile in caso di necessità;
8) prende atto che le parti hanno concordato:
- che qualora il minore dovesse ammalarsi, subire incidenti o ricoveri ospedalieri il genitore che per primo ne sarà al corrente avvertirà immediatamente l'altro;
- che le cure mediche, psicologiche, terapeutiche, oculistiche, odontoiatriche, dentali, ortodontiche di verranno discusse e suddivise al 50% ciascuno;
Per_1
- i nominativi degli operatori sanitari del minore;
9) dispone che possa vedere e stare con ciascun genitore secondo il seguente Per_1 calendario:
- settimana uno e tre: lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica con il padre;
mercoledì e giovedì con la madre;
- settimana due: lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica con la madre, mercoledì e giovedì con il padre;
- settimana quattro: lunedì, martedì, sabato e domenica con la madre e il mercoledì, giovedì e venerdì col padre;
10) sancisce che nelle vacanze scolastiche il quale stia con i genitori secondo il Per_1 seguente calendario:
- nel periodo natalizio il 23, 24, 27 e 28 dicembre e il 1°, 2, 5 e 6 gennaio col padre;
25, 26, 29 e 30 dicembre e 3 e 4 gennaio con la madre;
il 31 dicembre negli anni pari con il padre e in quelli dispari con la madre;
- nelle festività di Pasqua e Pasquetta negli anni pari con la madre e in quelli dispari col padre;
- il 25 aprile e il 2 giugno con il padre negli anni pari e con la madre in quelli dispari;
il 1° maggio con la madre negli anni pari e con il padre in quelli dispari;
- dalle 9.00 del 29 settembre alle 9.00 del giorno successivo (o l'inizio delle lezioni) con la signora e dalle 9.00 del 14 febbraio alle 9.00 del giorno successivo (o Pt_1
l' inizio delle lezioni) col signor;
Pt_2
- il giorno del proprio compleanno con la madre negli anni pari e con il padre in quelli dispari, dalle 9.00 alle 9.00 del giorno successivo;
- ciascuno avrà a disposizione quattordici giorni consecutivi ogni anno per andare in vacanza con il minore ma detti periodi non potranno interferire con il calendario scolastico del figlio;
- le ferie estive da trascorrere con dovranno essere concordate tra le parti Per_1 entro aprile di ogni anno: nel caso in cui uno dei genitori non provveda entro la fine di aprile a comunicare il periodo di vacanza che trascorrerà con il figlio all'altro genitore, qualora quest'ultimo abbia rispettato il termine qui pattuito, lo stesso potrà procedere a perfezionare la prenotazione per il periodo già comunicato;
11) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che nei periodi di vacanza:
- ognuno potrà viaggiare con il figlio quando il minore sarà collocato presso di sé;
- il minore potrà viaggiare con entrambi i genitori al di fuori del Paese di residenza previa debita informativa (relativa all'itinerario, indirizzo, numero di telefono) fornita pagina 3 di 5 all'altro genitore almeno sette giorni prima della partenza per i viaggi in Italia e quindici giorni prima per i viaggi all'estero;
12) a far data dal deposito del ricorso, dispone che i genitori provvedano al mantenimento ordinario diretto del figlio per i periodi di convivenza con lo stesso (vitto, alloggio, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona;
13) a far data dal deposito della domanda dispone che i genitori si facciano carico nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per da determinarsi sulla base del Protocollo sulle spese straordinarie nei Per_1 procedimenti in materia familiare del 9 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
pagina 4 di 5 Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
14) prende atto che le parti hanno concordato che:
- ciascuna fornirà e riceverà informazioni aggiornate, mantenendo, a tal fine, un telefono operativo;
- i contatti telefonici e / o via internet tra genitore e figlio potranno avvenire in qualsiasi momento e non saranno interrotti o controllati dall'altro;
- il costo del cellulare del figlio sarà pagato da entrambi i ricorrenti;
- i genitori comunicheranno tra loro di persona, tramite telefono e tramite messaggi;
15) prende atto che i ricorrenti hanno convenuto che quando il minore si sposterà da un'abitazione all'altra dovrà portare con sé le informazioni necessarie per l'assunzione di medicinali, compiti a casa, attività extra – curriculari, orari dei pasti e del riposo, oltre a tutti gli effetti personali mancanti nella residenza dell'altro genitore;
16) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che:
- qualora dovessero sorgere delle controversie sulle decisioni relative alla vita del figlio, si rivolgeranno al mediatore familiare;
