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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/03/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 2688/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data 20.12.2024
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentata e difesa dall'Avvocato RESTINA GENEROSO YURI, come da mandato in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 11
con tro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore,
- contumace –
O G G ETTO : carta do cente.
CO NC LU SIO NI
Per parte ricorrente:
accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico della Carta del docente di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015 disapplicando o dichiarando l'illegittimità la medesima norma nella parte in cui riconosce il beneficio economico della Carta elettronica si soli docenti titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato, per violazione degli art. 3, 35, 97 Cost. nonché della clausola n. 4 punto 1 della Direttiva CE n. 70/1999; per l'effetto, condannare parte resistente a mettere a disposizione della ricorrente l'importo di € 500,00
per annualità (€ 2.500,00 complessivi) a titolo di carta del docente relativa gli anni 2020/2021 - 2021/2022
– 2022/2023 – 2023/2024 -2024/2025 per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Con vittoria di spese di lite ed ulteriori compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario,
maggiorate per effetto dei collegamenti ipertestuali dell'atto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente esponeva di avere ricevuto incarichi di supplenza come docente nel corso degli aa.ss. 2020/2021 - 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 -2024/2025 ed agiva in giudizio nei confronti del lamentando la mancata corresponsione Controparte_1
a suo favore, proprio in quanto titolare di contratti a tempo determinato, della Carta Elettronica
del Docente istituita dall'a.s. 2015/16 ex art. 1, co. 121, L. 107/15 invece assegnata per ciascun anno scolastico ai docenti di ruolo, sostenendo la contrarietà con l'ordinamento comunitario ed interno dell'esclusione tra i beneficiari del personale docente assunto a tempo determinato.
1.1 Concludeva affinché fosse accertato e dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente condanna del Controparte_1
alla corresponsione a suo favore dell'importo nominale di valore corrispondente, quale contributo alla formazione professionale, tramite accredito su detta Carta.
2. Il pur ritualmente notificato del ricorso-decreto Controparte_1
rimaneva contumace.
3. La causa non necessitando di attività istruttoria veniva discussa all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § §
4. Il ricorso è fondato.
5. Va premesso che parte ricorrente lamenta il mancato accredito sulla “Carta elettronica” del docente dell'importo di € 500,00 in relazione ai seguenti a.s. ed incarichi a tempo determinato:
a.s. 2020/2021: da ottobre a giugno supplenze formalmente brevi e saltuarie reiterate e continuative sul medesimo posto;
a.s. 2021/2022: supplenza annuale;
a.s. 2022/2023: supplenza fino al termine delle attività didattiche;
a.s. 2023/2024: supplenza fino al termine delle attività didattiche;
a.s. 2024/2025: supplenza fino al termine delle attività didattiche.
6. Dalla documentazione in atti risulta l'attuale inserimento di parte ricorrente nel cd. “circuito scolastico”, in ragione di affidamento di contratto di supplenza per l'a.s. in corso.
7. In forza delle argomentazioni e conclusioni della CGUE di cui all'ordinanza 10.5.2022 resa nella causa C-450/2021 e della Corte di Cassazione, come espresse nella sentenza 29961/23,
condivise dal giudicante, la disposizione nazionale che limita la platea degli aventi diritto alla
Carta Docente al personale di ruolo va disapplicata quantomeno con riferimento ai titolari di supplenze annuali e fino al termine delle attività scolastiche – come nella fattispecie in esame
-.
8. Per le medesime ragioni va disapplicata anche la normativa interna (si veda l'art. 15 del D.L.
69/2023 convertito dalla L. 103/2023) che, comunque per il solo a.s. 2023/24, ha esteso il beneficio in parola anche al personale supplente con incarico annuale, laddove non si riferisce anche ai docenti supplenti con incarico fino al termine delle attività didattiche.
9. Con riferimento all'a.s. 2020/21: uguale conclusione va assunta peraltro, ad avviso del giudicante, anche in relazione al personale comunque utilizzato per la gran parte dell'anno scolastico con sostanziale continuità, per una durata anche superiore a quella dei titolari di supplenze annuali o fino al termine delle attività scolastiche, anche se per effetto della reiterazione di supplenze che solo formalmente sono brevi e saltuarie, come nel caso di specie i cui i vari incarichi si sono succeduti senza soluzione di continuità da ottobre a giugno e sul medesimo posto, da cui la necessità di integrazione del docente supplente rispetto alla programmazione complessiva dell'attività da parte dell'istituto scolastico.
10. In conclusione, considerato l'attuale inserimento di parte ricorrente nel circuito scolastico da cui l'esigibilità attuale dell'adempimento, va accolta la pretesa svolta in ricorso, accertando il diritto all'accredito sulla Carta elettronica di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici ivi indicati, con conseguente condanna del a provvedere al relativo accredito a suo CP_1 favore, per € 2.500,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria
(anche sul punto si veda Cass., 29961/23).
11. Le spese di lite, da contenere nel minimo a fronte della serialità del contenzioso e della scarsa attività processuale svolta, seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accerta il diritto di parte ricorrente all'accredito sulla Carta elettronica di € 2.500,00, e conseguentemente condanna il a provvedere al CP_1
relativo accredito, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Condanna il convenuto a rifondere al procuratore di parte ricorrente – che si é dichiarato CP_1
antistatario - le spese di lite, liquidate in € 1.000,00 maggiorate del 30% ex art. 4, co. 1 bis del DM
55/14, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%, e le spese di contributo unificato per € 49,00.
Venezia, 25/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Anna Menegazzo