- qualora dovessero insorgere eventuali questioni nell'esecuzione del piano genitoriale tenteranno di addivenire a una risoluzione in modo cooperativo e in assenza del minore;
- qualora divenisse impossibile trovare un accordo si rivolgeranno a un professionista, sostenendo il costo della prestazione al 50% ciascuno;
- il piano genitoriale prodotto potrà essere modificato in forma scritta, con accordo di entrambe le parti, e depositato in Tribunale;
17) prende atto che le parti hanno dichiarato:
- di aver già suddiviso tra loro, in sede di separazione personale, i beni di proprietà comune e di aver, comunque, definito, di comune accordo, ogni loro altro rapporto, anche di natura economica ad eccezione di quelli ivi disciplinati;
- di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro per nessuna ragione, titolo e/o causa ferme restando le obbligazioni assunte con la presente sentenza;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, 18 marzo 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall' Avv. Angela TEDESCHINI ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio a Modena, via Sabbatini, n.13, e
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), rappresentato e difeso dall' Avv. Claudio DECAROLI ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Modena, Corso Canalgrande, n. 5 RICORRENTI
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Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 13 marzo 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta di separazione proposta con ricorso depositato il 21 gennaio 2025. I ricorrenti, sentiti all'udienza del 13 marzo 2025, hanno confermato la domanda. I coniugi hanno contratto matrimonio a UG (LE) il 5 giugno 2021. Dall'unione è nato , il [...]. Per_1
La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento pagina 1 di 5 delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Il P.M. non è intervenuto.
Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 5 febbraio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05;
Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite devono essere concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1 il 29 settembre 1992 e , nato a [...] il [...], Parte_2 unitisi in matrimonio a UG (LE) il 5 giugno 2021, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune N. 2 Parte 2 Serie A, anno 2021; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) affida a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune accordo le Per_1 decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del minore, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso. Le decisioni di ordinaria amministrazione e quelle improcrastinabili relative alla salute saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
3) colloca il minore in via principale presso la madre;
4) prende atto che le parti hanno concordato che nella casa coniugale resterà a vivere il signor;
Pt_2
5) prende atto che i ricorrenti hanno convenuto che ognuno avrà accesso a tutte le informazioni relative alla scuola, alla salute e alla sicurezza del figlio, richiedendole direttamente all'istituto scolastico o alla struttura medica e sottoscriverà ogni documentazione necessaria per consentire all'altro di avere accesso ai predetti documenti;
6) prende atto che le parti hanno concordato che ciascuna potrà conferire con gli insegnati e gli operatori sanitari che si occupano del figlio ed entrambi dovranno risultare nell'elenco dei contatti di emergenza del bambino;
pagina 2 di 5 7) prende atto che i genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi l'indirizzo di casa e del luogo di lavoro e ogni altro contatto utile in caso di necessità;
8) prende atto che le parti hanno concordato:
- che qualora il minore dovesse ammalarsi, subire incidenti o ricoveri ospedalieri il genitore che per primo ne sarà al corrente avvertirà immediatamente l'altro;
- che le cure mediche, psicologiche, terapeutiche, oculistiche, odontoiatriche, dentali, ortodontiche di verranno discusse e suddivise al 50% ciascuno;
Per_1
- i nominativi degli operatori sanitari del minore;
9) dispone che possa vedere e stare con ciascun genitore secondo il seguente Per_1 calendario:
- settimana uno e tre: lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica con il padre;
mercoledì e giovedì con la madre;
- settimana due: lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica con la madre, mercoledì e giovedì con il padre;
- settimana quattro: lunedì, martedì, sabato e domenica con la madre e il mercoledì, giovedì e venerdì col padre;
10) sancisce che nelle vacanze scolastiche il quale stia con i genitori secondo il Per_1 seguente calendario:
- nel periodo natalizio il 23, 24, 27 e 28 dicembre e il 1°, 2, 5 e 6 gennaio col padre;
25, 26, 29 e 30 dicembre e 3 e 4 gennaio con la madre;
il 31 dicembre negli anni pari con il padre e in quelli dispari con la madre;
- nelle festività di Pasqua e Pasquetta negli anni pari con la madre e in quelli dispari col padre;
- il 25 aprile e il 2 giugno con il padre negli anni pari e con la madre in quelli dispari;
il 1° maggio con la madre negli anni pari e con il padre in quelli dispari;
- dalle 9.00 del 29 settembre alle 9.00 del giorno successivo (o l'inizio delle lezioni) con la signora e dalle 9.00 del 14 febbraio alle 9.00 del giorno successivo (o Pt_1
l' inizio delle lezioni) col signor;
Pt_2
- il giorno del proprio compleanno con la madre negli anni pari e con il padre in quelli dispari, dalle 9.00 alle 9.00 del giorno successivo;
- ciascuno avrà a disposizione quattordici giorni consecutivi ogni anno per andare in vacanza con il minore ma detti periodi non potranno interferire con il calendario scolastico del figlio;
- le ferie estive da trascorrere con dovranno essere concordate tra le parti Per_1 entro aprile di ogni anno: nel caso in cui uno dei genitori non provveda entro la fine di aprile a comunicare il periodo di vacanza che trascorrerà con il figlio all'altro genitore, qualora quest'ultimo abbia rispettato il termine qui pattuito, lo stesso potrà procedere a perfezionare la prenotazione per il periodo già comunicato;
11) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che nei periodi di vacanza:
- ognuno potrà viaggiare con il figlio quando il minore sarà collocato presso di sé;
- il minore potrà viaggiare con entrambi i genitori al di fuori del Paese di residenza previa debita informativa (relativa all'itinerario, indirizzo, numero di telefono) fornita pagina 3 di 5 all'altro genitore almeno sette giorni prima della partenza per i viaggi in Italia e quindici giorni prima per i viaggi all'estero;
12) a far data dal deposito del ricorso, dispone che i genitori provvedano al mantenimento ordinario diretto del figlio per i periodi di convivenza con lo stesso (vitto, alloggio, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona;
13) a far data dal deposito della domanda dispone che i genitori si facciano carico nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per da determinarsi sulla base del Protocollo sulle spese straordinarie nei Per_1 procedimenti in materia familiare del 9 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
pagina 4 di 5 Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
14) prende atto che le parti hanno concordato che:
- ciascuna fornirà e riceverà informazioni aggiornate, mantenendo, a tal fine, un telefono operativo;
- i contatti telefonici e / o via internet tra genitore e figlio potranno avvenire in qualsiasi momento e non saranno interrotti o controllati dall'altro;
- il costo del cellulare del figlio sarà pagato da entrambi i ricorrenti;
- i genitori comunicheranno tra loro di persona, tramite telefono e tramite messaggi;
15) prende atto che i ricorrenti hanno convenuto che quando il minore si sposterà da un'abitazione all'altra dovrà portare con sé le informazioni necessarie per l'assunzione di medicinali, compiti a casa, attività extra – curriculari, orari dei pasti e del riposo, oltre a tutti gli effetti personali mancanti nella residenza dell'altro genitore;
16) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che:
- qualora dovessero sorgere delle controversie sulle decisioni relative alla vita del figlio, si rivolgeranno al mediatore familiare;
- qualora dovessero insorgere eventuali questioni nell'esecuzione del piano genitoriale tenteranno di addivenire a una risoluzione in modo cooperativo e in assenza del minore;
- qualora divenisse impossibile trovare un accordo si rivolgeranno a un professionista, sostenendo il costo della prestazione al 50% ciascuno;
- il piano genitoriale prodotto potrà essere modificato in forma scritta, con accordo di entrambe le parti, e depositato in Tribunale;
17) prende atto che le parti hanno dichiarato:
- di aver già suddiviso tra loro, in sede di separazione personale, i beni di proprietà comune e di aver, comunque, definito, di comune accordo, ogni loro altro rapporto, anche di natura economica ad eccezione di quelli ivi disciplinati;
- di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro per nessuna ragione, titolo e/o causa ferme restando le obbligazioni assunte con la presente sentenza;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, 18 marzo 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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